14.2005.45
attestazione scritta. Interesse nella lite. Sottoscrivente di un contratto ha agito a titolo personale e non quale amministratore di società
7 settembre 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2005.45
Data decisione, Autorità:
07.09.2005, CEF
Titolo:
attestazione scritta. Interesse nella lite. Sottoscrivente di un contratto ha agito a titolo personale e non quale amministratore di società
3 IDENTITÀ
RAPPRESENTANZA
VENDITA
art. 228 CPC-TI
art. 229 cpv. 1 CPC-TI
art. 20 cpv. 3 LALEF
art. 81 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2005.45
Lugano
7 settembre
2005
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 19 gennaio 2005 da
AP 1
patrocinato da PA 2
contro
AO 1
patrocinata da PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 15/22 dicembre 2004 dell’__________;
sulla
quale istanza il Pretore __________ con sentenza 22 aprile 2005 ha così deciso:
"1. L'istanza della società AO
1, __________, di stralciare dagli atti i doc. C e D è respinta.
2. L'istanza del sig. AP 1, __________, di stralciare
dagli atti il doc. 4 è respinta.
3. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
19/20 gennaio 2005 del sig, AP 1, __________, nei confronti della AO 1, __________,
è respinta.
4.
La tassa di
giustizia di CHF 400.-- (quattrocento), da anticiparsi dall’istante,
rimane a suo carico. L’istante rifonderà alla controparte fr. 500.--
(cinquecento) a titolo di indennità.
5.
omissis".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 6 maggio 2005 ha
postulato l’accoglimento dell'istanza di rigetto e l’accoglimento dell’stanza
di stralcio del doc. 4, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso
atto che la parte appellata con osservazioni 9 giugno 2005 ha postulato la reiezione
del gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 15/22 dicembre 2004 dell'____________________AP 1 ha
escusso AO 1 per l'incasso di fr. 145'000.-- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre
2004, indicando quale titolo di credito: "Contratto di cessione inventario
macchinari e attrezzature,__________ __________ __________, del 26.10.2004”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________.
Fatti
B. Il procedente fonda la propria pretesa sul contratto denominato
“Cessioni inventario macchinari e attrezzatura __________ __________, __________”
del 26/28 ottobre 2004 di cui al doc. B e al doc. 2, mediante il quale AO 1 ha
acquistato i macchinari e gli attrezzi enumerati nell’allegato inventario
necessari alla gestione della __________ __________, per fr. 145'000.-- da
pagarsi al più tardi entro il 15 novembre 2004. Il contratto è stato
sottoscritto da AP 1 e da AO 1 gestore __________ __________.
C. In sede di udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta
all’istanza asserendo che i macchinari e l’inventario della __________ erano di
proprietà della __________ SA, della quale l’istante è amministratore unico. Il
contratto di cui al doc. B sarebbe stato confezionato dalla rappresentante
dell’istante, signora __________, che si sarebbe occupata di trattare la
vendita dell’inventario su incarico dell’istante.
Facendo
seguito agli impegni assunti, la convenuta avrebbe corrisposto fr. 145'000.--
il 12 novembre 2004 sul conto bancario intestato alla __________ SA, indicatole
dalla signora __________, rappresentante del venditore.
La
convenuta ha evidenziato che le sarebbe stato indicato che tutti i beni
compravenduti appartenevano alla __________ SA. Tale circostanza emergerebbe peraltro
dall’inventario allegato al contratto di cessione, dai bilanci della società
(doc. 5), dall’intestazione delle fatture di acquisto (doc. 6 e 7), dal
resoconto delle attrezzature e macchinari acquistati nel periodo 2002-2004
dalla SA (doc. 8), dalle polizze di assicurazione RC delle auto (doc. 9) e
dalla stima dell’inventario (doc. 11). Per questi motivi quindi l’istante non
potrebbe pretendere che il denaro dovesse essere bonificato su una sua
relazione bancaria, non nota e mai indicata alla convenuta.
In
replica il procedente ha evidenziato che nel contratto quale creditore è stato
indicato “AP 1” e non “__________SA”. Inoltre la documentazione prodotta non
apporterebbe la prova che i beni oggetto di compravendita fossero di proprietà
della __________ SA.
D. Con sentenza 22 aprile 2005 il Pretore __________ ha respinto sia l’istanza
di rigetto dell’opposizione, sia l’istanza dellaAO 1 di stralciare dagli atti i
doc. C e D sia l'istanza di AP 1 di stralciare dagli atti il doc. 4.
Il primo giudice
ha rilevato che in procedura sommaria è ammesso produrre una dichiarazione
scritta di una persona, sempre che la stessa non sia esclusa dalla possibilità
di testimonianza: per questo motivo egli ha respinto l’istanza di AP 1 di
stralciare dagli atti il doc. 4, non sembrando che la persona che ha rilasciato
la dichiarazione in discussione sia esclusa dalla possibilità di testimoniare.
Quanto al rigetto
dell’opposizione, il primo giudice ha rilevato che se sussistono dubbi circa
l’identità del procedente con quella del creditore, oppure se la qualità di
creditore del procedente sembra solo probabile, l’istanza deve essere respinta.
A mente del Pretore il contratto di cui al doc. B costituisce valido
riconoscimento di debito. Nella dichiarazione del 18 febbraio 2005 __________
ha confermato il rapporto di rappresentanza fra lei e AP 1 rispettivamente tra
lei e la __________ SA. Ella hai poi confermato che l’importo di fr. 145'000.--
è stato bonificato dalla compratrice sulla relazione bancaria da lei indicatale
d’intesa con AP 1. L’escussa avrebbe pertanto reso sufficientemente verosimile che
__________ era stata incaricata dall’istante di operare ed agire quale sua
rappresentante e amministratrice di fatto della società. Per queste ragioni il
pagamento effettuato dalla convenuta sulla relazione bancaria della __________
SA avrebbe effetto liberatorio.
A mente del primo
giudice il contratto di cui al doc. 2, composto di tre pagine, non
permetterebbe inoltre di identificare con sicurezza il creditore, non essendo
di facile interpretazione per quanto riguarda le parti del contratto.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 argomentando
che il primo giudice doveva disattendere la dichiarazione di cui al doc. 4, in
quanto __________ non potrebbe ricoprire la qualità di testimone, avendo un
interesse proprio all’esito della lite. Infatti, essa avrebbe interesse a
sostenere la convenuta, in quanto altrimenti sarebbe lei a rischiare di dover
pagare l’importo in esecuzione e a subire fors’anche una sanzione penale. Infatti
fu lei a ordinare al debitore di effettuare il pagamento alla __________ SA e
quindi non potrebbe ora dichiarare di averlo fatto contro la volontà
dell’istante. A mente del ricorrente, inoltre, dalla documentazione agli atti
emergerebbe chiaramente che venditore dei beni di cui al contratto doc. 2 e
quindi creditore dell’importo ivi pattuito poteva essere solo lui stesso.
F. Con osservazioni 9 giugno 2005 AO 1 ha postulato la reiezione del
gravame, con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
a) Nella procedura sommaria non vengono interrogati
testi. È tuttavia ammesso produrre un'attestazione scritta di una persona che
potrebbe essere ammessa quale teste (art. 20 cpv. 3 LALEF). Una attestazione
scritta ha minor efficacia probatoria di una dichiarazione testimoniale (Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in in Rep 1989 p. 330; Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 56 ad art. 84 LEF e rif. ivi).
b) Nel
caso di specie l’appellante non sostiene che __________ adempia uno dei
requisiti di esclusione dalla facoltà di testimoniare menzionati all’art. 228
CPC ma asserisce che ella avrebbe un interesse nella lite. Conformemente
all’art. 229 cpv. 1 cifra 3 CPC sono sentiti quali testimoni senza delazione di
giuramento coloro che hanno un interesse nella lite. Ne consegue che, anche
nell’ipotesi in cui la dichiarante fosse effettivamente interessata all’esito della
vertenza, la sua dichiarazione non potrebbe essere stralciata dagli atti,
essendo compito del giudice valutarne il valore probatorio.
2.
a) Per
l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
c) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
d) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
e) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione
che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è
compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 330).
f) Con il contratto denominato “Cessioni inventario macchinari e
attrezzatura __________ __________, __________” del 26/28 ottobre 2004 di cui
ai doc. B e 2, AO 1 ha acquistato i macchinari e gli attrezzi enumerati
nell’allegato inventario e necessari alla gestione della __________ __________,
per fr. 145'000.-- da pagarsi al più tardi entro il 15 novembre 2004. Il
contratto è stato sottoscritto da AP 1 e dalla AO 1. Come evidenziato
dall’escussa AP 1 è pure amministratore unico con diritto di firma individuale
della __________ SA. Tale circostanza risulta comunque ininfluente, ritenuto
che in assenza di un qualsiasi riferimento alla società anonima dove egli ha apposto
la propria firma, si deve ritenere che il procedente abbia sottoscritto il
contratto a titolo personale e non quale amministratore della società anonima. Nel
contratto le parti non hanno neppure specificato che a beneficiare del
pagamento dovesse essere una persona (fisica o giuridica) diversa dal
sottoscrivente AP 1. Per questo motivo è irrilevante la questione a sapere se i
macchinari e l’inventario della __________ fossero di proprietà del procedente
o della __________, questione del resto che, in considerazione della natura sommaria
della procedura di rigetto dell’opposizione, non può essere decisa in questa
sede. In linea di massima quindi il contratto di “Cessioni inventario
macchinari e attrezzatura __________ __________, __________” costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo richiesto nel precetto
esecutivo oltre agli interessi a favore di chi nello stesso è indicato essere
la parte contrattuale (identità tra escutente e creditore sul titolo di
rigetto), ossia a favore di AP 1.
3.
a) Per l’art. 82
cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno
che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare
la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF
104.
Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a
ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,
op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).
b)
In concreto, l’escussa ha prodotto fotocopia
del documento bancario che attesta il suo bonifico di fr. 145'000.-, avvenuto
l’11 novembre 2004 in favore di __________ __________ __________ con
l’indicazione della causale: “Acquisto inventario” (doc. 3). Comunque, la cifra
corrisponde all’importo indicato nel contratto di cessione d’inventario. L’escussa
sostiene di aver effettuato il versamento sul conto della società__________ signora
__________, rappresentante del creditore, e di aver così pienamente adempiuto all’impegno
assunto con la sottoscrizione del contratto. A sostegno di tale sua eccezione AO
1.
ha prodotto in causa una dichiarazione 18 febbraio 2005 di __________ in cui
dichiara “che i fr. 145'000.-- previsti quale pagamento nel contratto citato
sopra sono stati bonificati dalla compratrice AO 1 sulla relazione bancaria
indicata dalla sottoscritta, sempre d’intesa con il signor __________”.
L’appellante rimprovera al primo giudice di aver conferito valore
probante alla dichiarazione scritta di __________, nonostante essa avesse un interesse
nella vertenza a dipendenza dell’eventualità di dover rispondere civilmente e
penalmente per l’atteggiamento tenuto nella circostanza. La censura tuttavia
non regge, già per il fatto che tutto ciò non è atto a configurare
concretamente interesse nella lite. Al di là dell’effettiva posizione
della dichiarante nella fattispecie, non va dimenticato che l’esito del
presente procedimento non è definitivo nella determinazione dei rapporti di
dare e avere tra le parti; la procedura di rigetto dell’opposizione ha infatti
un interesse limitato all’esecuzione che l’ha originata e non nell’accertamento
del credito controverso. Solo allora e sulla base –se ne fosse il caso- di una
diversa istruttoria, potrebbe porsi un problema di responsabilità che,
peraltro, concernerebbe i rapporti tra preteso mandante e pretesa
rappresentante.
Né vi è altro motivo per ritenere inattendibile la dichiarazione di __________
e per far dunque astrazione dalla stessa. Tale dichiarazione costituisce pertanto,
come concluso dal primo giudice, sufficiente riscontro oggettivo, atto a confortare
l'eccezione dell’avvenuto adempimento da parte dell’escussa.
4.
L'appello 6 maggio 2005 di AP 1, __________, è così respinto. Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 20 cpv. 3 LALEF; 228, 229 cpv. 1 cifra 3 CPC; 48,
49.
cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
L'appello
6.
maggio 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.AP 1AP 1 rifonderà inoltre aAO 1 fr. 500.--
di indennità.
3.
Intimazione
a: - PA 2, __________;
- PA
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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