14.2005.43
Appello contro rigetto provvisorio dell'opposizione. Vaglia cambiario di garanzia.
23 febbraio 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
14.2005.43
Data decisione, Autorità:
23.02.2006, CEF
Titolo:
Appello contro rigetto provvisorio dell'opposizione. Vaglia cambiario di garanzia.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 1000 CO
art. 1022 CO
art. 1098 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2005.43
Lugano
23 febbraio 2006
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanze 21 febbraio 2005 da
AO 1
rappr. dall¿ RA 3
contro
AP 1
AP 2
ambedue rappr. dall¿ RA 2
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle
opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ __________ del 10/13
maggio 2004;
sulle quali istanze il Segretario assessore della
Pretura __________ con sentenza 18 aprile 2005 ha così deciso:
¿1. L¿istanza è
accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta
ai precetti
esecutivi n. __________ e __________ __________ è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 270.--, da anticipare
dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
a controparte
fr. 400.-- a titolo di indennità.¿
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dagli escussi che con atto
2 maggio 2005 postulano
la reiezione dell¿istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 23
maggio 2005 la parte appellata si oppone al gravame,
con protesta di spese e
ripetibili;
ritenuto
In fatto: A. Con PE n__________ e __________ __________
del 10/13 maggio 2004 AO 1 ha escusso AP 1 e AP 2 quali condebitori solidali
per l¿incasso di fr. 274'495.59 oltre interessi al 6% dal 16 aprile 2004,
indicando quale titolo di credito: ¿fr. 274'495.59 vaglia cambiario emesso in
data 01.02.2000 da __________ (divenuta __________, ora sciolta d¿ufficio)
all¿ordine AO 1, avallato dai signori, __________ e AP 2, scaduto il 15.04.2004
e rimasto impagato + spese.¿
Interposte
tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
Fatti
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso dalla __________
il 1. febbraio 2000 per fr. 274'495.59 all¿ordine di AO 1, recante quale data
di scadenza il 15 aprile 2004, avallato da AP 1, __________ e AP 2 (doc. A). La
creditrice ha inoltre prodotto una lettera di accettazione/autorizzazione 1.
febbraio 2000 (doc. C), sottoscritta dalla __________ e dagli escussi ¿Per
avallo¿ del seguente tenore:
¿
__________
__________, 01.02.2000
__________ 6514 __________
Spettabile
AO 1
__________
__________
Egregi Signori,
con riferimento al credito di CHF 280'000.00 da voi
concessoci come da contratto di credito del 6 febbraio 1995, vi alleghiamo a
garanzia del credito suddetto, un vaglia cambiario emesso in data odierna e
sottoscritto per avallo dai signori AP 1 ed __________ ed AP 2, privo
dell¿importo e della data di scadenza.
Con la presente vi autorizziamo a completare detto
vaglia cambiario indicando la somma dovuta alla Banca, fino ad un massimo di
CHF 340'000.00
(franchi svizzeri trecentoquarantamila 00/100)
e la data di scadenza, entro e non oltre il
6 febbraio 2005
dando sin d¿ora per
accettate queste aggiunte.
Con i migliori
saluti.
__________
¿¿¿¿¿¿¿¿
Per avallo:
AP 1 __________ AP 2
(firma) (firma) (firma)
¿¿¿¿¿.. ¿¿¿¿¿¿¿. ¿¿¿¿¿.. ¿
Sono
pure stati prodotti due avvisi di scadenza 31 marzo 2004, inviati da AO 1 agli
escussi (doc. D), tre estratti conto e un avviso di accredito (doc. E).
C. All¿udienza
di contraddittorio i convenuti hanno osservato che con lo scritto 20 gennaio
2000 (doc. 1) AO 1 ha prorogato, a favore della __________, la durata di una
linea di credito precedentemente concessale. A questo scopo la __________ il 1.
febbraio 2000 ha emesso un nuovo vaglia cambiario di fr. 274'495.53 (doc. A),
avallato da loro oltre che da __________. Quando l¿effetto cambiario è stato
emesso era, per volontà concorde delle parti, privo unicamente dell¿indicazione
della data di scadenza, ma non della data di emissione, per cui va considerato
pagabile a vista giusta la presunzione derivante dall¿art. 1097 CO. Secondo la
parte convenuta, la data di emissione era intesa da entrambe le parti come data
di scadenza, ossia data da cui iniziava a decorrere il termine triennale di
prescrizione di cui all¿art. 1069 CO. Tant¿è che nella lettera 20 gennaio 2000
(doc. 1) AO 1 ha evidenziato, in relazione al precedente vaglia cambiario, che
lo stesso giungeva a scadenza il 6 febbraio 2000, ossia esattamente tre anni
dopo la data di emissione figurante sul titolo stesso. La banca istante ha
perciò sempre ritenuto la scadenza triennale dei vaglia cambiari a decorrere
dalle rispettive date di emissione. Secondo gli escussi, se così non fosse, non
si potrebbe comprendere perché la banca abbia emesso un nuovo vaglia cambiario in
relazione alla linea di credito in oggetto, allorquando il precedente pagherò
non era mai stato posto in circolazione. L¿effetto cambiario sarebbe quindi
prescritto dal 1. febbraio 2003. I convenuti hanno poi asserito che la lettera
di concessione/aumento e proroga della linea di credito non può costituire
valido riconoscimento di debito. La banca deve infatti provare se, e in che
misura, la linea di credito è stata effettivamente utilizzata e deve produrre
l¿impegno scritto assunto dal debitore principale a rimborsare il mutuo di cui
ha beneficiato. Infine gli escussi hanno osservato che l¿avallante può opporre
alla banca detentrice del vaglia cambiario tutte le eccezioni derivanti dal
rapporto giuridico di fondo: determinante sarebbe infatti la sostanza del
rapporto e non la forma cartolare chiamata ad assolvere esclusivamente funzioni
di garanzia. La somma indicata sul vaglia cambiario non può venire considerata
quale montante effettivo del debito. Essa è semplicemente corrispondente al
limite massimo della linea di credito. Spetterebbe inoltre alla banca istante dimostrare
che quella linea di credito è stata effettivamente utilizzata e in che misura.
Senza quest¿ultima prova il semplice ammontare massimo della linea di credito,
seppure indicato su un vaglia cambiario, non può costituire riconoscimento di
un chiaro, preciso e determinato debito effettivo.
Con
la replica la parte istante ha ribadito la validità del vaglia cambiario in
esame sul quale è menzionato precisamente l¿importo posto in esecuzione. Essa
ha osservato che l¿obbligo dell¿avallante è indipendente dalla validità
materiale dell¿impegno assunto dall¿emittente del vaglia cambiario, per cui le
sole eccezioni che possono essere sollevate sono quelle previste dall¿art. 1007
CO. L¿escutente ha poi contestato la prescrizione del titolo cambiario fatto valere
dagli escussi, rilevando che la scadenza dell¿effetto cambiario in oggetto è
stata fissata per il 15 aprile 2004. L¿importo del vaglia cambiario corrisponde
inoltre allo scoperto in conto della __________ desumibile dagli estratti conto
e dall¿avviso di accredito prodotti (doc. E).
Duplicando
gli escussi si sono riconfermati nelle loro eccezioni di risposta.
D. Con
sentenza 18 aprile 2005 il Segretario assessore della __________ ha accolto
l¿istanza rilevando che secondo giurisprudenza e dottrina è ammessa l¿emissione
di un vaglia cambiario senza indicazione della scadenza, con facoltà per il
creditore di completare successivamente il vaglia in tale punto. La perenzione
ai sensi dell¿art. 1050 cpv. 1 CO non si applica nei confronti dell¿emittente
di un vaglia cambiario e pertanto nemmeno nei confronti dell¿avallante
dell¿emittente, poiché l¿avallante è obbligato nello stesso modo di colui per
il quale l¿avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 e 1098 cpv. 1 CO). Il primo
giudice ha pertanto osservato che il vaglia cambiario può essere fatto valere
contro il debitore principale ed i suoi avallanti fintanto che il termine di
prescrizione di 3 anni dell¿art. 1069 cpv. 1 CO (per rinvio dell¿art. 1098 cpv.
1 CO) non sia scaduto. Nel caso di effetti cambiari in bianco la prescrizione
decorre dalla data di scadenza indicata dal creditore. Nel caso concreto i
diritti dell¿escutente contro gli escussi non sono prescritti, ritenuto che il
vaglia cambiario è scaduto il 15 aprile 2004, come si evince dalla data indicata
sul vaglia doc. A. In merito alla contestata identità fra il credito indicato
sul PE e quello sui documenti prodotti è stato osservato che il PE menziona
chiaramente quale causale il vaglia cambiario, circostanza tra l¿altro
esplicitamente ammessa dagli escussi e che tra i documenti prodotti figura
appunto l¿effetto cambiario (doc. A), documento che costituisce valido titolo
di rigetto per l¿importo posto in esecuzione.
E. Contro
la sentenza pretorile si sono tempestivamente aggravati gli escussi ribadendo
l¿eccezione di prescrizione del titolo cambiario in oggetto. Essi sostengono
inoltre che se, in aggiunta al termine triennale di prescrizione, si volesse
conteggiare anche l¿anno entro il quale può essere presentato per il pagamento
un vaglia cambiario a vista (art. 992 cpv. 2, 1024, 1097 e 1098 CO),
prolungando così di fatto a quattro anni la prescrizione, nel caso in esame la
prescrizione sarebbe intervenuta il 1. febbraio 2004.
Per
il resto gli appellanti si sono riconfermati nelle loro allegazioni di sede
pretorile.
F. Con
le sue osservazioni la parte appellata ripropone le sue argomentazioni di prima
sede. Produce una lettera di AO 1 alla __________ datata 20 gennaio 2000, una
precedente convenzione di completazione 6 febbraio 1995 così come la fotocopia
di un vaglia cambiario emesso il 6 febbraio 1995.
Considerato
In diritto: 1. Secondo l¿art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed
eccezioni.
Lo
scritto 20 gennaio 2000, inviato dalla AO 1 alla __________, prodotto dalla
parte appellata con le sue osservazioni, risulta già agli atti, essendo stato inoltrato
in prima sede dagli appellanti quale doc. 1. La convenzione 6 febbraio 1995,
sottoscritta dagli escussi ed indirizzata alla AO 1 così come la fotocopia del
vaglia cambiario datato 6 febbraio 1995, pure prodotti dalla parte appellata
con le osservazioni, vanno invece estromessi dall¿incarto in quanto
irricevibili in sede di appello ai sensi dell¿art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Considerandi
2.
Se
il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF).
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell¿escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell¿opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nella
procedura esecutiva ordinaria ¿ non cambiaria ¿ un vaglia cambiario valido
costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente,
anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti
dell¿avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per
il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell'art. 1098
cpv. 3 CO; cfr. CEF 6 giugno 2003 [14.2002.110]; 13 novembre 2002 [14.2002.62],
cons. 2a; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n.
152.
ad art. 82 LEF, con rif.).
3.
Secondo
gli appellanti il vaglia cambiario (doc. A), privo dell¿indicazione della data
di scadenza, è pagabile a vista giusta la presunzione derivante dall¿art. 1097 cpv.
2.
CO. La data di emissione 1. febbraio 2000 va intesa quale data di scadenza, per
cui da questo giorno ha iniziato a decorrere il termine triennale di
prescrizione. L¿effetto cambiario, secondo gli escussi, è quindi prescritto dal
1.
febbraio 2003.
In
sede di appello gli escussi hanno inoltre osservato che, tenendo conto
dell¿anno previsto per la presentazione di un vaglia cambiario pagabile a
vista, la prescrizione è subentrata almeno dal 1. febbraio 2004. Questa
eccezione addotta la prima volta in sede di appello è irricevibile ai sensi del
summenzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
La
perenzione dell¿art. 1050 cpv. 1 CO non si applica ai diritti cambiari verso
l¿accettante di una cambiale né, per analogia, a quelli dell¿emittente di un
vaglia cambiario (art. 1099 cpv. 1 CO; Meier-Hayoz/von der Crone,
Wertpapierrecht, 2. ed., Berna 2000, n. 5 ad § 14 p. 206), e quindi nemmeno ai
diritti nei confronti dell¿avallante dell¿accettante, rispettivamente
dell¿emittente, poiché l¿avallante è obbligato nello stesso modo di colui per
il quale l¿avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell¿art.
1098.
cpv. 1 CO).
Diversamente
che nel caso di un vaglia cambiario incompleto, nel caso di un vaglia cambiario
in bianco, l¿emittente tralascia intenzionalmente di inserire alcuni requisiti
necessari (art. 1000 CO, applicabile pure al vaglia cambiario per il rinvio
dell¿art. 1098 cpv. 2 CO). L¿emittente autorizza colui al quale o all¿ordine
del quale deve farsi il pagamento a completare la parte lasciata in bianco. La
portata dell¿autorizzazione a completare viene stabilita tramite un accordo tra
l¿emittente e il beneficiario (Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., § 7 n.41 e
42.
p. 130 s.)
L¿effetto
cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri.
Siccome la firma del debitore viene apposta solo quale garanzia, si parla di
effetto cambiario di garanzia. Per esempio quale garanzia di conti correnti la
banca può far emettere dal suo cliente un vaglia cambiario. Di regola l¿importo
non viene indicato (vaglia cambiario in bianco). Questo titolo cambiario non è
destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. L¿effetto cambiario
di garanzia viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito
(del rapporto di base) del beneficiario contro l¿emittente divenga esigibile e
non venga pagato, il creditore/beneficiario non può far valere alcun diritto
derivante dall¿effetto cambiario. Quest¿ultimo non può essere né trasferito, né
discontato. Se l¿emittente adempie i suoi obblighi, allora egli ha diritto alla
consegna dell¿effetto cambiario. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi
sia per il creditore che per il debitore: il debitore non deve consegnare né
denaro, né altri valori patrimoniali; la sua firma sul titolo cambiario è
sufficiente. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un
pegno, né un¿ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione.
Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo
nel pagamento, la possibilità di un¿esecuzione rapida e priva di difficoltà
(Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit. §16 n. 30-33 p. 218 s.).
4.
Nel
caso concreto, dallo scritto 20 gennaio 2000 di AO 1 (doc. 1) si evince che,
nell¿ambito di un credito in conto corrente concesso dalla predetta banca alla __________,
quest¿ultima ha emesso all¿ordine di AO 1 un vaglia cambiario di garanzia in
bianco che sarebbe giunto a scadenza il 6 febbraio 2000. AO 1 ha pertanto
inviato un nuovo effetto cambiario alla __________ da sottoscrivere e far avallare
da AP 1, __________ e AP 2, unitamente alla relativa autorizzazione di
completamento da firmare sia dall¿emittente che dagli avallanti.
A
fondamento della sua istanza AO 1 ha prodotto sia il nuovo
vaglia
cambiario, emesso il 1. febbraio 2000, dalla __________ (doc. A) sia la citata
autorizzazione di completamento, pure datata 1. febbraio 2000 (doc. C),
debitamente firmati sia dalla __________ che dai tre summenzionati avallanti.
Dal tenore dell¿autorizzazione di completamento doc. C si evince (cfr. narrativa
fattuale sub B) che AO 1 è stata autorizzata, in relazione ad un credito di fr.
280'000.--, concesso alla __________ il 6 febbraio 1995, a completare il vaglia
cambiario, emesso privo dell¿importo e della data di scadenza, indicando la
somma dovuta alla banca per un importo massimo di fr. 340'000.-- e la data di
scadenza entro e non oltre il 6 febbraio 2005. Da questa autorizzazione e dallo
scritto 20 gennaio 2000 (doc. 1) emerge chiaramente che il vaglia cambiario è
stato emesso, quale garanzia, in sostituzione di un precedente effetto
cambiario, sottoscritto nell¿ambito della concessione di un credito in conto
corrente avvenuta il 6 febbraio 1995. Ne discende che il vaglia cambiario in
esame non è pagabile a vista ai sensi dell¿art. 1097 cpv. 2 CO, per cui, come
preteso dagli appellanti, la data di emissione coinciderebbe con la data di
scadenza, bensì si tratta di un vaglia cambiario di garanzia in bianco. Verosimilmente
nemmeno il precedente effetto cambiario è stato emesso a vista, ma
contemporaneamente con la concessione del credito in conto corrente avvenuta il
6.
febbraio 1995 e scadente, come quest¿ultimo, il 6 febbraio 2000 (cfr. doc. 1).
Con
avvisi di scadenza 31 marzo 2004 (doc. D) AO 1 ha chiesto agli escussi il
pagamento di fr. 274'495.59 entro il 15 aprile 2004. In seguito la banca
creditrice ha completato il vaglia cambiario, nel rispetto dei limiti massimi
posti dall¿autorizzazione, con l¿importo di 274'495.59 (il limite massimo era
fissato a fr. 340'000.--) e la data di scadenza per il 15 aprile 2004 (la data
di scadenza non poteva essere fissata oltre il 6 febbraio 2005). Ritenuto che AO
1.
vi ha inserito quale data di scadenza il 15 aprile 2004, la prescrizione di 3
anni prevista dall¿art. 1069 cpv. 1 CO (per il rinvio dell¿art. 1098 cpv. 1 CO)
non è pertanto ancora intervenuta.
5.
Gli
appellanti sostengono che la banca creditrice non ha dimostrato che la linea di
credito concessa loro è stata effettivamente utilizzata e in che misura, per
cui, senza tale prova, il semplice ammontare massimo della linea di credito,
seppure ripreso in un vaglia cambiario, non può costituire riconoscimento di un
chiaro, preciso e determinato debito effettivo.
Orbene,
l¿avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l¿avallo è
stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l¿obbligazione garantita sia
nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma (art. 1022 cpv. 1 e 2 CO per
il rinvio dell¿art. 1098 cpv. 3 CO).
Al
contrario della fideiussione del diritto civile, l¿avallo non dipende dalla
validità materiale dell¿obbligazione dell¿emittente principale. Il diritto
cambiario è infatti retto dal principio fondamentale dell¿autonomia:
l¿obbligazione cambiaria è indipendente dalle altre obbligazioni che uno stesso
effetto contiene, per cui l¿eventuale nullità dell¿una non intacca la validità
dell¿altra. L¿avallante si impegna autonomamente. Pertanto gli spettano (come
ad ogni obbligato del diritto cambiario) solo le eccezioni previste dall¿art.
1007.
CO.
Secondo
l¿art. 1007 CO la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può
opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col
traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la
cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore. Di conseguenza
l¿avallo degli escussi rimane valido di fronte a qualsiasi specie di nullità
dell¿obbligazione garantita che non sia dovuta a un vizio di forma
(Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., § 12 n. 11 p. 193; Rep 1977 p. 123 e rif.
ivi).
Nel
caso in esame gli escussi non hanno fatto valere alcun vizio formale ai sensi dell¿art.
1007.
CO, per cui il vaglia costituisce valido titolo di rigetto provvisorio
dell¿opposizione ai sensi dell¿art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti degli avallanti
AP 1 e AP 2. Costituendo il vaglia cambiario (doc. A), indicato quale titolo di
credito sia sui PE che sulle istanze, il titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni
su cui si fonda questa procedura, la questione della mancanza di identità tra
il documento indicato sui PE ed eventuali ulteriori documenti prodotti, sollevata
dagli escussi, non si pone.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
6.
L¿appello
2.
maggio 2005 va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC, 1000, 1022, 1098 CO e 82 LEF
pronuncia:
1.
L¿appello
2.
maggio 2005 di AP 1, __________ e di AP 2, __________, è respinto.
1.1
La
tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dagli appellanti, resta a loro
carico. Essi rifonderanno a AO 1 fr. 3¿000.-- a titolo di indennità.
2.
Intimazione:
-
Avv. RA 2, __________ - Avv. RA 3, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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