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Decisione

14.2005.43

Appello contro rigetto provvisorio dell'opposizione. Vaglia cambiario di garanzia.

23 febbraio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso dalla __________

il 1. febbraio 2000 per fr. 274'495.59 all¿ordine di AO 1, recante quale data

di scadenza il 15 aprile 2004, avallato da AP 1, __________ e AP 2 (doc. A). La

creditrice ha inoltre prodotto una lettera di accettazione/autorizzazione 1.

febbraio 2000 (doc. C), sottoscritta dalla __________ e dagli escussi ¿Per

avallo¿ del seguente tenore:

¿

__________

__________, 01.02.2000

__________ 6514 __________

Spettabile

AO 1

__________

__________

Egregi Signori,

con riferimento al credito di CHF 280'000.00 da voi

concessoci come da contratto di credito del 6 febbraio 1995, vi alleghiamo a

garanzia del credito suddetto, un vaglia cambiario emesso in data odierna e

sottoscritto per avallo dai signori AP 1 ed __________ ed AP 2, privo

dell¿importo e della data di scadenza.

Con la presente vi autorizziamo a completare detto

vaglia cambiario indicando la somma dovuta alla Banca, fino ad un massimo di

CHF 340'000.00

(franchi svizzeri trecentoquarantamila 00/100)

e la data di scadenza, entro e non oltre il

6 febbraio 2005

dando sin d¿ora per

accettate queste aggiunte.

Con i migliori

saluti.

__________

¿¿¿¿¿¿¿¿

Per avallo:

AP 1 __________ AP 2

(firma) (firma) (firma)

¿¿¿¿¿.. ¿¿¿¿¿¿¿. ¿¿¿¿¿.. ¿

Sono

pure stati prodotti due avvisi di scadenza 31 marzo 2004, inviati da AO 1 agli

escussi (doc. D), tre estratti conto e un avviso di accredito (doc. E).

C. All¿udienza

di contraddittorio i convenuti hanno osservato che con lo scritto 20 gennaio

2000 (doc. 1) AO 1 ha prorogato, a favore della __________, la durata di una

linea di credito precedentemente concessale. A questo scopo la __________ il 1.

febbraio 2000 ha emesso un nuovo vaglia cambiario di fr. 274'495.53 (doc. A),

avallato da loro oltre che da __________. Quando l¿effetto cambiario è stato

emesso era, per volontà concorde delle parti, privo unicamente dell¿indicazione

della data di scadenza, ma non della data di emissione, per cui va considerato

pagabile a vista giusta la presunzione derivante dall¿art. 1097 CO. Secondo la

parte convenuta, la data di emissione era intesa da entrambe le parti come data

di scadenza, ossia data da cui iniziava a decorrere il termine triennale di

prescrizione di cui all¿art. 1069 CO. Tant¿è che nella lettera 20 gennaio 2000

(doc. 1) AO 1 ha evidenziato, in relazione al precedente vaglia cambiario, che

lo stesso giungeva a scadenza il 6 febbraio 2000, ossia esattamente tre anni

dopo la data di emissione figurante sul titolo stesso. La banca istante ha

perciò sempre ritenuto la scadenza triennale dei vaglia cambiari a decorrere

dalle rispettive date di emissione. Secondo gli escussi, se così non fosse, non

si potrebbe comprendere perché la banca abbia emesso un nuovo vaglia cambiario in

relazione alla linea di credito in oggetto, allorquando il precedente pagherò

non era mai stato posto in circolazione. L¿effetto cambiario sarebbe quindi

prescritto dal 1. febbraio 2003. I convenuti hanno poi asserito che la lettera

di concessione/aumento e proroga della linea di credito non può costituire

valido riconoscimento di debito. La banca deve infatti provare se, e in che

misura, la linea di credito è stata effettivamente utilizzata e deve produrre

l¿impegno scritto assunto dal debitore principale a rimborsare il mutuo di cui

ha beneficiato. Infine gli escussi hanno osservato che l¿avallante può opporre

alla banca detentrice del vaglia cambiario tutte le eccezioni derivanti dal

rapporto giuridico di fondo: determinante sarebbe infatti la sostanza del

rapporto e non la forma cartolare chiamata ad assolvere esclusivamente funzioni

di garanzia. La somma indicata sul vaglia cambiario non può venire considerata

quale montante effettivo del debito. Essa è semplicemente corrispondente al

limite massimo della linea di credito. Spetterebbe inoltre alla banca istante dimostrare

che quella linea di credito è stata effettivamente utilizzata e in che misura.

Senza quest¿ultima prova il semplice ammontare massimo della linea di credito,

seppure indicato su un vaglia cambiario, non può costituire riconoscimento di

un chiaro, preciso e determinato debito effettivo.

Con

la replica la parte istante ha ribadito la validità del vaglia cambiario in

esame sul quale è menzionato precisamente l¿importo posto in esecuzione. Essa

ha osservato che l¿obbligo dell¿avallante è indipendente dalla validità

materiale dell¿impegno assunto dall¿emittente del vaglia cambiario, per cui le

sole eccezioni che possono essere sollevate sono quelle previste dall¿art. 1007

CO. L¿escutente ha poi contestato la prescrizione del titolo cambiario fatto valere

dagli escussi, rilevando che la scadenza dell¿effetto cambiario in oggetto è

stata fissata per il 15 aprile 2004. L¿importo del vaglia cambiario corrisponde

inoltre allo scoperto in conto della __________ desumibile dagli estratti conto

e dall¿avviso di accredito prodotti (doc. E).

Duplicando

gli escussi si sono riconfermati nelle loro eccezioni di risposta.

D. Con

sentenza 18 aprile 2005 il Segretario assessore della __________ ha accolto

l¿istanza rilevando che secondo giurisprudenza e dottrina è ammessa l¿emissione

di un vaglia cambiario senza indicazione della scadenza, con facoltà per il

creditore di completare successivamente il vaglia in tale punto. La perenzione

ai sensi dell¿art. 1050 cpv. 1 CO non si applica nei confronti dell¿emittente

di un vaglia cambiario e pertanto nemmeno nei confronti dell¿avallante

dell¿emittente, poiché l¿avallante è obbligato nello stesso modo di colui per

il quale l¿avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 e 1098 cpv. 1 CO). Il primo

giudice ha pertanto osservato che il vaglia cambiario può essere fatto valere

contro il debitore principale ed i suoi avallanti fintanto che il termine di

prescrizione di 3 anni dell¿art. 1069 cpv. 1 CO (per rinvio dell¿art. 1098 cpv.

1 CO) non sia scaduto. Nel caso di effetti cambiari in bianco la prescrizione

decorre dalla data di scadenza indicata dal creditore. Nel caso concreto i

diritti dell¿escutente contro gli escussi non sono prescritti, ritenuto che il

vaglia cambiario è scaduto il 15 aprile 2004, come si evince dalla data indicata

sul vaglia doc. A. In merito alla contestata identità fra il credito indicato

sul PE e quello sui documenti prodotti è stato osservato che il PE menziona

chiaramente quale causale il vaglia cambiario, circostanza tra l¿altro

esplicitamente ammessa dagli escussi e che tra i documenti prodotti figura

appunto l¿effetto cambiario (doc. A), documento che costituisce valido titolo

di rigetto per l¿importo posto in esecuzione.

E. Contro

la sentenza pretorile si sono tempestivamente aggravati gli escussi ribadendo

l¿eccezione di prescrizione del titolo cambiario in oggetto. Essi sostengono

inoltre che se, in aggiunta al termine triennale di prescrizione, si volesse

conteggiare anche l¿anno entro il quale può essere presentato per il pagamento

un vaglia cambiario a vista (art. 992 cpv. 2, 1024, 1097 e 1098 CO),

prolungando così di fatto a quattro anni la prescrizione, nel caso in esame la

prescrizione sarebbe intervenuta il 1. febbraio 2004.

Per

il resto gli appellanti si sono riconfermati nelle loro allegazioni di sede

pretorile.

F. Con

le sue osservazioni la parte appellata ripropone le sue argomentazioni di prima

sede. Produce una lettera di AO 1 alla __________ datata 20 gennaio 2000, una

precedente convenzione di completazione 6 febbraio 1995 così come la fotocopia

di un vaglia cambiario emesso il 6 febbraio 1995.

Considerato

In diritto: 1. Secondo l¿art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed

eccezioni.

Lo

scritto 20 gennaio 2000, inviato dalla AO 1 alla __________, prodotto dalla

parte appellata con le sue osservazioni, risulta già agli atti, essendo stato inoltrato

in prima sede dagli appellanti quale doc. 1. La convenzione 6 febbraio 1995,

sottoscritta dagli escussi ed indirizzata alla AO 1 così come la fotocopia del

vaglia cambiario datato 6 febbraio 1995, pure prodotti dalla parte appellata

con le osservazioni, vanno invece estromessi dall¿incarto in quanto

irricevibili in sede di appello ai sensi dell¿art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

Considerandi

2.

Se

il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF).

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell¿escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell¿opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

Nella

procedura esecutiva ordinaria ¿ non cambiaria ¿ un vaglia cambiario valido

costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente,

anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti

dell¿avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per

il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell'art. 1098

cpv. 3 CO; cfr. CEF 6 giugno 2003 [14.2002.110]; 13 novembre 2002 [14.2002.62],

cons. 2a; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n.

152.

ad art. 82 LEF, con rif.).

3.

Secondo

gli appellanti il vaglia cambiario (doc. A), privo dell¿indicazione della data

di scadenza, è pagabile a vista giusta la presunzione derivante dall¿art. 1097 cpv.

2.

CO. La data di emissione 1. febbraio 2000 va intesa quale data di scadenza, per

cui da questo giorno ha iniziato a decorrere il termine triennale di

prescrizione. L¿effetto cambiario, secondo gli escussi, è quindi prescritto dal

1.

febbraio 2003.

In

sede di appello gli escussi hanno inoltre osservato che, tenendo conto

dell¿anno previsto per la presentazione di un vaglia cambiario pagabile a

vista, la prescrizione è subentrata almeno dal 1. febbraio 2004. Questa

eccezione addotta la prima volta in sede di appello è irricevibile ai sensi del

summenzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

La

perenzione dell¿art. 1050 cpv. 1 CO non si applica ai diritti cambiari verso

l¿accettante di una cambiale né, per analogia, a quelli dell¿emittente di un

vaglia cambiario (art. 1099 cpv. 1 CO; Meier-Hayoz/von der Crone,

Wertpapierrecht, 2. ed., Berna 2000, n. 5 ad § 14 p. 206), e quindi nemmeno ai

diritti nei confronti dell¿avallante dell¿accettante, rispettivamente

dell¿emittente, poiché l¿avallante è obbligato nello stesso modo di colui per

il quale l¿avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell¿art.

1098.

cpv. 1 CO).

Diversamente

che nel caso di un vaglia cambiario incompleto, nel caso di un vaglia cambiario

in bianco, l¿emittente tralascia intenzionalmente di inserire alcuni requisiti

necessari (art. 1000 CO, applicabile pure al vaglia cambiario per il rinvio

dell¿art. 1098 cpv. 2 CO). L¿emittente autorizza colui al quale o all¿ordine

del quale deve farsi il pagamento a completare la parte lasciata in bianco. La

portata dell¿autorizzazione a completare viene stabilita tramite un accordo tra

l¿emittente e il beneficiario (Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., § 7 n.41 e

42.

p. 130 s.)

L¿effetto

cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri.

Siccome la firma del debitore viene apposta solo quale garanzia, si parla di

effetto cambiario di garanzia. Per esempio quale garanzia di conti correnti la

banca può far emettere dal suo cliente un vaglia cambiario. Di regola l¿importo

non viene indicato (vaglia cambiario in bianco). Questo titolo cambiario non è

destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. L¿effetto cambiario

di garanzia viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito

(del rapporto di base) del beneficiario contro l¿emittente divenga esigibile e

non venga pagato, il creditore/beneficiario non può far valere alcun diritto

derivante dall¿effetto cambiario. Quest¿ultimo non può essere né trasferito, né

discontato. Se l¿emittente adempie i suoi obblighi, allora egli ha diritto alla

consegna dell¿effetto cambiario. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi

sia per il creditore che per il debitore: il debitore non deve consegnare né

denaro, né altri valori patrimoniali; la sua firma sul titolo cambiario è

sufficiente. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un

pegno, né un¿ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione.

Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo

nel pagamento, la possibilità di un¿esecuzione rapida e priva di difficoltà

(Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit. §16 n. 30-33 p. 218 s.).

4.

Nel

caso concreto, dallo scritto 20 gennaio 2000 di AO 1 (doc. 1) si evince che,

nell¿ambito di un credito in conto corrente concesso dalla predetta banca alla __________,

quest¿ultima ha emesso all¿ordine di AO 1 un vaglia cambiario di garanzia in

bianco che sarebbe giunto a scadenza il 6 febbraio 2000. AO 1 ha pertanto

inviato un nuovo effetto cambiario alla __________ da sottoscrivere e far avallare

da AP 1, __________ e AP 2, unitamente alla relativa autorizzazione di

completamento da firmare sia dall¿emittente che dagli avallanti.

A

fondamento della sua istanza AO 1 ha prodotto sia il nuovo

vaglia

cambiario, emesso il 1. febbraio 2000, dalla __________ (doc. A) sia la citata

autorizzazione di completamento, pure datata 1. febbraio 2000 (doc. C),

debitamente firmati sia dalla __________ che dai tre summenzionati avallanti.

Dal tenore dell¿autorizzazione di completamento doc. C si evince (cfr. narrativa

fattuale sub B) che AO 1 è stata autorizzata, in relazione ad un credito di fr.

280'000.--, concesso alla __________ il 6 febbraio 1995, a completare il vaglia

cambiario, emesso privo dell¿importo e della data di scadenza, indicando la

somma dovuta alla banca per un importo massimo di fr. 340'000.-- e la data di

scadenza entro e non oltre il 6 febbraio 2005. Da questa autorizzazione e dallo

scritto 20 gennaio 2000 (doc. 1) emerge chiaramente che il vaglia cambiario è

stato emesso, quale garanzia, in sostituzione di un precedente effetto

cambiario, sottoscritto nell¿ambito della concessione di un credito in conto

corrente avvenuta il 6 febbraio 1995. Ne discende che il vaglia cambiario in

esame non è pagabile a vista ai sensi dell¿art. 1097 cpv. 2 CO, per cui, come

preteso dagli appellanti, la data di emissione coinciderebbe con la data di

scadenza, bensì si tratta di un vaglia cambiario di garanzia in bianco. Verosimilmente

nemmeno il precedente effetto cambiario è stato emesso a vista, ma

contemporaneamente con la concessione del credito in conto corrente avvenuta il

6.

febbraio 1995 e scadente, come quest¿ultimo, il 6 febbraio 2000 (cfr. doc. 1).

Con

avvisi di scadenza 31 marzo 2004 (doc. D) AO 1 ha chiesto agli escussi il

pagamento di fr. 274'495.59 entro il 15 aprile 2004. In seguito la banca

creditrice ha completato il vaglia cambiario, nel rispetto dei limiti massimi

posti dall¿autorizzazione, con l¿importo di 274'495.59 (il limite massimo era

fissato a fr. 340'000.--) e la data di scadenza per il 15 aprile 2004 (la data

di scadenza non poteva essere fissata oltre il 6 febbraio 2005). Ritenuto che AO

1.

vi ha inserito quale data di scadenza il 15 aprile 2004, la prescrizione di 3

anni prevista dall¿art. 1069 cpv. 1 CO (per il rinvio dell¿art. 1098 cpv. 1 CO)

non è pertanto ancora intervenuta.

5.

Gli

appellanti sostengono che la banca creditrice non ha dimostrato che la linea di

credito concessa loro è stata effettivamente utilizzata e in che misura, per

cui, senza tale prova, il semplice ammontare massimo della linea di credito,

seppure ripreso in un vaglia cambiario, non può costituire riconoscimento di un

chiaro, preciso e determinato debito effettivo.

Orbene,

l¿avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l¿avallo è

stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l¿obbligazione garantita sia

nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma (art. 1022 cpv. 1 e 2 CO per

il rinvio dell¿art. 1098 cpv. 3 CO).

Al

contrario della fideiussione del diritto civile, l¿avallo non dipende dalla

validità materiale dell¿obbligazione dell¿emittente principale. Il diritto

cambiario è infatti retto dal principio fondamentale dell¿autonomia:

l¿obbligazione cambiaria è indipendente dalle altre obbligazioni che uno stesso

effetto contiene, per cui l¿eventuale nullità dell¿una non intacca la validità

dell¿altra. L¿avallante si impegna autonomamente. Pertanto gli spettano (come

ad ogni obbligato del diritto cambiario) solo le eccezioni previste dall¿art.

1007.

CO.

Secondo

l¿art. 1007 CO la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può

opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col

traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la

cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore. Di conseguenza

l¿avallo degli escussi rimane valido di fronte a qualsiasi specie di nullità

dell¿obbligazione garantita che non sia dovuta a un vizio di forma

(Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., § 12 n. 11 p. 193; Rep 1977 p. 123 e rif.

ivi).

Nel

caso in esame gli escussi non hanno fatto valere alcun vizio formale ai sensi dell¿art.

1007.

CO, per cui il vaglia costituisce valido titolo di rigetto provvisorio

dell¿opposizione ai sensi dell¿art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti degli avallanti

AP 1 e AP 2. Costituendo il vaglia cambiario (doc. A), indicato quale titolo di

credito sia sui PE che sulle istanze, il titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni

su cui si fonda questa procedura, la questione della mancanza di identità tra

il documento indicato sui PE ed eventuali ulteriori documenti prodotti, sollevata

dagli escussi, non si pone.

La

sentenza pretorile va quindi confermata.

6.

L¿appello

2.

maggio 2005 va pertanto respinto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC, 1000, 1022, 1098 CO e 82 LEF

pronuncia:

1.

L¿appello

2.

maggio 2005 di AP 1, __________ e di AP 2, __________, è respinto.

1.1

La

tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dagli appellanti, resta a loro

carico. Essi rifonderanno a AO 1 fr. 3¿000.-- a titolo di indennità.

2.

Intimazione:

-

Avv. RA 2, __________ - Avv. RA 3, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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