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Decisione

14.2005.86

rigetto definitivo dell'opposizione: sulla base di una sentenza italiana e procedura di exequatur (dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto)

13 settembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua pretesa nei confronti di AP 1 sulla sentenza 22 giugno

2000 con cui il Giudice unico del Tribunale di __________ ha condannato AP 1 a pagare

a __________, la somma di £it. 128'420'000 aumentati degli interessi legali,

oltre alle spese di giudizio. La procedente produce pure il verbale dell'assemblea

straordinaria di __________, tenutasi il 29 gennaio 2001, in occasione della

quale è stata deliberata la sua trasformazione in una società per azioni, sotto

la denominazione AO 1.

C. All'udienza

di contraddittorio del 7 luglio 2005 l'escussa si è opposta all'istanza,

rilevando che nel biennio 1998/1999 __________ aveva usufruito dei servizi di

alcune emittenti private, tra cui __________, utilizzando in modo assolutamente

abusivo il nome dell'escussa: in pratica lui e le sue imprese avrebbero goduto

di servizi pubblicitari, mentre la fatturazione sarebbe avvenuta a carico della

convenuta, completamente estranea ai fatti ed in nessuna relazione di

rappresentanza con il signor __________. A suo dire la vicenda avrebbe

addirittura avuto un risvolto penale ancora in corso, ciò che giustificherebbe

la sospensione della procedura esecutiva. L'escussa

ha inoltre ravvisato una violazione dell'art. 27 cifra 1 CL in quanto, se da un

canto il giudice italiano le aveva notificato la domanda introduttiva di causa

-cui non aveva risposto- dall'altro non l'aveva citata alle successive udienze,

impedendole così di partecipare all'assunzione delle prove in ossequio al

diritto di essere sentita. L'escussa ha pure evidenziato che secondo il

giudizio italiano, creditrice era __________, e non AO 1. Vista l'assenza di

documenti ufficiali -quali la “visura camerale (atto equipollente al nostro

estratto RC)”- atti a dimostrare che la società per azioni sarebbe nata dalla trasformazione

da S.r.l. in S.p.A. e che la nuova entità aveva ripreso la totalità degli

attivi e passivi della precedente società, nulla proverebbe che il credito in

oggetto sia di competenza dell'istante.

D. Con sentenza 2 agosto

2005 il Pretore ha accolto l'istanza. Ha anzitutto appurato che la sentenza

italiana era stata notificata dall'istante all'escussa il 7 gennaio 2004 e ancora

successivamente dal Tribunale d'appello il 3 marzo 2005. A suo tempo era stata

altresì notificata, sempre per rogatoria, la domanda processuale introduttiva

(atto di citazione). Ha poi stabilito che vi era identità tra procedente

e creditrice, atteso che dall'estratto del Registro delle imprese emergeva che __________

era stata trasformata in AO 1, aumentando il capitale sociale. Il Pretore

ha così escluso che vi sia violazione dell'ordine pubblico formale svizzero

(art. 27 cifra 1 e 28 CL), in quanto la convenuta aveva ricevuto l'atto di

citazione il 26 aprile 1999 e, pertanto, aveva avuto la facoltà di far valere i

suoi diritti. Infine, non ha ritenuto dati i presupposti per la richiesta

sospensione del processo.

E. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 con atto del 12

agosto 2005, riproponendo tutte le argomentazioni di prima sede. L'appellante evidenzia

in particolare, di non avere ricevuto nulla dalle autorità italiane dopo la

notifica dell'atto di citazione. Certo il 7 gennaio 2004 il legale svizzero di

controparte le ha trasmesso copia della sentenza del Tribunale di __________, ricevuta

pure il 3 marzo 2005 per il tramite del Tribunale di appello; sennonché,

a quel momento, il termine per inoltrare un mezzo di ricorso ordinario era già

decorso, mentre i mezzi straordinari di intervento erano oramai inefficaci. A

mente dell'appellante, privare una parte dei diritti di ricorso è inconciliabile

con l'art. 6 CEDU e con l'ordine pubblico procedurale svizzero.

F. Nelle sue

osservazioni 26 settembre 2005 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello,

sulla base di argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. In sede d'appello

il convenuto contesta anzitutto che AO 1, la società creditrice secondo il

precetto esecutivo, sia titolare del credito posto in esecuzione: che l'istante

fosse subentrata a __________, non significherebbe che la nuova società ne abbia

rilevato attivi e passivi.

La questione in parte è

già stata affrontata nell'ambito di un primo e analogo procedimento esecutivo

avviato dall'istante. Vistasi respingere dal Pretore un'istanza di rigetto definitivo

dell'opposizione, __________ aveva adito questa Camera che, a sua volta, aveva respinto

l'appello perché non era stata dimostrata la relazione tra __________ e AO 1 Per

essere opponibile all'escussa, occorreva dimostrare -ciò che allora mancava- l'avvenuta

iscrizione nel registro delle imprese della trasformazione subìta dall'istante o

quantomeno, che la circostanza fosse altrimenti nota alla convenuta (cfr. CEF

25 novembre 2004 - inc. 14.2004.53).

Nella procedura che ci

concerne, sono stati versati agli atti la copia autentica conforme

all'originale 2 marzo 2004 dell'atto pubblico 29 gennaio 2001, n. __________ di

repertorio del notaio __________, comprendente oltre al verbale di assemblea (già

prodotto nell'ambito della prima procedura) anche lo statuto sociale della neo

costituita AO 1, provvista dell'attestato 4 marzo 2004 rilasciato dall'autorità

italiana secondo la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4) (doc.

F). Dai medesimi, a parte gli adeguamenti puramente formali imposti dalla

trasformazione da S.r.l. in S.p.A., risulta un aumento di capitale (doc. F: “verbale

d'assemblea”, pag. 2 e n. 1 a pag. 4, “statuto sociale”, pag. 2 ad art. 6). Questa

volta, l'esito della trasformazione in società per azioni risulta iscritto nel

Registro delle imprese, come emerge dal relativo estratto (doc. G) e come si

evince dall'originale del Certificato storico della Camera di commercio

industria artigianato e agricoltura di __________ 25 gennaio 2005 (doc. H). Come

a ragione rileva l'appellata e come ha accertato il primo giudice, dalla

documentazione prodotta risultano sia l'aumento di capitale, sia la regolare

operazione di mutazione della forma giuridica della società procedente; per

contro, non v'è nessun elemento -né a livello di atto costitutivo, né negli

statuti in quanto intesi a indicare tutte le modifiche dipendenti da quelle

delibere (doc. F, pag. 5)- che serva anche solo da indizio di una decisione in

base alla quale la società procedente non abbia assunto i diritti e gli oneri

della precedente società a responsabilità limitata. Ulteriori prove all'istante

non possono essere richieste, tanto più che controparte non dà nessuna

indicazione sul motivo della propria eccezione, anche a fronte dell'ampia

documentazione prodotta.

2. In

virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le

transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Questa

definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o

cantonale (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in

questo senso: Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). Trattandosi di

una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro,

l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di

questo titolo presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice

del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386,

Sentenza TF 5P.275/2002).

In

concreto, non è contestata l'applicabilità della Convenzione concernente la

competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale (Convenzione di Lugano, CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. C/E)

è posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di

origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è

chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1

CL).

3. L'appellante

chiede che la procedura esecutiva sia sospesa fino a conclusione della contestuale

procedura penale da lei promossa. Ora, di per sé l'art. 30 cpv. 1 CL non si

riferisce ad altre procedure, consentendo all'autorità giudiziaria di uno Stato

contraente davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa

in un altro Stato contraente di sospenderne il procedimento, qualora essa sia stata

impugnata. Ma, la semplice disponibilità da parte di uno studio legale a

formulare ricorso (doc. 3), non adempie certo questa condizione. Per quanto ne

è della pretesa procedura penale in corso, oltretutto, non si ravvisano indizi

circa la sua esistenza. Al riguardo, l'appello, non è quindi fondato.

4. La parte che invoca

il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i

documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL). Il giudice

del rigetto esamina d'ufficio che i documenti siano formalmente regolari e

completi e che non sia dato un caso di esclusione del riconoscimento ai sensi

degli art. 27 e 28 cpv.1 e 2 CL (Staehelin,

op. cit., n. 70 ad art. 80, Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 s.).

a) Giusta

l'art. 46 cifra 1 CL, l'istante deve produrre una spedizione completa che

presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità, senza che sia

necessaria una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera né mediante l'apposita postilla prevista all'art. 3 della

Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (sopra, consid. 1) (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Kropholler, Europäisches

Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6a ed., Heidelberg

1998, n. 1 ad art. 49; Kropholler, Europäisches

Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem

Vollstreckungstitel, 8a ed., Frankfurt am Main 2005, n. 1 ad art. 56). In concreto, la

procedente ha esibito due copie, dichiarate conformi all'originale della

sentenza italiana 22 giugno 2000 (doc. C ed E). La condizione prevista

dall'art. 46 cifra 1 CL è pertanto adempiuta. La questione è peraltro pacifica.

b) Trattandosi

di una decisione contumaciale poiché la convenuta non ha partecipato al

processo italiano, va pure prodotto l'originale o una copia conforme di un

documento comprovante che la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato

notificato o comunicato alla parte contumace (art. 46 cifra 2 CL). In concreto,

anche questa condizione -peraltro pacifica anch'essa- risulta adempiuta:

infatti, agli atti figura la copia dell'atto di citazione 8 aprile 1999 del

Tribunale di __________, con il bollo ed il timbro della Corte d'appello __________

e la “relata di notifica”. Al documento è poi allegata l'attestazione di

ricevuta 26 aprile 1999 dell'escussa e l'originale della conferma dell'avvenuta

notifica per rogatoria, per il tramite del Tribunale d'appello di Lugano, pervenuta

all'autorità italiana il 7 maggio 1999, come attesta il timbro in basso a

destra del documento (doc. B, pag. 1). Ciò, in ossequio a quanto previsto dalla

Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla

comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia

civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131).

c) La

parte che chiede l'esecuzione (e non solo il riconoscimento) deve, inoltre,

produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato

di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata (art. 47 cifra 1

CL). La sentenza italiana agli atti reca l'attestazione 18 novembre 2003 da

parte del Tribunale ordinario di __________, quale “copia esecutiva conforme

all'originale” (doc. C, foglio 5; doc. E, foglio 3). Il medesimo tribunale

-anche se di per sé non costituisce un requisito essenziale (Donzallaz, La Convention de Lugano,

vol. II, Berna 1997, n. 3737)- ha contestualmente certificato che “non essendo

stata proposta alcuna impugnazione nei termini di legge, la sentenza che

precede ha fatto passaggio in cosa giudicata” (doc. C, foglio 5 retro). L'appellante

poi non contesta che la sentenza gli sia pervenuta, ovvero una prima volta il 7

gennaio 2004 con invio raccomandato da parte del patrocinatore di controparte

(doc. D) e, una seconda volta, il 3 marzo 2005, ad opera del Tribunale

d'appello di Lugano, come afferma la stessa appellante.

Del

resto, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge italiana

(art. 326 CPCit) -e che l'appellante non ha mai concretamente sostanziato- il convenuto

avrebbe potuto impugnare la sentenza con un mezzo ordinario entro il termine

massimo di un anno (“termine lungo” e perentorio) dalla sua pubblicazione (art.

327 comma 1 CPCit). Ma, si volesse considerare come dies a quo il giorno in cui

la parte ha avuto conoscenza della decisione ossia -in concreto- il 7 gennaio

2004, non risulta che l’appellante abbia anche solo tentato di salvaguardare

quel termine annuale (Picardi, Codice

di Procedura Civile, 3a ed.,

Milano 2004, n. 5 ad art. 327, pag. 1244): né la convenuta lo ha mai preteso, la

produzione di uno scritto con cui uno studio legale si dichiara disposto a

formulare “ricorso” (doc. 3) -peraltro datato 4 luglio 2005 e quindi comunque tardivo

rispetto al citato termine di un anno- essendo del tutto insufficiente al

riguardo. Donde, il passaggio in giudicato della sentenza italiana (art. 324

CPCit). Anche il requisito posto dall'art. 47 cifra 1 CL è quindi realizzato.

5. Giusta l'art. 34

cpv. 2 CL, l'istanza di exequatur può essere respinta solo per uno dei

motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati

d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di

propria iniziativa i fatti rilevanti (cfr. Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 7 ad art. 34

con rinvio; nello stesso senso: Staehelin,

op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron,

op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli,

op. cit., p. 278). Spetta infatti al

convenuto addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della sentenza

estera (Donzallaz, op. cit., n.

3587). Nel presente caso -a detta dell'appellante- il riconoscimento

della sentenza italiana vìola l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 cifra

1 CL.

6. Il Pretore ha già

ricordato che il rispetto dell'ordine pubblico presuppone -sotto il profilo

processuale- il rispetto del diritto alla difesa previsto dall'art. 6 CEDU,

garanzie procedurali che, nell'ordinamento svizzero, sono esplicitamente

previste dall'art. 29 Cost. A ciò, basti aggiungere che l'ordine

pubblico svizzero è violato -nel caso di riconoscimento di una decisione

straniera- quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di

giustizia in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali. Una

semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto interno svizzero non

è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico

(Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 4 ss. ad art.

27; Kropholler,

op. cit., 8a ed., n. 5 ss. ad

art. 34; Donzallaz, op. cit., n.

2841; in materia fallimentare: DTF 126 III 107 s., cons. 3b). L'appellante

ritiene leso l'ordine pubblico per tre motivi:

a) A

detta dell'appellante la sentenza contumaciale italiana le è stata validamente

notificata il 3 marzo 2005, ossia circa quattro anni dopo il suo deposito (doc.

C: 15 febbraio 2001), privandola del suo diritto di impugnazione. E questo, sarebbe

inconciliabile con l'ordine pubblico procedurale svizzero. Ora, la sentenza è

stata dichiarata esecutiva e passata in giudicato il 18 novembre 2003 (sopra, consid.

4c). Quindi, prima che l'escusso ne avesse avuto conoscenza. Legittimo pertanto

esaminare se ciò sia compatibile o no con l'ordine pubblico svizzero. Scopo

primo della notifica di una decisione è quella di permettere al convenuto (contumace)

di prendere atto del contenuto della sentenza, garantendogli così la

possibilità di adempiere volontariamente ai suoi obblighi (Kropholler, op. cit., 6a ed., n. 3 ad art. 47).

E, questo prima che ne venga autorizzata l'esecuzione in territorio straniero. Essenziale

pertanto, sotto il profilo dell'ordine pubblico, è che il debitore abbia

avuto modo di decidere se eseguire quanto impostogli dallo Stato che ha emesso la

sentenza e, in caso contrario, introdurre gli opportuni rimedi di diritto (Donzallaz, op. cit., n. 3747 e 3748).

In

concreto, già si è detto, esaminando l'adempimento delle condizioni poste

dall'art. 47 cifra 1 CL (sopra, consid. 4c), che l'appellante, saputo della

sentenza il 7 gennaio 2004, non ha intrapreso alcun passo a salvaguardia dei

suoi interessi. Non è pertanto dato di vedere, come sia possibile ravvisare in

ciò una violazione dell'ordine pubblico processuale svizzero.

b) La

ricorrente intravede nella notifica della sentenza italiana avvenuta con largo

ritardo rispetto alla sua emanazione, una volta ormai decorsi i termini di

impugnazione, un manifesto abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC. Il

rimprovero sembra invero più rivolto all'apparato giudiziario italiano in

genere, che non è parte al procedimento in oggetto, ma non all'istante. In

effetti quest'ultima, nemmeno era obbligata a trasmettere alla convenuta copia

della sentenza pronunciata in Italia, di cui oggi chiede il riconoscimento. La

censura, non sufficientemente sostanziata, non merita ulteriore

approfondimento.

c) L'appellante

lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito e quindi di partecipare

ad un equo processo, come garantito dall'art. 6 CEDU e dall'ordinamento

svizzero. Secondo l'art. 27 cifra 1 CL il diritto di essere sentito deve certamente

essere garantito. È tuttavia necessario commisurarlo al sistema e alla

struttura prevista dal diritto procedurale straniero (Donzallaz, op. cit., n. 2838; Kropholler, op. cit., 6a ed.,

n. 11 ad art. 27; Kropholler, op.

cit., 8a ed., n. 15 ad art. 34),

ossia nel presente caso quello italiano. L'atto di citazione italiano,

validamente notificato all'appellante (come prescritto dall'art. 27 cifra 2 CL),

illustrava dettagliatamente le pretese rivendicate al suo riguardo (doc. B).

Nel documento si trova un preciso esposto dei fatti e dei motivi che hanno

condotto l'istante a dare avvio alla causa in Italia (di quasi tre pagine),

l'indicazione della data, del luogo e dell'ora prevista per l'udienza, come

pure l'ingiunzione di costituirsi in giudizio entro 20 giorni dall'udienza con

l'avvertimento “che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167

c.p.c. e, in difetto di costituzione, la causa procederà in sua contumacia”

(doc. B, pag. 3). Sullo stesso sono peraltro indicati in dettaglio i mezzi di

prova su cui l'istante fondava le sue pretese (doc. B, pag. 3 retro). Il

tribunale italiano ha quindi accertato che “nel caso in specie, tutte le

formalità previste risultano essere state rispettate dalla società attrice, così

che la contumacia della convenuta è stata correttamente dichiarata”, decidendo sulla

base dei documenti agli atti (doc. C, pag. 3 in basso; doc. E, pag. 4 in

basso). Circostanze queste ultime, riguardo alle quali -peraltro- l'appellante

non ha mai sollevato dubbi.

7. A conferma della

sentenza del Pretore, l'appello 12 agosto 2005 va pertanto respinto.

Tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 25

ss, 46 e 47 cifra 1 CL, 80, 81 cpv. 3 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello 12 agosto 2005

di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 900.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a __________, __________, fr. 1'500.– a

titolo di indennità.

3.

Intimazione:

– RA 1;

– RA 2.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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