14.2005.82
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27 ottobre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2005.82
Data decisione, Autorità:
27.10.2005, CEF
Titolo:
Sequestro degli averi depositati sul conto bancario dei debitori e rivendicati dal sequestrante. Improponibilità per quanto concerne i titoli. Verosimiglianza del credito. Asserito credito tendente al versamento di una quota parte degli utili di una società italiana.
BENE DI TERZI
art. 272 cpv. 1 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.82
Lugano
27 ottobre
2005
CJ/sc/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2004.2939 della Pretura __________, promossa con opposizione 11
ottobre 2004 da
1. AO 1
(I)
2. AO 2
(I)
entrambi rappr. dall’ RA 2
contro
Fatti
i sequestri 4 ottobre 2004 (n° __________)
richiesti nei confronti degli opponenti da
AP 1 (I)
RA 1 Varese/Manno
in cui il Pretore __________, con decisione 2 agosto
2005, ha ammesso l’opposizione, annullando di conseguenza i sequestri;
appellante AP 1 con allegato 12 agosto 2005, con cui
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere le
opposizioni di AO 1 e AO 2 e di confermare i sequestri nei loro confronti;
lette le osservazioni 6 settembre 2005 con cui gli
opponenti chiedono la reiezione dell’appello;
Ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 20 settembre 2004 diretta contro AO 1 e AO 2, AP 1 ha chiesto al
Pretore di __________ a concorrenza di fr. 502'376.-- oltre interessi, il
sequestro in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF degli averi bancari dei debitori
presso __________, __________, in particolare il conto n° __________. Quale
causa di credito, il creditore ha invocato la sua parte (25%) di un conto del
quale è stato intestatario presso __________ di __________, su cui erano stati depositati
in parti uguali i soldi della società in nome collettivo M__________ (i cui
soci sono il creditore, sua moglie __________ e i due debitori, ossia la figlia
e il genero), conto che è stato quasi interamente svuotato il 22 maggio 1998 da
questi ultimi, i quali, grazie alla loro procura ma senza il consenso del
sequestrante, hanno fatto trasferire averi (contanti e titoli) per un importo
di fr. 2'009'504.-- sul conto “ombrablu” aperto unicamente a loro nome presso
lo stesso istituto bancario.
B. Il 4 ottobre 2004, il Pretore __________ ha ordinato il
sequestro come richiesto.
C. L’11 ottobre 2004, AO 2 e AO 1 hanno interposto opposizione al
sequestro.
All’udienza
di contraddittorio del 27 gennaio 2005, gli opponenti hanno contestato il
credito fatto valere dal sequestrante. Dopo aver ricordato che una precedente
istanza di sequestro simile a quella in esame era stata respinta dal Pretore il
24 giugno 2004 – decisione poi confermata da questa Camera il 13 agosto 2004
(inc. 14.04.71) – e che il 14 giugno 2004 era stato decretato l’abbandono del
procedimento penale avviato su denuncia di AP 1 (procedura poi riaperta per un
motivo unicamente formale), essi hanno evidenziato come, nel procedimento
penale, lo stesso sequestrante e altri testimoni avevano dichiarato che il
denaro depositato sul conto __________ era di pertinenza della società M__________.
Orbene, in virtù del diritto italiano, AP 1 sarebbe legittimato a far valere
una pretesa solo contro la società e unicamente qualora la stessa fosse stata
messa in liquidazione e non fosse sovrindebitata. Gli opponenti hanno
d’altronde allegato che il sequestrante sarebbe persona non più in grado di
amministrare i propri interessi e soggiacerebbe a una coartazione di volontà da
parte di non meglio precisate terze persone. Contro di lui sarebbe stata
avviata in Italia una procedura di interdizione, tuttora in corso. AP 1 si
sarebbe infatti appropriato di tutto il patrimonio della moglie senza il suo
consenso, motivo per il quale gli opponenti hanno ritenuto necessario tutelare
il patrimonio della M__________.
D. Con
sentenza 2 agosto 2005, il Pretore __________, ha accolto l’opposizione di AO 1
e AO 2.
Il primo
giudice, in base alle risultanze penali, ha infatti ritenuto più verosimile la
tesi degli opponenti, ossia che i beni trasferiti sul loro conto sono di
pertinenza della M__________ e che la legittimazione per rivendicarli
appartiene semmai alla società e non a AP 1.
E. Con
appello 12 agosto 2005, AP 1 si aggrava contro tale sentenza, chiedendone
l’annullamento e la conferma dei sequestri.
L’appellante
sostiene che i beni depositati sul conto presso il __________ non sono della M__________,
sia perché si tratta di soldi in nero (utili della società non dichiarati
fiscalmente) sia perché il conto era intestato a lui e non alla società.
F. Nelle
loro osservazioni, gli opponenti accennano in primo luogo a due fatti nuovi,
ossia l’emissione nel procedimento penale di un (secondo) decreto di non luogo
a procedere (dell’8 febbraio 2005) nonché della sentenza 16 marzo 2005 della
Camera dei ricorsi penali, che ha dichiarato irricevibile la proposta di atto
di accusa (art. 216 CPP) formulata dall’appellante. Essi pongono poi in risalto
il fatto che sia le autorità penali che il Pretore hanno riconosciuto che i
beni depositati sul conto erano di pertinenza della società, e meglio erano
proventi da sovraffatturazioni non dichiarate al fisco italiano. Orbene, essi
non potrebbero essere distribuiti equamente fra i soci come proposto
dall’appellante, ma rimarrebbero nelle disponibilità della società fino ad una
sua eventuale liquidazione. Del resto, la situazione attuale non sarebbe fondamentalmente
mutata, perché i fondi sarebbero rimasti presso il medesimo istituto di credito.
A detta degli opponenti sarebbe cambiato solamente il numero del conto, allo
scopo di preservare gli averi della società da illecite “depredazioni” da parte
di AP 1. La legittimità dell’operazione è peraltro stata rilevata anche dalla Camera
dei ricorsi penali.
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma
del sequestro (cfr. Reiser, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art.
278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF)
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art.
278.
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti, con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c
LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8’000.--.
L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti
prodotti dalle parti – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle
condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti
– è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del
provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione
del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente
confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr.
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite,
in: ZSR 1997/II, p. 482).
1.1
Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio
nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau
droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,
tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce
d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base
alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12
ad cap. 10).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (cfr. Hohl, La réalisation
du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.).
Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considerano determinanti.
1.2
Vi è verosimiglianza
quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero
(Piégai, op. cit., n. 792, p.
173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
● che
vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,
cons. 3 e 5; Stoffel, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia
indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
● che
dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i
fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter
escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di
segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono
possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da
ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano
svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
1.3
In virtù dell'art. 278
cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la
decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza
di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5.e; 30 ottobre 2001
[14.2001.75], cons. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi
che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado
(cosiddetti "nova in senso proprio") sia quelli verificatisi prima
("nova in senso improprio"). I documenti prodotti con le osservazioni
della parte appellata sono pertanto ammissibili.
Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le
allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello
scambio degli allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).
2.
Giusta
l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
3.
Nel
caso concreto è litigiosa solo la questione dell’esistenza del credito posto a
fondamento del sequestro.
3.1
L’appellante
pretende di essere stato l’unico titolare del conto n° __________ aperto presso
__________. La sua affermazione non è però comprovata, poiché i doc. B e D
prodotti con l’istanza di sequestro non indicano il titolare del conto e –
anche in questa procedura (cfr. CEF 13 agosto 2004 [14.04.71], cons. 3) – il
sequestrante non ha ritenuto utile produrre la documentazione di apertura del
conto. Da parte loro, gli opponenti hanno sostenuto in prima istanza che il
conto era stato intestato fiduciariamente ai quattro soci per conto della
società (cfr. verbale 27 gennaio 2005, replica, ad 4), mentre in sede d’appello
hanno sostenuto che il fatto che il conto fosse intestato all’epoca a AP 1 non avrebbe
alcuna rilevanza, perché la ragione sociale della società M__________ si
confonderebbe con tale intestazione (osservazioni, p. 5 ad 2). La tesi
dell’appellante appare più verosimile di quella della parte appellata, siccome
sia i Procuratori pubblici (doc. A, ad 3; doc. 17, ad 3) che la Camera dei
ricorso penali (doc. 18, ad 5) hanno accertato che il conto era formalmente
intestato a AP 1 (con procure a favore degli altri soci). A ben vedere, questa constatazione
non giova tuttavia alla tesi appellatoria. In effetti, qualora sia stato –
quale intestatario del conto – l’unico creditore del __________, egli deve
essere considerato il proprietario dei titoli depositativi (o il loro comproprietario
se sono custoditi in un deposito collettivo), ritenuto che la banca li avrà
verosimilmente acquistati per conto dell’appellante, siccome dalle allegazioni
delle parti si evince che sul conto è stato girato solo denaro della società (sovraffatturazioni)
e non titoli. Ma se così fosse, il sequestro dei titoli sarebbe escluso, in
quanto di sua (com)proprietà (cfr. DTF 102 III 74, cons. 2). Quanto agli averi
monetari, per ottenerne la restituzione egli avrebbe dovuto allegare e rendere
verosimile l’esistenza a suo favore di un credito – tenuto conto della
posizione degli opponenti – a titolo di risarcimento per atto illecito o per abuso
di procura. Ebbene, egli non ha fornito alcuna indicazione sul tenore degli
accordi interni tra soci riguardo ai valori depositati sul conto aperto presso
il __________ e quindi non ha reso verosimile di essere legittimato a chiederne
la restituzione.
3.2
L’appellante
si è limitato a fondare il suo asserito credito di fr. 502'376.-- (pari al 25%
del valore dei beni confluiti sul conto degli opponenti) sul fatto che come
socio della M__________ egli avrebbe diritto a una quota parte di un quarto sugli
utili conseguiti da quest’ultima. Gli opponenti allegano invece che questo
credito sorgerà se del caso solo in caso di liquidazione della società.
a) Non
è controverso il fatto che il conto aperto presso il __________ è stato
alimentato con proventi dell’attività della società in nome collettivo. Data
l’applicabilità del diritto italiano (cfr. art. 154 cpv. 1 LDIP), una
ripartizione tra i soci di questi proventi – oltre che nell’ipotesi di
liquidazione evocata dalla parte appellata – è possibile, salvo patto contrario
nel contratto di costituzione della società, solo dopo l’approvazione del
rendiconto (art. 2262, per il rinvio dell’art. 2293 CCit.). È infatti solo con
tale atto che si potrà determinare se la condizione dell’art. 2303 CCit. per
una ripartizione degli utili è realizzata, ossia la sussistenza di un’eccedenza
del patrimonio sociale rispetto al capitale sociale (somma dei conferimenti dei
soci) (cfr. G. Cian/A. Trabucchi, Commentario breve al Codice
civile, 6. ed., Padova 2002, n. I/1 ad art. 2303).
Nel caso
concreto, l’appellante non ha allegato né reso verosimile l’approvazione di un
rendiconto che avesse accertato il suo preteso diritto su una quota di utile
pari a fr. 502'376.--. Risulta al contrario dalla circostanza che la totalità
dei guadagni in nero conseguiti dalla società erano stati depositati su un
conto accessibile a tutti i soci e che nessun riparto era ancora stato operato,
eventualmente dovendo servire al finanziamento dell’attività sociale (in tal
senso, cfr. primo decreto di abbandono, ad 3 i.f.). Inoltre, siccome non è
stato prodotto l’atto costitutivo della società, non è dato di sapere se esso
preveda limitazioni alla distribuzione degli utili (cfr. Cian/Trabucchi, op. cit., n. I/6 ad
art. 2262). Poiché il diritto agli utili matura con l’approvazione del
rendiconto, non è poi ipotizzabile, al di fuori di questa, neppure sotto il
profilo del risarcimento del danno, una richiesta del pagamento di tali utili
da parte del socio alla società (cfr. sentenza 8 ottobre 1990 del Tribunale di
Milano citata in Cian/Trabucchi,
op. cit., n. I/4 ad art. 2262).
b) Non
è d’altronde nemmeno ipotizzabile un diritto personale dell’appellante alla
restituzione degli averi depositati in precedenza sul suo conto e poi
trasferiti sul conto “ombrablu” intestato ai soli opponenti. Sebbene tale
trasferimento, in assenza di delibera sociale che lo abbia autorizzato, appaia come
un atto di giustizia propria, e potrebbe eventualmente essere considerato quale
indebita distribuzione di utili ai convenuti, AP 1 non sarebbe comunque
legittimato a chiederne personalmente la restituzione, poiché abilitata a farlo
è solo la società (cfr. Cian/ Trabucchi,
op. cit., n. II/6 ad art. 2303) rispettivamente i creditori sociali mediante
l’azione surrogatoria (art. 2900 CCit.; cfr. Cian/Trabucchi,
op. cit., n. II/5 ad art. 2303). L’appellante non ha tuttavia allegato di
volerne far uso né sopratutto ne ha reso verosimile la sussistenza dei
presupposti di applicazione.
4.
L’appello
va quindi respinto.
La tassa
di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.
Richiamati
gli art. 271 ss. LEF, 154 LDIP; 2262, 2293, 2303 CCit., 48, 49, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.
L’appello
12.
agosto 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 450.--, già anticipata
dall’appellante, rimane a suo carico. Egli rifonderà a AO 1 e AO 2, in solido, fr.
2'000.-- a titolo di indennità.
3.
Intimazione
a:
- avv. RA
1, __________;
- avv. RA
2, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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