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Decisione

14.2005.7

riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero. Presupposto del domicilio del fallito nello Stato in cui è stato dichiarato il fallimento. Autenticazione della sentenza fallimentare. Ordine pubbli

8 giugno 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,

il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

1) vi

siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso

di specie nel Cantone Ticino);

2) il

fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del

fallito;

3) l'istante

sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

4) all’istanza

di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto

fallimentare straniero;

5) detto

giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

6) non

sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento

non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o

formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza deve essere

allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata

regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed

in tempo congruo per presentare le proprie difese;

7) lo

Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

3.1. In

concreto, il primo presupposto è dato, visto che dall’estratto conto capitale

30 giugno 2000 prodotto quale doc. E dalle istanti, si evince che la società

fallita intrattiene – o almeno ha intrattenuto – una relazione contrattuale con

la sede ticinese di __________. Viste le qualità di organi assunte da CO 2 e CO

3 nella fallita, non si può d’altronde escludere l’eventuale esistenza di conti

presso lo stesso istituto bancario intestati a queste due persone. Il primo

presupposto va pertanto considerato adempiuto anche per quanto concerne il

fallimento delle persone fisiche.

3.2. Dalle

sentenza di cui è chiesta la delibazione risulta che i tre falliti avevano

sede, rispettivamente domicilio in Italia al momento della dichiarazione dei

fallimenti. Il Tribunale ordinario di __________ era pertanto

internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP (cfr. ad

es. Paul Volken,

Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 47 ss. art.

166).

3.3. L'istante è stato regolarmente

nominato curatore dei tre fallimenti (cfr. doc. C) ed è pertanto legittimato a

chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken,

op. cit., n. 65 ad art. 166).

3.4. Le

sentenze prodotte (doc. A e B) risultano essere fotocopie delle originali, ma

la loro conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma del

cancelliere del Tribunale civile e penale di __________, apposti il 19 ottobre

2004. Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a

LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio

del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che

“l’autentificazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306).

Non appare pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della

postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la

legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).

3.5. Le sentenze di cui è chiesto il riconoscimento sono

provvisoriamente esecutive (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),

siccome né l'opposizione (art. 18 cpv. 4 r.d. n. 267) né l'appello (cfr. art.

282 CPCit.) sospendono l'esecuzione. Contrariamente a quanto imposto dall’art.

25 lett. b LDIP per le sentenze civili, non è invece necessario per il

riconoscimento che la sentenza fallimentare sia definitiva (cfr. art. 166 cpv.

1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2; Sylvain Marchand, Exécution de décisions

étrangères en matière de faillite, in: C. Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe

und Vollstreckung/Entraide judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 179

ad n. 37; Saverio Lembo/Yvan Jeanneret, La reconnaissance d’une

faillite étrangère (art. 166 et ss. LDIP). Etat des lieux et considérations

pratiques, SJ 2002 II 258, ad 3; Bernard Dutoit,

Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 166;

Hans Hanisch, Die Vollstreckung

von ausländischen Konkurserkenntnissen in der Schweiz, in: AJP 1999, p. 23 s.

ad 2; Stephen V. Berti, Basler

Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 26 ad art. 166;

contra, senza motivazione: Volken,

op. cit., n. 77 ad art. 166).

3.6. La riserva dell'ordine pubblico è

una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed

esecuzione di decisioni straniere (cfr. l’avverbio “manifestamente” all’art. 27

cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle norme

di diritto (cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico” in materia di

riconoscimento e di exequatur di decisioni estere, cfr. Simon Othenin-Girard, La réserve d’ordre

public en droit international privé suisse, tesi Neuchâtel 1999, n. 299, 317 e

471). Il riconoscimento della decisione straniera è la regola. Dalla stessa non

bisogna scostarsi senza validi motivi. L'ordine pubblico svizzero è violato dal

riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende

manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile,

contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero con il

quale si rivela totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la

soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare

l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (cfr. DTF 126 III 107

s., cons. 3b, ed i rinvii; Lembo/

Jeanneret, op. cit., p. 259 s.).

a) Nel

caso di specie, non si può dire che le sentenze di fallimento 17 gennaio e 18

marzo 2002 siano, nel loro risultato (cfr. Volken,

op. cit., n. 88 ad art. 166; Dutoit,

op. cit., n. 4 ad art. 27; Othenin-Girard,

op. cit., n. 223 e 461), manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico

materiale svizzero. In particolare, il Tribunale federale ha ritenuto che la

dichiarazione di fallimento di un socio per estensione del fallimento della

società non è totalmente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (cfr. DTF

126 III 109 i.f.).

b) L’esame

dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP),

segnatamente quanto alle questioni riguardanti la citazione del debitore, la

notifica della sentenza, la violazione del diritto di essere sentito,

l’eccezione di litispendenza o di res iudicata, ecc., avviene soltanto ad

istanza di parte (cfr. DTF 116 II 630, cons. 4b; 118 II 192, cons. 3b; Dutoit, op. cit.,

n. 6 ad art. 27; Volken, op.

cit., n. 70-72 ad art. 27). Nel caso concreto, né CO 2 né CO 3 hanno

sollevato eccezioni di sorta.

3.7. È garantito il diritto di

reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s., cons. 2d; Berti, op. cit., n. 38 ad art. 166; con

qualche riserva: Volken, op.

cit., n. 103 ad art. 166).

4. Essendo

realizzati tutti i presupposti per il riconoscimento delle sentenze 17 gennaio

e 18 marzo 2002 del Tribunale di __________, l’istanza va pertanto accolta.

Per

analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre

a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale

sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della

grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della

massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Hans Ulrich Walder, Die international

konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100

Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;

decreta

1. L’istanza di delibazione 21 gennaio 2005 delle Masse

fallimentari di CO 1, CO 2, e CO 3 è accolta.

1.1. Di

conseguenza, i fallimenti di CO 1, __________ e CO 2, __________, decretati il 17

gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________, sono riconosciuti in

Svizzera.

1.2. È parimenti riconosciuto in Svizzera il fallimento di CO 3,

__________ decretato il 18 marzo 2002 dal Tribunale ordinario di __________ per

estensione dei fallimenti di cui al dispositivo 1.1.

1.3. Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio fallimenti di Lugano perché proceda alle tre

liquidazioni fallimentari in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti

situati in Svizzera.

1.4. Le

ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del

fallimento secondario sono a carico delle parti fallite, e da anticipare dalle

Masse fallimentari, nella misura richiesta dall’Ufficio fallimenti di Lugano.

Considerandi

2.

E’ ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1, 1.1, 1.2 e

1.3

sul FUSC e sul FUC.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 1’500.– per la presente decisione e le spese di

pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono a carico delle Masse fallimentari nella

misura di un terzo per ogni massa.

4.

Intimazione

a:

– __________

RA 1, __________;

– CO 2, __________;

– CO 3, __________.

Comunicazione a:

– Ufficio

__________, __________;

– Ufficio

del registro fondiario, __________;

– Ufficio

del registro di commercio, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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