14.2005.92
Riconoscimento di un fallimento dichiarato all'estero contro un'eredità giacente.
27 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2005.92
Data decisione, Autorità:
27.10.2005, CEF
Titolo:
Riconoscimento di un fallimento dichiarato all'estero contro un'eredità giacente.
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 362 CPC-TI
art. 513 cpv. 2 CPC-TI
art. 166 LDIP
Incarto n.
14.2005.92
Lugano
27 ottobre 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nella causa di riconoscimento di sentenza
estera di fallimento dipendente dall'istanza 26 agosto 2005 presentata da
IS 1 in liquidazione fallimentare, con ultimo domicilio a __________ (D)
rappr.
dall’ RA 1
ritenuto
Fatti
A. Con sentenza 3 maggio 2005 (inc. 4 IN 46/05), il Tribunale (Amtsgericht)
di __________ ha aperto il procedimento di liquidazione fallimentare
(Insolvenzverfahren) contro l’IS 1, nominando quale amministratore del
fallimento (Insolvenzverwalter) l’avv. dott. RA 1 (doc. 1).
B. Con
istanza 26 agosto 2005, quest’ultimo ha chiesto il riconoscimento in Svizzera
della predetta sentenza, esponendo che le due figlie di IS 1, deceduto il 20
settembre 2004, hanno rinunciato all’eredità il 4, rispettivamente il 5
novembre 2004 (doc. 2 e 3), sicché il Tribunale di __________, con ordinanza 24
gennaio 2005 (doc. 4), ne ha ordinato la curatela e nominato a questo scopo
l’avv. __________ quale curatrice dell’eredità. Constatato il suo
sovrindebitamento, quest’ultima ne ha chiesto la liquidazione fallimentare, poi
ordinata – come visto – il 3 maggio 2005. L’istante allega l’esistenza presso __________,
__________, di due conti intestati al defunto, che intende ora incorporare
nella massa fallimentare.
C. Il
19 settembre 2005, nel termine impartitogli con ordinanza 7 settembre 2005,
l’istante ha ripresentato l’istanza e i documenti tradotti in lingua italiana.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per riconoscere i decreti
di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2
CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 361 ss. CPC) (cfr. Cometta,
Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza
giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed
esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 199 ad 3.1.3.1b e 3.1.3.2 a).
2.
Visto
che le figlie del defunto IS 1 hanno rinunciato all’eredità (doc. 2 e 3) e poiché
la curatrice ha presentato lei stessa l’istanza che ha portato alla
dichiarazione del fallimento in oggetto (cfr. doc. 5) e non si è opposta alla
sentenza di cui si chiede ora il riconoscimento (cfr. doc. 6), questa Camera ha
rinunciato a citare le parti all’udienza prevista all’art. 362 CPC (per il rinvio
dell’art. 513 cpv. 2 CPC).
3.
Le
condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero
di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali
trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP).
3.1
Tra la Svizzera e la
Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei
rispettivi decreti fallimentari, la Convenzione di Lugano non essendo
applicabile ai fallimenti, concordati ed
altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL). D’altronde, __________ (Land
di Reno Nord-Westfalia) non fa parte degli Stati (Corona di Württemberg, Reami
di Baviera e Sassonia) che hanno, nella prima parte dell’Ottocento, concluso
con la maggior parte dei Cantoni svizzeri trattati tuttora in vigore (cfr. Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 71, 76 e 81).
3.2
Secondo
la dottrina, l’art. 166 LDIP è anche applicabile al riconoscimento in
Svizzera dei decreti di liquidazione in via di fallimento delle successioni
oberate emanati nello Stato straniero dell’ultimo domicilio del de cujus (cfr. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer
Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art.
166.
ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p.
47; Berti/Schnyder, Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 12
ad art. 166 LDIP). Dal doc. 1 risulta evidente che la procedura di liquidazione
(“Insolvenzverfahren”) sia stata decretata a causa del sovrindebitamento della
successione di IS 1 (“Der Nachlass ist überschuldet”) e concerna tutti i beni
della successione. Si tratta pertanto dell'equivalente della liquidazione in
via di fallimento senza preventiva esecuzione di un eredità oberata regolata
dal diritto svizzero agli art. 597 CC e 193 cpv. 1 n. 2 LEF, donde
l’applicabilità degli art. 166 ss. LDIP.
4.
Per
i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,
il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
1) vi
siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso
di specie nel Cantone Ticino);
2) il
fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del
fallito;
3) l'istante
sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
4) all’istanza
di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto
fallimentare straniero;
5) detto
giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
6) non
sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il
riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale,
all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte
contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora
abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie
difese;
7) lo
Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
4.1
In
concreto, il primo presupposto è dato, visto che dallo scritto 22 giugno 2005
di __________ (doc. 7), si evince che presso questo istituto bancario sono
aperti due conti a nome del defunto, ossia un conto corrente con un saldo
attivo di € 2'363,54 e un deposito titoli, stimati in fr. 79'159,15 (valuta 17
giugno 2005).
4.2
Dalle
sentenza di cui è chiesta la delibazione (doc. 1) risulta che il defunto ha
avuto il suo ultimo domicilio in Germania, e meglio a __________. Il Tribunale (Amtsgericht)
di __________ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166
cpv. 1 principio LDIP per ordinare la liquidazione fallimentare dell’eredità
giacente (cfr. supra ad 3.2).
4.3
L'istante
è stato regolarmente nominato amministratore del fallimento (cfr. doc. 1) ed è
pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera.
4.4
La
sentenza è stata prodotta in copia (non è firmata dal giudice che l’ha resa),
ma la sua conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti
il 1° giugno 2005 dalla segretaria superiore del Tribunale di __________ (doc.
1, p. 2). Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett.
a LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il
Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che
“l’autentificazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306).
D’altronde, secondo l'art. 1 cpv. 1 del Trattato del 14 febbraio 1907 fra la
Svizzera e l’Impero di Germania concernente la legalizzazione di atti pubblici
(RS 0.172.031.36), gli atti stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di
una delle alte Parti contraenti, compresi i tribunali consolari, non hanno
bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio
dell’altra Parte, purché siano muniti del sigillo o del bollo del tribunale,
ciò che vale pure per gli atti firmati dal cancelliere del tribunale (art. 1
cpv. 2).
4.5
La
sentenza da delibare è cresciuta in giudicato (cfr. timbro e firma della segretaria
superiore del Tribunale di __________ apposti il 12 agosto 2005 sulla prima
pagina della sentenza, doc. 1; cfr. pure lo scritto 5 agosto 2005 del Tribunale
all’avv. RA 1, doc. 6 i.f.).
4.6
Poiché
l’eredità giacente è rappresentata dalla sua curatrice, la quale ha lei stessa
chiesto l’apertura della liquidazione fallimentare, la sentenza di cui è
chiesto il riconoscimento non è contumaciale, sicché l’art. 29 cpv. 1 lett. c.
non trova applicazione.
Non appaiono
peraltro dati motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP.
4.7
È
garantito il diritto di reciprocità con la Germania (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2.
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 103 ad art. 166; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11a ad art. 166).
5.
Essendo
realizzati tutti i presupposti per il riconoscimento della sentenza 3 maggio
2005.
del Tribunale di __________, l’istanza è da accogliere.
Per
analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre
a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale
sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della
grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della
massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Walder, Die international
konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100
Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;
decreta
1.
L’istanza di delibazione 26 agosto 2005 dell’avv. dott. RA 1 è
accolta.
1.1
Di
conseguenza, la procedura di liquidazione fallimentare dell’IS 1 decretata il 3
maggio 2005 dall’Amtsgericht di __________ (inc. 4 IN 46/05) è riconosciuta in
Svizzera.
1.2
Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ perché
proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dell’eredità
situati in Svizzera.
1.3
Le
ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del
fallimento secondario sono a carico delle parti fallite, e da anticipare dalla
Massa fallimentare, nella misura richiesta dall’Ufficio esecuzione e fallimenti
di __________.
2.
È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 sul
FUSC e sul FUC.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 600.-- per la presente decisione e le spese di
pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono a carico della Massa fallimentare.
4.
Intimazione
all’avv. dott. RA 1, __________.
Comunicazione a:
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________;
– Ufficio
del registro fondiario, __________;
– Ufficio
del registro di commercio, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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