14.2005.73
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Stralcio.
25 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2005.73
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Stralcio.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
art. 25 LALEF
art. 21 LTG
Incarto n.
14.2005.73
Lugano
25 gennaio
2006
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 4 marzo 2005 da
AO 1
rappr. da: RA 2
contro
AP 1
rappr. da: RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n__________ del 2 febbraio 2005 __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di __________ con sentenza 24 giugno 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza 4 marzo 2005 della AO 1
è parzialmente accolta: l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ __________ è
respinta in via provvisoria
per l’importo di fr. 596'959.70 oltre interessi
al 2.75% dal 1. gennaio 2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 1'000.--, da anticipare come
di rito, sono poste a carico di AP 1, che
rifonderà alla controparte l’importo
di fr. 2'500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
5 luglio 2005 ha
postulato la parziale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni 3
agosto 2005 con cui la creditrice si oppone all’appello, protestate
spese e ripetibili;
preso atto che con
scritto 16 gennaio 2006 l’appellante ha ritirato
il gravame;
considerato come in
caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2
CPC per il rinvio
dell’art. 25 LALEF);
rilevato che per
principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura
risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità
(DTF 113 III 110 cons.
3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino
un diverso riparto;
ritenuto che le parti
hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico
dell’appellante,
compensate le ripetibili;
atteso che in caso di
ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,
tenendo conto del
valore litigioso (art. 21 LTG);
pronuncia:
1. L’appello
5 luglio 2005 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto
ritiro.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di AP 1, compensate le
indennità.
3.
Intimazione:
-
avv. RA 1, __________;
-
avv. RA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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