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Decisione

14.2005.77

Rigetto provvisorio. Mancanza del riconoscimento di debito.

4 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 3/8 febbraio 2005 __________ la AP 1 ha escusso la AO 1

per l’incasso di fr. 13’370.-- oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 2004,

indicando quale titolo di credito: “Pagamento ns. fatture di

trasporto-sdoganamento e IVA svizzera”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio.

B. A

fondamento della sua istanza la procedente ha prodotto il PE in oggetto (doc.

A).

C. All’udienza

di contraddittorio l’escussa ha asserito di avere difficoltà finanziarie. Essa

ha poi sostenuto che la procedente si è appropriata di un tavolo che doveva

consegnare a certo __________ di __________; di conseguenza si è trovata

costretta a pagare un tavolo sostitutivo per il cliente (doc. 1 e 2).

D. Con

sentenza 8 luglio 2005 la Segretaria assessore __________, ha respinto

l’istanza argomentando che la procedente non ha prodotto alcun documento atto ad

essere considerato valido riconoscimento di debito.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente descrivendo

la procedura di fatturazione per le proprie prestazioni. In concreto, dichiara

di non capire perché l’escussa non abbia pagato la sua fattura comprendente

oltre le competenze di trasporto e di sdoganamento, l’importo IVA che aveva già

anticipato alla Direzione delle dogane a Berna e che la __________ aveva già

incassato con il resoconto IVA. Osserva che l’escussa ha pagato alcune fatture,

per cui il debito attuale è ridotto a fr. 4'828.--.

considerato

Considerandi

1.

a) Per

l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere

il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).

c) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai

sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile.

Il

riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a

condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la

somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri

oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La somma posta in esecuzione

doveva essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di

debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto

pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (Cometta, op. cit. in Rep 1989

p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n.15 ad art. 82;

Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron,

Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

d)

La procedente ha prodotto unicamente il PE

in oggetto (doc. A). Il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al

citato PE, può però essere concesso solo se il credito posto in esecuzione è

fondato su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escussa o da un suo

rappresentante, in cui viene riconosciuto l’obbligo di pagare alla procedente una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Mancando agli atti tale

documento, l’istanza presentata dalla AP 1 è stata correttamente respinta dalla

prima giudice, la cui sentenza è confermata.

2.

L’appello 13 luglio 2005 della AP 1 va

di conseguenza respinto.

La

tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1.

L’appello 13 luglio 2005 della AP 1, __________,

è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 260.--,

già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

3.

Intimazione: - AP 1, __________

AO 1,

__________

recapito:

__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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