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Decisione

14.2005.73

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Stralcio.

25 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2005.73

Data decisione, Autorità:

25.01.2006, CEF

Titolo:

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Stralcio.

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 352 cpv. 2 CPC-TI

art. 25 LALEF

art. 21 LTG

Incarto n.

14.2005.73

Lugano

25 gennaio

2006

B/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 4 marzo 2005 da

AO 1

rappr. da: RA 2

contro

AP 1

rappr. da: RA 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta al PE n__________ del 2 febbraio 2005 __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della

Pretura di __________ con sentenza 24 giugno 2005 ha così deciso:

“1. L’istanza 4 marzo 2005 della AO 1

è parzialmente accolta: l’opposizione interposta

dalla parte convenuta al

precetto esecutivo n. __________ __________ è

respinta in via provvisoria

per l’importo di fr. 596'959.70 oltre interessi

al 2.75% dal 1. gennaio 2005.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi

fr. 1'000.--, da anticipare come

di rito, sono poste a carico di AP 1, che

rifonderà alla controparte l’importo

di fr. 2'500.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta

tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

5 luglio 2005 ha

postulato la parziale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni 3

agosto 2005 con cui la creditrice si oppone all’appello, protestate

spese e ripetibili;

preso atto che con

scritto 16 gennaio 2006 l’appellante ha ritirato

il gravame;

considerato come in

caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2

CPC per il rinvio

dell’art. 25 LALEF);

rilevato che per

principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva

d’oggetto una procedura

risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità

(DTF 113 III 110 cons.

3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino

un diverso riparto;

ritenuto che le parti

hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico

dell’appellante,

compensate le ripetibili;

atteso che in caso di

ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del

valore litigioso (art. 21 LTG);

pronuncia:

1. L’appello

5 luglio 2005 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto

ritiro.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di AP 1, compensate le

indennità.

3.

Intimazione:

-

avv. RA 1, __________;

-

avv. RA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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