14.2005.78
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancanza di un riconoscimento di debito.
4 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2005.78
Data decisione, Autorità:
04.11.2005, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancanza di un riconoscimento di debito.
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2005.78
Lugano
4 novembre 2005 /B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 14 marzo 2005 da
AP 1
contro
AO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/12 febbraio 2005 __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore __________,
__________, con sentenza 16 giugno 2005 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 170.--, da anticipare
dalla parte istante, sono poste a suo carico.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
procedente che con atto 13 luglio 2005 postula l’accoglimento dell’istanza;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 3/12 febbraio 2005 __________ la AP 1 ha escusso la AO 1
per l’incasso di fr. 11'965.70 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004,
indicando quale titolo di credito: “Ns. fatture per trasporto-sdoganamento e
anticipo IVA svizzera.”
Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. La procedente fonda la sua pretesa sull’avviso di addebito 21
maggio 2004 emesso __________ con riferimento al conto della AP 1 (doc. B) e sull’estratto
conto sempre concernente il conto della AP 1 presso __________ per il periodo
dal 1. al 30 giugno 2004 con allegata una ricevuta per “rimessa assegni ed
effetti” in favore della AP 1 (doc. C).
C. All’udienza
di contraddittorio nessuno è comparso.
D. Con
sentenza 8 luglio 2005 la Segretaria assessore della __________, ha respinto
l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta non costituisce valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente descrivendo
la procedura di fatturazione per le proprie prestazioni. In concreto, rileva
che la AO 1, come risulta dalla documentazione prodotta, aveva eseguito
pagamenti in suo favore con assegni poi risultati scoperti. L’emissione degli
assegni dimostra tuttavia che essa aveva riconosciuto il suo debito.
considerato
Considerandi
1.
a) Secondo
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Le
allegazioni dell’appellante presentate la prima volta in sede di appello sono
di conseguenza irricevibili.
b) Per
l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
c) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
d) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai
sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente
il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione
che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti. La somma posta in esecuzione doveva
essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito.
Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve
essere sottoscritto dal debitore (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e
riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999,
n. 33 e 42 ad art. 82).
e)La procedente ha prodotto, oltre al PE
in oggetto (doc. A), un avviso di addebito 21 maggio 2004 inviatole dalla __________,
concernente il mancato pagamento di un assegno (doc. B) e un estratto sempre della
__________, relativo al conto che la AP 1 intrattiene presso la banca, per il
periodo dal 1. al 30 giugno 2004 (doc. C), sul quale sono indicati quali
addebiti a carico della procedente due assegni che le sono stati ritornati. Questi
documenti, ai quali non risulta essere allegato alcun assegno, non contengono
alcuna indicazione e ancor meno la firma dei rappresentanti o degli organi di __________,
con cui quest’ultima riconosce l’obbligo di pagare alla procedente una somma di
denaro determinata o determinabile, come richiesto dall’art. 82 cpv. 1 LEF e
dalla surriferita giurisprudenza e dottrina.
Mancando
agli atti un valido riconoscimento di debito dell’escussa, l’istanza è stata
quindi correttamente respinta dalla prima giudice. La sentenza pretorile è confermata.
2.
L’appello 13 luglio 2005 della AP 1 va
di conseguenza respinto.
La
tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 48, 49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.
L’appello
13.
luglio 2005 della AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 260.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3.
Intimazione: -AP
1, __________AO 1, Lugano; recapito: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
erzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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