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Decisione

14.2005.54

Stralcio per intervenuto ritiro del gravame. Determinazione della tassa di giustizia e delle indennità.

9 marzo 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

14.2005.54

Data decisione, Autorità:

09.03.2006, CEF

Titolo:

Stralcio per intervenuto ritiro del gravame. Determinazione della tassa di giustizia e delle indennità.

SPESE E INDENNITÀ

art. 151 CPC-TI

art. 320 CPC-TI

art. 352 CPC-TI

art. 25 LALEF

Incarto n.

14.2005.54/ 55/ 56/ 57/ 58/ 59/ 60/ 61/ 62

Lugano

9 marzo 2006

EC

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile

promosse con istanze 22 febbraio 2005 da

AO 1

rappr. da: RA 2

contro

AP 1

AP 2

AP 3

tutti rappr.

da: RA 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle

opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. __________, n. __________ e n. __________ dell'UEF di __________;

sulle

quali istanze il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenze 25

maggio 2005, ha così deciso:

nella

causa EF.2005.64 (inc. 15.2005.54)

"1. L¿istanza è accolta:

l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria

per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e

al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi

fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta,

la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

3. omissis";

nella

causa EF.2005.65 (inc. 15.2005.55)

"1. L¿istanza è accolta:

l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria

per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e

al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi

fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

3. omissis";

nella

causa EF.2005.66 (inc. 15.2005.56)

"1. L¿istanza è accolta:

l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria

per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e

al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi

fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

3. omissis";

nella

causa EF.2005.67 (inc. 15.2005.57)

"1. L¿istanza è accolta:

l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria

per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e

al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi

fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

3. omissis";

nella

causa EF.2005.68 (inc. 15.2005.58)

"1. L¿istanza è accolta:

l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria

per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e

al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi

fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

3. omissis";

nella

causa EF.2005.69 (inc. 15.2005.59)

"1. L¿istanza è accolta:

l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria

per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e

al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi

fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

3. omissis";

nella

causa EF.2005.70 (inc. 15.2005.60)

"1. L¿istanza è accolta:

l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria

per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e

al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi

fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

3. omissis";

Considerandi

nella

causa EF.2005.71 (inc. 15.2005.61)

"1. L¿istanza è accolta:

l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria

per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e

al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.

Le spese e la tassa di giustizia per complessivi

fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

3.

omissis";

nella

causa EF.2005.72 (inc. 15.2005.62)

"1. L¿istanza è accolta:

l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria

per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e

al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.

Le spese e la tassa di giustizia per complessivi

fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte

convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

3.

omissis".

Sentenze

dedotte in appello dagli escussi, che con un unico atto d¿appello del 3 giugno

2005, al quale si è opposto il procedente con osservazioni 4 luglio 2005, hanno

chiesto la reiezione delle istanze;

atteso che

l¿appello di AP 1, AP 2 e AP 3 quand¿anche riferito a nove sentenze diverse,

riguarda decisioni di analogo contenuto fattuale e giuridico e contiene le

stesse conclusioni e motivazioni per tutte le procedure, le cause inc.

14.2005

, 14.2005.55, 14.2005.56, 14.2005.57, 14.2005.58, 14.2005.59,

14.2005

, 14.2005.61 e 14.2005.62 vanno considerate

come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per il rinvio dell¿art. 25 LALEF) e

possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro

autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente;

preso atto

che con scritto 28 febbraio 2006 gli appellanti hanno ritirato l¿atto di appello

del 3 giugno 2005;

considerato

che il ritiro dell¿appellazione è avvenuto dopo che l¿appellato ha presentato

le proprie osservazioni e che pertanto vi è la necessità di assegnare

un¿indennità conformemente all¿art. 62 OTLEF, atteso che per principio

giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d¿oggetto una procedura

risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110

cons. 3a);

ritenuto

che nella determinazione della tassa di giustizia e delle indennità va considerato

che le nove procedure sono state congiunte ed evase con una sola decisione e

che la parte appellata ha potuto presentare un solo allegato di osservazioni

all¿appello;

richiamati

gli art. 151, 320 e 352 CPC; 25 LALEF

decreta:

1.

Le

cause di cui agli inc. 14.2005.54, 14.2005.55, 14.2005.56, 14.2005.57,

14.2005

, 14.2005.59, 14.2005.60, 14.2005.61 e 14.2005.62 sono congiunte.

2.1

L'appello

3.

giugno 2005 di AP 3, __________, di cui all¿inc. 14.2005.54, è stralciato dai

ruoli per intervenuto ritiro.

2.2

La

tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati

dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza

sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata.

L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

3.1

L'appello

3.

giugno 2005 di AP 3, __________, di cui all¿inc. 14.2005.55, è stralciato dai

ruoli per intervenuto ritiro.

3.2

La

tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati

dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza

sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata.

L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

4.1

L'appello

3.

giugno 2005 di AP 3, __________, di cui all¿inc. 14.2005.56, è stralciato dai

ruoli per intervenuto ritiro.

4.2

La

tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati

dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza

sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata.

L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

5.1

L'appello

3.

giugno 2005 diAP 1, __________, di cui all¿inc. 14.2005.57, è stralciato dai

ruoli per intervenuto ritiro.

5.2

La

tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati

dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza

sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata.

L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

6.1

L'appello

3.

giugno 2005 di AP 1, __________, di cui all¿inc. 14.2005.58, è stralciato dai

ruoli per intervenuto ritiro.

6.2

La

tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati

dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza

sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata.

L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

7.1

L'appello

3.

giugno 2005 di AP 1, __________, di cui all¿inc. 14.2005.59, è stralciato dai

ruoli per intervenuto ritiro.

7.2

La

tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati

dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza

sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata.

L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

8.1

L'appello

3.

giugno 2005 di AP 2, __________, di cui all¿inc. 14.2005.60, è stralciato dai

ruoli per intervenuto ritiro.

8.2

La

tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati

dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza

sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata.

L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

9.1

L'appello

3.

giugno 2005 di AP 2, __________, di cui all¿inc. 14.2005.61, è stralciato dai

ruoli per intervenuto ritiro.

9.2

La

tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati

dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza

sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata.

L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

10.1

L'appello

3.

giugno 2005 di AP 2, __________, di cui all¿inc. 14.2005.62, è stralciato dai

ruoli per intervenuto ritiro.

10.2

La

tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati

dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza

sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata.

L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

11.

Intimazione:

-

avv. RA 1, __________;

- RA 2, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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