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Decisione

14.2005.48

istanza di revisione

24 maggio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2005.48

Data decisione, Autorità:

24.05.2005, CEF

Titolo:

istanza di revisione

RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO

art. 340 CPC-TI

art. 342 CPC-TI

art. 20 LALEF

art. 25 LALEF

art. 195 LEF

Incarto n.

14.2005.48

Lugano

24 maggio

2005

SC/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sull’ istanza di revisione 6 maggio

2005 di

AP 1

Contro

la sentenza di questa Camera 5 aprile 2005 che,

respingendo l’appello 3 marzo 2005 dello stesso istante, confermava la

decisione pretorile 23 febbraio 2005, ovvero accogliendo la domanda di

AO 1

dichiarava il fallimento di AP 1 a far tempo dal 6

aprile 2005 alle ore 10.00;

potendo decidere in base all’art. 313 bis CPC;

considerato

in fatto e in diritto:

che,

posta la questione della ricevibilità di un’istanza di revisione nell’ambito di

una procedura sommaria di fallimento, sta il fatto che la procedura applicabile

è quella prevista dall’art. 20 LALEF dove non può essere escluso il rimedio

della revisione ai sensi dell’art. 340 CPC, ossia in virtù del rinvio all’art.

25 LALEF;

che,

d’altra parte, contrariamente a quanto deciso a suo tempo da questa Camera in

materia di rigetto dell’opposizione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,

art. 340, m. 6), la revisione è stata considerata ammissibile anche in questa

materia –retta peraltro dalla stessa procedura del fallimento- da una

successiva decisione della Camera di cassazione civile (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI App., ad art. 340, m. 23);

che,

ricordando altresì la possibile perplessità sulla stessa questione, dipendente

della possibilità di chiedere la revoca del fallimento in forza dell’art. 195

LEF, il problema come tale può restare senza risposta, dal momento che -nel

caso concreto- l’istanza si rivela comunque inammissibile;

che

infatti la domanda di revisione dev’essere proposta entro il termine di 20

giorni dalla notificazione della sentenza che si pretende viziata (art. 342

CPC), mentre l’istanza in esame (che nemmeno afferma la tempestività

dell’allegato) appare tardiva poiché introdotta ben oltre il termine ricordato,

tenuto conto che la notifica della sentenza 5 aprile 2005 di questa Camera è

avvenuta il giorno 6 aprile 2005 allo Studio legale del patrocinatore

dell’appellante, come risulta dalla dichiarazione di ricevuta postale agli atti

di quell’incarto;

che,

visto l’esito dell’istanza, non torna conto ricordare alla parte l’uso

esclusivo della lingua italiana di cui all’art. 21 cpv. 1 LALEF, né

eventualmente impartirle termine adeguato per presentare la traduzione dell’istanza

scritta di revisione;

che,

data la particolarità della fattispecie, si può prescindere dall’accollare

spese all’istante.

Motivi per i quali,

pronuncia:

1.L’istanza di revisione 6 maggio 2005

di AP 1, __________, è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese, né tassa di

giustizia.

3.

Intimazione: -

__________

- __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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