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Decisione

14.2005.90

Dichiarazione non liquida non costituisce riconoscimento di debito.

27 ottobre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

data 29 aprile 2004 la procedente e il signor __________ avevano sottoscritto

un “accordo transattivo” (doc. A), nel quale quest’ultimo, a tacitazione di

ogni rapporto di dare e avere tra le parti, si era impegnato a versare a AP 1

l’importo complessivo di fr. 100'000.-, di cui fr. 50'000.- da pagare entro il

30 aprile 2004 e i rimanenti fr. 50'000.- da corrispondere in cinque rate di fr.

10'000.- “nei termini che verranno concordati dalle parti in separata sede”.

La procedente fonda la propria pretesa

nei confronti dell’avv. AO 1 non su questa convenzione –della quale peraltro

l’escusso non era parte- ma sullo scritto a lei inviato da questi in data 3

marzo 2005 (doc. C) con il quale, riferendosi all’accordo del 29 aprile 2004 e

ai pregressi rapporti tra i suoi sottoscrittori, le ha comunicato di tenere “a sua

disposizione in deposito presso il suo studio il saldo di fr. 50'000.- e meglio

come da sue istruzioni del 28 dicembre 2004”.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asserendo che l’importo

a saldo di fr. 50'000.- è stato depositato da __________ presso lo studio legaleRA

2 (di cui fa parte), in attesa che lo stesso __________ definisse con l’istante

la scadenza delle cinque rate ancora dovute di cui al punto 2 dell’accordo transattivo

29 aprile 2004. A mente dell’escusso nello scritto del 3 marzo 2005 egli si

sarebbe semplicemente impegnato a non disporre di tale importo se non per girarlo

a AP 1 alla futura scadenza delle rate di fr. 10'000.-

D. Con

sentenza 22 agosto 2005 il Segretar__________ ha respinto l’istanza di rigetto

dell’opposizione, argomentando che il credito in esecuzione non sarebbe

esigibile, ritenuto che i termini previsti nell’accordo transattivo del 29

aprile 2004 per il pagamento del saldo di fr. 50'000.--, da corrispondere in

cinque rate di fr. 10'000.-- cadauna, non risulterebbero essere stati

concordati.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 rilevando che l’importo

di fr. 50'000.-- è stato depositato nel dicembre del 2004 da __________ presso

l’avv. AO 1. Facendo seguito allo scritto del 28 dicembre 2004 (doc. B), con il

quale essa aveva chiesto al convenuto di trattenere a suo favore l’importo

ricevuto dal __________, il 3 marzo 2005 il convenuto le ha confermato che:

rimaneva a sua disposizione in deposito presso il suo studio il saldo di fr.

50'000.- A mente dell’appellante tra le parti si sarebbe così instaurato un

rapporto contrattuale in forza del quale l’escusso si sarebbe impegnato a consegnarle

fr. 50'000.-.

F. Con

osservazioni 22 settembre 2005 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

considerato

Considerandi

1.

a) Per

l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

b) La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep

1989.

p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di

principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del

caso di specie.

c) Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep

1989.

pag. 331).

d) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev’essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr.

Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

e) Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione

che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è

compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep

1989.

p. 330).

2.

Secondo

l’appellante il riconoscimento di debito che

permetterebbe il rigetto provvisorio dell’opposizione sarebbe costituito dalla

già menzionata locuzione conclusiva dello scritto 3 marzo 2005 (doc. C):

“Rimane a sua disposizione in deposito presso il mio Studio il saldo di CHF

50'000.- e meglio come da sue istruzioni del 28 dicembre 2004”. La pretesa

chiarezza di questa comunicazione è tuttavia solo apparente: infatti, essa non

rappresenta –come dovrebbe- una dichiarazione di voler pagare a AP 1 una somma

di denaro: non v’è nessun impegno in tal senso da parte dell’escusso, né

espressione di volontà che non sia “equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione”. E ciò sia perché la locuzione in esame indica che l’importo

“rimane” presso il suo studio, ancorché a disposizione della signora AP 1, sia

per il riferimento alla lettera del 28 dicembre 2004 con la quale la procedente

pregava l’avvocato di “trattenere” la somma di fr. 50'000.- da lui ricevuta da__________

(doc. B). Lettera questa il cui significato a sua volta non appare chiaro

giacché, se chi l’ha firmata avesse avuto un credito liquido ed esigibile,

avrebbe potuto semplicemente indicare AO 1 come e dove bonificare la rispettiva

somma.

Ma la

dichiarazione in esame appare ancor più condizionata nei suoi effetti, tenendo

conto del contesto in cui è stata redatta: introduttivamente infatti allo

stesso scritto 3 marzo 2005 l’avv. AO 1 scrive alla signora AP 1i di aver

parlato con __________ il quale “ribadisce la validità dell’accordo transattivo

29.

aprile 2004”; ciò che basta anzitutto per collocare il discorso del saldo di

fr. 50'000.- negli originari rapporti fra AP 1 e __________ e quindi per

definire il ruolo dell’escusso al di fuori di un contratto di deposito fra lui

e la procedente. E, in secondo luogo, ciò serve almeno per mettere in dubbio -contrariamente

a quanto sostiene l’appellante- l’esigibilità del preteso credito, con

riferimento al carente accordo sui termini di versamento delle rate di cui al

punto 2 della transazione 29 aprile 2004.

Se ne

deve così concludere che il preteso riconoscimento di debito dell’escusso è

lungi dall’essere liquido al punto da permettere l’applicazione dell’art. 82

LEF. Sulla base di questi motivi, a conferma della decisione impugnata, non v’è

spazio per accogliere l’appello, caricando alla parte soccombente le spese, la

tassa di giustizia e l’indennità processuale (art. 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF e 22 LALEF

pronuncia: 1. L’appello

31.

agosto 2005 di AP 1, __________, è respinto.

2.

Le

spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, per complessivi fr. 375.–,

già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L’appellante rifonderà inoltre

AO 1 fr. 300.– di indennità.

3.

Intimazione:

– avv.

RA 1, __________;

– Studio

legale RA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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