14.2005.74
sospensione di un fallimento secondario per mancanza di attivi
12 agosto 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2005.74
Data decisione, Autorità:
12.08.2005, CEF
Titolo:
sospensione di un fallimento secondario per mancanza di attivi
ITALIA
art. 170 LDIP
art. 230 LEF
Incarto n.
14.2005.74
Lugano
12 agosto
2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulle cause a procedura sommaria promosse
con istanze 7 e 8 luglio 2005 da
IS 1
tendenti alla
chiusura dei fallimenti secondari di
PI 1, __________
PI 2, __________
PI 3, __________
le cui masse fallimentari sono tutte rappresentate
dal curatore dott.iur. IS 1,
__________
a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________
decretati dalla scrivente Camera l’8 giugno 2005;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con
sentenza 8 giugno 2005 (inc. CEF 14.05.7/8), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP i fallimenti di CO 1 e CO 2,
decretati il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________, nonché il
fallimento di CO 3, decretato il 18 marzo 2002 dal Tribunale ordinario
di __________ per estensione dei menzionati fallimenti. Gli atti sono stati
trasmessi all’IS 1 perché procedesse a tutte e tre le liquidazioni fallimentari
in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.
B. Procedendo
nei propri incombenti, l'AP 1 provvedeva ad interpellare l’istituto bancario __________,
__________, in conformità del considerando 3.1 della sentenza 8 giugno 2005 di
questa Camera. Dalle risposte 21 giugno 2005 della banca è risultato che PI 2
non ha mai intrattenuto rapporti contrattuali con la stessa, né in qualità di
titolare né quale procuratore o avente diritto economico. A nome di PI 1 era
stata invece aperta – il 17 maggio 2000 – la relazione bancaria n° __________,
sulla quale avevano diritto di firma individuale sia PI 3 che il procuratore __________.
Il conto, che presentava un saldo attivo di fr. 192.--, è stato chiuso
d’ufficio dalla banca il 24 maggio 2002, in quanto non vi erano più stati movimenti
contabili dal 30 maggio 2001.
Sulla scorta della documentazione fornita dall’avv. RA 2, l’Ufficio,
il 15 giugno 2005, ha inoltre fatto pervenire alla __________, __________, una
richiesta di pagamento di fr. 119'704.-- a favore della massa fallimentare di PI
1 Con scritto 7 luglio 2005, quella società ha contestato di essere debitrice
dell’importo richiesto, producendo una convenzione del 22 agosto 2001, in virtù
della quale la fallita aveva accettato, a saldo di ogni sua pretesa, l’importo
di Lit. 85'000'000.--, nonché la ricevuta 23 agosto 2001 attestante l’avvenuto
versamento.
C. L'Ufficio
chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione di tutti e tre
fallimenti secondari per mancanza di attivi.
Considerando in diritto
1. Questa
Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente
per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;
CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii
non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma
pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss.
LDIP (cfr. Volken, Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,
Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad
art. 170; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2,
p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per
quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art.
170; Gilliéron, op. cit., n. 26
ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della
sospensione del fallimento secondario.
Considerandi
2.
Secondo
l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento
estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento
analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria
estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura
contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola
invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di
attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF
per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la
procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue
il rito sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa
ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF);
non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione
di sospensione del fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a
cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è
necessaria una comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad
art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo
anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art.
93.
RUF).
3.
Non
essendo stati reperiti beni dei falliti in Svizzera, occorre sospendere il
fallimento per mancanza di attivo, in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF.
4.
La
pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata
dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.
5.
La
questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), pertanto
dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il
fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.
art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et
al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,
op. cit., n. 14 ad art. 230).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;
pronuncia:
1.
È
ordinata la sospensione per mancanza di attivo delle procedure di liquidazione
in Svizzera dei fallimenti di PI 1, __________, PI 2, __________, e PI 3, __________.
2.
L'IS
1.
procederà alle pubblicazioni di legge.
3.
Non
si percepiscono tassa né spese.
4.
Intimazione all'AP 1
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
tutti rappr. da: RA 1
1, 2, 3 rappr. da: RA 2
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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