14.2005.63
Esecuzione di sentenze estere in virtù di un trattato internazionale. Nova. Convenzione di Lugano. Sospensione del procedimento. Ordine pubblico.
4 ottobre 2005Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2005.63
Data decisione, Autorità:
04.10.2005, CEF
Titolo:
Esecuzione di sentenze estere in virtù di un trattato internazionale. Nova. Convenzione di Lugano. Sospensione del procedimento. Ordine pubblico.
EXEQUATUR
SENTENZA ESTERA
art. 25 CL
art. 27 CL
art. 28 CL
art. 30 CL
art. 34 cpv. 2 CL
art. 50 CL
art. 54 cpv. 1 CL
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 512 CPC-TI
art. 22 cpv. 4 LALEF
art. 25 LALEF
art. 27 cpv. 1 LDIP
art. 28 LDIP
art. 31 LDIP
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2005.63
Lugano
4 ottobre
2005
EC/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 agosto 2004 da
AO 1
AO 2
patrocinati dall’ PA 2
contro
AP 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1
al PE n. ____________________ dell’8/9 giugno 2004 dell’__________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza 3 giugno 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza è respinta in via definitiva l’opposizione
interposta al summenzionato PE.
2. La tassa di giustizia
in fr. 1’500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della
parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 9’000.-- a
titolo di indennità”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 15 giugno 2005 ha
postulato, con protesta di spese, tasse e ripetibili, in via principale la
reiezione dell’istanza e in via subordinata la declaratoria di nullità della
sentenza impugnata e la sospensione del procedimento esecutivo;
rilevato
che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 4 agosto 2005,
postulanti la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
preso
atto del decreto presidenziale 17 giugno 2005 di concessione dell’effetto
sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. ____________________ dell’8/9 giugno 2004 __________, AO 1 e AO 2 procedono
contro AP 1 per l’incasso di fr. 1’221'040.-- oltre interessi al 5% dal 22
ottobre 2002, indicando quale titolo di credito: “Soit le contrevaleur de Euro
800'000.-- (__________.06.2004). Créance constatée par jugement du Tribunal de
Commerce de Paris du 22.10.02 et confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Paris
du 19.05.2004, résultant d’actes de concurrence déloyale commis par AP 1 au détriment
des créanciers”.
Interposta
tempestiva opposizione, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura di __________.
B. I procedenti
fondano la loro pretesa nei confronti di AP 1 sulla sentenza 22 ottobre 2002
del Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 7eme Chambre (doc. D),
che condanna AP 1 a versare AO 1 e a AO 2 la somma di Euro 800'000.--.
Fatti
I procedenti
producono pure quale doc. E la sentenza 19 maggio 2004 della Cour d’appel de
Paris, 5è chambre, section A, che ha respinto il gravame interposto da AP 1
contro la sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de commerce de Paris.
La sentenza 19 maggio
2004 della Cour d’appel de Paris è munita della seguente attestazione:
“Copie exécutoire
dans l’affaire __________ et autre contre AO 2 et autre.
En conséquence, la
République Francaise mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution,
Aux procureurs
généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande
instance d’y tenir la main,
A tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis”.
C. All’udienza di contraddittorio del
25 novembre 2004 l’escussa si è opposta all’istanza, rilevando che le sentenze
22 ottobre 2002 e 19 maggio 2004 non sarebbero definitive perché contro la
sentenza della Corte di appello essa avrebbe interposto ricorso in cassazione
il 21 giugno 2004 (doc. 1).
Per
l’escussa le sentenze di cui ai doc. D e E in Francia sarebbero
provvisoriamente sospese. Infatti dal 23 luglio 2004 la società di diritto
francese __________ beneficerebbe di un’ordinanza di sospensione provvisoria delle
esecuzioni (doc. 2 e 3). La protezione di cui godrebbe __________, società che
sfrutta le licenze __________ per i marchi appartenenti a AP 1, dovrebbe
avvantaggiare anche lei.
Per
l’escussa le due menzionate sentenze in Francia “possono essere valutate quanto
alla loro messa in esecuzione in relazione alla solvibilità del creditore”. Nel
caso di specie, come emergerebbe dalla perizia 17 novembre 2004 di __________
(doc. 4), la situazione finanziaria di AO 1 e di AO 2 sarebbe alquanto incerta.
Nei confronti di AO 1 poi sarebbe stata depositata in Francia una denuncia penale
per bilanci inesatti e falsi (doc. 5 e 6). Con sentenza 4 giugno 2004 (doc. 7)
la Corte di appello di Parigi avrebbe confermato la decisione 4 giugno 2002 del
Tribunale di Grande Istanza di Parigi e avrebbe giudicato AO 1 e AO 2 “non
legittimati ad agire in decadenza verso la AP 1 per il marchio di cui essa è
proprietaria e per il quale ha rivendicato dall’anno 2000 le annualità relative
allo sfruttamento degli imballaggi” (doc. 7). Questo giudizio avrebbe
confermato il diritto di AP 1 di reclamare annualità da AO 1 per Euro 7'111'981.99.
Le relative fatture sarebbero state contestate da AO 1 (doc. 12) e quindi AP 1
avrebbe convenuto in giudizio i qui istanti per far loro divieto di usare il
marchio AO 1 su determinati prodotti di imballaggio (doc. 13). A mente
dell’escussa è pertanto legittimo affermare che la situazione giudiziaria ed
economica di AO 1 e delle sue società faccia nascere dubbi sulla reale
possibilità delle parti istanti di restituire la somma che oggi richiedono a AP
1, nell’ipotesi il ricorso in cassazione venisse accolto.
L’escussa
ritiene infine che il giudice del rigetto debba sospendere il procedimento
esecutivo fino a quando sarà stato deciso il ricorso in cassazione del 21
giugno 2004 (art. 30 CL).
D. Con
sentenza 25 novembre 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l’istanza argomentando che nella relata di notifica della sentenza 19 maggio
2004 della Cour d’appel de Paris è espressamente evidenziato che il ricorso per
cassazione non sospende l’esecuzione della decisione.
Il
primo giudice ha rilevato che quanto ottenuto da __________ non é la
sospensione dell’esecuzione della sentenza, bensì la sospensione di tutti i
procedimenti esecutivi per un determinato periodo per svolgere una procedura di
conciliazione, paragonabile alla moratoria concordataria in diritto svizzero. A
mente del Pretore di tale sospensione concessa a __________ non può beneficiare
anche l’escussa, atteso che nel caso lo ritenesse necessario e ne ricorressero
gli estremi, essa ha la possibilità di proporre analoga richiesta di
sospensione delle esecuzioni al giudice competente del proprio domicilio,
mediante la presentazione di una domanda di moratoria concordataria.
Il
Pretore ha infine asseverato che l’argomentazione secondo cui le sentenze 22
ottobre 2002 e 19 maggio 2004 potrebbero essere valutate quanto alla loro messa
in esecuzione in relazione alla solvibilità del creditore, è irrilevante ai
fini del presente giudizio in quanto questione di puro merito, incompatibile
con l’art. 29 CL.
E. Contro
la sentenza del primo giudice si è tempestivamente aggravata AP 1 con atto 15
giugno 2005, non solo riproponendo le argomentazioni di prima sede, ma
proponendo ulteriori considerazioni, come esposto nel seguito.
F. Con
osservazioni 4 agosto 2005 AO 1 e AO 2 si sono opposti al gravame con
motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito. I procedenti hanno
postulato, in via preliminare, l’estromissione dall’incarto dei doc. da A a L,
prodotti con l’appello.
Considerato
in diritto: 1.
1.1. Con l’atto d’appello del 15 giugno 2005 AP 1 ha sostenuto per la
prima volta che con ordinanza del 24 dicembre 2004 le Juge de l’Exécution près
le Tribunal de Grande Istance de Paris l’ha autorizzata a iscrivere un
privilegio di pegno sul marchio AO 1 quale garanzia di un credito stimato
provvisoriamente in Euro 7'111'450.--. Inoltre a seguito dell’istanza del 22
marzo 2005, lo stesso giorno il giudice l’ha autorizzata a praticare un
pignoramento conservativo sulle somme dovute da __________ e da __________ sino
a concorrenza della somma di Euro 8'500'000.-- (doc. F). A fronte di un debito
attestato di fr. 1'221'040.--, AP 1 si è vista riconoscere, ancorché
provvisoriamente, una pretesa verso AO 1 e AO 2 di Euro 8'500'000.--. Considerate
le precarie condizioni finanziare di AO 1, un pagamento da parte di AP 1 avrebbe
poche probabilità di essere rimborsato. Per questo motivo accogliere l’istanza
di rigetto dell’opposizione costituirebbe una evidente violazione dell’ordine
pubblico svizzero. Vi sarebbe quindi un motivo di rifiuto di riconoscimento
delle sentenze francesi (art. 27 cpv. 1 CL). Inoltre le diverse decisioni, che
da un lato condannano AP 1 e dall’altro obbligano e impegnano AO 1 e AO 2, sono
state tutte rese in Francia ma appaiono inconciliabili e contraddittorie: ciò
contrasterebbe con la disposizione di cui all’art. 27 cpv. 3 CL, applicato per
analogia.
A
sostegno delle proprie argomentazione con l’atto di appello la procedente ha
prodotto ulteriore documentazione.
1.2. Queste
ulteriori argomentazioni e i nuovi documenti, presentati per la prima volta in
sede di appello, costituiscono un novum in principio irricevibile (art. 22 cpv.
4 LALEF a contrario e 321 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF).
Questa Camera ha tuttavia già avuto modo di stabilire che in materia di
esecuzione di sentenze estere in virtù di un trattato internazionale, si impone
di considerare i nova, per evitare un inutile ricorso all'autorità giudiziaria
superiore (cfr. CEF [14.97.74] 4 agosto 1998, cons. 4c).
Infatti il Tribunale federale ha stabilito che, in un ricorso di diritto
pubblico per violazione delle norme di un trattato internazionale in materia di
esecuzione delle sentenze, il ricorrente è abilitato a portare argomenti mai
sollevati in precedenza così come a produrre nuovi mezzi di prova. L'alta Corte
federale esamina, in questo caso, liberamente le questioni di fatto e di
diritto (cfr. DTF 19 settembre 1990 in re E. c. O., cons. 2; DTF 105
Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep.
1971 p. 54).
2. In
virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).
2.1. Questa
definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o
cantonale (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in
questo senso: Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art.
80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati
esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla
Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In
particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un
determinato atto estero (p. es. gli atti autentici) ad
una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto va considerato
quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art.
30a; contra: Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 73 ad § 19).
2.2. In
concreto, non è contestata né è contestabile l’applicabilità della Convenzione
di Lugano (in seguito CL). Del resto, i titolo di rigetto invocati (doc. D e E)
sono posteriori all’entrata in vigore di questa convenzione per la Francia
(paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in
Considerandi
cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54
cpv. 1 CL). Tali titoli corrispondono alla definizione di decisione ai sensi
dell’art. 25 CL.
3.
L’appellante ha chiesto la sospensione
del procedimento fino a quando verrà deciso il ricorso in cassazione presentato
in data 21 giugno 2004 contro la sentenza 19 maggio 2004 della
Cour d’appel de Paris.
3.1
Per
l’art. 30 cpv. 1 CL l’autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla
quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato
contraente può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata
impugnata.
3.2
Lo scopo dell’articolo 30 CL è quello di evitare delle
decisioni contraddittorie e soprattutto di evitare che si creino delle
situazioni irreversibili (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna
1997, n. 4002 e rif. ivi.). Infatti se la decisione di cui è chiesto il
riconoscimento è stata impugnata nello Stato di origine, il suo riconoscimento
incondizionato può provocare una divergenza tra il pronunciato riformato e
quello precedemente riconosciuto (Donzallaz,
op. cit., n. 4002). La parte soccombente arrischierebbe inoltre, in caso di
esecuzione, di subire un pregiudizio irreparabile (Donzallaz, op. cit., n. 4003). Scopo dell’art. 30 CL
è quindi quello di tutelare il convenuto, laddove ciò è opportuno, facendo in
modo che se il ricorso viene accolto, egli possa effettivamente beneficiarne e
non sia privato dei frutti del suo successo a seguito della precedente incondizionata
esecuzione del giudizio di prima istanza.
In
presenza di un’impugnazione della decisione, il giudice richiesto del riconoscimento
può sospendere il procedimento senza peraltro esserne obbligato (Donzallaz, op. cit., n. 4061 ss.). Trattandosi di
procedura sommaria di rigetto definitivo dell’opposizione anzi il giudice adito
potrà sospendere la causa solo in casi del tutto eccezionali (Donzallaz, op. cit., n. 4066). Nella fattispecie,
confrontata con un pronunciato esecutivo che nello Stato di origine legittima i
procedenti a prevalersi dei beni della convenuta ivi situati, la scrivente
Camera non ritiene di doversi avvalere della facoltà concessale dall’art. 30
CL. Anzi, sospendere la procedura promossa da AO 1 e AO 2 controAP 1 sulla base
della sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de commerce de Paris e 19 maggio
2004.
della Cour d’appel de Paris, equivarrebbe a discriminare ingiustamente e
senza un valido motivo, i creditori in possesso di una sentenza esecutiva
estera rispetto ai creditori in possesso di una sentenza esecutiva emessa in
Svizzera e contro la quale è stato interposto un ricorso che non sospende
l’esecuzione della decisione, quale ad esempio potrebbe essere il ricorso per nullità (art. 68 ss. OG) o il
ricorso di diritto pubblico (art. 84 ss. OG) al Tribunale federale.
4.
L'entrata
in vigore della CL, con la relativa procedura di exequatur e la modifica
degli art. 511 ss. CPC, non impedisce al creditore di una pretesa stabilita in
una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In
sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei
vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che
gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto
esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in
siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del
riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento
materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo
dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BlSchK
1997.
p. 62 ss., Donzallaz, op.
cit., n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).
5.
Qualora l’istanza di rigetto sia fondata su una decisione
estera, il giudice deve quindi limitarsi ad esaminare pregiudizialmente la
questione dell’exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero
esecutivo in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale
sull’esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 59 e 98 ad art. 80; Gilliéron,
op. cit., n. 31-32 ad art. 80). Giusta l’art. 34 cpv. 2
CL, l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi
contemplati dagli art. 27 e 28 CL.
Essendo
l’esame dell’esecutività nell’ambito della procedura di rigetto una questione
pregiudiziale, il giudice del rigetto dell’opposizione deve esaminarla
d’ufficio senza la necessità di un espresso petitum in tal senso da parte del
creditore istante.
6.
L’appellante eccepisce che le sentenze 22
ottobre 2002 (doc. D) e 19 maggio 2004 (doc. E) non sarebbero definitive perché
contro la sentenza della Corte di appello essa ha interposto ricorso in cassazione
il 21 giugno 2004.
Affinché
una sentenza estera possa essere dichiarata esecutiva non è necessario che la
stessa sia cresciuta in giudicato ma è sufficiente che sia esecutiva nello Stato
contraente nel quale la stessa sentenza è stata prolata (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80).
In
concreto sull’ultima pagina della sentenza 19 maggio 2004 della Cour d’appel de
Paris (doc. E) vi è una chiara attestazione di esecutività nel senso qui
espresso. Per questo motivo quindi nulla osta alla dichiarazione, incidentale,
di esecutività ed, in principio, al successivo rigetto definitivo
dell'opposizione.
7.
7.1
Giusta l’art. 34 cpv. 2 CL
l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati
dagli art. 27 e 28 CL.
7.2
L’appellante
ha evidenziando che con ordinanza del 24 dicembre 2004
le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Istance de Paris l’ha
autorizzata a iscrivere un privilegio di pegno sul marchio AO 1 quale garanzia
di un credito stimato provvisoriamente in Euro 7'111'450. Inoltre a seguito
dell’istanza del 22 marzo 2005, lo stesso giudice l’ha autorizzata a praticare
un pignoramento conservativo sulle somme dovute da __________ e da __________ a
AO 2 sino a concorrenza della somma di Euro 8'500'00.--. A fronte di un debito
attestato di fr. 1'221'040.--, AP 1 si è vista riconoscere, ancorché
provvisoriamente, una pretesa verso AO 1 e verso AO 2 di Euro 8'500'000.--. Considerate
le precarie condizioni finanziare di AO 1, un pagamento da parte di AP 1
avrebbe poche probabilità di essere rimborsato. Per questo motivo accogliere
l’istanza di rigetto dell’opposizione costituirebbe una evidente violazione
dell’ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 CL). Inoltre le diverse decisioni
rese in Francia, che da un lato condannano AP 1 e dall’altro obbligano e
impegnano AO 1 e AO 2, sono contraddittorie: ciò contrasterebbe con la
disposizione di cui all’art. 27 cpv. 3 CL, applicata per analogia.
7.3
La riserva dell'ordine pubblico è
una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed
esecuzione di decisioni straniere (cfr. l’avverbio “manifestamente” all’art. 27
cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle
norme di diritto (cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico” in
materia di riconoscimento e di exequatur di decisioni estere, cfr. Othenin-Girard, La réserve d’ordre public en droit international privé suisse,
tesi Neuchâtel 1999, n. 299, 317 e 471). Il riconoscimento della decisione
straniera è la regola. Dalla stessa non bisogna scostarsi senza validi motivi.
L'ordine pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione
straniera quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di
giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali
dell'ordine giuridico svizzero con il quale si rivela totalmente incompatibile.
Una semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è
sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico
(cfr. DTF 126 III 107 s., cons. 3b, ed i rinvii; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 et ss. LDIP).
Etat des lieux et considérations pratiques, SJ 2002 II p. 259 s.).
7.4
L’esecuzione della sentenza francese, in concreto, ossia nel suo
risultato, non viola in modo manifesto l’ordine pubblico svizzero e quindi non contravviene
all’art. 27 n. 1 CL (sull’interpretazione di questa norma, cfr. Donzallaz, op. cit., in particolare
n. 2809-2815). Tale esecuzione neppure contravviene all’art. 27 n. 3 CL.
Infatti la sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de
commerce de Paris confermata da quella del 19 maggio 2004 della Cour d’appel de
Paris, è stata emanata in una procedura ordinaria di merito e condanna in modo
definitivo, riservato l’esisto del ricorso per cassazione, AP 1 a versare ai
procedenti Euro 800'000 mentre le ordinanze 24 dicembre 2004 (doc. D d’appello)
e 22 marzo 2005 (doc. F d’appello) del Tribunal de Grande Instance de Paris costituiscono
semplici misure cautelari emanate a tutela di asseriti diritti dell’appellante.
Trattandosi di decisioni di diversa natura, esse non possono in alcun modo
ritenersi in contrasto. Neppure vi sarebbe violazione manifesta dell’ordine
pubblico svizzero, nell’ipotesi in cui AO 1 e AO 2 si trovassero effettivamente
in condizioni finanziarie precarie e pertanto se il ricorso per cassazione
dell’escussa venisse accolto, essa avrebbe poche possibilità di poter
recuperare l’importo corrisposto ai procedenti sulla base del PE n. __________.
Infatti anche in diritto svizzero il creditore in possesso di una sentenza
esecutiva, contro la quale è stato interposto un ricorso che non ne sospende
l’esecuzione è legittimato a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione
indipendentemente dalla propria forza finanziaria e quindi dalle possibilità
per l’escusso di poter recuperare quanto versato se il ricorso venisse accolto.
8.
L’escussa
argomenta che le sentenze di cui ai doc. D e E in Francia “sottostanno al
principio della sospensione provvisoria delle esecuzioni”. Infatti la società
di diritto francese __________ beneficerebbe dal 23 luglio 2004 di un’ordinanza
di sospensione provvisoria delle esecuzioni per garantire la continuazione
dell’impresa (doc. 2 e 3). La protezione di cui gode __________, società che
sfrutta le licenze __________ per i marchi appartenenti a AP 1, dovrebbe
avvantaggiare anche lei. Come correttamente evidenziato dal primo giudice anche
questa argomentazione non può essere accolta. Infatti quanto
ottenuto da __________, ossia la sospensione provvisoria delle esecuzioni
contro di lei riguarda unicamente questa società e non anche la società appellante.
9.
L’appello 15 giugno 2005 di AP 1 va quindi respinto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 1 LEF; 22 cpv. 4, 25 LALEF; 321 cpv. 1 lett. b
CPC; 25 ss., 27 cpv. 1, 28, 31 LDIP; 25, 27, 28, 30, 34
cpv. 2, 50, 54 cpv. 1 CL; 68 ss. e 84 ss. OG; 511 ss.,
512.
CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L’appello
15.
giugno 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 2’250.--, da anticipare
dall'appellante, è a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO 1 e a AO 2 fr. 3’000.--
di indennità.
3.
Intimazione:
- avv. PA 1, __________;
- avv. PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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