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Decisione

14.2005.87

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo, ritenuto notificato l'ultimo giorno dei termine di ritiro di 7.

22 novembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2005.87

Data decisione, Autorità:

22.11.2005, CEF

Titolo:

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo, ritenuto notificato l'ultimo giorno dei termine di ritiro di 7.

RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO

art. 312 CPC-TI

Incarto n.

14.2005.87

Lugano

22 novembre

2005/bd

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente

dall’istanza 26 maggio 2005 presentata da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1

sulla quale istanza la Segretaria assessore della

Pretura del __________, con sentenza 2 agosto 2005 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della AP 1,

__________, a far tempo da martedì 2 agosto 2005 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis”;

sentenza dedotta in appello dalla AP 1 che con

atto 22 agosto 2005

ne postula l’annullamento;

richiamata la diffida 25 agosto 2005 del

Presidente di questa Camera mediante

la quale all’appellante è stato assegnato un

termine scadente il 19 settembre

per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale

d’appello –introiti AGITI– un deposito

di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte

spese giudiziarie, con la comminatoria

che, in caso di mancato versamento dell’importo

entro il termine fissato,

l’appello sarebbe stato dichiarato irricevibile ai

sensi dell’art. 312 CPC;

preso atto che la summenzionata richiesta

d’anticipo 25 agosto 2005, spedita

lo stesso giorno all’appellante per invio postale

raccomandato, è stata rispedita,

trascorsi 7 giorni di giacenza, a questa Camera il

5 settembre 2005;

ritenuto che un invio giudiziario a mezzo

raccomandata, non ritirato dal destinatario,

è considerato come notificato l’ultimo giorno del

termine di ritiro di sette giorni stabilito

al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali

Servizi postali” della Posta, edizione

gennaio 2004, a condizione che un avviso di ritiro

ai sensi del numero 2.3.7a.

delle medesime condizioni generali sia stato

lasciato nella cassetta delle lettere

(o

nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b), ciò che non è

posto nemmeno in dubbio;

rilevato che la richiesta d’anticipo 25 agosto

2005 va di conseguenza considerata

notificata il 2 settembre 2005;

preso

atto come il termine in questione per il pagamento dell’anticipo, scadente il

19 settembre 2005, sia decorso infruttuoso;

ritenuto che essendo stato concesso all’appello

effetto sospensivo parziale,

il fallimento va nuovamente pronunciato;

richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48

e 49 OTLEF

decreta

1.L’appello 22 agosto 2005 della AP 1, __________,

avverso la decisione 2 agosto 2005 della Segretaria assessore della Pretura del

__________, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da

mercoledì 23 novembre 2005 alle ore 10.00.

Considerandi

2.

Le spese del presente giudizio con

tassa di giustizia per complessivi Fr. 50.-- sono poste a carico

dell’appellante.

3.

Intimazione:

- AP 1,

c/o Soc.

Ger. __________, __________

- AO 1, __________Ufficio __________

- Ufficio

__________

- Ufficio

dei registri di __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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