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Decisione

14.2005.74

sospensione di un fallimento secondario per mancanza di attivi

12 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 8 giugno 2005 (inc. CEF 14.05.7/8), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP i fallimenti di CO 1 e CO 2,

decretati il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________, nonché il

fallimento di CO 3, decretato il 18 marzo 2002 dal Tribunale ordinario

di __________ per estensione dei menzionati fallimenti. Gli atti sono stati

trasmessi all’IS 1 perché procedesse a tutte e tre le liquidazioni fallimentari

in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.

B. Procedendo

nei propri incombenti, l'AP 1 provvedeva ad interpellare l’istituto bancario __________,

__________, in conformità del considerando 3.1 della sentenza 8 giugno 2005 di

questa Camera. Dalle risposte 21 giugno 2005 della banca è risultato che PI 2

non ha mai intrattenuto rapporti contrattuali con la stessa, né in qualità di

titolare né quale procuratore o avente diritto economico. A nome di PI 1 era

stata invece aperta – il 17 maggio 2000 – la relazione bancaria n° __________,

sulla quale avevano diritto di firma individuale sia PI 3 che il procuratore __________.

Il conto, che presentava un saldo attivo di fr. 192.--, è stato chiuso

d’ufficio dalla banca il 24 maggio 2002, in quanto non vi erano più stati movimenti

contabili dal 30 maggio 2001.

Sulla scorta della documentazione fornita dall’avv. RA 2, l’Ufficio,

il 15 giugno 2005, ha inoltre fatto pervenire alla __________, __________, una

richiesta di pagamento di fr. 119'704.-- a favore della massa fallimentare di PI

1 Con scritto 7 luglio 2005, quella società ha contestato di essere debitrice

dell’importo richiesto, producendo una convenzione del 22 agosto 2001, in virtù

della quale la fallita aveva accettato, a saldo di ogni sua pretesa, l’importo

di Lit. 85'000'000.--, nonché la ricevuta 23 agosto 2001 attestante l’avvenuto

versamento.

C. L'Ufficio

chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione di tutti e tre

fallimenti secondari per mancanza di attivi.

Considerando in diritto

1. Questa

Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente

per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;

CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii

non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma

pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss.

LDIP (cfr. Volken, Zürcher

Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,

Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad

art. 170; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2,

p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per

quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art.

170; Gilliéron, op. cit., n. 26

ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della

sospensione del fallimento secondario.

Considerandi

2.

Secondo

l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento

estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento

analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria

estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura

contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola

invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di

attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF

per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la

procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue

il rito sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa

ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF);

non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione

di sospensione del fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a

cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è

necessaria una comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad

art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo

anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art.

93.

RUF).

3.

Non

essendo stati reperiti beni dei falliti in Svizzera, occorre sospendere il

fallimento per mancanza di attivo, in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF.

4.

La

pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata

dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.

5.

La

questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), pertanto

dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il

fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.

art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et

al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,

op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:

1.

È

ordinata la sospensione per mancanza di attivo delle procedure di liquidazione

in Svizzera dei fallimenti di PI 1, __________, PI 2, __________, e PI 3, __________.

2.

L'IS

1.

procederà alle pubblicazioni di legge.

3.

Non

si percepiscono tassa né spese.

4.

Intimazione all'AP 1

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

tutti rappr. da: RA 1

1, 2, 3 rappr. da: RA 2

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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