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Decisione

14.2005.71

Procedura esecutiva sulla base di contratto di appalto superato da accordo successivo. Notifica tardiva di difetti.

16 dicembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. ____________________ del 17/21 dicembre 2004 dell'__________ AO 1 ha

escusso AP 1 per l'incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. giugno

2004, indicando quale titolo di credito: "Accordo del 5.5.2004”.

Interposta

tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura del Distretto di __________.

B. La

procedente fonda la propria pretesa sul contratto generale d’appalto del 5

marzo 2003 (doc. A) e sull’accordo del 5 maggio 2004 (doc. D).

Con il

contratto di appalto AP 1 e __________ hanno commissionato allaAO 1, quale

impresa generale, la costruzione di una casa unifamiliare al mappale n. __________

di __________ al prezzo di fr. 360'000.--. Tale prezzo doveva essere soluto nel

seguente modo:

- fr.

30'000.-- entro dieci giorni dalla firma del contratto;

- fr.

320'000.-- entro il 25 di ogni mese a dipendenza

dell’avanzamento

dei lavori;

- il

saldo di fr. 10'000.-- alla consegna della casa.

Nello

scritto denominato “accordo” di cui al doc. D, sottoscritto il 5 maggio 2004 dalla

creditrice e da committenti, AP 1 e __________ si sono dichiarati debitori nei

confronti della AO 1 di fr. 10'000.-- quale saldo del prezzo di costruzione

dell’abitazione, impegnandosi contestualmente a saldare quanto dovuto in rate

mensili di fr. 500.-- cadauna.

C. All'udienza

di contraddittorio del 13 giugno 2005 l’escussa si è opposta all’istanza

asseverando che il saldo di fr. 10'000.-- sarebbe stato trattenuto a causa di

difetti dell’opera e di lavori non terminati, ritenuto che il fatto di aver

sottoscritto un accordo di pagamento rateale non sanerebbe le inadempienze contrattuali

dell’istante. I committenti avrebbero inoltre diritto ad essere risarciti per

il minor valore dei materiali utilizzati rispetto a quelli pattuiti. A supporto

delle proprie allegazione, l’escussa ha prodotto la perizia 21 dicembre 2004

dell’arch. __________, __________ (doc. 3), dalla quale emergerebbe quanto da

lei sostenuto.

D. Con

sentenza 13 giugno 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto

l’istanza, rilevando che l’opera è stata regolarmente e tempestivamente

consegnata ai committenti, che hanno esplicitamente riconosciuto il credito. A

mente del primo giudice i difetti sarebbero stati sistemati ed inoltre non vi

sarebbe stata alcuna regolare notifica di difetti prima del 1. febbraio 2005.

La perizia di parte di cui al doc. 3, allestita dopo oltre un anno dalla

consegna della casa, non sarebbe idonea a rendere verosimile un minor valore

dell’opera.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravataAP 1, argomentando che,

come emergerebbe dal verbale di consegna del 16 dicembre 2003, la casa

presenteva difetti e lavori non terminati. Solo a seguito delle promesse fatte

dalla procedente, i coniugi __________ avrebbero sottoscritto l’accordo di cui

al doc. D. La procedente però non avrebbe mantenuto le promesse.

A mente

della ricorrente, l’appaltatore non avrebbe apportato la prova che i difetti

sarebbero stati sistemati.

F. Con

osservazioni 5 agosto 2005 la procedente ha postulato la reiezione del gravame,

rilevando che i committenti mai avrebbero reclamato o notificato dei difetti

prima dell’avvio della procedura d’incasso. La procedente ha evidenziato che

negli scritti di cui ai doc. C e D, l’escusso avrebbe riconosciuto senza alcuna

contestazione sia il debito che il dovere di pagamento.

Considerato

Considerandi

1.

a) Per

l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può

costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio

delle peculiarità del caso di specie.

c) Il contratto di appalto firmato può costituire valido titolo di

rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede. Nel caso in cui

l'adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, secondo la

prassi basilese il rigetto dell'opposizione può venire concesso, fintanto che

il committente non eccepisce che l'opera non è stata affatto oppure non è stata

regolarmente eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è

chiaramente senza fondamento oppure viene immediatamente confutata

dall'appaltatore. In caso di difetti il committente deve inoltre rendere

verosimile di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 (14.2004.66) cons. 2c e CEF 8 maggio 2002

(14.2002.18) cons. 1b; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 87 s. ad

art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999., n. 128 ad art. 82).

d) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., 1989

pag. 331).

e) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev’essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

2.

Dalla

documentazione versata agli atti risulta che l’impegno dei committenti di

versare alla consegna della casa il saldo di fr. 10'000.--, contenuto nel

contratto di appalto di cui al doc. A, è stato superato dall’accordo di data 5

maggio 2004 (doc. D), nel quale i committenti si sono dichiarati debitori nei

confronti della AO 1 di fr. 10'000.-- ed inoltre creditrice e debitori hanno convenuto

che quanto ancora dovuto sarebbe stato saldato in rate mensili di fr. 500.--

cadauna. In tale accordo le parti hanno omesso di stabilire quando la prima

rata avrebbe dovuto essere versata dai debitori: per l’art. 75 CO quindi essa era

esigibile dal momento della sottoscrizione dell’accordo, ossia dal 5 maggio

2004.

Il doc. D costituisce pertanto, in linea di principio, valido titolo di

rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF limitatamente a fr. 4'000.-- oltre

accessori, corrispondenti a fr. 500.-- per le otto mensilità che avrebbero

dovuto essere versate dalla sottoscrizione dell’accordo (maggio 2004)

all’emissione del precetto esecutivo (dicembre 2004). Il doc. D non costituisce

invece titolo di rigetto per l’importo di fr. 10'000.--, poiché nello stesso le

parti non hanno previsto che l’omesso puntuale pagamento di una o più rate avrebbe

comportato l’immediata esigibilità dell’intero credito.

2.1

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art.

82; Staehelin, op. cit., n. 82 ad

art. 82; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p.

350, con rif.).

2.2

Nell’esecuzione basata su

contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni

simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata,

la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di

Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep.

1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato

adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento

deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit., p.

348; Stahelin, op. cit., n. 105

ad art. 82 LEF).

2.3

AP 1

ha sollevato l’eccezione di non corretto adempimento, sostenendo che l’opera

presenterebbe dei difetti, che vi sarebbero dei lavori ancora da terminare e

che sarebbero stati in parte utilizzati materiali di minor valore rispetto a

quelli previsti. L’eccezione è proponibile e, se fondata, è idonea ad infirmare

la pronuncia del rigetto dell’opposizione.

2.4

Dall’esame della perizia 21 dicembre 2004 dell’arch. __________

(doc. 3), allestita su incarico dei committenti, emerge l’esistenza di alcune

differenze tra quanto previsto nel “descrittivo generale delle opere” e quanto eseguito

dalla creditrice. La perizia documenta che le tapparelle, le porte interne, le

finestre esterne e le tegole non rispettano pienamente quanto previsto. Attesta

inoltre la mancata esecuzione di un’opera da lattoniere e di un paio di

provvedimenti da elettricista, nonché difetti d’esecuzione all’armadio

d’entrata della corrente elettrica e alle opere da gessatore (imperfezioni

della zona atrio d’entrata). Orbene, su questa base si potrebbe fors’anche

concludere che l’escussa abbia reso verosimile l’eccezione di non corretto

adempimento del contratto. Sennonché, come emerge dal

verbale (doc. B), la casa è stata consegnata ai committenti già il 16 dicembre

2003.

e in tale occasione le parti hanno accertato l’esistenza di alcuni

difetti. Ciò malgrado, dopo oltre quattro mesi dalla consegna, i committenti

hanno sottoscritto l’accordo di data 5 maggio 2004 (doc. D), nel quale, con una

dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile si

sono riconosciuti debitori nei confronti dellaAO 1 di fr. 10'000.--.

Sottoscrivendo senza riserve il riconoscimento di debito dopo l’accertamento

dei difetti, i committenti hanno così riconosciuto che i difetti accertati al

momento della consegna della casa erano stati eliminati o non erano ritenuti

tali da essere contrapposti al loro debito. Inoltre, dallo scritto 11 AO 1 (doc.

G) emerge che in quella data __________ e AP 1 hanno notificato alla procedente

l’esistenza di ulteriori difetti dell’opera. Anche questi difetti, comunque,

risultano essere stati eliminati, ritenuto che nessuno degli stessi figura più

nella perizia 21 dicembre 2004 dell’arch. __________ (doc. 3). Né dev’essere

dimenticato che questa perizia è stata allestita ad un anno dalla consegna

della casa e dai documenti agli atti, risulta essere stata presentata alla

procedente solo all’udienza di contraddittorio del 13 giugno 2005. Ritenuto che

dalle argomentazioni dei committenti non emergono riscontri oggettivi atti a

rendere verosimile l’eventuale impossibilità ad eseguire un’ordinaria verifica

della casa all’atto della consegna, avvenuta –come detto- il 16 dicembre 2003,

così come non risultano riscontri oggettivi atti a rendere verosimile

l’esistenza di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica, la notifica

dei difetti elencati nella perizia (doc. 3), avvenuta solo il 1. febbraio 2005

(doc. L), è manifestamente tardiva, così che l’eccezione sollevata

dall’escussa, a conferma della sentenza impugnata, non può essere ammessa.

3.

L'appello 30 giugno 2005 diAP 1, __________, per quanto qui esposto

al considerando 2, dev’essere parzialmente accolto. Tassa di giustizia e

indennità seguono i rispettivi gradi di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e

62.

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

L'appello 30 giugno 2005 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza la sentenza 13 giugno 2005 del Pretore del Distretto di __________,

è così riformata:

"1. L'istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione del 17 gennaio 2005 promossa da AO 1, __________,

contro AP 1, __________, è parzialmente accolta.

1.1

L’opposizione

interposta da AP 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 17/21

dicembre 2004 dell’__________ è rigettata in via provvisoria per fr. 4’000.--

oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2004.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico per 6/10

di AO 1 e per 4/10 di AP 1. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 40.-- per parte di indennità."

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.--, già

anticipata dall’appellante, è a carico per 6/10 di AO 1 e per 4/10 di AP 1. AO

1.

rifonderà a AP 1, __________, fr. 50.-- per parte di di indennità.

3.

Intimazione:

- avv. RA

2, __________;

- avv. RA

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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