14.2005.6
Fallimento internazionale. Chiusura
15 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2005.6
Data decisione, Autorità:
15.02.2005, CEF
Titolo:
Fallimento internazionale. Chiusura
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 169 LDIP
art. 173 LDIP
Incarto n.
14.2005.6
Lugano
15 febbraio 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 24 gennaio 2005 dell’
IS 1
tendente alla
chiusura della procedura di fallimento secondario di
CO 1
rappr. dall' RA
1 ,
rappr. a sua
volta dall' RA 2
decretato da questa Camera il 6 giugno 2000;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con
sentenza 15 maggio 1996, il Tribunale di __________ (Italia) ha dichiarato il
fallimento di __________, società di fatto con sede a __________, e di __________,
__________, soci illimitatamente responsabili della __________.
Con
sentenza 10 luglio 1996, il fallimento è stato “esteso” a __________ __________,
__________ __________, __________ CO 1 e __________, __________, per poi essere
revocato, il 16 ottobre 2002, limitatamente alle signore __________ e __________.
Considerandi
2.
Con
sentenza 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera tutti i fallimenti decretati il 15 maggio 1996 e il 10 luglio 1996. Il
6.
giugno 2004 (inc. 14.04.49/50), ha revocato quelli aperti contro __________ __________
e __________ __________.
3.
Il
20.
dicembre 2004, questa Camera ha riconosciuta in Svizzera la
graduatoria (“stato passivo”) del IS 1 depositata al Tribunale di __________ il
18.
dicembre 1996/29 gennaio 1997 (inc. 14.03.99/04.27), ordinando all’AP 1:
■ la
trasmissione del saldo dei conti n° __________ e __________ presso __________, __________,
mediante bonifico bancario sul conto del fallimento di __________ aperto presso
__________ S.p.A. - __________ (dispositivo n° 1.2);
■ la
consegna all’avv. RA 2, Lugano, di 17 azioni al portatore da fr. 1'000.–
cadauna, numerate da 4 a 20, nonché i 48 certificati azionari di ognuno 10
azioni di fr. 1'000.– cadauna, numerati da 21 a 68, di F__________ (dispositivo
n° 1.3).
4.
Il
24.
gennaio 2005, l’AP 1, in conformità del dispositivo n° 2 della predetta
sentenza, ha confermato di aver dato seguito alle istruzioni di cui ai
Dispositivo
dispositivi n° 1.2 e 1.3, producendo i relativi giustificativi.
5. L'art.
170 cpv. 1 LDIP rinvia non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in
materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme
speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra
2004, n. 20 ad art. 170; Kurt Siehr, Das
internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, p. 703 a.i.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPR,
Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; ZR 1995, n. 59
ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1). Pertanto,
anche l’art. 268 LEF risulta applicabile. Ciò significa che, una volta
ripartito il ricavo tra gli eventuali creditori iscritti nella graduatoria del
fallimento secondario (cfr. art. 172 LDIP) e consegnato il saldo
all’amministrazione estera dopo riconoscimento della graduatoria del fallimento
principale (cfr. art. 173 LDIP), il giudice del fallimento – in concreto questa
Camera –, se ritiene esaurita la procedura di fallimento secondario, ne deve
pronunciare la chiusura. Non può quindi essere mantenuta la precedente prassi
di questa Camera, secondo cui la decisione di riconoscimento della graduatoria
estera includeva pure la chiusura del fallimento. Del resto, l'art. 169 cpv. 2,
2. periodo LDIP prevede esplicitamente che la decisione di chiusura del
fallimento deve essere pubblicata.
Nel
caso concreto, l’AP 1 ha comprovato con documenti di aver eseguito quanto
disposto da questa Camera nella sentenza 20 dicembre 2004,
ossia di aver consegnato all’amministrazione fallimentare estera il
saldo dei beni inventariati. La procedura di fallimento secondario può così
essere ritenuta esaurita e di conseguenza va chiusa.
6. La
presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione,
all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169
LDIP). Non si percepiscono tassa né spese, di cui si è già tenuto conto nella
precedente procedura di riconoscimento della graduatoria.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF
pronuncia:
1. È
pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera dei fallimenti di __________
__________, __________ __________, CO 1, [società di fatto], __________ __________
e __________ __________, tutti in __________.
2. Non
si percepiscono tassa né spese.
3. È
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 2 di questo dispositivo sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
4. Intimazione
a:
– __________
__________ RA 2, __________
– __________
– AP 1
– Ufficio dei registri di __________.
terzi implicati
PI 1 Senningerberg
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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