14.2005.77
Rigetto provvisorio. Mancanza del riconoscimento di debito.
4 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2005.77
Data decisione, Autorità:
04.11.2005, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Mancanza del riconoscimento di debito.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2005.77
Lugano
4 novembre 2005
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 18 aprile 2005 da
AP 1
contro
AO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/8 febbraio 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura __________, __________, con sentenza 8 luglio 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 280.-- a
titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
procedente che con atto
13 luglio 2005 postula l’accoglimento dell’istanza;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 3/8 febbraio 2005 __________ la AP 1 ha escusso la AO 1
per l’incasso di fr. 13’370.-- oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 2004,
indicando quale titolo di credito: “Pagamento ns. fatture di
trasporto-sdoganamento e IVA svizzera”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio.
B. A
fondamento della sua istanza la procedente ha prodotto il PE in oggetto (doc.
A).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha asserito di avere difficoltà finanziarie. Essa
ha poi sostenuto che la procedente si è appropriata di un tavolo che doveva
consegnare a certo __________ di __________; di conseguenza si è trovata
costretta a pagare un tavolo sostitutivo per il cliente (doc. 1 e 2).
D. Con
sentenza 8 luglio 2005 la Segretaria assessore __________, ha respinto
l’istanza argomentando che la procedente non ha prodotto alcun documento atto ad
essere considerato valido riconoscimento di debito.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente descrivendo
la procedura di fatturazione per le proprie prestazioni. In concreto, dichiara
di non capire perché l’escussa non abbia pagato la sua fattura comprendente
oltre le competenze di trasporto e di sdoganamento, l’importo IVA che aveva già
anticipato alla Direzione delle dogane a Berna e che la __________ aveva già
incassato con il resoconto IVA. Osserva che l’escussa ha pagato alcune fatture,
per cui il debito attuale è ridotto a fr. 4'828.--.
considerato
Considerandi
1.
a) Per
l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere
il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
c) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai
sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la
somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La somma posta in esecuzione
doveva essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di
debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto
pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (Cometta, op. cit. in Rep 1989
p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n.15 ad art. 82;
Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron,
Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
d)
La procedente ha prodotto unicamente il PE
in oggetto (doc. A). Il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al
citato PE, può però essere concesso solo se il credito posto in esecuzione è
fondato su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escussa o da un suo
rappresentante, in cui viene riconosciuto l’obbligo di pagare alla procedente una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Mancando agli atti tale
documento, l’istanza presentata dalla AP 1 è stata correttamente respinta dalla
prima giudice, la cui sentenza è confermata.
2.
L’appello 13 luglio 2005 della AP 1 va
di conseguenza respinto.
La
tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.
L’appello 13 luglio 2005 della AP 1, __________,
è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 260.--,
già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3.
Intimazione: - AP 1, __________
AO 1,
__________
recapito:
__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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