14.2005.47
appello contro la dichiarazione di fallimento
6 luglio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2005.47
Data decisione, Autorità:
06.07.2005, CEF
Titolo:
appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.47
Lugano
6 luglio 2005
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
22 febbraio 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la __________, con sentenza 25
aprile 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________,
a far tempo da lunedì
25 aprile 2005 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
AP 1 che con atto
13 maggio 2005 ne ha postulato l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 18 maggio
2005 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha
chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'928.80 oltre accessori e
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 13 aprile 2005 l’escussa ha dichiarato di rimettersi al
giudizio della Pretore.
C. Con
sentenza 25 aprile 2005 la __________, ha pronunciato il fallimento della AP 1
a far tempo da lunedì 25 aprile 2005 alle ore 14.00.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la AP 1 asserendo di avere
pagato il debito nei confronti della AO 1 anteriormente alla dichiarazione di
fallimento. Essa ha prodotto la copia di uno scritto 11 maggio 2005 della
creditrice alla __________, in cui viene confermato il versamento, effettuato
il 22 aprile 2005 (doc. A), di fr. 2'158.880 a saldo dell’esecuzione in oggetto
n. 1041230.
Considerato
In diritto: 1.a) Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L’appellante
adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla
dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha
prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in oggetto
precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento
della AP 1 va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2. L'appello
13 maggio 2005 della AP 1 va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art.
62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
Fatti
I. L'appello 13 maggio 2005 della AP 1, __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 25 aprile 2005 pronunciata dalla Pretore __________
inc. EF.2005.549, nei confronti della AP 1AP 1, __________, è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico dellaAP 1.
3. Le
spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico dAP 1."
Considerandi
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
-AP 1;
-__________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
dei registri di __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
Terzi
implicati
Pterzi im
plicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
zmplicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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