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Decisione

14.2005.78

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancanza di un riconoscimento di debito.

4 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 3/12 febbraio 2005 __________ la AP 1 ha escusso la AO 1

per l’incasso di fr. 11'965.70 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004,

indicando quale titolo di credito: “Ns. fatture per trasporto-sdoganamento e

anticipo IVA svizzera.”

Interposta

tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. La procedente fonda la sua pretesa sull’avviso di addebito 21

maggio 2004 emesso __________ con riferimento al conto della AP 1 (doc. B) e sull’estratto

conto sempre concernente il conto della AP 1 presso __________ per il periodo

dal 1. al 30 giugno 2004 con allegata una ricevuta per “rimessa assegni ed

effetti” in favore della AP 1 (doc. C).

C. All’udienza

di contraddittorio nessuno è comparso.

D. Con

sentenza 8 luglio 2005 la Segretaria assessore della __________, ha respinto

l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta non costituisce valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente descrivendo

la procedura di fatturazione per le proprie prestazioni. In concreto, rileva

che la AO 1, come risulta dalla documentazione prodotta, aveva eseguito

pagamenti in suo favore con assegni poi risultati scoperti. L’emissione degli

assegni dimostra tuttavia che essa aveva riconosciuto il suo debito.

considerato

Considerandi

1.

a) Secondo

l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di

addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

Le

allegazioni dell’appellante presentate la prima volta in sede di appello sono

di conseguenza irricevibili.

b) Per

l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

c) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).

d) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai

sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente

il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile.

Il

riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione

che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti. La somma posta in esecuzione doveva

essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito.

Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve

essere sottoscritto dal debitore (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e

riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999,

n. 33 e 42 ad art. 82).

e)La procedente ha prodotto, oltre al PE

in oggetto (doc. A), un avviso di addebito 21 maggio 2004 inviatole dalla __________,

concernente il mancato pagamento di un assegno (doc. B) e un estratto sempre della

__________, relativo al conto che la AP 1 intrattiene presso la banca, per il

periodo dal 1. al 30 giugno 2004 (doc. C), sul quale sono indicati quali

addebiti a carico della procedente due assegni che le sono stati ritornati. Questi

documenti, ai quali non risulta essere allegato alcun assegno, non contengono

alcuna indicazione e ancor meno la firma dei rappresentanti o degli organi di __________,

con cui quest’ultima riconosce l’obbligo di pagare alla procedente una somma di

denaro determinata o determinabile, come richiesto dall’art. 82 cpv. 1 LEF e

dalla surriferita giurisprudenza e dottrina.

Mancando

agli atti un valido riconoscimento di debito dell’escussa, l’istanza è stata

quindi correttamente respinta dalla prima giudice. La sentenza pretorile è confermata.

2.

L’appello 13 luglio 2005 della AP 1 va

di conseguenza respinto.

La

tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1.

L’appello

13.

luglio 2005 della AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 260.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

3.

Intimazione: -AP

1, __________AO 1, Lugano; recapito: __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

erzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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