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Decisione

14.2005.72

Condizione posta dalla creditrice per la rinuncia a parte del suo credito non si è realizzata.

16 novembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

banca fonda la propria pretesa sulla convenzione del 6 agosto 2003 (doc. B),

nella quale l’escusso si è riconosciuto debitore nei confronti di RA 1 della

somma di fr. 4'529'727.10 oltre accessori e si è impegnato al pagamento di fr.

150'000.-- in rate annuali di fr. 30'000.-- cadauna. RA 1, nella convenzione

del 6 agosto 2003, ha, da parte sua, rinunciato alla parte di credito eccedente

fr. 150'000.-- alla condizione che questa somma gli venisse puntualmente ed

integralmente versata.

C. All’udienza di contraddittorio del 12 maggio 2005 l’escusso si è

opposto all’istanza asserendo che un suo debito complessivo nei confronti del

procedente di fr. 4'529'727.10 sarebbe esistito solo all’inizio delle loro

relazioni ma non al momento della conclusione

dell’accordo di cui al doc. B. Infatti, l’indicazione di tale importo nelle

premesse della convenzione, sarebbe servita solo a richiamare le relazioni

bancarie preesistenti, in modo tale “da poter porre fine ad ogni rapporto con

la somma concordata nella convenzione”. A mente dell’escusso la convenzione 6

agosto 2003 rappresenterebbe un riconoscimento di debito per la somma di soli

fr. 150'000.-- dedotti fr. 30'000.-- già versati. Avendo comunque la banca

procedente violato gravemente la convenzione, la seconda rata ed il saldo di

fr. 120'000.-- non sarebbero esigibili. Il RA 1, malgrado l’impegno assunto

nella convenzione, ad insaputa dell’escusso avrebbe incassato determinate somme

dalla __________, che l’8 dicembre 2003 gli avrebbe chiesto il pagamento di fr.

39'607.-- e di fr. 832'000.--. A mente dell’escusso la convenzione, che comportava

l’estinzione di tutti i debiti indicati nella premessa, non permetteva a RA 1 di

chiedere denaro __________

In

replica il procedente ha evidenziato che il 6 agosto 2003 AP 1 era debitore nei

suoi confronti dell’importo di fr. 4'529'727.10, corrispondente alla somma

degli scoperti presenti sulle relazioni bancarie elencate al punto n. 1 della

convenzione. La procedente ha argomentato di aver incassato la fideiussione

della __________ di fr. 832'000.-- il 23 luglio 2002 e quindi un anno prima

della firma del doc. B.

D. Con

sentenza 24 giugno 2005 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto

l’istanza, argomentando che, precedentemente alla sottoscrizione della

convenzione, per la relazione n. __________, la banca ha avviato una procedura

esecutiva in via di realizzazione della particella n. __________ RFD di __________,

sulla quale era edificato uno stabile sussidiato. Il primo giudice ha rilevato

che nell’ambito della procedura esecutiva, il 6 maggio 2002, RA 1 ha ricevuto

un attestato di insufficienza di pegno (in seguito: AIP) di fr. 1'846'348.85

(doc. 6 e G) e che il 18 luglio 2002 l’__________, quale fideiussore, ha

versato alla procedente fr. 832'000.-- (doc. H, I, L).

Per il

primo giudice RA 1 non avrebbe violato la convenzione siccome il versamento di

fr. 832'000.-- da parte dell’__________ sarebbe avvenuto prima della sua

conclusione.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 riproponendo

le argomentazioni di prima sede e evidenziando che l’intera posizione

creditoria di RA 1 nei suoi confronti sarebbe stata notificata nella procedura

di realizzazione immobiliare per un importo ripreso dall’UEF nell’elenco oneri

di fr. 4'778'741.75. La realizzazione ai pubblici incanti della particella n. __________

RFD di __________ avrebbe prodotto ad un ricavo di fr. 2'952'029.--, di cui fr.

2'932'392.90 computati sulla posizione del RA 1, che di conseguenza veniva

ridotta a fr. 1'846'348.85. Il credito di fr. 4'529'727.10, menzionato nelle

premesse della convenzione, corrispondebbe, aggiunti gli interessi, al credito

di fr. 4'778'741.75 notificato nella procedura di realizzazione del pegno. Egli

dunque non sarebbe debitore dell’intero credito indicato nella premessa della

convenzione, ma al massimo di fr. 1'003'244.55.

F. Con osservazioni 11 agosto 2005 RA 1 ha postulato la reiezione del

gravame, con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a) Per

l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche

un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito,

ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

c) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., 1989

pag. 331).

d) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev’essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

2.

In

concreto al punto n. 1 della convenzione del 6 agosto 2003 (doc. B), l’escusso

si è dapprima riconosciuto debitore nei confronti di RA 1 - valuta 30 giugno

2003.

- della somma di fr. 4'529'727.10 oltre interessi annui del 5% dal 1.

luglio 2003 e poi si è impegnato a pagare al procedente fr. 150'000.--, da corrispondere

in rate annuali di fr. 30'000.-- cadauna la prima volta entro il 31 agosto 2003

(doc. B punto n. 5). AP 1 ha altresì riconosciuto esplicitamente che in “caso di

ritardo nel pagamento”, l’intero debito, ossia l’importo di fr. 4'529'727.10

oltre accessori di cui al punto n. 1 della convenzione, sarebbe divenuto

esigibile. RA 1, da parte sua, ha dichiarato di rinunciare alla parte di

credito eccedente fr. 150'000.--, alla condizione che questa somma gli venisse

puntualmente ed integralmente versata (doc. B punto n. 7).

Facendo

seguito agli accordi contenuti nel doc. B, AP 1 ha provveduto a pagare una

prima rata di fr. 30'000.-- valuta 1. settembre 2003 (doc. D); dopo tale

versamento l’escusso, come da lui ammesso anche in sede di udienza di

contraddittorio, egli non ha più corrisposto alcunché alla procedente. AP 1 non

ha pertanto rispettato i termini di pagamento annuali a favore di RA 1 e come

meglio precisati al punto n. 5 del doc. B. A seguito di questa inadempienza, la

condizione posta dalla banca per la rinuncia alla parte di credito nei

confronti di AP 1 eccedente l’importo di fr. 150'000.-- non si è realizzata. Essa

ha pertanto conservato il diritto di richiedere all’escusso l’intero credito da

questi esplicitamente riconosciuto al punto n. 1 della convenzione del 6 agosto

2003, dedotto l’importo i fr. 30'000.-- già versato. Ne consegue che il doc. B

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo capitale richiesto

con il PE n. __________ oltre agli interessi, osservando come -per quanto

riguarda i reciproci impegni delle parti- la convenzione risulti chiara e non

sucettibile d’interpretazione.

3.1

Per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron,

op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.

cit., p. 350, con rif.).

3.2

L’escusso ha argomentato che un suo debito complessivo nei confronti del procedente di fr. 4'529'727.10 sarebbe esistito solo

all’inizio delle loro relazioni

ma non al momento della conclusione dell’accordo di cui al doc. B. Il Credit Suisse, malgrado l’impegno

assunto nella convenzione, ad insaputa dell’escusso avrebbe incassato

determinate somme dalla __________, che l’8 dicembre 2003 gli avrebbe chiesto il pagamento di fr. 39'607.-- e di fr. 832'000.--. A mente

dell’escusso la convenzione, che comportava l’estinzione di tutti i debiti

indicati nella premessa, non permetteva a __________ di chiedere denaro a

terzi.

__________

ha pure argomentato che

l’intera posizione creditoria di nei suoi confronti sarebbe stata notificata

nella procedura di realizzazione immobiliare per un importo ripreso dall’UEF nell’elenco

oneri di fr. 4'778'741.75. La realizzazione ai pubblici incanti della

particella n. __________ RFD di __________ avrebbe prodotto ad un ricavo di fr.

2'952'029.--, di cui fr. 2'932'392.90 computati sulla posizione del, che di

conseguenza veniva ridotta a fr. 1'846'348.85. Il credito di fr. 4'529'727.10,

menzionato nelle premesse della convenzione, corrispondebbe, aggiunti gli

interessi, al credito di fr. 4'778'741.75 notificato nella procedura di

realizzazione del pegno. Egli dunque non sarebbe debitore dell’intero credito indicato

nella premessa della convenzione ma al massimo di fr. 1'003'244.55.

3.3

Sennonché, al punto n.

1.

della Convenzione del 6 agosto 2003 è espressamente indicato che il credito

del procedente di complessivi fr. 4'529'727.10 si compone:

- di

fr. 2'593'499.25 dalla relazione n. __________ intestata a AP 1, __________ e __________

(debitori solidali);

- di

fr. 1'003'244.55 dalla relazione n. __________ intestata a AP 1 e __________

(debitori solidali);

- di

fr. 932'983.30 dalla relazione n. __________ intestata a __________, __________

e __________ (debitori solidali).

Come correttamente

accertato dal primo giudice, prima della sottoscrizione della

convenzione di cui al doc. B, alfine di incassare quanto dovutole riguardo alla

relazione n. __________, la unica delle tre esistenti con i soli AP 1 e __________

quali debitori solidali, la banca ha avviato la procedura esecutiva n. __________

in via di realizzazione della particella n. __________ RFD di __________ (doc.

6): nell’ambito di tale procedura la banca, a fronte di un credito riconosciuto

di fr. 4'778'741.75, ha ricevuto dalla vendita del pegno fr. 2'932'392.90

cosicché il 6 maggio 2002 l’UEF di __________ ha emesso a suo favore un AIP di

fr. 1'846'348.85 (doc. 6 e G).

La __________,

rappresentata dall’__________, il 3 febbraio 1993 aveva prestato a favore del RA

1.

una fideiussione semplice nell’ambito del finanziamento dell’immobile

edificato sulla particella n. __________ RFD di __________ (doc. L). Per

questo motivo, in possesso dell’AIP, la banca ha richiesto all’__________

di far fronte agli impegni assunti con l’emissione della fideiussione (doc. I).

Il 18 luglio 2002, e quindi oltre un anno prima la stipula della convenzione di

cui al doc. B, l’ __________ ha bonificato al procedente fr. 832'000.-- (doc.

H). A seguito di questo pagamento, AP 1 e __________ dovevano al

procedente, in riferimento però alla sola relazione bancaria n. __________ e

non anche alle altre due relazioni esistenti e meglio precisate nella

convenzione, un importo di poco superiore al milione di franchi. Tale

circostanza è stata correttamente indicata dalle parti nell’accordo di cui al

doc. B al punto n. 1. Le eccezioni sollevate da AP 1 risultano pertanto

infondate e vanno respinte.

5.

Ne

consegue che, a conferma della decisione impugnata, l’appello 5 luglio 2005 di AP

1.

viene respinto.

Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF

pronuncia: 1. L’appello 5 luglio 2005 di AP 1, __________,

è respinto.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 3’000.--, da

anticipare dall'appellante, è a carico di AP 1, il quale rifonderà aRA 1 fr. 1’000.--

di indennità.

4.

Intimazione:

- avv. RA 1, __________;

- RA 1, __________,

__________.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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