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Decisione

14.2005.63

Esecuzione di sentenze estere in virtù di un trattato internazionale. Nova. Convenzione di Lugano. Sospensione del procedimento. Ordine pubblico.

4 ottobre 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I procedenti

producono pure quale doc. E la sentenza 19 maggio 2004 della Cour d’appel de

Paris, 5è chambre, section A, che ha respinto il gravame interposto da AP 1

contro la sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de commerce de Paris.

La sentenza 19 maggio

2004 della Cour d’appel de Paris è munita della seguente attestazione:

“Copie exécutoire

dans l’affaire __________ et autre contre AO 2 et autre.

En conséquence, la

République Francaise mande et ordonne:

A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite

décision à exécution,

Aux procureurs

généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande

instance d’y tenir la main,

A tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront

légalement requis”.

C. All’udienza di contraddittorio del

25 novembre 2004 l’escussa si è opposta all’istanza, rilevando che le sentenze

22 ottobre 2002 e 19 maggio 2004 non sarebbero definitive perché contro la

sentenza della Corte di appello essa avrebbe interposto ricorso in cassazione

il 21 giugno 2004 (doc. 1).

Per

l’escussa le sentenze di cui ai doc. D e E in Francia sarebbero

provvisoriamente sospese. Infatti dal 23 luglio 2004 la società di diritto

francese __________ beneficerebbe di un’ordinanza di sospensione provvisoria delle

esecuzioni (doc. 2 e 3). La protezione di cui godrebbe __________, società che

sfrutta le licenze __________ per i marchi appartenenti a AP 1, dovrebbe

avvantaggiare anche lei.

Per

l’escussa le due menzionate sentenze in Francia “possono essere valutate quanto

alla loro messa in esecuzione in relazione alla solvibilità del creditore”. Nel

caso di specie, come emergerebbe dalla perizia 17 novembre 2004 di __________

(doc. 4), la situazione finanziaria di AO 1 e di AO 2 sarebbe alquanto incerta.

Nei confronti di AO 1 poi sarebbe stata depositata in Francia una denuncia penale

per bilanci inesatti e falsi (doc. 5 e 6). Con sentenza 4 giugno 2004 (doc. 7)

la Corte di appello di Parigi avrebbe confermato la decisione 4 giugno 2002 del

Tribunale di Grande Istanza di Parigi e avrebbe giudicato AO 1 e AO 2 “non

legittimati ad agire in decadenza verso la AP 1 per il marchio di cui essa è

proprietaria e per il quale ha rivendicato dall’anno 2000 le annualità relative

allo sfruttamento degli imballaggi” (doc. 7). Questo giudizio avrebbe

confermato il diritto di AP 1 di reclamare annualità da AO 1 per Euro 7'111'981.99.

Le relative fatture sarebbero state contestate da AO 1 (doc. 12) e quindi AP 1

avrebbe convenuto in giudizio i qui istanti per far loro divieto di usare il

marchio AO 1 su determinati prodotti di imballaggio (doc. 13). A mente

dell’escussa è pertanto legittimo affermare che la situazione giudiziaria ed

economica di AO 1 e delle sue società faccia nascere dubbi sulla reale

possibilità delle parti istanti di restituire la somma che oggi richiedono a AP

1, nell’ipotesi il ricorso in cassazione venisse accolto.

L’escussa

ritiene infine che il giudice del rigetto debba sospendere il procedimento

esecutivo fino a quando sarà stato deciso il ricorso in cassazione del 21

giugno 2004 (art. 30 CL).

D. Con

sentenza 25 novembre 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto

l’istanza argomentando che nella relata di notifica della sentenza 19 maggio

2004 della Cour d’appel de Paris è espressamente evidenziato che il ricorso per

cassazione non sospende l’esecuzione della decisione.

Il

primo giudice ha rilevato che quanto ottenuto da __________ non é la

sospensione dell’esecuzione della sentenza, bensì la sospensione di tutti i

procedimenti esecutivi per un determinato periodo per svolgere una procedura di

conciliazione, paragonabile alla moratoria concordataria in diritto svizzero. A

mente del Pretore di tale sospensione concessa a __________ non può beneficiare

anche l’escussa, atteso che nel caso lo ritenesse necessario e ne ricorressero

gli estremi, essa ha la possibilità di proporre analoga richiesta di

sospensione delle esecuzioni al giudice competente del proprio domicilio,

mediante la presentazione di una domanda di moratoria concordataria.

Il

Pretore ha infine asseverato che l’argomentazione secondo cui le sentenze 22

ottobre 2002 e 19 maggio 2004 potrebbero essere valutate quanto alla loro messa

in esecuzione in relazione alla solvibilità del creditore, è irrilevante ai

fini del presente giudizio in quanto questione di puro merito, incompatibile

con l’art. 29 CL.

E. Contro

la sentenza del primo giudice si è tempestivamente aggravata AP 1 con atto 15

giugno 2005, non solo riproponendo le argomentazioni di prima sede, ma

proponendo ulteriori considerazioni, come esposto nel seguito.

F. Con

osservazioni 4 agosto 2005 AO 1 e AO 2 si sono opposti al gravame con

motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito. I procedenti hanno

postulato, in via preliminare, l’estromissione dall’incarto dei doc. da A a L,

prodotti con l’appello.

Considerato

in diritto: 1.

1.1. Con l’atto d’appello del 15 giugno 2005 AP 1 ha sostenuto per la

prima volta che con ordinanza del 24 dicembre 2004 le Juge de l’Exécution près

le Tribunal de Grande Istance de Paris l’ha autorizzata a iscrivere un

privilegio di pegno sul marchio AO 1 quale garanzia di un credito stimato

provvisoriamente in Euro 7'111'450.--. Inoltre a seguito dell’istanza del 22

marzo 2005, lo stesso giorno il giudice l’ha autorizzata a praticare un

pignoramento conservativo sulle somme dovute da __________ e da __________ sino

a concorrenza della somma di Euro 8'500'000.-- (doc. F). A fronte di un debito

attestato di fr. 1'221'040.--, AP 1 si è vista riconoscere, ancorché

provvisoriamente, una pretesa verso AO 1 e AO 2 di Euro 8'500'000.--. Considerate

le precarie condizioni finanziare di AO 1, un pagamento da parte di AP 1 avrebbe

poche probabilità di essere rimborsato. Per questo motivo accogliere l’istanza

di rigetto dell’opposizione costituirebbe una evidente violazione dell’ordine

pubblico svizzero. Vi sarebbe quindi un motivo di rifiuto di riconoscimento

delle sentenze francesi (art. 27 cpv. 1 CL). Inoltre le diverse decisioni, che

da un lato condannano AP 1 e dall’altro obbligano e impegnano AO 1 e AO 2, sono

state tutte rese in Francia ma appaiono inconciliabili e contraddittorie: ciò

contrasterebbe con la disposizione di cui all’art. 27 cpv. 3 CL, applicato per

analogia.

A

sostegno delle proprie argomentazione con l’atto di appello la procedente ha

prodotto ulteriore documentazione.

1.2. Queste

ulteriori argomentazioni e i nuovi documenti, presentati per la prima volta in

sede di appello, costituiscono un novum in principio irricevibile (art. 22 cpv.

4 LALEF a contrario e 321 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF).

Questa Camera ha tuttavia già avuto modo di stabilire che in materia di

esecuzione di sentenze estere in virtù di un trattato internazionale, si impone

di considerare i nova, per evitare un inutile ricorso all'autorità giudiziaria

superiore (cfr. CEF [14.97.74] 4 agosto 1998, cons. 4c).

Infatti il Tribunale federale ha stabilito che, in un ricorso di diritto

pubblico per violazione delle norme di un trattato internazionale in materia di

esecuzione delle sentenze, il ricorrente è abilitato a portare argomenti mai

sollevati in precedenza così come a produrre nuovi mezzi di prova. L'alta Corte

federale esamina, in questo caso, liberamente le questioni di fatto e di

diritto (cfr. DTF 19 settembre 1990 in re E. c. O., cons. 2; DTF 105

Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep.

1971 p. 54).

2. In

virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le

transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).

2.1. Questa

definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o

cantonale (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in

questo senso: Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art.

80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati

esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla

Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In

particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un

determinato atto estero (p. es. gli atti autentici) ad

una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto va considerato

quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art.

30a; contra: Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 73 ad § 19).

2.2. In

concreto, non è contestata né è contestabile l’applicabilità della Convenzione

di Lugano (in seguito CL). Del resto, i titolo di rigetto invocati (doc. D e E)

sono posteriori all’entrata in vigore di questa convenzione per la Francia

(paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in

Considerandi

cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54

cpv. 1 CL). Tali titoli corrispondono alla definizione di decisione ai sensi

dell’art. 25 CL.

3.

L’appellante ha chiesto la sospensione

del procedimento fino a quando verrà deciso il ricorso in cassazione presentato

in data 21 giugno 2004 contro la sentenza 19 maggio 2004 della

Cour d’appel de Paris.

3.1

Per

l’art. 30 cpv. 1 CL l’autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla

quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato

contraente può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata

impugnata.

3.2

Lo scopo dell’articolo 30 CL è quello di evitare delle

decisioni contraddittorie e soprattutto di evitare che si creino delle

situazioni irreversibili (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna

1997, n. 4002 e rif. ivi.). Infatti se la decisione di cui è chiesto il

riconoscimento è stata impugnata nello Stato di origine, il suo riconoscimento

incondizionato può provocare una divergenza tra il pronunciato riformato e

quello precedemente riconosciuto (Donzallaz,

op. cit., n. 4002). La parte soccombente arrischierebbe inoltre, in caso di

esecuzione, di subire un pregiudizio irreparabile (Donzallaz, op. cit., n. 4003). Scopo dell’art. 30 CL

è quindi quello di tutelare il convenuto, laddove ciò è opportuno, facendo in

modo che se il ricorso viene accolto, egli possa effettivamente beneficiarne e

non sia privato dei frutti del suo successo a seguito della precedente incondizionata

esecuzione del giudizio di prima istanza.

In

presenza di un’impugnazione della decisione, il giudice richiesto del riconoscimento

può sospendere il procedimento senza peraltro esserne obbligato (Donzallaz, op. cit., n. 4061 ss.). Trattandosi di

procedura sommaria di rigetto definitivo dell’opposizione anzi il giudice adito

potrà sospendere la causa solo in casi del tutto eccezionali (Donzallaz, op. cit., n. 4066). Nella fattispecie,

confrontata con un pronunciato esecutivo che nello Stato di origine legittima i

procedenti a prevalersi dei beni della convenuta ivi situati, la scrivente

Camera non ritiene di doversi avvalere della facoltà concessale dall’art. 30

CL. Anzi, sospendere la procedura promossa da AO 1 e AO 2 controAP 1 sulla base

della sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de commerce de Paris e 19 maggio

2004.

della Cour d’appel de Paris, equivarrebbe a discriminare ingiustamente e

senza un valido motivo, i creditori in possesso di una sentenza esecutiva

estera rispetto ai creditori in possesso di una sentenza esecutiva emessa in

Svizzera e contro la quale è stato interposto un ricorso che non sospende

l’esecuzione della decisione, quale ad esempio potrebbe essere il ricorso per nullità (art. 68 ss. OG) o il

ricorso di diritto pubblico (art. 84 ss. OG) al Tribunale federale.

4.

L'entrata

in vigore della CL, con la relativa procedura di exequatur e la modifica

degli art. 511 ss. CPC, non impedisce al creditore di una pretesa stabilita in

una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In

sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei

vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che

gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto

esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in

siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del

riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento

materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo

dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BlSchK

1997.

p. 62 ss., Donzallaz, op.

cit., n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).

5.

Qualora l’istanza di rigetto sia fondata su una decisione

estera, il giudice deve quindi limitarsi ad esaminare pregiudizialmente la

questione dell’exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero

esecutivo in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale

sull’esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 59 e 98 ad art. 80; Gilliéron,

op. cit., n. 31-32 ad art. 80). Giusta l’art. 34 cpv. 2

CL, l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi

contemplati dagli art. 27 e 28 CL.

Essendo

l’esame dell’esecutività nell’ambito della procedura di rigetto una questione

pregiudiziale, il giudice del rigetto dell’opposizione deve esaminarla

d’ufficio senza la necessità di un espresso petitum in tal senso da parte del

creditore istante.

6.

L’appellante eccepisce che le sentenze 22

ottobre 2002 (doc. D) e 19 maggio 2004 (doc. E) non sarebbero definitive perché

contro la sentenza della Corte di appello essa ha interposto ricorso in cassazione

il 21 giugno 2004.

Affinché

una sentenza estera possa essere dichiarata esecutiva non è necessario che la

stessa sia cresciuta in giudicato ma è sufficiente che sia esecutiva nello Stato

contraente nel quale la stessa sentenza è stata prolata (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80).

In

concreto sull’ultima pagina della sentenza 19 maggio 2004 della Cour d’appel de

Paris (doc. E) vi è una chiara attestazione di esecutività nel senso qui

espresso. Per questo motivo quindi nulla osta alla dichiarazione, incidentale,

di esecutività ed, in principio, al successivo rigetto definitivo

dell'opposizione.

7.

7.1

Giusta l’art. 34 cpv. 2 CL

l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati

dagli art. 27 e 28 CL.

7.2

L’appellante

ha evidenziando che con ordinanza del 24 dicembre 2004

le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Istance de Paris l’ha

autorizzata a iscrivere un privilegio di pegno sul marchio AO 1 quale garanzia

di un credito stimato provvisoriamente in Euro 7'111'450. Inoltre a seguito

dell’istanza del 22 marzo 2005, lo stesso giudice l’ha autorizzata a praticare

un pignoramento conservativo sulle somme dovute da __________ e da __________ a

AO 2 sino a concorrenza della somma di Euro 8'500'00.--. A fronte di un debito

attestato di fr. 1'221'040.--, AP 1 si è vista riconoscere, ancorché

provvisoriamente, una pretesa verso AO 1 e verso AO 2 di Euro 8'500'000.--. Considerate

le precarie condizioni finanziare di AO 1, un pagamento da parte di AP 1

avrebbe poche probabilità di essere rimborsato. Per questo motivo accogliere

l’istanza di rigetto dell’opposizione costituirebbe una evidente violazione

dell’ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 CL). Inoltre le diverse decisioni

rese in Francia, che da un lato condannano AP 1 e dall’altro obbligano e

impegnano AO 1 e AO 2, sono contraddittorie: ciò contrasterebbe con la

disposizione di cui all’art. 27 cpv. 3 CL, applicata per analogia.

7.3

La riserva dell'ordine pubblico è

una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed

esecuzione di decisioni straniere (cfr. l’avverbio “manifestamente” all’art. 27

cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle

norme di diritto (cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico” in

materia di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere, cfr. Othenin-Girard, La réserve d’ordre public en droit international privé suisse,

tesi Neuchâtel 1999, n. 299, 317 e 471). Il riconoscimento della decisione

straniera è la regola. Dalla stessa non bisogna scostarsi senza validi motivi.

L'ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione

straniera quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di

giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali

dell'ordine giuridico svizzero con il quale si rivela totalmente incompatibile.

Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è

sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico

(cfr. DTF 126 III 107 s., cons. 3b, ed i rinvii; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 et ss. LDIP).

Etat des lieux et considérations pratiques, SJ 2002 II p. 259 s.).

7.4

L’esecuzione della sentenza francese, in concreto, ossia nel suo

risultato, non viola in modo manifesto l’ordine pubblico svizzero e quindi non contravviene

all’art. 27 n. 1 CL (sull’interpretazione di questa norma, cfr. Donzallaz, op. cit., in particolare

n. 2809-2815). Tale esecuzione neppure contravviene all’art. 27 n. 3 CL.

Infatti la sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de

commerce de Paris confermata da quella del 19 maggio 2004 della Cour d’appel de

Paris, è stata emanata in una procedura ordinaria di merito e condanna in modo

definitivo, riservato l’esisto del ricorso per cassazione, AP 1 a versare ai

procedenti Euro 800'000 mentre le ordinanze 24 dicembre 2004 (doc. D d’appello)

e 22 marzo 2005 (doc. F d’appello) del Tribunal de Grande Instance de Paris costituiscono

semplici misure cautelari emanate a tutela di asseriti diritti dell’appellante.

Trattandosi di decisioni di diversa natura, esse non possono in alcun modo

ritenersi in contrasto. Neppure vi sarebbe violazione manifesta dell’ordine

pubblico svizzero, nell’ipotesi in cui AO 1 e AO 2 si trovassero effettivamente

in condizioni finanziarie precarie e pertanto se il ricorso per cassazione

dell’escussa venisse accolto, essa avrebbe poche possibilità di poter

recuperare l’importo corrisposto ai procedenti sulla base del PE n. __________.

Infatti anche in diritto svizzero il creditore in possesso di una sentenza

esecutiva, contro la quale è stato interposto un ricorso che non ne sospende

l’esecuzione è legittimato a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione

indipendentemente dalla propria forza finanziaria e quindi dalle possibilità

per l’escusso di poter recuperare quanto versato se il ricorso venisse accolto.

8.

L’escussa

argomenta che le sentenze di cui ai doc. D e E in Francia “sottostanno al

principio della sospensione provvisoria delle esecuzioni”. Infatti la società

di diritto francese __________ beneficerebbe dal 23 luglio 2004 di un’ordinanza

di sospensione provvisoria delle esecuzioni per garantire la continuazione

dell’impresa (doc. 2 e 3). La protezione di cui gode __________, società che

sfrutta le licenze __________ per i marchi appartenenti a AP 1, dovrebbe

avvantaggiare anche lei. Come correttamente evidenziato dal primo giudice anche

questa argomentazione non può essere accolta. Infatti quanto

ottenuto da __________, ossia la sospensione provvisoria delle esecuzioni

contro di lei riguarda unicamente questa società e non anche la società appellante.

9.

L’appello 15 giugno 2005 di AP 1 va quindi respinto.

Tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 1 LEF; 22 cpv. 4, 25 LALEF; 321 cpv. 1 lett. b

CPC; 25 ss., 27 cpv. 1, 28, 31 LDIP; 25, 27, 28, 30, 34

cpv. 2, 50, 54 cpv. 1 CL; 68 ss. e 84 ss. OG; 511 ss.,

512.

CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L’appello

15.

giugno 2005 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 2’250.--, da anticipare

dall'appellante, è a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 e a AO 2 fr. 3’000.--

di indennità.

3.

Intimazione:

- avv. PA 1, __________;

- avv. PA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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