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Decisione

14.2005.53

Estraneità alla lite di argomenti esposti solo in prima sede. Titoli di credito contratti di mutuo.

9 gennaio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il procedente fonda la propria pretesa sui contratti di mutuo 18

settembre 2000 (doc. H), 26 giugno/20 luglio 2001 (doc. I), 11 marzo/6 maggio

2002 (doc. G), 12/18 dicembre 2002 (doc. M), sottoscritti da AO 1 quale

mutuante e da AP 1 quale mutuatario.

Con il contratto del 18 settembre 2000, AO 1 ha concesso a AP 1 un

mutuo di fr. 12'000.-- senza interessi da restituire al più tardi alla fine di

aprile 2001.

Con il contratto del 26 giugno/20 luglio 2001 (doc. I), il

procedente ha concesso all’escusso un mutuo di fr. 5'000.-- senza interessi da restituirsi

al più tardi dopo tre anni dalla data della sottoscrizione.

Con i contratti dell’11 marzo/6 maggio 2002 e del 12/18 dicembre

2002, l’appellato ha concesso all’appellante un mutuo di fr. 22'000.--

rispettivamente di fr. 10'000.-- da restituirsi al più tardi al 30 novembre

2004.

Il procedente ha pure

prodotto lo scritto 28 aprile 2003 (doc. L), mediante il quale egli avrebbe

trasmesso all’escusso un contratto di mutuo per l’importo di fr. 6'500.--, da

sottoscrivere e da retrocedere.

C. In sede di udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto

all’istanza asserendo che il credito del procedente sarebbe inferiore a quanto

dedotto in esecuzione, atteso che nell’importo di fr. 22'000.-- di cui al doc.

G sarebbe compreso anche l’importo di fr. 12'000.-- di cui al doc. H.

AP 1 ha inoltre affermato di

non essere in grado di far fronte al pagamento dell’importo richiesto, in quanto

avrebbe perso tutto.

D. Con sentenza 20 maggio 2005 il Pretore __________ ha parzialmente

accolto l’istanza, rilevando che i contratti di mutuo di cui ai doc. H, I, M e

G costituiscono titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo di complessivi

fr. 49'000.--. Il primo giudice non ha invece accordato il rigetto

dell’opposizione per fr. 6'500.--, in quanto il contratto riferito a tale mutuo

non è stato versato agli atti.

Il Pretore ha

evidenziato che l’argomentazione dell’escusso, secondo cui egli non sarebbe in

grado di far fronte al pagamento della somma richiesta, sarebbe irrilevante

nella fattispecie, esulando la problematica attinente all’incasso del credito dal

potere cognitivo del giudice del rigetto.

In merito all’entità

del credito, il primo giudice ha rilevato che le argomentazioni del convenuto

sarebbero mere allegazioni di parte.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente

aggravato AP 1 argomentando che nel contratto di mutuo di fr. 22'000.-- del 6

maggio 2002 sarebbe stato ripreso anche l’importo di fr. 12'000.-- oggetto del

contratto del 18 settembre 2000.

L’appellante ha rilevato che

egli era proprietario dell’albergo __________ di __________ mentre AO 1 ne era

il gerente. A seguito di sue difficoltà finanziarie, l’immobile è stato venduto

ai pubblici incanti ed acquistato dal creditore. Ritenuto che gli importi di

cui ai contratti di credito sarebbero stati utilizzati per opere allo stabile,

a seguito dell’aggiudicazione a suo favore, AO 1 beneficerebbe degli

investimenti effettuati. Per questo motivo egli non avrebbe più il diritto di

richiedere il pagamento di quanto dovuto in base ai contratti di mutuo:

diversamente egli si ritroverebbe indebitamente arricchito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF

"all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni

d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti

che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti

unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è esclusa la facoltà

di addurre nuove eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il convenuto,

all’udienza di contraddittorio del 20 maggio 2005, ha sollevato unicamente

l’eccezione secondo cui il credito del procedente sarebbe inferiore a quanto

dedotto in esecuzione, sostenendo inoltre di non essere in grado di far fronte

al pagamento dell’importo richiesto, in quanto egli avrebbe perduto tutto. In

sede di appello AP 1 si è opposto all’istanza di rigetto dell’opposizione

ribadendo che il credito sarebbe inferiore all’importo richiesto ed aggiungendo

gli argomenti esposti sub E che non sono stati allegati davanti al primo

giudice: ne discende la loro estraneità alla lite e la loro irricevibilità in

questa sede.

2.

a) Per

l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche

un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito,

ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

c) Il giudice del

rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

d) La dichiarazione

di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il

debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara,

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

e) Per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art.

82; Staehelin, op. cit., n. 87 s.

ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna

1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p.

350, con rif.).

f)

In concreto vi sono quattro contratti scritti

di mutuo tra AO 1 in qualità di creditore e AP 1 in qualità di debitore. Il

trasferimento delle somme mutuate non è mai stato messo in discussione

dall’escusso, eccezion fatta per fr. 12'000.--. Infatti in merito a tale

importo AP 1 ha sostenuto che nel contratto di mutuo di fr. 22'000.-- del 6

maggio 2002 (doc. G) sarebbe stato ripreso anche l’importo di fr. 12'000.--

oggetto del contratto del 18 settembre 2000 (doc. H).

Egli ha prodotto, a sostegno della sua tesi e già in prima

sede, uno scritto non datato sottoscritto da AO 1 dal quale emerge che il

creditore ha trasmesso all’appellante un contratto di mutuo da sottoscrivere.

In tale scritto il creditore ha approntato, senza altra specificazione, il

seguente conteggio:

“Alte Darlehen: 12'000.--

Lüftung: 7'500.--

Strom zum Lüftung montieren: 1'000.--

Sanitär Reparatur 2'900.-- - 1'300.-- = 1'600.--

Total: 22'100.--“.

Da tale scritto emerge che, in data imprecisata, il

creditore ha trasmesso al debitore un contratto di mutuo da sottoscrivere in

quanto quest’ultimo risultava suo debitore di complessivi fr. 22'100.--. Per

quanto di rilevanza nella fattispecie dallo scritto in narrativa risulta

inoltre che tale importo includeva anche la somma di fr. 12’000.-- per un

vecchio mutuo concesso al debitore. Essendo del resto il contratto di mutuo riferito

all’importo di fr. 12'000.-- (doc. H) sottoscritto anteriormente a quello di

fr. 22'000.-- (doc. G), la tesi del convenuto, che peraltro poteva essere

contestata dalla controparte con la presentazione di osservazioni all’appello, secondo

cui nel contratto di mutuo di fr. 22'000.-- del 6 maggio 2002 sarebbe stato

ripreso anche l’importo di fr. 12'000.-- oggetto del contratto del 18 settembre

2000, è stata resa sufficientemente verosimile.

Dispositivo

Per questi motivi i doc. H, I, G e M costituiscono validi

titoli di rigetto dell’opposizione per complessivi fr. 49'000 a cui va dedotto

l’importo di fr. 12'000.--.

3. L’appello 1. giugno 2005 di AP 1, __________, è parzialmente

accolto.

La tassa di giustizia

segue i rispettivi gradi di soccombenza, mentre non si assegnano indennità, non

essendo state riconosciute in prima sede e non avendo in sede di appello presentato

osservazioni la parte che ne avrebbe avuto diritto (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; 321 CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia: I. L’appello

1. giugno 2005 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.

I.1. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 20 maggio

del Pretore __________ vengono riformati come segue:

“1. L’istanza 2

febbraio 2005 di AO 1, __________, è parzialmente accolta.

1.1. L’opposizione interposta da AP 1 __________, al precetto esecutivo

n. __________ del 10/20 gennaio 2005 dell’__________ è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 37’000.--.

1.2. La tassa di giustizia di fr. 150.--, da anticipare dall’istante, è a

carico per 3/10 di AO 1 e per 7/10 di AP 1. Non si assegnano indennità.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata

dall'appellante, è a carico pe__________ e AP 1 AP 1. Non si assegnano

indennità.

III. Intimazione:

- AP 1, __________;

- AO 1, __________.

Comunicazione alla

Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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