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Decisione

14.2005.6

Fallimento internazionale. Chiusura

15 febbraio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2005.6

Data decisione, Autorità:

15.02.2005, CEF

Titolo:

Fallimento internazionale. Chiusura

RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO

art. 169 LDIP

art. 173 LDIP

Incarto n.

14.2005.6

Lugano

15 febbraio 2005

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 24 gennaio 2005 dell’

IS 1

tendente alla

chiusura della procedura di fallimento secondario di

CO 1

rappr. dall' RA

1 ,

rappr. a sua

volta dall' RA 2

decretato da questa Camera il 6 giugno 2000;

ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con

sentenza 15 maggio 1996, il Tribunale di __________ (Italia) ha dichiarato il

fallimento di __________, società di fatto con sede a __________, e di __________,

__________, soci illimitatamente responsabili della __________.

Con

sentenza 10 luglio 1996, il fallimento è stato “esteso” a __________ __________,

__________ __________, __________ CO 1 e __________, __________, per poi essere

revocato, il 16 ottobre 2002, limitatamente alle signore __________ e __________.

Considerandi

2.

Con

sentenza 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera tutti i fallimenti decretati il 15 maggio 1996 e il 10 luglio 1996. Il

6.

giugno 2004 (inc. 14.04.49/50), ha revocato quelli aperti contro __________ __________

e __________ __________.

3.

Il

20.

dicembre 2004, questa Camera ha riconosciuta in Svizzera la

graduatoria (“stato passivo”) del IS 1 depositata al Tribunale di __________ il

18.

dicembre 1996/29 gennaio 1997 (inc. 14.03.99/04.27), ordinando all’AP 1:

■ la

trasmissione del saldo dei conti n° __________ e __________ presso __________, __________,

mediante bonifico bancario sul conto del fallimento di __________ aperto presso

__________ S.p.A. - __________ (dispositivo n° 1.2);

■ la

consegna all’avv. RA 2, Lugano, di 17 azioni al portatore da fr. 1'000.–

cadauna, numerate da 4 a 20, nonché i 48 certificati azionari di ognuno 10

azioni di fr. 1'000.– cadauna, numerati da 21 a 68, di F__________ (dispositivo

n° 1.3).

4.

Il

24.

gennaio 2005, l’AP 1, in conformità del dispositivo n° 2 della predetta

sentenza, ha confermato di aver dato seguito alle istruzioni di cui ai

Dispositivo

dispositivi n° 1.2 e 1.3, producendo i relativi giustificativi.

5. L'art.

170 cpv. 1 LDIP rinvia non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in

materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme

speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra

2004, n. 20 ad art. 170; Kurt Siehr, Das

internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, p. 703 a.i.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPR,

Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; ZR 1995, n. 59

ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1). Pertanto,

anche l’art. 268 LEF risulta applicabile. Ciò significa che, una volta

ripartito il ricavo tra gli eventuali creditori iscritti nella graduatoria del

fallimento secondario (cfr. art. 172 LDIP) e consegnato il saldo

all’amministrazione estera dopo riconoscimento della graduatoria del fallimento

principale (cfr. art. 173 LDIP), il giudice del fallimento – in concreto questa

Camera –, se ritiene esaurita la procedura di fallimento secondario, ne deve

pronunciare la chiusura. Non può quindi essere mantenuta la precedente prassi

di questa Camera, secondo cui la decisione di riconoscimento della graduatoria

estera includeva pure la chiusura del fallimento. Del resto, l'art. 169 cpv. 2,

2. periodo LDIP prevede esplicitamente che la decisione di chiusura del

fallimento deve essere pubblicata.

Nel

caso concreto, l’AP 1 ha comprovato con documenti di aver eseguito quanto

disposto da questa Camera nella sentenza 20 dicembre 2004,

ossia di aver consegnato all’amministrazione fallimentare estera il

saldo dei beni inventariati. La procedura di fallimento secondario può così

essere ritenuta esaurita e di conseguenza va chiusa.

6. La

presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione,

all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169

LDIP). Non si percepiscono tassa né spese, di cui si è già tenuto conto nella

precedente procedura di riconoscimento della graduatoria.

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:

1. È

pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera dei fallimenti di __________

__________, __________ __________, CO 1, [società di fatto], __________ __________

e __________ __________, tutti in __________.

2. Non

si percepiscono tassa né spese.

3. È

ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 2 di questo dispositivo sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

4. Intimazione

a:

– __________

__________ RA 2, __________

– __________

– AP 1

– Ufficio dei registri di __________.

terzi implicati

PI 1 Senningerberg

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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