14.2005.90
Dichiarazione non liquida non costituisce riconoscimento di debito.
27 ottobre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2005.90
Data decisione, Autorità:
27.10.2005, CEF
Titolo:
Dichiarazione non liquida non costituisce riconoscimento di debito.
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2005.90
Lugano
27 ottobre
2005
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 giugno 2005 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 13/14 giugno 2005 dell’UEF di __________;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza
22 agosto 2005 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia globale di fr. 250 è posta a carico
della parte istante, la quale dovrà inoltre corrispondere a controparte fr.
400.-- a titolo di indennità.
3.
omissis".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 31 agosto 2005
ha postulato l’accoglimento dell'istanza di rigetto, protestate tasse e ripetibili;
preso
atto che la parte appellata con osservazioni 22 settembre 2005 ha postulato la
reiezione del gravame, pure con protesta di tasse e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 13/14 giugno 2005 dell’UEF di __________ AP 1 ha escusso
l’avv. AO 1 per l'incasso di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 10 maggio
2005, indicando quale titolo di credito: "Importo in deposito, come a
lettera 3.3.2005”. Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. In
data 29 aprile 2004 la procedente e il signor __________ avevano sottoscritto
un “accordo transattivo” (doc. A), nel quale quest’ultimo, a tacitazione di
ogni rapporto di dare e avere tra le parti, si era impegnato a versare a AP 1
l’importo complessivo di fr. 100'000.-, di cui fr. 50'000.- da pagare entro il
30 aprile 2004 e i rimanenti fr. 50'000.- da corrispondere in cinque rate di fr.
10'000.- “nei termini che verranno concordati dalle parti in separata sede”.
La procedente fonda la propria pretesa
nei confronti dell’avv. AO 1 non su questa convenzione –della quale peraltro
l’escusso non era parte- ma sullo scritto a lei inviato da questi in data 3
marzo 2005 (doc. C) con il quale, riferendosi all’accordo del 29 aprile 2004 e
ai pregressi rapporti tra i suoi sottoscrittori, le ha comunicato di tenere “a sua
disposizione in deposito presso il suo studio il saldo di fr. 50'000.- e meglio
come da sue istruzioni del 28 dicembre 2004”.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asserendo che l’importo
a saldo di fr. 50'000.- è stato depositato da __________ presso lo studio legaleRA
2 (di cui fa parte), in attesa che lo stesso __________ definisse con l’istante
la scadenza delle cinque rate ancora dovute di cui al punto 2 dell’accordo transattivo
29 aprile 2004. A mente dell’escusso nello scritto del 3 marzo 2005 egli si
sarebbe semplicemente impegnato a non disporre di tale importo se non per girarlo
a AP 1 alla futura scadenza delle rate di fr. 10'000.-
D. Con
sentenza 22 agosto 2005 il Segretar__________ ha respinto l’istanza di rigetto
dell’opposizione, argomentando che il credito in esecuzione non sarebbe
esigibile, ritenuto che i termini previsti nell’accordo transattivo del 29
aprile 2004 per il pagamento del saldo di fr. 50'000.--, da corrispondere in
cinque rate di fr. 10'000.-- cadauna, non risulterebbero essere stati
concordati.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 rilevando che l’importo
di fr. 50'000.-- è stato depositato nel dicembre del 2004 da __________ presso
l’avv. AO 1. Facendo seguito allo scritto del 28 dicembre 2004 (doc. B), con il
quale essa aveva chiesto al convenuto di trattenere a suo favore l’importo
ricevuto dal __________, il 3 marzo 2005 il convenuto le ha confermato che:
rimaneva a sua disposizione in deposito presso il suo studio il saldo di fr.
50'000.- A mente dell’appellante tra le parti si sarebbe così instaurato un
rapporto contrattuale in forza del quale l’escusso si sarebbe impegnato a consegnarle
fr. 50'000.-.
F. Con
osservazioni 22 settembre 2005 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
considerato
Considerandi
1.
a) Per
l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep
1989.
p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di
principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del
caso di specie.
c) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989.
pag. 331).
d) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev’essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr.
Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
e) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione
che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è
compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep
1989.
p. 330).
2.
Secondo
l’appellante il riconoscimento di debito che
permetterebbe il rigetto provvisorio dell’opposizione sarebbe costituito dalla
già menzionata locuzione conclusiva dello scritto 3 marzo 2005 (doc. C):
“Rimane a sua disposizione in deposito presso il mio Studio il saldo di CHF
50'000.- e meglio come da sue istruzioni del 28 dicembre 2004”. La pretesa
chiarezza di questa comunicazione è tuttavia solo apparente: infatti, essa non
rappresenta –come dovrebbe- una dichiarazione di voler pagare a AP 1 una somma
di denaro: non v’è nessun impegno in tal senso da parte dell’escusso, né
espressione di volontà che non sia “equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione”. E ciò sia perché la locuzione in esame indica che l’importo
“rimane” presso il suo studio, ancorché a disposizione della signora AP 1, sia
per il riferimento alla lettera del 28 dicembre 2004 con la quale la procedente
pregava l’avvocato di “trattenere” la somma di fr. 50'000.- da lui ricevuta da__________
(doc. B). Lettera questa il cui significato a sua volta non appare chiaro
giacché, se chi l’ha firmata avesse avuto un credito liquido ed esigibile,
avrebbe potuto semplicemente indicare AO 1 come e dove bonificare la rispettiva
somma.
Ma la
dichiarazione in esame appare ancor più condizionata nei suoi effetti, tenendo
conto del contesto in cui è stata redatta: introduttivamente infatti allo
stesso scritto 3 marzo 2005 l’avv. AO 1 scrive alla signora AP 1i di aver
parlato con __________ il quale “ribadisce la validità dell’accordo transattivo
29.
aprile 2004”; ciò che basta anzitutto per collocare il discorso del saldo di
fr. 50'000.- negli originari rapporti fra AP 1 e __________ e quindi per
definire il ruolo dell’escusso al di fuori di un contratto di deposito fra lui
e la procedente. E, in secondo luogo, ciò serve almeno per mettere in dubbio -contrariamente
a quanto sostiene l’appellante- l’esigibilità del preteso credito, con
riferimento al carente accordo sui termini di versamento delle rate di cui al
punto 2 della transazione 29 aprile 2004.
Se ne
deve così concludere che il preteso riconoscimento di debito dell’escusso è
lungi dall’essere liquido al punto da permettere l’applicazione dell’art. 82
LEF. Sulla base di questi motivi, a conferma della decisione impugnata, non v’è
spazio per accogliere l’appello, caricando alla parte soccombente le spese, la
tassa di giustizia e l’indennità processuale (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF e 22 LALEF
pronuncia: 1. L’appello
31.
agosto 2005 di AP 1, __________, è respinto.
2.
Le
spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, per complessivi fr. 375.–,
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L’appellante rifonderà inoltre
AO 1 fr. 300.– di indennità.
3.
Intimazione:
– avv.
RA 1, __________;
– Studio
legale RA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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