14.2005.75
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
1 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2005.75
Data decisione, Autorità:
01.09.2005, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.75
Lugano
1° settembre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
14 giugno 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del __________ con
sentenza 8 luglio 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento
di AP 1, __________, a far tempo dal giorno di martedì 12 luglio 2005 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP
1 che con atto
12 luglio 2005 ne ha postulato l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 13/14
luglio 2005 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 48'281.70 oltre interessi e
spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 6 luglio 2005 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 8 luglio 2005 il Pretore ha pronunciato il fallimento
della AP 1 a far tempo da martedì 12 luglio 2005 alle ore 14.00.
D. Con
appello 12 luglio 2005 la AP 1 ha postulato l’annullamento del fallimento
asserendo di avere integralmente pagato l’esecuzione in oggetto e producendo
copia di una ricevuta postale 12 luglio 2005 relativa al versamento di fr. 8'281.70
a saldo dell’esecuzione in oggetto. Agli atti si trova inoltre una
dichiarazione 19 luglio 2005 della creditrice, con cui quest’ultima ha ritirato
la domanda di fallimento e dichiarato che il suo credito è stato completamente
saldato per il 14 luglio 2005.
Considerato
1.a) Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b)L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto
precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio essa ha prodotto la copia di una ricevuta 12 luglio 2005 relativa
al pagamento di fr. 8'281.70 a saldo del suo debito nei confronti della
creditrice. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo
dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di
conseguenza il fallimento della AP 1 va annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1
LEF.
Il
fallimento andrebbe comunque annullato anche secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, il
quale prevede l’annullamento del fallimento nel caso in cui il debitore rende verosimile
la sua solvibilità e prova alternativamente per mezzo di documenti che nel
frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2)
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; 3) il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento. Infatti la AO 1 con scritto 19 luglio 2005 non solo ha ritirato la
domanda di fallimento, ma ha pure comunicato che la debitrice ha saldato
completamento il debito oggetto dell’esecuzione in esame il 14 luglio 2005, per
cui risultano adempiute le disposizioni di cui all’art. 174 cpv. 2 cifra 1 e 2.
D’altro canto dall’estratto delle esecuzioni agli atti, datato 15 giugno 2005,
si evince che l’unica esecuzione pendente nei confronti dell’appellante era
quella in oggetto promossa dalla AO 1. Come già ritenuto, questa esecuzione è
stata completamente saldata dalla AP 1, il che dimostra che essa dispone di
liquididità ed è in grado di far fronte ai suoi debiti, per cui è stato reso
verosimile anche il presupposto della solvibilità.
2. L’appello
12 luglio 2005 della AP 1 va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49
OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
Fatti
I. L’appello 12 luglio 2005 della AP 1, __________, è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 12 luglio 2005 pronunciata dal Pretore del __________,
inc. EF.__________, nei confronti della AP 1, __________, è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare
come di rito, è posta a
carico della AP 1.
3. Le
spese dell’Uffico esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di
rito, sono poste a carico della AP 1”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia di fr. 100.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
-
AP 1, __________
-
AO 1, __________
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
-
Ufficio dei registri di __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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