14.2005.86
rigetto definitivo dell'opposizione: sulla base di una sentenza italiana e procedura di exequatur (dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto)
13 settembre 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
14.2005.86
Data decisione, Autorità:
13.09.2006, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione: sulla base di una sentenza italiana e procedura di exequatur (dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto)
3 IDENTITÀ
EXEQUATUR
OPPOSIZIONE
ORDINE PUBBLICO
RICONOSCIMENTO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 27 cf. 1 CL
art. 34 cpv. 2 CL
art. 46 cf. 1 CL
art. 46 cf. 2 CL
art. 47 cf. 1 CL
art. 54 cpv. 1 CL
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2005.86
Lugano
13 settembre
2006 /SL/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 2 giugno 2005 da
AO 1
rappr. dall' RA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE
n. __________ del 15/16 dicembre 2004 dell'UEF di __________;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________
con sentenza 2 agosto 2005 (EF.2005.217), ha così deciso:
“1. L'istanza
è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta
in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr.
1'800.– a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 12 agosto 2005
postula l'accoglimento [recte: la reiezione] dell'istanza di rigetto,
con protesta di tasse e ripetibili;
rilevato
che l'istante ha presentato le sue osservazioni il 26 settembre 2005, chiedendo
di respingere l'appello, protestate tasse e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale del 22 agosto 2005 con cui all'appello è stato
concesso effetto sospensivo;
rammentato
che il 24 ottobre 2005 il presidente di questa Camera ha respinto una
richiesta di assunzione di prove inoltrata dall'escussa;
richiamati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 15/16 dicembre 2004 dell'UEF di __________, AO 1 ha
escusso AP 1 per l'incasso dell'importo complessivo di fr. 123'541.30, composto
(1) della somma capitale di fr. 102'834.40 oltre interessi al 3.5% dal 28
aprile 1999, (2) della capitalizzazione di interessi dal 28 aprile 1999 al 6
dicembre 2004 e (3) dall'importo di fr. 4'211.15 per spese di giudizio.
Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
Fatti
B. La
procedente fonda la sua pretesa nei confronti di AP 1 sulla sentenza 22 giugno
2000 con cui il Giudice unico del Tribunale di __________ ha condannato AP 1 a pagare
a __________, la somma di £it. 128'420'000 aumentati degli interessi legali,
oltre alle spese di giudizio. La procedente produce pure il verbale dell'assemblea
straordinaria di __________, tenutasi il 29 gennaio 2001, in occasione della
quale è stata deliberata la sua trasformazione in una società per azioni, sotto
la denominazione AO 1.
C. All'udienza
di contraddittorio del 7 luglio 2005 l'escussa si è opposta all'istanza,
rilevando che nel biennio 1998/1999 __________ aveva usufruito dei servizi di
alcune emittenti private, tra cui __________, utilizzando in modo assolutamente
abusivo il nome dell'escussa: in pratica lui e le sue imprese avrebbero goduto
di servizi pubblicitari, mentre la fatturazione sarebbe avvenuta a carico della
convenuta, completamente estranea ai fatti ed in nessuna relazione di
rappresentanza con il signor __________. A suo dire la vicenda avrebbe
addirittura avuto un risvolto penale ancora in corso, ciò che giustificherebbe
la sospensione della procedura esecutiva. L'escussa
ha inoltre ravvisato una violazione dell'art. 27 cifra 1 CL in quanto, se da un
canto il giudice italiano le aveva notificato la domanda introduttiva di causa
-cui non aveva risposto- dall'altro non l'aveva citata alle successive udienze,
impedendole così di partecipare all'assunzione delle prove in ossequio al
diritto di essere sentita. L'escussa ha pure evidenziato che secondo il
giudizio italiano, creditrice era __________, e non AO 1. Vista l'assenza di
documenti ufficiali -quali la “visura camerale (atto equipollente al nostro
estratto RC)”- atti a dimostrare che la società per azioni sarebbe nata dalla trasformazione
da S.r.l. in S.p.A. e che la nuova entità aveva ripreso la totalità degli
attivi e passivi della precedente società, nulla proverebbe che il credito in
oggetto sia di competenza dell'istante.
D. Con sentenza 2 agosto
2005 il Pretore ha accolto l'istanza. Ha anzitutto appurato che la sentenza
italiana era stata notificata dall'istante all'escussa il 7 gennaio 2004 e ancora
successivamente dal Tribunale d'appello il 3 marzo 2005. A suo tempo era stata
altresì notificata, sempre per rogatoria, la domanda processuale introduttiva
(atto di citazione). Ha poi stabilito che vi era identità tra procedente
e creditrice, atteso che dall'estratto del Registro delle imprese emergeva che __________
era stata trasformata in AO 1, aumentando il capitale sociale. Il Pretore
ha così escluso che vi sia violazione dell'ordine pubblico formale svizzero
(art. 27 cifra 1 e 28 CL), in quanto la convenuta aveva ricevuto l'atto di
citazione il 26 aprile 1999 e, pertanto, aveva avuto la facoltà di far valere i
suoi diritti. Infine, non ha ritenuto dati i presupposti per la richiesta
sospensione del processo.
E. Contro la sentenza
pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 con atto del 12
agosto 2005, riproponendo tutte le argomentazioni di prima sede. L'appellante evidenzia
in particolare, di non avere ricevuto nulla dalle autorità italiane dopo la
notifica dell'atto di citazione. Certo il 7 gennaio 2004 il legale svizzero di
controparte le ha trasmesso copia della sentenza del Tribunale di __________, ricevuta
pure il 3 marzo 2005 per il tramite del Tribunale di appello; sennonché,
a quel momento, il termine per inoltrare un mezzo di ricorso ordinario era già
decorso, mentre i mezzi straordinari di intervento erano oramai inefficaci. A
mente dell'appellante, privare una parte dei diritti di ricorso è inconciliabile
con l'art. 6 CEDU e con l'ordine pubblico procedurale svizzero.
F. Nelle sue
osservazioni 26 settembre 2005 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello,
sulla base di argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. In sede d'appello
il convenuto contesta anzitutto che AO 1, la società creditrice secondo il
precetto esecutivo, sia titolare del credito posto in esecuzione: che l'istante
fosse subentrata a __________, non significherebbe che la nuova società ne abbia
rilevato attivi e passivi.
La questione in parte è
già stata affrontata nell'ambito di un primo e analogo procedimento esecutivo
avviato dall'istante. Vistasi respingere dal Pretore un'istanza di rigetto definitivo
dell'opposizione, __________ aveva adito questa Camera che, a sua volta, aveva respinto
l'appello perché non era stata dimostrata la relazione tra __________ e AO 1 Per
essere opponibile all'escussa, occorreva dimostrare -ciò che allora mancava- l'avvenuta
iscrizione nel registro delle imprese della trasformazione subìta dall'istante o
quantomeno, che la circostanza fosse altrimenti nota alla convenuta (cfr. CEF
25 novembre 2004 - inc. 14.2004.53).
Nella procedura che ci
concerne, sono stati versati agli atti la copia autentica conforme
all'originale 2 marzo 2004 dell'atto pubblico 29 gennaio 2001, n. __________ di
repertorio del notaio __________, comprendente oltre al verbale di assemblea (già
prodotto nell'ambito della prima procedura) anche lo statuto sociale della neo
costituita AO 1, provvista dell'attestato 4 marzo 2004 rilasciato dall'autorità
italiana secondo la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4) (doc.
F). Dai medesimi, a parte gli adeguamenti puramente formali imposti dalla
trasformazione da S.r.l. in S.p.A., risulta un aumento di capitale (doc. F: “verbale
d'assemblea”, pag. 2 e n. 1 a pag. 4, “statuto sociale”, pag. 2 ad art. 6). Questa
volta, l'esito della trasformazione in società per azioni risulta iscritto nel
Registro delle imprese, come emerge dal relativo estratto (doc. G) e come si
evince dall'originale del Certificato storico della Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di __________ 25 gennaio 2005 (doc. H). Come
a ragione rileva l'appellata e come ha accertato il primo giudice, dalla
documentazione prodotta risultano sia l'aumento di capitale, sia la regolare
operazione di mutazione della forma giuridica della società procedente; per
contro, non v'è nessun elemento -né a livello di atto costitutivo, né negli
statuti in quanto intesi a indicare tutte le modifiche dipendenti da quelle
delibere (doc. F, pag. 5)- che serva anche solo da indizio di una decisione in
base alla quale la società procedente non abbia assunto i diritti e gli oneri
della precedente società a responsabilità limitata. Ulteriori prove all'istante
non possono essere richieste, tanto più che controparte non dà nessuna
indicazione sul motivo della propria eccezione, anche a fronte dell'ampia
documentazione prodotta.
2. In
virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Questa
definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o
cantonale (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in
questo senso: Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). Trattandosi di
una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro,
l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di
questo titolo presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice
del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386,
Sentenza TF 5P.275/2002).
In
concreto, non è contestata l'applicabilità della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (Convenzione di Lugano, CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. C/E)
è posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di
origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è
chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1
CL).
3. L'appellante
chiede che la procedura esecutiva sia sospesa fino a conclusione della contestuale
procedura penale da lei promossa. Ora, di per sé l'art. 30 cpv. 1 CL non si
riferisce ad altre procedure, consentendo all'autorità giudiziaria di uno Stato
contraente davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa
in un altro Stato contraente di sospenderne il procedimento, qualora essa sia stata
impugnata. Ma, la semplice disponibilità da parte di uno studio legale a
formulare ricorso (doc. 3), non adempie certo questa condizione. Per quanto ne
è della pretesa procedura penale in corso, oltretutto, non si ravvisano indizi
circa la sua esistenza. Al riguardo, l'appello, non è quindi fondato.
4. La parte che invoca
il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i
documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL). Il giudice
del rigetto esamina d'ufficio che i documenti siano formalmente regolari e
completi e che non sia dato un caso di esclusione del riconoscimento ai sensi
degli art. 27 e 28 cpv.1 e 2 CL (Staehelin,
op. cit., n. 70 ad art. 80, Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 s.).
a) Giusta
l'art. 46 cifra 1 CL, l'istante deve produrre una spedizione completa che
presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità, senza che sia
necessaria una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera né mediante l'apposita postilla prevista all'art. 3 della
Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (sopra, consid. 1) (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6a ed., Heidelberg
1998, n. 1 ad art. 49; Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem
Vollstreckungstitel, 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 1 ad art. 56). In concreto, la
procedente ha esibito due copie, dichiarate conformi all'originale della
sentenza italiana 22 giugno 2000 (doc. C ed E). La condizione prevista
dall'art. 46 cifra 1 CL è pertanto adempiuta. La questione è peraltro pacifica.
b) Trattandosi
di una decisione contumaciale poiché la convenuta non ha partecipato al
processo italiano, va pure prodotto l'originale o una copia conforme di un
documento comprovante che la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato
notificato o comunicato alla parte contumace (art. 46 cifra 2 CL). In concreto,
anche questa condizione -peraltro pacifica anch'essa- risulta adempiuta:
infatti, agli atti figura la copia dell'atto di citazione 8 aprile 1999 del
Tribunale di __________, con il bollo ed il timbro della Corte d'appello __________
e la “relata di notifica”. Al documento è poi allegata l'attestazione di
ricevuta 26 aprile 1999 dell'escussa e l'originale della conferma dell'avvenuta
notifica per rogatoria, per il tramite del Tribunale d'appello di Lugano, pervenuta
all'autorità italiana il 7 maggio 1999, come attesta il timbro in basso a
destra del documento (doc. B, pag. 1). Ciò, in ossequio a quanto previsto dalla
Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131).
c) La
parte che chiede l'esecuzione (e non solo il riconoscimento) deve, inoltre,
produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato
di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata (art. 47 cifra 1
CL). La sentenza italiana agli atti reca l'attestazione 18 novembre 2003 da
parte del Tribunale ordinario di __________, quale “copia esecutiva conforme
all'originale” (doc. C, foglio 5; doc. E, foglio 3). Il medesimo tribunale
-anche se di per sé non costituisce un requisito essenziale (Donzallaz, La Convention de Lugano,
vol. II, Berna 1997, n. 3737)- ha contestualmente certificato che “non essendo
stata proposta alcuna impugnazione nei termini di legge, la sentenza che
precede ha fatto passaggio in cosa giudicata” (doc. C, foglio 5 retro). L'appellante
poi non contesta che la sentenza gli sia pervenuta, ovvero una prima volta il 7
gennaio 2004 con invio raccomandato da parte del patrocinatore di controparte
(doc. D) e, una seconda volta, il 3 marzo 2005, ad opera del Tribunale
d'appello di Lugano, come afferma la stessa appellante.
Del
resto, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge italiana
(art. 326 CPCit) -e che l'appellante non ha mai concretamente sostanziato- il convenuto
avrebbe potuto impugnare la sentenza con un mezzo ordinario entro il termine
massimo di un anno (“termine lungo” e perentorio) dalla sua pubblicazione (art.
327 comma 1 CPCit). Ma, si volesse considerare come dies a quo il giorno in cui
la parte ha avuto conoscenza della decisione ossia -in concreto- il 7 gennaio
2004, non risulta che l’appellante abbia anche solo tentato di salvaguardare
quel termine annuale (Picardi, Codice
di Procedura Civile, 3a ed.,
Milano 2004, n. 5 ad art. 327, pag. 1244): né la convenuta lo ha mai preteso, la
produzione di uno scritto con cui uno studio legale si dichiara disposto a
formulare “ricorso” (doc. 3) -peraltro datato 4 luglio 2005 e quindi comunque tardivo
rispetto al citato termine di un anno- essendo del tutto insufficiente al
riguardo. Donde, il passaggio in giudicato della sentenza italiana (art. 324
CPCit). Anche il requisito posto dall'art. 47 cifra 1 CL è quindi realizzato.
5. Giusta l'art. 34
cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere respinta solo per uno dei
motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati
d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di
propria iniziativa i fatti rilevanti (cfr. Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 7 ad art. 34
con rinvio; nello stesso senso: Staehelin,
op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron,
op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli,
op. cit., p. 278). Spetta infatti al
convenuto addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza
estera (Donzallaz, op. cit., n.
3587). Nel presente caso -a detta dell'appellante- il riconoscimento
della sentenza italiana vìola l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 cifra
1 CL.
6. Il Pretore ha già
ricordato che il rispetto dell'ordine pubblico presuppone -sotto il profilo
processuale- il rispetto del diritto alla difesa previsto dall'art. 6 CEDU,
garanzie procedurali che, nell'ordinamento svizzero, sono esplicitamente
previste dall'art. 29 Cost. A ciò, basti aggiungere che l'ordine
pubblico svizzero è violato -nel caso di riconoscimento di una decisione
straniera- quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di
giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali. Una
semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto interno svizzero non
è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico
(Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 4 ss. ad art.
27; Kropholler,
op. cit., 8a ed., n. 5 ss. ad
art. 34; Donzallaz, op. cit., n.
2841; in materia fallimentare: DTF 126 III 107 s., cons. 3b). L'appellante
ritiene leso l'ordine pubblico per tre motivi:
a) A
detta dell'appellante la sentenza contumaciale italiana le è stata validamente
notificata il 3 marzo 2005, ossia circa quattro anni dopo il suo deposito (doc.
C: 15 febbraio 2001), privandola del suo diritto di impugnazione. E questo, sarebbe
inconciliabile con l'ordine pubblico procedurale svizzero. Ora, la sentenza è
stata dichiarata esecutiva e passata in giudicato il 18 novembre 2003 (sopra, consid.
4c). Quindi, prima che l'escusso ne avesse avuto conoscenza. Legittimo pertanto
esaminare se ciò sia compatibile o no con l'ordine pubblico svizzero. Scopo
primo della notifica di una decisione è quella di permettere al convenuto (contumace)
di prendere atto del contenuto della sentenza, garantendogli così la
possibilità di adempiere volontariamente ai suoi obblighi (Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 3 ad art. 47).
E, questo prima che ne venga autorizzata l'esecuzione in territorio straniero. Essenziale
pertanto, sotto il profilo dell'ordine pubblico, è che il debitore abbia
avuto modo di decidere se eseguire quanto impostogli dallo Stato che ha emesso la
sentenza e, in caso contrario, introdurre gli opportuni rimedi di diritto (Donzallaz, op. cit., n. 3747 e 3748).
In
concreto, già si è detto, esaminando l'adempimento delle condizioni poste
dall'art. 47 cifra 1 CL (sopra, consid. 4c), che l'appellante, saputo della
sentenza il 7 gennaio 2004, non ha intrapreso alcun passo a salvaguardia dei
suoi interessi. Non è pertanto dato di vedere, come sia possibile ravvisare in
ciò una violazione dell'ordine pubblico processuale svizzero.
b) La
ricorrente intravede nella notifica della sentenza italiana avvenuta con largo
ritardo rispetto alla sua emanazione, una volta ormai decorsi i termini di
impugnazione, un manifesto abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC. Il
rimprovero sembra invero più rivolto all'apparato giudiziario italiano in
genere, che non è parte al procedimento in oggetto, ma non all'istante. In
effetti quest'ultima, nemmeno era obbligata a trasmettere alla convenuta copia
della sentenza pronunciata in Italia, di cui oggi chiede il riconoscimento. La
censura, non sufficientemente sostanziata, non merita ulteriore
approfondimento.
c) L'appellante
lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito e quindi di partecipare
ad un equo processo, come garantito dall'art. 6 CEDU e dall'ordinamento
svizzero. Secondo l'art. 27 cifra 1 CL il diritto di essere sentito deve certamente
essere garantito. È tuttavia necessario commisurarlo al sistema e alla
struttura prevista dal diritto procedurale straniero (Donzallaz, op. cit., n. 2838; Kropholler, op. cit., 6a ed.,
n. 11 ad art. 27; Kropholler, op.
cit., 8a ed., n. 15 ad art. 34),
ossia nel presente caso quello italiano. L'atto di citazione italiano,
validamente notificato all'appellante (come prescritto dall'art. 27 cifra 2 CL),
illustrava dettagliatamente le pretese rivendicate al suo riguardo (doc. B).
Nel documento si trova un preciso esposto dei fatti e dei motivi che hanno
condotto l'istante a dare avvio alla causa in Italia (di quasi tre pagine),
l'indicazione della data, del luogo e dell'ora prevista per l'udienza, come
pure l'ingiunzione di costituirsi in giudizio entro 20 giorni dall'udienza con
l'avvertimento “che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167
c.p.c. e, in difetto di costituzione, la causa procederà in sua contumacia”
(doc. B, pag. 3). Sullo stesso sono peraltro indicati in dettaglio i mezzi di
prova su cui l'istante fondava le sue pretese (doc. B, pag. 3 retro). Il
tribunale italiano ha quindi accertato che “nel caso in specie, tutte le
formalità previste risultano essere state rispettate dalla società attrice, così
che la contumacia della convenuta è stata correttamente dichiarata”, decidendo sulla
base dei documenti agli atti (doc. C, pag. 3 in basso; doc. E, pag. 4 in
basso). Circostanze queste ultime, riguardo alle quali -peraltro- l'appellante
non ha mai sollevato dubbi.
7. A conferma della
sentenza del Pretore, l'appello 12 agosto 2005 va pertanto respinto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 25
ss, 46 e 47 cifra 1 CL, 80, 81 cpv. 3 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 12 agosto 2005
di AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 900.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a __________, __________, fr. 1'500.– a
titolo di indennità.
3.
Intimazione:
– RA 1;
– RA 2.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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