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Decisione

14.2005.67

Sequestro di un fondo donato alla figlia dal debitore domiciliato all'estero. Opposizione di quest'ultima. Abuso di diritto. Prestanome.

18 ottobre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i cui debiti nei confronti della AO 1 erano stati personalmente garantiti dai

genitori. Infine, è stato rilevato come AP 1 non avesse dimostrato di aver

assunto nei confronti della creditrice ipotecaria il debito ipotecario gravante

i fondi donati.

E. Con appello 20 giugno

2005, AP 1 chiede – in riforma della sentenza pretorile – l’accoglimento dell’opposizione

e la revoca del sequestro. L’appellante ribadisce che la giurisprudenza

federale esclude il sequestro di beni che il creditore indica come appartenenti

a terzi, essendo determinante unicamente la realtà giuridica. Nel caso

concreto, l’iscrizione della donazione a registro fondiario costituisce la

prova piena che l’opponente è giuridicamente proprietaria dei fondi, poiché la

banca sequestrante non ha chiesto la rettifica dell’iscrizione. D’altronde, la

teoria della trasparenza sulla quale il giudice di prima istanza ha fondato la

propria decisione non sarebbe applicabile ai casi come quello in esame in cui

il proprietario dei beni sequestrati è una persona fisica e non una persona

giuridica controllata dal debitore. La condizione relativa all’esistenza di un

“trafugamento di beni” sarebbe poi stata erroneamente ritenuta adempiuta,

poiché la sequestrante e il giudice non hanno minimamente sostanziato il fatto

che il debitore avrebbe soggettivamente inteso sottrarre i propri beni alla

creditrice e ancora meno dimostrato che la figlia fosse al corrente delle

pretese intenzioni del padre. Il primo giudice, nel ritenere che AP 1 fosse “apparentemente

partecipe” dell’«__________», si è infatti fondato sulla petizione allestita

dalla sequestrante, da cui si evincerebbe in realtà che la partecipazione della

ricorrente si limitava al solo possesso di alcune quote societarie mentre

soltanto i genitori svolgevano attività dirigenziali in seno al gruppo.

F. Nelle sue

osservazioni, la banca sequestrante rileva come il Tribunale federale ammetta

il sequestro di beni immobili iscritti a registro fondiario a nome di terzi, qualora

il creditore renda verosimile che in realtà appartengono al debitore. Orbene,

nel caso di specie, il debitore è rimasto proprietario dei fondi sequestrati,

siccome – secondo la banca – la donazione è avvenuta in fraude creditoris. Infatti,

____________________ avrebbe sottaciuto la donazione nell’ambito di un

pignoramento eseguito in Germania il 15 ottobre 2003; inoltre, egli non si sarebbe

effettivamente spossessato dei beni, siccome, con il concorso della donataria, ha

fatto iscrivere su di essi una cartella ipotecaria al portatore e si è

riservato un diritto di abitazione vita natural durante nonché un diritto di

riversione. La parte appellata contesta poi di mai aver allegato l’esistenza di

un rapporto fiduciario tra padre e figlia. Quest’ultima fungerebbe in realtà da

prestanome per il debitore e in tali casi la giurisprudenza federale non opera

distinzioni tra persone fisiche e persone giuridiche quanto al principio della

trasparenza.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice

del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce

sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore

destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata entro dieci

giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo

periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il

rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora

il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8’000.--. L’autorità superiore

deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle

parti – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del

sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto

il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento

conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di

prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la

decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la

procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 482).

1.1

Le decisioni in

materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria

(art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura

devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le

massime di celerità e di concentrazione (cfr. Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho

von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto

altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato

e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere

assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non

contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12

ad cap. 10).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (cfr. Hohl, La

réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.).

Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considera determinanti.

1.2

Vi è verosimiglianza

quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero

(Piégai, op. cit., n. 792, p.

173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni

cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

● che vi sia un “inizio

di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi

oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

● che dall’esame degli

allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i fatti rilevanti per

il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la

probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;

detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche

altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere

inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti

diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

1.3

In virtù dell'art. 278

cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la

decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza

di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5.e; 30 ottobre 2001

[14.2001.75], cons. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi

che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado

(cosiddetti "nova in senso proprio") sia quelli verificatisi prima

("nova in senso improprio").

2.

Giusta l’art. 272

cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal

giudice del luogo in cui si trovano

i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

Nel caso di specie è

litigiosa solo la questione dell’appartenenza dei fondi sequestrati. L’appellante

ha infatti ammesso in prima sede che gli altri due presupposti erano

realizzati, limitandosi a contestare l’esistenza di un credito nei suoi

confronti (cfr. complemento all’istanza di opposizione prodotto all’udienza 1°

febbraio 2005, pag. 6 ad 4). Quest’ultima censura non è tuttavia stata riproposta

in sede di appello ed è comunque irrilevante, perché il sequestro non è diretto

contro l’opponente. Onde evitare l’equivoco creato con la sentenza impugnata e

con gli allegati di appello, occorre d’altronde dare atto alla sequestrante

(cfr. osservazioni, pag. 8 e 11) che in ogni caso non risulta(va) necessario

verificare l’esistenza di una causa di sequestro, dal momento che l’opponente

non ha mai contestato la seconda causa di sequestro indicata sul decreto di

sequestro, ossia quella dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio all’estero del

debitore).

3.

Il sequestro può

colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui

egli è titolare (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che

secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

cons. 1; Amonn/Walther, op. cit.,

n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di

terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad

una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III

89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 ss.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF;

Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991

III 119; Stoffel, op. cit., n. 61

ss. ad art. 271 LEF, n. 25 e 26 ad art. 272 LEF).

3.1

L’appellante ricorda

che, secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 4 maggio 2001 [14.01.2],

c. 3.4), il proprietario di un immobile è dal profilo giuridico la persona che risulta

iscritta come tale a registro fondiario (riservati i casi menzionati all’art.

10.

RFF). A ben vedere la Camera è andata oltre l’ovvietà di questa affermazione

della legge per precisare che, anche nell’ipotesi in cui un terzo sia

giuridicamente proprietario del fondo sequestrato, l’opposizione formulata dal

terzo è da respingere qualora appaia manifestamente abusiva ai sensi dell’art.

2.

cpv. 2 CC, sia quando il debitore e il terzo abusano dell’indipendenza

giuridica in generale riconosciuta tra azionista unico e società (cosiddetto

“Durchgriff”), sia quando il debitore ha ceduto il fondo al terzo opponente con

l’unico scopo d’impedirne il sequestro (caso del prestanome o ”uomo di paglia”).

3.2

L’appellante ritiene

però che la giurisprudenza della Camera deroghi a quella del Tribunale federale,

laddove ammette l’applicabilità della teoria della trasparenza anche a

relazioni tra due persone fisiche. Così dicendo essa misconosce tuttavia che

anche l’autorità federale ha avuto modo di confermare la validità di sequestri

di immobili iscritti a nome di terzi, ad esempio in una fattispecie in cui il

debitore aveva senza motivo donato un suo fondo al figlio di meno di 20 anni ancora

agli studi (DTF 114 III 88 ss) oppure in un caso in cui l’immobile sequestrato

era stato acquistato dalla convivente del debitore con mezzi finanziari che –

secondo testimoni – erano stati forniti da quest’ultimo (STF 8 ottobre 2001

[5P.241/2001], c. 4c, aa). Questi precedenti trovano il consenso della dottrina

(cfr. Stoffel, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 47 ad art. 271 e 26 ad

art. 272; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 55 ad art. 272).

3.3

L’appellante considera

d’altronde che la giurisprudenza della Camera sia incompatibile con l’art. 10

RFF, norma che elencherebbe in maniera esaustiva i casi in cui l’autorità può

procedere al pignoramento di fondi iscritti a nome di un terzo. In realtà, le

sentenze federali citate al considerando 3.2 sono appunto fondate sull’art. 10

RFF. Certo, l’applicabilità di questa norma a casi in cui il diritto di

proprietà del terzo è formalmente ineccepibile può prestare a discussione (cfr.

in tal senso: decisione 7 maggio 2002 dell’Obergericht lucernese, in BlSchK

2003, 266 s.). È invece innegabile che l’art. 10 cpv. 1 RFF non è esaustivo e –

trattandosi peraltro di disposizione di livello regolamentare – non può

ostacolare il sequestro di beni il cui (formale) proprietario rivendica la

proprietà in modo abusivo ai sensi del diritto civile, ossia ai sensi dell’art.

2.

cpv. 2 CC (cfr. DTF 102 III 169, c. I.2). Del resto, il legislatore

stesso non può logicamente aver escluso il sequestro di beni indebitamente

entrati nel patrimonio del terzo, siccome ha considerato quale causa di

sequestro proprio il fatto per il debitore di “trafugare” i propri beni nell’intenzione

di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 2

LEF) – e con “trafugamento” s’intende anche il trapasso a titolo gratuito o a

un prezzo irrisorio a favore di un terzo, per esempio un uomo di paglia o una

società dominata da un azionista unico (cfr. Gilliéron,

op. cit., n. 43 ad art. 271).

3.4

L’appellante sostiene

che il sequestro dei suoi fondi sulla base dell’art. 2 cpv. 2 CC presupporrebbe

non solo che l’unico scopo perseguito dal debitore con la donazione sia stato quello

di impedirne il sequestro, ma pure che la donataria li abbia ricevuti in mala

fede. Orbene, né il primo né il secondo presupposto sarebbe realizzato.

Sebbene la questione sia

discussa in dottrina (cfr. Honsell,

op. cit., n. 79 ad art. 2) – ancorché senza riferimenti all’ipotesi specifica –

sembra escluso che si possa intervenire nel patrimonio di un terzo, ignaro del

fine illecito che il debitore si è prefissato, con una misura così incisiva

come quella del sequestro. Vista la stretta analogia con l’ipotesi revocatoria,

il sequestro fondato sull’art. 2 cpv. 2 CC si giustifica solo se risulta che,

con l’alienazione a favore del terzo, il debitore ha voluto danneggiare i

propri creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (dolo), oppure ha

ammesso tale conseguenza (dolo eventuale), qualora il terzo abbia potuto o

avrebbe dovuto, prestando la dovuta attenzione, riconoscere siffatta intenzione

(cfr. art. 288 LEF e A. Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 16 e 18

ad art. 288). Ricordando che, allo stadio del sequestro, è sufficiente che la

malafede delle parti sia resa verosimile; la questione del carattere manifesto

o meno dell’abuso di diritto verrà se del caso verificata in un’eventuale

procedura di rivendicazione (art. 106 ss. LEF).

Contrariamente a

quanto indicato da questa Camera nella citata sentenza del 4 maggio 2001 (cfr.

cons. 3.1.), non è necessario, perché possano essere sequestrati i beni

indebitamente entrati nel patrimonio di un terzo, che l’unico scopo del

debitore sequestrato sia stato quello di danneggiare i propri creditori,

altrimenti risulterebbe troppo facile per le parti allegare anche un altro

motivo, specialmente nei casi in cui il debitore abbia fatto donazioni a membri

della sua famiglia. In effetti, il dovere generale del debitore di mantenere la

propria solvibilità a favore di tutti i suoi creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 66 ad art.

1-37) gli vieta di disporre in tal senso dei suoi beni, quando – così facendo –

diventa incapace di far fronte ai suoi impegni. Tale dovere è leso già nell’ipotesi

in cui il debitore poteva rendersi conto che il suo atto avrebbe danneggiato i

creditori e l’ha nondimeno compiuto, accettando tale conseguenza nel caso si

fosse verificata (dolo eventuale).

b) Nel caso di specie,

l’appellante, pur ammettendo che siano adempiuti gli elementi oggettivi del

“trafugamento”, ritiene che per quanto concerne il punto di vista soggettivo,

né la banca sequestrante né il giudice di prime cure lo avrebbero minimamente

sostanziato. A prescindere dal fatto che la lite non verte sulla causa del

sequestro, bensì sulla possibilità di sequestrare i beni dell’appellante,

occorre osservare che anche per quanto riguarda la seconda questione, l’intenzione

lesiva del debitore, trattandosi di un fatto interno alla sua coscienza, non

può di solito essere dimostrata con una prova diretta, ma può solo essere dedotta

dalle circostanze, accertate con indizi oggettivi e concreti (cfr. per

analogia: A. Staehelin, op. cit.,

n. 16 ad art. 288; Stoffel, n. 64

ad art. 271). In concreto, il primo giudice ha giustamente ritenuto verosimile

la volontà spogliativa del debitore già per la tempistica degli eventi. Non

è infatti credibile che ____________________, meno di 5 mesi prima di dichiarare,

in sede di pignoramento, di vivere grazie alla rendita di € 884,50 versata alla

moglie nonché a un non meglio precisato sostegno della figlia (cfr. doc. 13, p.

1.

in alto e p. 3 ad 11), non abbia potuto rendersi conto al momento della

donazione che stava danneggiando gli interessi della banca sequestrante. Anzi,

l’iscrizione a suo favore, poco prima della donazione, di un diritto di

abitazione vita natural durante e di un diritto di riversione, nonché l’accensione

di una cartella ipotecaria al portatore per un importo pari ad oltre il doppio

del valore di stima ufficiale dei fondi, sono indizi inequivocabili che la

figlia abbia in realtà il ruolo di prestanome. Il carattere abusivo dell’intera

operazione risulta poi anche dall’omissione di dichiarare in sede di

pignoramento la donazione dei fondi __________, mentre quelle relative ai fondi

situati in Germania – che non si potevano nascondere – sono state menzionate.

L’intenzione spogliativa del debitore è pertanto stata resa verosimile ben al

di sopra della soglia minima richiesta nell’ambito del sequestro (cfr. supra

cons. 1.2c).

c) Per quanto concerne

la censura secondo cui l’appellante avrebbe acquistato i fondi in buona fede,

ci sarebbe anzitutto da chiedersi se la stessa sia rilevante, siccome le donazioni

fatte dal debitore nell’anno precedente il pignoramento sono, giusta l’art. 286

LEF, revocabili indipendentemente dalla buona o mala fede delle parti (cfr. per

tutti: Schüpbach, Droit et

actions révocatoires, Basilea/Francoforte 1997, n. 161 ad art. 286). Nel caso

concreto, il presupposto temporale di questa norma risulta infatti realizzato,

poiché la donazione è avvenuta il 19 maggio 2003 (cfr. doc. 6), mentre il

pignoramento è stato eseguito in Germania il 15 ottobre 2003 (cfr. doc. 13).

L’insolvenza del debitore risulta d’altronde dall’elenco patrimoniale

(Vermögens-verzeichnis, doc. 13) allestito nella procedura di pignoramento

avviata dalla banca in Germania. Pertanto, se l’art. 286 LEF fosse applicabile

per analogia, si potrebbe prescindere dal verificare se l’intenzione lesiva del

debitore fosse stata riconoscibile per l’appellante. La questione può rimanere

indecisa: in effetti, è comunque verosimile che l’appellante abbia potuto o

avrebbe dovuto, prestando la dovuta attenzione (cfr. DTF 83 III 86),

riconoscere l’intenzione spogliativa del padre. Anzitutto, AP 1 non contesta di

possedere alcune quote societarie dell’«__________», né di aver lavorato in

seno a una delle società del gruppo, ma soprattutto essa espone di essere stata

licenziata dal liquidatore incaricato di amministrare la massa fallimentare

della «__________» (cfr. appello p. 10 s. ad 7), procedura che verosimilmente è

stata aperta già nel 2003 (cfr. doc. 8). Ciò significa che l’appellante non

poteva in buona fede ignorare le difficoltà del gruppo di cui i propri genitori

erano i dirigenti, né gli sforzi di questi ultimi per mettere i propri beni al

riparo, ricordato che, sempre nel 2003, ____________________ le ha donato

diversi fondi in Germania (cfr. doc. 13, ad n° 27). D’altronde, già solo le

modalità insolite della donazione dei fondi di __________ avrebbero dovuto

indurre AP 1 a verificare le motivazioni del padre, così da essere poi in grado

di spiegare in sede di sequestro, altrimenti che con un generico appello alla

“normalità e usualità” dell’operazione, perché egli avesse ritenuto di donarle

i fondi proprio nel maggio 2003, a pochi giorni dall’avvio della causa

giudiziaria in Germania. Orbene, l’appellante si è limitata a lamentare

l’assenza di prove, senza nemmeno tentare di addurre indizi contrari, idonei a

ribaltare le evidenti apparenze contrarie alla propria tesi, emerse

dall’istruttoria. A prescindere dalla questione di sapere se la mala fede del

terzo possa essere presunta (presunzione di fatto) per il solo fatto che esso sia

vicino al debitore per i legami di famiglia o di stretta dipendenza economica

che li uniscono (cfr. A. Staehelin,

op. cit., n. 20 ad art. 288; Schüpbach,

op. cit., n. 92 ss. ad art. 288), la banca sequestrante ha quindi portato

sufficienti riscontri oggettivi e concreti sul fatto che l’appellante non

poteva ignorare l’intenzione lesiva del padre.

d) Allo stadio attuale

della procedura, fatta salva la decisione del giudice chiamato a pronunciarsi

su un’eventuale contestazione della rivendicazione di AP 1 (art. 10 cpv. 2 RFF

e 109 LEF), il carattere abusivo dell’opposizione appare sufficientemente

verosimile perché si possa confermarne la reiezione.

4.

L’appello va

pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le

indennità di appello seguono la soccombenza.

Richiamati gli art. 271 ss., 285 ss. LEF, 10 RFF, 2 cpv. 2 CC, 48,

49, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.

L’appello 20 giugno 2005

di AP 1, __________ è respinto.

2.

La tassa di

giustizia della presente decisione di fr. 1’800.--, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico. AP 1 rifonderà alla AO 1 fr. 2'000.-- a

titolo di indennità.

3.

Intimazione a:

- avv. RA 1, __________;

- avv. RA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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