14.2005.7
riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero. Presupposto del domicilio del fallito nello Stato in cui è stato dichiarato il fallimento. Autenticazione della sentenza fallimentare. Ordine pubbli
8 giugno 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2005.7
Data decisione, Autorità:
08.06.2005, CEF
Titolo:
riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero. Presupposto del domicilio del fallito nello Stato in cui è stato dichiarato il fallimento. Autenticazione della sentenza fallimentare. Ordine pubblico
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 1 let. a LDIP
art. 27 cpv. 2 let. b LDIP
art. 166 LDIP
art. 167 cpv. 1 LDIP
Incarto n.
14.2005.7
14.2005.8
Lugano
8 giugno 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nella
causa di riconoscimento di sentenza estera di fallimento dipendente
dall'istanza 21 gennaio 2005 presentata dalle
Masse fallimentari di
1. CO 2, __________
2. CO 2, __________
3. CO 3 __________
tutte rappr. dal curatore dott.iur. IS 1, __________
a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 17 gennaio 2002, il Tribunale ordinario di __________ ha
dichiarato il fallimento della società CO 1, con sede a __________, nonché del
socio accomandatario CO 2, residente a __________, nominando quale giudice
delegato per la procedura il dott. __________ e quale curatore il dott. IS 1.
B. Il
18 marzo 2002, lo stesso tribunale ha dichiarato, per estensione del fallimento
di CO 1, il fallimento di CO 3, allora residente a __________, quale socio –
poi receduto – illimitatamente responsabile della predetta società, nominando
quali giudice delegato e curatore le persone designate in tali funzioni nel
fallimento principale.
C. Il
7 ottobre 2004, il giudice delegato del Tribunale civile e penale di __________,
sezione fallimentare, ha autorizzato il curatore, dott. IS 1, a proporre
istanza di riconoscimento dei fallimenti in questione, nominando a tal fine
l’avv. RA 1, __________.
D. Con
l'istanza in esame, il curatore del fallimento chiede il riconoscimento in
Svizzera delle predette sentenze fallimentari italiane in relazione a crediti
vantati dalla società fallita nei confronti della società M__________, __________,
e alla necessità di procedere ad accertamenti bancari relativi a un conto
intestato alla fallita presso la banca __________, __________.
E. Il
10 marzo 2005, questo Tribunale ha citato l’avv. RA 1, CO 2 e CO 3 a comparire
a un’udienza di discussione dell’istanza. Il 27 aprile 2005, è stata nuovamente
citata CO 3, all’indirizzo nel frattempo indicato dal curatore fallimentare in
base a una notifica di cambiamento di residenza che la stessa CO 3 gli aveva
indirizzato il 1° dicembre 2003, ossia __________, __________.
F. All'udienza
di discussione 3 maggio 2005, si è presentata solo l’avv. RA 1 per le istanti, confermando
la propria richiesta.
Considerato
1. Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per
riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.
LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo
gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura
contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC) (cfr. Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale
in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia
civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 199 ad
3.1.3.1b e 3.1.3.2 a).
2. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un
decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP,
fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2
LDIP). Tra la Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in
materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera
e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto
unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei
creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei
crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si
svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr.
Matthias Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).
3. Per
Fatti
i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,
il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
1) vi
siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso
di specie nel Cantone Ticino);
2) il
fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del
fallito;
3) l'istante
sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
4) all’istanza
di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto
fallimentare straniero;
5) detto
giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
6) non
sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento
non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o
formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza deve essere
allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata
regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed
in tempo congruo per presentare le proprie difese;
7) lo
Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
3.1. In
concreto, il primo presupposto è dato, visto che dall’estratto conto capitale
30 giugno 2000 prodotto quale doc. E dalle istanti, si evince che la società
fallita intrattiene – o almeno ha intrattenuto – una relazione contrattuale con
la sede ticinese di __________. Viste le qualità di organi assunte da CO 2 e CO
3 nella fallita, non si può d’altronde escludere l’eventuale esistenza di conti
presso lo stesso istituto bancario intestati a queste due persone. Il primo
presupposto va pertanto considerato adempiuto anche per quanto concerne il
fallimento delle persone fisiche.
3.2. Dalle
sentenza di cui è chiesta la delibazione risulta che i tre falliti avevano
sede, rispettivamente domicilio in Italia al momento della dichiarazione dei
fallimenti. Il Tribunale ordinario di __________ era pertanto
internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP (cfr. ad
es. Paul Volken,
Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 47 ss. art.
166).
3.3. L'istante è stato regolarmente
nominato curatore dei tre fallimenti (cfr. doc. C) ed è pertanto legittimato a
chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken,
op. cit., n. 65 ad art. 166).
3.4. Le
sentenze prodotte (doc. A e B) risultano essere fotocopie delle originali, ma
la loro conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma del
cancelliere del Tribunale civile e penale di __________, apposti il 19 ottobre
2004. Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a
LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio
del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che
“l’autentificazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306).
Non appare pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della
postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la
legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).
3.5. Le sentenze di cui è chiesto il riconoscimento sono
provvisoriamente esecutive (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
siccome né l'opposizione (art. 18 cpv. 4 r.d. n. 267) né l'appello (cfr. art.
282 CPCit.) sospendono l'esecuzione. Contrariamente a quanto imposto dall’art.
25 lett. b LDIP per le sentenze civili, non è invece necessario per il
riconoscimento che la sentenza fallimentare sia definitiva (cfr. art. 166 cpv.
1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2; Sylvain Marchand, Exécution de décisions
étrangères en matière de faillite, in: C. Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe
und Vollstreckung/Entraide judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 179
ad n. 37; Saverio Lembo/Yvan Jeanneret, La reconnaissance d’une
faillite étrangère (art. 166 et ss. LDIP). Etat des lieux et considérations
pratiques, SJ 2002 II 258, ad 3; Bernard Dutoit,
Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 166;
Hans Hanisch, Die Vollstreckung
von ausländischen Konkurserkenntnissen in der Schweiz, in: AJP 1999, p. 23 s.
ad 2; Stephen V. Berti, Basler
Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 26 ad art. 166;
contra, senza motivazione: Volken,
op. cit., n. 77 ad art. 166).
3.6. La riserva dell'ordine pubblico è
una clausola d'eccezione, la cui applicazione in materia di riconoscimento ed
esecuzione di decisioni straniere (cfr. l’avverbio “manifestamente” all’art. 27
cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nel campo dell'applicazione diretta delle norme
di diritto (cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico” in materia di
riconoscimento e di exequatur di decisioni estere, cfr. Simon Othenin-Girard, La réserve d’ordre
public en droit international privé suisse, tesi Neuchâtel 1999, n. 299, 317 e
471). Il riconoscimento della decisione straniera è la regola. Dalla stessa non
bisogna scostarsi senza validi motivi. L'ordine pubblico svizzero è violato dal
riconoscimento di una decisione straniera quando la stessa offende
manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in maniera intollerabile,
contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero con il
quale si rivela totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la
soluzione prevista dal diritto svizzero non è sufficiente a giustificare
l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (cfr. DTF 126 III 107
s., cons. 3b, ed i rinvii; Lembo/
Jeanneret, op. cit., p. 259 s.).
a) Nel
caso di specie, non si può dire che le sentenze di fallimento 17 gennaio e 18
marzo 2002 siano, nel loro risultato (cfr. Volken,
op. cit., n. 88 ad art. 166; Dutoit,
op. cit., n. 4 ad art. 27; Othenin-Girard,
op. cit., n. 223 e 461), manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico
materiale svizzero. In particolare, il Tribunale federale ha ritenuto che la
dichiarazione di fallimento di un socio per estensione del fallimento della
società non è totalmente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (cfr. DTF
126 III 109 i.f.).
b) L’esame
dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP),
segnatamente quanto alle questioni riguardanti la citazione del debitore, la
notifica della sentenza, la violazione del diritto di essere sentito,
l’eccezione di litispendenza o di res iudicata, ecc., avviene soltanto ad
istanza di parte (cfr. DTF 116 II 630, cons. 4b; 118 II 192, cons. 3b; Dutoit, op. cit.,
n. 6 ad art. 27; Volken, op.
cit., n. 70-72 ad art. 27). Nel caso concreto, né CO 2 né CO 3 hanno
sollevato eccezioni di sorta.
3.7. È garantito il diritto di
reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s., cons. 2d; Berti, op. cit., n. 38 ad art. 166; con
qualche riserva: Volken, op.
cit., n. 103 ad art. 166).
4. Essendo
realizzati tutti i presupposti per il riconoscimento delle sentenze 17 gennaio
e 18 marzo 2002 del Tribunale di __________, l’istanza va pertanto accolta.
Per
analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre
a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale
sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della
grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della
massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Hans Ulrich Walder, Die international
konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100
Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;
decreta
1. L’istanza di delibazione 21 gennaio 2005 delle Masse
fallimentari di CO 1, CO 2, e CO 3 è accolta.
1.1. Di
conseguenza, i fallimenti di CO 1, __________ e CO 2, __________, decretati il 17
gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________, sono riconosciuti in
Svizzera.
1.2. È parimenti riconosciuto in Svizzera il fallimento di CO 3,
__________ decretato il 18 marzo 2002 dal Tribunale ordinario di __________ per
estensione dei fallimenti di cui al dispositivo 1.1.
1.3. Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio fallimenti di Lugano perché proceda alle tre
liquidazioni fallimentari in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti
situati in Svizzera.
1.4. Le
ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del
fallimento secondario sono a carico delle parti fallite, e da anticipare dalle
Masse fallimentari, nella misura richiesta dall’Ufficio fallimenti di Lugano.
Considerandi
2.
E’ ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1, 1.1, 1.2 e
1.3
sul FUSC e sul FUC.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 1’500.– per la presente decisione e le spese di
pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono a carico delle Masse fallimentari nella
misura di un terzo per ogni massa.
4.
Intimazione
a:
– __________
RA 1, __________;
– CO 2, __________;
– CO 3, __________.
Comunicazione a:
– Ufficio
__________, __________;
– Ufficio
del registro fondiario, __________;
– Ufficio
del registro di commercio, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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