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Decisione

14.2005.93

Fallimento estero. Sospensione del fallimento secondario per mancanza di attivi. Versamento dell'anticipo. Prosecuzione della liquidazione.

4 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 8 giugno 2005 (inc. CEF 14.05.7/8), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera ai sensi degli art. 166 segg. LDIP i fallimenti di CO 1 e CO 2,

decretati il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________, nonché il

fallimento di CO 3, decretato il 18 marzo 2002 dal Tribunale ordinario

di __________ per estensione dei menzionati fallimenti. Gli atti sono stati

trasmessi all’IS 1 perché procedesse a tutte e tre le liquidazioni fallimentari

in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.

B. Il

12 agosto 2005, questa Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo

delle tre suddette procedure di liquidazione (inc. 14.05.74).

C. L’RI

1 chiede ora l’autorizzazione di liquidare il fallimento di PI 1 secondo la

procedura sommaria (art. 231 LEF), siccome il curatore italiano ha

tempestivamente anticipato l’importo di fr. 3'000.-- richiesto con

pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n° __________.

Considerando in diritto

1. Qualora

un fallimento sia stato sospeso per mancanza di attivo e l’anticipo chiesto

dall’ufficio dei fallimenti per continuare la liquidazione sia stato versato

nel termine impartito, l’ufficio, se ritiene che il fallimento sia da liquidare

secondo la forma ordinaria, pubblica la continuazione del fallimento e la

relativa grida (art. 232 LEF) senza ulteriore decisione del giudice del

fallimento (cfr. Lustenberger,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 13 ad art. 230; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 10 ad art. 230). Invece, nel caso in cui l’ufficio intenda

liquidare il fallimento secondo la forma sommaria, deve preventivamente

chiedere l’autorizzazione del giudice (art. 231 cpv. 2 LEF).

Le considerazioni che precedono valgono anche per analogia nelle

procedure di fallimento secondario, poiché l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvia non

soltanto alle disposizioni sostanziali della LEF in materia di fallimento, ma

pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss.

LDIP (cfr. Volken, Zürcher

Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,

Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad

art. 170; Gilliéron, op. cit., n.

11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF

di cui al cons. 2.1). Tuttavia, giusta la disposizione particolare dell’art.

170 cpv. 3 LEF, non vi sono nella procedura fallimentare secondaria due forme

(ordinaria e sommaria) di liquidazione ma una sola, analoga a quella sommaria

dell’art. 231 LEF (cfr. Lustenberger,

op. cit., n. 8 ad art. 231), benché modificata in virtù degli art. 170 ss. LDIP

(cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26

ad art. 231). Di conseguenza, è inutile una decisione del giudice del

fallimento che approvi il modo di liquidazione scelto dall’ufficio.

Quest’ultimo può autonomamente pubblicare la continuazione del fallimento e la

relativa grida (art. 232 LEF), modificata secondo quanto disposto all’art. 172

cpv. 1 LDIP.

Considerandi

2.

Di

conseguenza, l’autorizzazione chiesta dall’RI 1 non è necessaria.

Vista

la novità del tema, non si percepiscono tassa né spese.

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 231, 232 LEF;

pronuncia:

1.

L’istanza

9.

settembre 2005 dell’RI 1 è evasa nel senso dei considerandi.

2.

Non

si percepiscono tassa né spese.

3.

Intimazione all'AP 1.

Comunicazione

all’avv. __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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