Lexipedia

Decisione

14.2005.70

Procedura esecutiva sulla base di contratto di appalto superato da accordo successivo. Notifica tardiva di difetti.

16 dicembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la propria pretesa sul contratto generale d’appalto del 5

marzo 2003 (doc. A) e sull’accordo del 5 maggio 2004 (doc. D).

Con il contratto

di appalto AP 1 e __________ hanno commissionato allaAO 1, quale impresa

generale, la costruzione di una casa unifamiliare al mappale n. __________ di __________

al prezzo di fr. 360'000.--. Tale prezzo doveva essere soluto nel seguente

modo:

- fr.

30'000.-- entro dieci giorni dalla firma del contratto;

- fr.

320'000.-- entro il 25 di ogni mese a dipendenza

dell’avanzamento

dei lavori;

- il

saldo di fr. 10'000.-- alla consegna della casa.

Nello

scritto denominato “accordo” di cui al doc. D, sottoscritto dalla creditrice e

dai committenti, AP 1 e __________ si sono dichiarati debitori nei confronti

della AO 1 di fr. 10'000.-- quale saldo del prezzo di costruzione

dell’abitazione, impegnandosi contestualmente a saldare quanto dovuto in rate

mensili di fr. 500.-- cadauna.

C. All'udienza

di contraddittorio del 13 giugno 2005 l’escusso si è opposto all’istanza

asseverando che il saldo di fr. 10'000.-- sarebbe stato trattenuto a causa di

difetti dell’opera e di lavori non terminati, ritenuto che il fatto di aver

sottoscritto un accordo di pagamento rateale non sanerebbe le inadempienze

contrattuali dell’istante. I committenti avrebbero inoltre diritto ad essere

risarciti per il minor valore dei materiali utilizzati rispetto a quelli

pattuiti. A supporto delle proprie allegazione, l’escusso ha prodotto la

perizia 21 dicembre 2004 dell’arch. __________, __________ (doc. 3), dalla

quale emergerebbe quanto da lui sostenuto.

D. Con

sentenza 13 giugno 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto

l’istanza, rilevando che l’opera è stata regolarmente e tempestivamente

consegnata ai committenti, che hanno esplicitamente riconosciuto il credito. A

mente del primo giudice i difetti sarebbero stati sistemati ed inoltre non vi

sarebbe stata alcuna regolare notifica di difetti prima del 1. febbraio 2005.

La perizia di parte di cui al doc. 3, allestita dopo oltre un anno dalla

consegna della casa, non sarebbe idonea a rendere verosimile un minor valore

dell’opera.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1, argomentando che, come

emergerebbe dal verbale di consegna del 16 dicembre 2003, la casa presenteva

difetti e lavori non terminati. Solo a seguito delle promesse fatte dalla

procedente, i coniugi __________ avrebbero sottoscritto l’accordo di cui al

doc. D. La procedente però non avrebbe mantenuto le promesse.

A mente

del ricorrente, l’appaltatore non avrebbe apportato la prova che i difetti

sarebbero stati sistemati.

F. Con

osservazioni 5 agosto 2005 la procedente ha postulato la reiezione del gravame,

rilevando che i committenti mai avrebbero reclamato o notificato dei difetti

prima dell’avvio della procedura d’incasso. La procedente ha evidenziato che

negli scritti di cui ai doc. C e D, l’escusso avrebbe riconosciuto senza alcuna

contestazione sia il debito che il dovere di pagamento.

Considerato

Considerandi

1.

a) Per

l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può

costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio

delle peculiarità del caso di specie.

c) Il contratto di appalto firmato può costituire valido titolo di

rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede. Nel caso in cui

l'adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, secondo la

prassi basilese il rigetto dell'opposizione può venire concesso, fintanto che

il committente non eccepisce che l'opera non è stata affatto oppure non è stata

regolarmente eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è

chiaramente senza fondamento oppure viene immediatamente confutata

dall'appaltatore. In caso di difetti il committente deve inoltre rendere

verosimile di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 (14.2004.66) cons. 2c e CEF 8 maggio 2002

(14.2002.18) cons. 1b; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 87 s. ad

art. 82 LEF).

d) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., 1989

pag. 331).

e) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev’essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

2.

Dalla

documentazione versata agli atti risulta che l’impegno dei committenti di versare

alla consegna della casa il saldo di fr. 10'000.--, contenuto nel contratto di

appalto di cui al doc. A, è stato superato dall’accordo di data 5 maggio 2004

(doc. D), nel quale i committenti si sono dichiarati debitori nei confronti

della AO 1 di fr. 10'000.-- ed inoltre creditrice e debitori hanno convenuto

che quanto ancora dovuto sarebbe stato saldato in rate mensili di fr. 500.--

cadauna. In tale accordo le parti hanno omesso di stabilire quando la prima

rata avrebbe dovuto essere versata dai debitori: per l’art. 75 CO quindi essa era

esigibile dal momento della sottoscrizione dell’accordo, ossia dal 5 maggio

2004.

Il doc. D costituisce pertanto, in linea di principio, valido titolo di

rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF limitatamente a fr. 4'000.-- oltre accessori,

corrispondenti a fr. 500.-- per le otto mensilità che avrebbero dovuto essere

versate dalla sottoscrizione dell’accordo (maggio 2004) all’emissione del

precetto esecutivo (dicembre 2004). Il doc. D non costituisce invece titolo di

rigetto per l’importo di fr. 10'000.--, poiché nello stesso le parti non hanno

previsto che l’omesso puntuale pagamento di una o più rate avrebbe comportato l’immediata

esigibilità dell’intero credito.

2.1

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art.

82; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).

2.2

Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui

le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore

l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di

rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale

federale in STF 13 ottobre 1986,

in: Rep. 1987, p. 150 s.

cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della

controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento deve essere resa

verosimile e non solo asserita (Rep. 1986

p. 112-113; Cometta, op. cit., p. 348; Stahelin, op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF).

2.3

AP 1

ha sollevato l’eccezione di non corretto adempimento, sostenendo che l’opera

presenterebbe dei difetti, che vi sarebbero dei lavori ancora da terminare e

che sarebbero stati in parte utilizzati materiali di minor valore rispetto a

quelli previsti. L’eccezione è proponibile e, se fondata, è idonea ad infirmare

la pronuncia del rigetto dell’opposizione.

2.4

Dall’esame della perizia del dicembre

2004.

dell’arch. __________ (doc. 3), allestita su incarico dei committenti,

emerge l’esistenza di diverse differenze tra quanto previsto nel “descrittivo

generale delle opere” e quanto eseguito dalla creditrice. La perizia documenta che

le tapparelle, le porte interne, le finestre esterne e le tegole non rispettano

pienamente quanto previsto. Attesta inoltre la mancata esecuzione di un’opera da

lattoniere e di un paio di provvedimenti da elettricista, nonché difetti

d’esecuzione all’armadio d’entrata della corrente elettrica e alle opere da

gessatore (imperfezioni della zona atrio d’entrata). Orbene, su questa base si

potrebbe fors’anche concludere che l’escusso abbia reso

verosimile l’eccezione di non corretto adempimento del contratto. Sennonché, come emerge dal verbale (doc. B), la casa è stata consegnata ai

committenti già il 16 dicembre 2003 e in tale occasione le parti hanno

accertato l’esistenza di alcuni difetti. Ciò malgrado, dopo oltre quattro mesi

dalla consegna, i committenti hanno sottoscritto l’accordo di data 5 maggio

2004.

(doc. D), nel quale, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita,

non equivoca e non discutibile si sono riconosciuti debitori nei confronti

della AO 1 di fr. 10'000.--. Sottoscrivendo senza riserve il riconoscimento di

debito dopo l’accertamento dei difetti, i committenti hanno così riconosciuto

che i difetti accertati al momento della consegna della casa erano stati

eliminati o non erano ritenuti tali da essere contrapposti al loro debito. Inoltre,

dallo scritto 11 ottobre 2004 della AO 1 (doc. G) emerge che in quella data AP

1.

e __________ hanno notificato alla procedente l’esistenza di ulteriori difetti

dell’opera. Anche questi difetti, comunque, risultano essere stati eliminati,

ritenuto che nessuno degli stessi figura più nella perizia 21 dicembre 2004

dell’arch. __________ (doc. 3). Né dev’essere dimenticato che questa perizia è

stata allestita ad un anno dalla consegna della casa e che, dai documenti agli

atti, risulta essere stata presentata alla procedente solo all’udienza di

contraddittorio del 13 giugno 2005. Ritenuto che dalle argomentazioni dei

committenti non emergono riscontri oggettivi atti a rendere verosimile

l’eventuale impossibilità ad eseguire un’ordinaria verifica della casa all’atto

della consegna, avvenuta il 16 dicembre 2003, così come non risultano riscontri

oggettivi atti a rendere verosimile l’esistenza di difetti irriconoscibili con

l’ordinaria verifica, la notifica dei difetti elencati nella perizia (doc. 3),

avvenuta solo il 1. febbraio 2005 (doc. L), è manifestamente tardiva, così che

l’eccezione sollevata dall’escusso, a conferma della sentenza impugnata, non

può essere ammessa.

3.

L'appello 30 giugno 2005 di AP 1, __________, per quanto qui esposto

al considerando 2, dev’essere accolto parzialmente.

Tassa di

giustizia e indennità seguono i rispettivi gradi di soccombenza (art. 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

L'appello 30 giugno 2005 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza la sentenza 13 giugno 2005 del Pretore del Distretto di __________,

è così riformata:

"1. L'istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione del 17 gennaio 2005 promossa da AO 1, __________,

contro AP 1, __________, è parzialmente accolta.

1.1

L’opposizione

interposta da AP 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 17/21

dicembre 2004 __________ è rigettata in via provvisoria per fr. 4’000.-- oltre

interessi al 5% dal 5 agosto 2004.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico per 6/10

di AO 1 e per 4/10 di AP 1. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 40.-- per parte di indennità."

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.--, già

anticipata dall’appellante, è a carico per 6/10 di AO 1 e per 4/10 di AP 1. AO

1.

rifonderà a AP 1, __________, fr. 50.-- per parte di indennità.

3.

Intimazione:

- avv. RA

2, __________;

- avv. RA

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster