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Decisione

14.2005.82

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27 ottobre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i sequestri 4 ottobre 2004 (n° __________)

richiesti nei confronti degli opponenti da

AP 1 (I)

RA 1 Varese/Manno

in cui il Pretore __________, con decisione 2 agosto

2005, ha ammesso l’opposizione, annullando di conseguenza i sequestri;

appellante AP 1 con allegato 12 agosto 2005, con cui

postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere le

opposizioni di AO 1 e AO 2 e di confermare i sequestri nei loro confronti;

lette le osservazioni 6 settembre 2005 con cui gli

opponenti chiedono la reiezione dell’appello;

Ritenuto

in fatto: A. Con

istanza 20 settembre 2004 diretta contro AO 1 e AO 2, AP 1 ha chiesto al

Pretore di __________ a concorrenza di fr. 502'376.-- oltre interessi, il

sequestro in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF degli averi bancari dei debitori

presso __________, __________, in particolare il conto n° __________. Quale

causa di credito, il creditore ha invocato la sua parte (25%) di un conto del

quale è stato intestatario presso __________ di __________, su cui erano stati depositati

in parti uguali i soldi della società in nome collettivo M__________ (i cui

soci sono il creditore, sua moglie __________ e i due debitori, ossia la figlia

e il genero), conto che è stato quasi interamente svuotato il 22 maggio 1998 da

questi ultimi, i quali, grazie alla loro procura ma senza il consenso del

sequestrante, hanno fatto trasferire averi (contanti e titoli) per un importo

di fr. 2'009'504.-- sul conto “ombrablu” aperto unicamente a loro nome presso

lo stesso istituto bancario.

B. Il 4 ottobre 2004, il Pretore __________ ha ordinato il

sequestro come richiesto.

C. L’11 ottobre 2004, AO 2 e AO 1 hanno interposto opposizione al

sequestro.

All’udienza

di contraddittorio del 27 gennaio 2005, gli opponenti hanno contestato il

credito fatto valere dal sequestrante. Dopo aver ricordato che una precedente

istanza di sequestro simile a quella in esame era stata respinta dal Pretore il

24 giugno 2004 – decisione poi confermata da questa Camera il 13 agosto 2004

(inc. 14.04.71) – e che il 14 giugno 2004 era stato decretato l’abbandono del

procedimento penale avviato su denuncia di AP 1 (procedura poi riaperta per un

motivo unicamente formale), essi hanno evidenziato come, nel procedimento

penale, lo stesso sequestrante e altri testimoni avevano dichiarato che il

denaro depositato sul conto __________ era di pertinenza della società M__________.

Orbene, in virtù del diritto italiano, AP 1 sarebbe legittimato a far valere

una pretesa solo contro la società e unicamente qualora la stessa fosse stata

messa in liquidazione e non fosse sovrindebitata. Gli opponenti hanno

d’altronde allegato che il sequestrante sarebbe persona non più in grado di

amministrare i propri interessi e soggiacerebbe a una coartazione di volontà da

parte di non meglio precisate terze persone. Contro di lui sarebbe stata

avviata in Italia una procedura di interdizione, tuttora in corso. AP 1 si

sarebbe infatti appropriato di tutto il patrimonio della moglie senza il suo

consenso, motivo per il quale gli opponenti hanno ritenuto necessario tutelare

il patrimonio della M__________.

D. Con

sentenza 2 agosto 2005, il Pretore __________, ha accolto l’opposizione di AO 1

e AO 2.

Il primo

giudice, in base alle risultanze penali, ha infatti ritenuto più verosimile la

tesi degli opponenti, ossia che i beni trasferiti sul loro conto sono di

pertinenza della M__________ e che la legittimazione per rivendicarli

appartiene semmai alla società e non a AP 1.

E. Con

appello 12 agosto 2005, AP 1 si aggrava contro tale sentenza, chiedendone

l’annullamento e la conferma dei sequestri.

L’appellante

sostiene che i beni depositati sul conto presso il __________ non sono della M__________,

sia perché si tratta di soldi in nero (utili della società non dichiarati

fiscalmente) sia perché il conto era intestato a lui e non alla società.

F. Nelle

loro osservazioni, gli opponenti accennano in primo luogo a due fatti nuovi,

ossia l’emissione nel procedimento penale di un (secondo) decreto di non luogo

a procedere (dell’8 febbraio 2005) nonché della sentenza 16 marzo 2005 della

Camera dei ricorsi penali, che ha dichiarato irricevibile la proposta di atto

di accusa (art. 216 CPP) formulata dall’appellante. Essi pongono poi in risalto

il fatto che sia le autorità penali che il Pretore hanno riconosciuto che i

beni depositati sul conto erano di pertinenza della società, e meglio erano

proventi da sovraffatturazioni non dichiarate al fisco italiano. Orbene, essi

non potrebbero essere distribuiti equamente fra i soci come proposto

dall’appellante, ma rimarrebbero nelle disponibilità della società fino ad una

sua eventuale liquidazione. Del resto, la situazione attuale non sarebbe fondamentalmente

mutata, perché i fondi sarebbero rimasti presso il medesimo istituto di credito.

A detta degli opponenti sarebbe cambiato solamente il numero del conto, allo

scopo di preservare gli averi della società da illecite “depredazioni” da parte

di AP 1. La legittimità dell’operazione è peraltro stata rilevata anche dalla Camera

dei ricorsi penali.

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma

del sequestro (cfr. Reiser, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art.

278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF)

interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere

impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art.

278.

cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e

fallimenti, con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c

LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8’000.--.

L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti

prodotti dalle parti – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle

condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti

– è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del

provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione

del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente

confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr.

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite,

in: ZSR 1997/II, p. 482).

1.1

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio

nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau

droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,

tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce

d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base

alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12

ad cap. 10).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (cfr. Hohl, La réalisation

du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.).

Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considerano determinanti.

1.2

Vi è verosimiglianza

quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero

(Piégai, op. cit., n. 792, p.

173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni

cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

● che

vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,

cons. 3 e 5; Stoffel, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia

indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

● che

dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i

fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter

escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di

segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono

possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da

ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano

svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

1.3

In virtù dell'art. 278

cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la

decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza

di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5.e; 30 ottobre 2001

[14.2001.75], cons. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi

che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado

(cosiddetti "nova in senso proprio") sia quelli verificatisi prima

("nova in senso improprio"). I documenti prodotti con le osservazioni

della parte appellata sono pertanto ammissibili.

Per

evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le

allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello

scambio degli allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).

2.

Giusta

l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

3.

Nel

caso concreto è litigiosa solo la questione dell’esistenza del credito posto a

fondamento del sequestro.

3.1

L’appellante

pretende di essere stato l’unico titolare del conto n° __________ aperto presso

__________. La sua affermazione non è però comprovata, poiché i doc. B e D

prodotti con l’istanza di sequestro non indicano il titolare del conto e –

anche in questa procedura (cfr. CEF 13 agosto 2004 [14.04.71], cons. 3) – il

sequestrante non ha ritenuto utile produrre la documentazione di apertura del

conto. Da parte loro, gli opponenti hanno sostenuto in prima istanza che il

conto era stato intestato fiduciariamente ai quattro soci per conto della

società (cfr. verbale 27 gennaio 2005, replica, ad 4), mentre in sede d’appello

hanno sostenuto che il fatto che il conto fosse intestato all’epoca a AP 1 non avrebbe

alcuna rilevanza, perché la ragione sociale della società M__________ si

confonderebbe con tale intestazione (osservazioni, p. 5 ad 2). La tesi

dell’appellante appare più verosimile di quella della parte appellata, siccome

sia i Procuratori pubblici (doc. A, ad 3; doc. 17, ad 3) che la Camera dei

ricorso penali (doc. 18, ad 5) hanno accertato che il conto era formalmente

intestato a AP 1 (con procure a favore degli altri soci). A ben vedere, questa constatazione

non giova tuttavia alla tesi appellatoria. In effetti, qualora sia stato –

quale intestatario del conto – l’unico creditore del __________, egli deve

essere considerato il proprietario dei titoli depositativi (o il loro comproprietario

se sono custoditi in un deposito collettivo), ritenuto che la banca li avrà

verosimilmente acquistati per conto dell’appellante, siccome dalle allegazioni

delle parti si evince che sul conto è stato girato solo denaro della società (sovraffatturazioni)

e non titoli. Ma se così fosse, il sequestro dei titoli sarebbe escluso, in

quanto di sua (com)proprietà (cfr. DTF 102 III 74, cons. 2). Quanto agli averi

monetari, per ottenerne la restituzione egli avrebbe dovuto allegare e rendere

verosimile l’esistenza a suo favore di un credito – tenuto conto della

posizione degli opponenti – a titolo di risarcimento per atto illecito o per abuso

di procura. Ebbene, egli non ha fornito alcuna indicazione sul tenore degli

accordi interni tra soci riguardo ai valori depositati sul conto aperto presso

il __________ e quindi non ha reso verosimile di essere legittimato a chiederne

la restituzione.

3.2

L’appellante

si è limitato a fondare il suo asserito credito di fr. 502'376.-- (pari al 25%

del valore dei beni confluiti sul conto degli opponenti) sul fatto che come

socio della M__________ egli avrebbe diritto a una quota parte di un quarto sugli

utili conseguiti da quest’ultima. Gli opponenti allegano invece che questo

credito sorgerà se del caso solo in caso di liquidazione della società.

a) Non

è controverso il fatto che il conto aperto presso il __________ è stato

alimentato con proventi dell’attività della società in nome collettivo. Data

l’applicabilità del diritto italiano (cfr. art. 154 cpv. 1 LDIP), una

ripartizione tra i soci di questi proventi – oltre che nell’ipotesi di

liquidazione evocata dalla parte appellata – è possibile, salvo patto contrario

nel contratto di costituzione della società, solo dopo l’approvazione del

rendiconto (art. 2262, per il rinvio dell’art. 2293 CCit.). È infatti solo con

tale atto che si potrà determinare se la condizione dell’art. 2303 CCit. per

una ripartizione degli utili è realizzata, ossia la sussistenza di un’eccedenza

del patrimonio sociale rispetto al capitale sociale (somma dei conferimenti dei

soci) (cfr. G. Cian/A. Trabucchi, Commentario breve al Codice

civile, 6. ed., Padova 2002, n. I/1 ad art. 2303).

Nel caso

concreto, l’appellante non ha allegato né reso verosimile l’approvazione di un

rendiconto che avesse accertato il suo preteso diritto su una quota di utile

pari a fr. 502'376.--. Risulta al contrario dalla circostanza che la totalità

dei guadagni in nero conseguiti dalla società erano stati depositati su un

conto accessibile a tutti i soci e che nessun riparto era ancora stato operato,

eventualmente dovendo servire al finanziamento dell’attività sociale (in tal

senso, cfr. primo decreto di abbandono, ad 3 i.f.). Inoltre, siccome non è

stato prodotto l’atto costitutivo della società, non è dato di sapere se esso

preveda limitazioni alla distribuzione degli utili (cfr. Cian/Trabucchi, op. cit., n. I/6 ad

art. 2262). Poiché il diritto agli utili matura con l’approvazione del

rendiconto, non è poi ipotizzabile, al di fuori di questa, neppure sotto il

profilo del risarcimento del danno, una richiesta del pagamento di tali utili

da parte del socio alla società (cfr. sentenza 8 ottobre 1990 del Tribunale di

Milano citata in Cian/Trabucchi,

op. cit., n. I/4 ad art. 2262).

b) Non

è d’altronde nemmeno ipotizzabile un diritto personale dell’appellante alla

restituzione degli averi depositati in precedenza sul suo conto e poi

trasferiti sul conto “ombrablu” intestato ai soli opponenti. Sebbene tale

trasferimento, in assenza di delibera sociale che lo abbia autorizzato, appaia come

un atto di giustizia propria, e potrebbe eventualmente essere considerato quale

indebita distribuzione di utili ai convenuti, AP 1 non sarebbe comunque

legittimato a chiederne personalmente la restituzione, poiché abilitata a farlo

è solo la società (cfr. Cian/ Trabucchi,

op. cit., n. II/6 ad art. 2303) rispettivamente i creditori sociali mediante

l’azione surrogatoria (art. 2900 CCit.; cfr. Cian/Trabucchi,

op. cit., n. II/5 ad art. 2303). L’appellante non ha tuttavia allegato di

volerne far uso né sopratutto ne ha reso verosimile la sussistenza dei

presupposti di applicazione.

4.

L’appello

va quindi respinto.

La tassa

di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.

Richiamati

gli art. 271 ss. LEF, 154 LDIP; 2262, 2293, 2303 CCit., 48, 49, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.

L’appello

12.

agosto 2005 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia della presente decisione di fr. 450.--, già anticipata

dall’appellante, rimane a suo carico. Egli rifonderà a AO 1 e AO 2, in solido, fr.

2'000.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione

a:

- avv. RA

1, __________;

- avv. RA

2, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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