14.2005.87
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo, ritenuto notificato l'ultimo giorno dei termine di ritiro di 7.
22 novembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2005.87
Data decisione, Autorità:
22.11.2005, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo, ritenuto notificato l'ultimo giorno dei termine di ritiro di 7.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 312 CPC-TI
Incarto n.
14.2005.87
Lugano
22 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 26 maggio 2005 presentata da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del __________, con sentenza 2 agosto 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1,
__________, a far tempo da martedì 2 agosto 2005 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis”;
sentenza dedotta in appello dalla AP 1 che con
atto 22 agosto 2005
ne postula l’annullamento;
richiamata la diffida 25 agosto 2005 del
Presidente di questa Camera mediante
la quale all’appellante è stato assegnato un
termine scadente il 19 settembre
per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale
d’appello –introiti AGITI– un deposito
di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte
spese giudiziarie, con la comminatoria
che, in caso di mancato versamento dell’importo
entro il termine fissato,
l’appello sarebbe stato dichiarato irricevibile ai
sensi dell’art. 312 CPC;
preso atto che la summenzionata richiesta
d’anticipo 25 agosto 2005, spedita
lo stesso giorno all’appellante per invio postale
raccomandato, è stata rispedita,
trascorsi 7 giorni di giacenza, a questa Camera il
5 settembre 2005;
ritenuto che un invio giudiziario a mezzo
raccomandata, non ritirato dal destinatario,
è considerato come notificato l’ultimo giorno del
termine di ritiro di sette giorni stabilito
al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali
Servizi postali” della Posta, edizione
gennaio 2004, a condizione che un avviso di ritiro
ai sensi del numero 2.3.7a.
delle medesime condizioni generali sia stato
lasciato nella cassetta delle lettere
(o
nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b), ciò che non è
posto nemmeno in dubbio;
rilevato che la richiesta d’anticipo 25 agosto
2005 va di conseguenza considerata
notificata il 2 settembre 2005;
preso
atto come il termine in questione per il pagamento dell’anticipo, scadente il
19 settembre 2005, sia decorso infruttuoso;
ritenuto che essendo stato concesso all’appello
effetto sospensivo parziale,
il fallimento va nuovamente pronunciato;
richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48
e 49 OTLEF
decreta
1.L’appello 22 agosto 2005 della AP 1, __________,
avverso la decisione 2 agosto 2005 della Segretaria assessore della Pretura del
__________, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da
mercoledì 23 novembre 2005 alle ore 10.00.
Considerandi
2.
Le spese del presente giudizio con
tassa di giustizia per complessivi Fr. 50.-- sono poste a carico
dell’appellante.
3.
Intimazione:
- AP 1,
c/o Soc.
Ger. __________, __________
- AO 1, __________Ufficio __________
- Ufficio
__________
- Ufficio
dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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