Lexipedia

Decisione

14.2005.45

attestazione scritta. Interesse nella lite. Sottoscrivente di un contratto ha agito a titolo personale e non quale amministratore di società

7 settembre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il procedente fonda la propria pretesa sul contratto denominato

“Cessioni inventario macchinari e attrezzatura __________ __________, __________”

del 26/28 ottobre 2004 di cui al doc. B e al doc. 2, mediante il quale AO 1 ha

acquistato i macchinari e gli attrezzi enumerati nell’allegato inventario

necessari alla gestione della __________ __________, per fr. 145'000.-- da

pagarsi al più tardi entro il 15 novembre 2004. Il contratto è stato

sottoscritto da AP 1 e da AO 1 gestore __________ __________.

C. In sede di udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta

all’istanza asserendo che i macchinari e l’inventario della __________ erano di

proprietà della __________ SA, della quale l’istante è amministratore unico. Il

contratto di cui al doc. B sarebbe stato confezionato dalla rappresentante

dell’istante, signora __________, che si sarebbe occupata di trattare la

vendita dell’inventario su incarico dell’istante.

Facendo

seguito agli impegni assunti, la convenuta avrebbe corrisposto fr. 145'000.--

il 12 novembre 2004 sul conto bancario intestato alla __________ SA, indicatole

dalla signora __________, rappresentante del venditore.

La

convenuta ha evidenziato che le sarebbe stato indicato che tutti i beni

compravenduti appartenevano alla __________ SA. Tale circostanza emergerebbe peraltro

dall’inventario allegato al contratto di cessione, dai bilanci della società

(doc. 5), dall’intestazione delle fatture di acquisto (doc. 6 e 7), dal

resoconto delle attrezzature e macchinari acquistati nel periodo 2002-2004

dalla SA (doc. 8), dalle polizze di assicurazione RC delle auto (doc. 9) e

dalla stima dell’inventario (doc. 11). Per questi motivi quindi l’istante non

potrebbe pretendere che il denaro dovesse essere bonificato su una sua

relazione bancaria, non nota e mai indicata alla convenuta.

In

replica il procedente ha evidenziato che nel contratto quale creditore è stato

indicato “AP 1” e non “__________SA”. Inoltre la documentazione prodotta non

apporterebbe la prova che i beni oggetto di compravendita fossero di proprietà

della __________ SA.

D. Con sentenza 22 aprile 2005 il Pretore __________ ha respinto sia l’istanza

di rigetto dell’opposizione, sia l’istanza dellaAO 1 di stralciare dagli atti i

doc. C e D sia l'istanza di AP 1 di stralciare dagli atti il doc. 4.

Il primo giudice

ha rilevato che in procedura sommaria è ammesso produrre una dichiarazione

scritta di una persona, sempre che la stessa non sia esclusa dalla possibilità

di testimonianza: per questo motivo egli ha respinto l’istanza di AP 1 di

stralciare dagli atti il doc. 4, non sembrando che la persona che ha rilasciato

la dichiarazione in discussione sia esclusa dalla possibilità di testimoniare.

Quanto al rigetto

dell’opposizione, il primo giudice ha rilevato che se sussistono dubbi circa

l’identità del procedente con quella del creditore, oppure se la qualità di

creditore del procedente sembra solo probabile, l’istanza deve essere respinta.

A mente del Pretore il contratto di cui al doc. B costituisce valido

riconoscimento di debito. Nella dichiarazione del 18 febbraio 2005 __________

ha confermato il rapporto di rappresentanza fra lei e AP 1 rispettivamente tra

lei e la __________ SA. Ella hai poi confermato che l’importo di fr. 145'000.--

è stato bonificato dalla compratrice sulla relazione bancaria da lei indicatale

d’intesa con AP 1. L’escussa avrebbe pertanto reso sufficientemente verosimile che

__________ era stata incaricata dall’istante di operare ed agire quale sua

rappresentante e amministratrice di fatto della società. Per queste ragioni il

pagamento effettuato dalla convenuta sulla relazione bancaria della __________

SA avrebbe effetto liberatorio.

A mente del primo

giudice il contratto di cui al doc. 2, composto di tre pagine, non

permetterebbe inoltre di identificare con sicurezza il creditore, non essendo

di facile interpretazione per quanto riguarda le parti del contratto.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 argomentando

che il primo giudice doveva disattendere la dichiarazione di cui al doc. 4, in

quanto __________ non potrebbe ricoprire la qualità di testimone, avendo un

interesse proprio all’esito della lite. Infatti, essa avrebbe interesse a

sostenere la convenuta, in quanto altrimenti sarebbe lei a rischiare di dover

pagare l’importo in esecuzione e a subire fors’anche una sanzione penale. Infatti

fu lei a ordinare al debitore di effettuare il pagamento alla __________ SA e

quindi non potrebbe ora dichiarare di averlo fatto contro la volontà

dell’istante. A mente del ricorrente, inoltre, dalla documentazione agli atti

emergerebbe chiaramente che venditore dei beni di cui al contratto doc. 2 e

quindi creditore dell’importo ivi pattuito poteva essere solo lui stesso.

F. Con osservazioni 9 giugno 2005 AO 1 ha postulato la reiezione del

gravame, con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a) Nella procedura sommaria non vengono interrogati

testi. È tuttavia ammesso produrre un'attestazione scritta di una persona che

potrebbe essere ammessa quale teste (art. 20 cpv. 3 LALEF). Una attestazione

scritta ha minor efficacia probatoria di una dichiarazione testimoniale (Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in in Rep 1989 p. 330; Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 56 ad art. 84 LEF e rif. ivi).

b) Nel

caso di specie l’appellante non sostiene che __________ adempia uno dei

requisiti di esclusione dalla facoltà di testimoniare menzionati all’art. 228

CPC ma asserisce che ella avrebbe un interesse nella lite. Conformemente

all’art. 229 cpv. 1 cifra 3 CPC sono sentiti quali testimoni senza delazione di

giuramento coloro che hanno un interesse nella lite. Ne consegue che, anche

nell’ipotesi in cui la dichiarante fosse effettivamente interessata all’esito della

vertenza, la sua dichiarazione non potrebbe essere stralciata dagli atti,

essendo compito del giudice valutarne il valore probatorio.

2.

a) Per

l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di

debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

c) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

d) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

e) Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione

che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è

compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit. in Rep 1989 p. 330).

f) Con il contratto denominato “Cessioni inventario macchinari e

attrezzatura __________ __________, __________” del 26/28 ottobre 2004 di cui

ai doc. B e 2, AO 1 ha acquistato i macchinari e gli attrezzi enumerati

nell’allegato inventario e necessari alla gestione della __________ __________,

per fr. 145'000.-- da pagarsi al più tardi entro il 15 novembre 2004. Il

contratto è stato sottoscritto da AP 1 e dalla AO 1. Come evidenziato

dall’escussa AP 1 è pure amministratore unico con diritto di firma individuale

della __________ SA. Tale circostanza risulta comunque ininfluente, ritenuto

che in assenza di un qualsiasi riferimento alla società anonima dove egli ha apposto

la propria firma, si deve ritenere che il procedente abbia sottoscritto il

contratto a titolo personale e non quale amministratore della società anonima. Nel

contratto le parti non hanno neppure specificato che a beneficiare del

pagamento dovesse essere una persona (fisica o giuridica) diversa dal

sottoscrivente AP 1. Per questo motivo è irrilevante la questione a sapere se i

macchinari e l’inventario della __________ fossero di proprietà del procedente

o della __________, questione del resto che, in considerazione della natura sommaria

della procedura di rigetto dell’opposizione, non può essere decisa in questa

sede. In linea di massima quindi il contratto di “Cessioni inventario

macchinari e attrezzatura __________ __________, __________” costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo richiesto nel precetto

esecutivo oltre agli interessi a favore di chi nello stesso è indicato essere

la parte contrattuale (identità tra escutente e creditore sul titolo di

rigetto), ossia a favore di AP 1.

3.

a) Per l’art. 82

cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno

che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da

infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare

la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF

104.

Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a

ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).

b)

In concreto, l’escussa ha prodotto fotocopia

del documento bancario che attesta il suo bonifico di fr. 145'000.-, avvenuto

l’11 novembre 2004 in favore di __________ __________ __________ con

l’indicazione della causale: “Acquisto inventario” (doc. 3). Comunque, la cifra

corrisponde all’importo indicato nel contratto di cessione d’inventario. L’escussa

sostiene di aver effettuato il versamento sul conto della società__________ signora

__________, rappresentante del creditore, e di aver così pienamente adempiuto all’impegno

assunto con la sottoscrizione del contratto. A sostegno di tale sua eccezione AO

1.

ha prodotto in causa una dichiarazione 18 febbraio 2005 di __________ in cui

dichiara “che i fr. 145'000.-- previsti quale pagamento nel contratto citato

sopra sono stati bonificati dalla compratrice AO 1 sulla relazione bancaria

indicata dalla sottoscritta, sempre d’intesa con il signor __________”.

L’appellante rimprovera al primo giudice di aver conferito valore

probante alla dichiarazione scritta di __________, nonostante essa avesse un interesse

nella vertenza a dipendenza dell’eventualità di dover rispondere civilmente e

penalmente per l’atteggiamento tenuto nella circostanza. La censura tuttavia

non regge, già per il fatto che tutto ciò non è atto a configurare

concretamente interesse nella lite. Al di là dell’effettiva posizione

della dichiarante nella fattispecie, non va dimenticato che l’esito del

presente procedimento non è definitivo nella determinazione dei rapporti di

dare e avere tra le parti; la procedura di rigetto dell’opposizione ha infatti

un interesse limitato all’esecuzione che l’ha originata e non nell’accertamento

del credito controverso. Solo allora e sulla base –se ne fosse il caso- di una

diversa istruttoria, potrebbe porsi un problema di responsabilità che,

peraltro, concernerebbe i rapporti tra preteso mandante e pretesa

rappresentante.

Né vi è altro motivo per ritenere inattendibile la dichiarazione di __________

e per far dunque astrazione dalla stessa. Tale dichiarazione costituisce pertanto,

come concluso dal primo giudice, sufficiente riscontro oggettivo, atto a confortare

l'eccezione dell’avvenuto adempimento da parte dell’escussa.

4.

L'appello 6 maggio 2005 di AP 1, __________, è così respinto. Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 20 cpv. 3 LALEF; 228, 229 cpv. 1 cifra 3 CPC; 48,

49.

cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

L'appello

6.

maggio 2005 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, già anticipata

dall'appellante, resta a suo carico.AP 1AP 1 rifonderà inoltre aAO 1 fr. 500.--

di indennità.

3.

Intimazione

a: - PA 2, __________;

- PA

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster