14.2005.66
appello contro la dichiarazione di fallimento
27 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2005.66
Data decisione, Autorità:
27.07.2005, CEF
Titolo:
appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2005.66
Lugano
27 luglio
2005
B/sc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 14
febbraio 2005 presentata da
AO 1
(rappr. da RA 2 )
contro
AP 1
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________
con sentenza 9 giugno 2005 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno 9 giugno
2005 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
20
giugno 2005 ne ha postulato l’annullamento;
preso
atto delle osservazioni 26 luglio 2005 della parte appellata;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 21 giugno 2005 all’appello è stato
concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP
1 per fr. 6'500.-- oltre interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di contraddittorio del 16 marzo 2005, alla quale sono comparse ambedue le
parti, il Segretario assessore ha fissato al convenuto un ultimo termine scadente
il 2 aprile 2005 per saldare il suo debito.
C. Essendo
il predetto ed un ulteriore termine, fissatogli per il 25 aprile 2005, scaduti
infruttuosamente, con decisione 9 giugno 2005 il Segretario assessore della __________
ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 9 giugno 2005 alle ore
14.00.
D. Con
atto d’appello 20 giugno 2005 AP 1 ha dichiarato di avere trascorso un periodo
particolarmente difficile sotto il profilo finanziario, non riuscendo ad
incassare quanto dovutogli da terzi. La situazione è andata però via via
migliorando, per cui a breve termine sarà in grado di saldare tutti i suoi
debiti, come risulta dai documenti allegati.
E. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L’appellante
non si è avvalso di alcun fatto nuovo, verificatosi anteriormente alla
decisione di prima sede, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può trovare applicazione.
2. a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria
superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,
impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo
di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
Considerandi
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174.
E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) L’appellante non ha prodotto
alcun documento a comprova dell’avvenuta estinzione del debito in oggetto che
ha portato alla dichiarazione di fallimento ( art. 174 cpv. 1 cifra 1 LEF) e
nemmeno ha depositato preso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione
della creditrice (art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF). Quest’ultima d’altro canto non
ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 3 LEF). Il debitore
non ha inoltre reso verosimile la sua solvibilità, per cui nemmeno l’art. 174
cpv. 2 LEF può essere applicato, non essendone ossequiati i presupposti. A
proposito dell’asserita produzione di documenti va osservato che essi vanno
inoltrati entro il termine d’appello.
Il
fallimento di AP 1 va quindi confermato.
3.
L'appello
20.
giugno 2005 di AP 1 va pertanto respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
Tassa
di giustizia e indennità sono poste a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF e
62.
cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 20
giugno 2005 di AP 1, __________, è respinto.
1.1
Di conseguenza
è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
mercoledì 10 agosto
2005.
alle ore 10.00.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1AP 1
3.
Intimazione
a:
– RA
1.
– AO
1;
– Ufficio __________ – Ufficio
dei registri __________.
Comunicazione alla
Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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