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Decisione

14.2005.66

appello contro la dichiarazione di fallimento

27 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di contraddittorio del 16 marzo 2005, alla quale sono comparse ambedue le

parti, il Segretario assessore ha fissato al convenuto un ultimo termine scadente

il 2 aprile 2005 per saldare il suo debito.

C. Essendo

il predetto ed un ulteriore termine, fissatogli per il 25 aprile 2005, scaduti

infruttuosamente, con decisione 9 giugno 2005 il Segretario assessore della __________

ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 9 giugno 2005 alle ore

14.00.

D. Con

atto d’appello 20 giugno 2005 AP 1 ha dichiarato di avere trascorso un periodo

particolarmente difficile sotto il profilo finanziario, non riuscendo ad

incassare quanto dovutogli da terzi. La situazione è andata però via via

migliorando, per cui a breve termine sarà in grado di saldare tutti i suoi

debiti, come risulta dai documenti allegati.

E. Delle

osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. a) Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L’appellante

non si è avvalso di alcun fatto nuovo, verificatosi anteriormente alla

decisione di prima sede, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può trovare applicazione.

2. a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria

superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,

impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo

di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

Considerandi

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14

p. 305; Jürgen Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,

Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

c) L’appellante non ha prodotto

alcun documento a comprova dell’avvenuta estinzione del debito in oggetto che

ha portato alla dichiarazione di fallimento ( art. 174 cpv. 1 cifra 1 LEF) e

nemmeno ha depositato preso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione

della creditrice (art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF). Quest’ultima d’altro canto non

ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 3 LEF). Il debitore

non ha inoltre reso verosimile la sua solvibilità, per cui nemmeno l’art. 174

cpv. 2 LEF può essere applicato, non essendone ossequiati i presupposti. A

proposito dell’asserita produzione di documenti va osservato che essi vanno

inoltrati entro il termine d’appello.

Il

fallimento di AP 1 va quindi confermato.

3.

L'appello

20.

giugno 2005 di AP 1 va pertanto respinto.

Di

conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il

fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

Tassa

di giustizia e indennità sono poste a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF e

62.

cpv. 1 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 LEF

pronuncia: 1. L'appello 20

giugno 2005 di AP 1, __________, è respinto.

1.1

Di conseguenza

è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

mercoledì 10 agosto

2005.

alle ore 10.00.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1AP 1

3.

Intimazione

a:

– RA

1.

– AO

1;

– Ufficio __________ – Ufficio

dei registri __________.

Comunicazione alla

Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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