Lexipedia

Decisione

14.2005.92

Riconoscimento di un fallimento dichiarato all'estero contro un'eredità giacente.

27 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con sentenza 3 maggio 2005 (inc. 4 IN 46/05), il Tribunale (Amtsgericht)

di __________ ha aperto il procedimento di liquidazione fallimentare

(Insolvenzverfahren) contro l’IS 1, nominando quale amministratore del

fallimento (Insolvenzverwalter) l’avv. dott. RA 1 (doc. 1).

B. Con

istanza 26 agosto 2005, quest’ultimo ha chiesto il riconoscimento in Svizzera

della predetta sentenza, esponendo che le due figlie di IS 1, deceduto il 20

settembre 2004, hanno rinunciato all’eredità il 4, rispettivamente il 5

novembre 2004 (doc. 2 e 3), sicché il Tribunale di __________, con ordinanza 24

gennaio 2005 (doc. 4), ne ha ordinato la curatela e nominato a questo scopo

l’avv. __________ quale curatrice dell’eredità. Constatato il suo

sovrindebitamento, quest’ultima ne ha chiesto la liquidazione fallimentare, poi

ordinata – come visto – il 3 maggio 2005. L’istante allega l’esistenza presso __________,

__________, di due conti intestati al defunto, che intende ora incorporare

nella massa fallimentare.

C. Il

19 settembre 2005, nel termine impartitogli con ordinanza 7 settembre 2005,

l’istante ha ripresentato l’istanza e i documenti tradotti in lingua italiana.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per riconoscere i decreti

di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2

CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera

di consiglio (art. 361 ss. CPC) (cfr. Cometta,

Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza

giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed

esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 199 ad 3.1.3.1b e 3.1.3.2 a).

2.

Visto

che le figlie del defunto IS 1 hanno rinunciato all’eredità (doc. 2 e 3) e poiché

la curatrice ha presentato lei stessa l’istanza che ha portato alla

dichiarazione del fallimento in oggetto (cfr. doc. 5) e non si è opposta alla

sentenza di cui si chiede ora il riconoscimento (cfr. doc. 6), questa Camera ha

rinunciato a citare le parti all’udienza prevista all’art. 362 CPC (per il rinvio

dell’art. 513 cpv. 2 CPC).

3.

Le

condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero

di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali

trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP).

3.1

Tra la Svizzera e la

Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei

rispettivi decreti fallimentari, la Convenzione di Lugano non essendo

applicabile ai fallimenti, concordati ed

altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL). D’altronde, __________ (Land

di Reno Nord-Westfalia) non fa parte degli Stati (Corona di Württemberg, Reami

di Baviera e Sassonia) che hanno, nella prima parte dell’Ottocento, concluso

con la maggior parte dei Cantoni svizzeri trattati tuttora in vigore (cfr. Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 71, 76 e 81).

3.2

Secondo

la dottrina, l’art. 166 LDIP è anche applicabile al riconoscimento in

Svizzera dei decreti di liquidazione in via di fallimento delle successioni

oberate emanati nello Stato straniero dell’ultimo domicilio del de cujus (cfr. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer

Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art.

166.

ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p.

47; Berti/Schnyder, Kommentar zum Schweizerischen

Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 12

ad art. 166 LDIP). Dal doc. 1 risulta evidente che la procedura di liquidazione

(“Insolvenzverfahren”) sia stata decretata a causa del sovrindebitamento della

successione di IS 1 (“Der Nachlass ist überschuldet”) e concerna tutti i beni

della successione. Si tratta pertanto dell'equivalente della liquidazione in

via di fallimento senza preventiva esecuzione di un eredità oberata regolata

dal diritto svizzero agli art. 597 CC e 193 cpv. 1 n. 2 LEF, donde

l’applicabilità degli art. 166 ss. LDIP.

4.

Per

i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,

il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

1) vi

siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso

di specie nel Cantone Ticino);

2) il

fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del

fallito;

3) l'istante

sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

4) all’istanza

di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto

fallimentare straniero;

5) detto

giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

6) non

sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il

riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico

materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale,

all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte

contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora

abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie

difese;

7) lo

Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

4.1

In

concreto, il primo presupposto è dato, visto che dallo scritto 22 giugno 2005

di __________ (doc. 7), si evince che presso questo istituto bancario sono

aperti due conti a nome del defunto, ossia un conto corrente con un saldo

attivo di € 2'363,54 e un deposito titoli, stimati in fr. 79'159,15 (valuta 17

giugno 2005).

4.2

Dalle

sentenza di cui è chiesta la delibazione (doc. 1) risulta che il defunto ha

avuto il suo ultimo domicilio in Germania, e meglio a __________. Il Tribunale (Amtsgericht)

di __________ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166

cpv. 1 principio LDIP per ordinare la liquidazione fallimentare dell’eredità

giacente (cfr. supra ad 3.2).

4.3

L'istante

è stato regolarmente nominato amministratore del fallimento (cfr. doc. 1) ed è

pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera.

4.4

La

sentenza è stata prodotta in copia (non è firmata dal giudice che l’ha resa),

ma la sua conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti

il 1° giugno 2005 dalla segretaria superiore del Tribunale di __________ (doc.

1, p. 2). Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett.

a LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il

Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che

“l’autentificazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306).

D’altronde, secondo l'art. 1 cpv. 1 del Trattato del 14 febbraio 1907 fra la

Svizzera e l’Impero di Germania concernente la legalizzazione di atti pubblici

(RS 0.172.031.36), gli atti stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di

una delle alte Parti contraenti, compresi i tribunali consolari, non hanno

bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio

dell’altra Parte, purché siano muniti del sigillo o del bollo del tribunale,

ciò che vale pure per gli atti firmati dal cancelliere del tribunale (art. 1

cpv. 2).

4.5

La

sentenza da delibare è cresciuta in giudicato (cfr. timbro e firma della segretaria

superiore del Tribunale di __________ apposti il 12 agosto 2005 sulla prima

pagina della sentenza, doc. 1; cfr. pure lo scritto 5 agosto 2005 del Tribunale

all’avv. RA 1, doc. 6 i.f.).

4.6

Poiché

l’eredità giacente è rappresentata dalla sua curatrice, la quale ha lei stessa

chiesto l’apertura della liquidazione fallimentare, la sentenza di cui è

chiesto il riconoscimento non è contumaciale, sicché l’art. 29 cpv. 1 lett. c.

non trova applicazione.

Non appaiono

peraltro dati motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP.

4.7

È

garantito il diritto di reciprocità con la Germania (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2.

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 103 ad art. 166; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11a ad art. 166).

5.

Essendo

realizzati tutti i presupposti per il riconoscimento della sentenza 3 maggio

2005.

del Tribunale di __________, l’istanza è da accogliere.

Per

analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre

a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale

sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della

grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico della

massa fallimentare istante, che le deve anticipare (cfr. Walder, Die international

konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100

Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;

decreta

1.

L’istanza di delibazione 26 agosto 2005 dell’avv. dott. RA 1 è

accolta.

1.1

Di

conseguenza, la procedura di liquidazione fallimentare dell’IS 1 decretata il 3

maggio 2005 dall’Amtsgericht di __________ (inc. 4 IN 46/05) è riconosciuta in

Svizzera.

1.2

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ perché

proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dell’eredità

situati in Svizzera.

1.3

Le

ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del

fallimento secondario sono a carico delle parti fallite, e da anticipare dalla

Massa fallimentare, nella misura richiesta dall’Ufficio esecuzione e fallimenti

di __________.

2.

È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 sul

FUSC e sul FUC.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 600.-- per la presente decisione e le spese di

pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono a carico della Massa fallimentare.

4.

Intimazione

all’avv. dott. RA 1, __________.

Comunicazione a:

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________;

– Ufficio

del registro fondiario, __________;

– Ufficio

del registro di commercio, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster