14.2005.48
istanza di revisione
24 maggio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2005.48
Data decisione, Autorità:
24.05.2005, CEF
Titolo:
istanza di revisione
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 340 CPC-TI
art. 342 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 25 LALEF
art. 195 LEF
Incarto n.
14.2005.48
Lugano
24 maggio
2005
SC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sull’ istanza di revisione 6 maggio
2005 di
AP 1
Contro
la sentenza di questa Camera 5 aprile 2005 che,
respingendo l’appello 3 marzo 2005 dello stesso istante, confermava la
decisione pretorile 23 febbraio 2005, ovvero accogliendo la domanda di
AO 1
dichiarava il fallimento di AP 1 a far tempo dal 6
aprile 2005 alle ore 10.00;
potendo decidere in base all’art. 313 bis CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
che,
posta la questione della ricevibilità di un’istanza di revisione nell’ambito di
una procedura sommaria di fallimento, sta il fatto che la procedura applicabile
è quella prevista dall’art. 20 LALEF dove non può essere escluso il rimedio
della revisione ai sensi dell’art. 340 CPC, ossia in virtù del rinvio all’art.
25 LALEF;
che,
d’altra parte, contrariamente a quanto deciso a suo tempo da questa Camera in
materia di rigetto dell’opposizione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,
art. 340, m. 6), la revisione è stata considerata ammissibile anche in questa
materia –retta peraltro dalla stessa procedura del fallimento- da una
successiva decisione della Camera di cassazione civile (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 340, m. 23);
che,
ricordando altresì la possibile perplessità sulla stessa questione, dipendente
della possibilità di chiedere la revoca del fallimento in forza dell’art. 195
LEF, il problema come tale può restare senza risposta, dal momento che -nel
caso concreto- l’istanza si rivela comunque inammissibile;
che
infatti la domanda di revisione dev’essere proposta entro il termine di 20
giorni dalla notificazione della sentenza che si pretende viziata (art. 342
CPC), mentre l’istanza in esame (che nemmeno afferma la tempestività
dell’allegato) appare tardiva poiché introdotta ben oltre il termine ricordato,
tenuto conto che la notifica della sentenza 5 aprile 2005 di questa Camera è
avvenuta il giorno 6 aprile 2005 allo Studio legale del patrocinatore
dell’appellante, come risulta dalla dichiarazione di ricevuta postale agli atti
di quell’incarto;
che,
visto l’esito dell’istanza, non torna conto ricordare alla parte l’uso
esclusivo della lingua italiana di cui all’art. 21 cpv. 1 LALEF, né
eventualmente impartirle termine adeguato per presentare la traduzione dell’istanza
scritta di revisione;
che,
data la particolarità della fattispecie, si può prescindere dall’accollare
spese all’istante.
Motivi per i quali,
pronuncia:
1.L’istanza di revisione 6 maggio 2005
di AP 1, __________, è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese, né tassa di
giustizia.
3.
Intimazione: -
__________
- __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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