14.2005.93
Fallimento estero. Sospensione del fallimento secondario per mancanza di attivi. Versamento dell'anticipo. Prosecuzione della liquidazione.
4 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2005.93
Data decisione, Autorità:
04.10.2005, CEF
Titolo:
Fallimento estero. Sospensione del fallimento secondario per mancanza di attivi. Versamento dell'anticipo. Prosecuzione della liquidazione.
ITALIA
art. 170 cpv. 1 LDIP
art. 231 LEF
Incarto n.
14.2005.93
Lugano
4 ottobre 2005
CJ/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 9 settembre 2005 dell’
RI 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di procedere
alla liquidazione secondo la procedura sommaria (art. 231 LEF) del fallimento
secondario di
PI 1, __________
rappr. dal curatore dott.iur. IS 1, __________
a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con
sentenza 8 giugno 2005 (inc. CEF 14.05.7/8), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera ai sensi degli art. 166 segg. LDIP i fallimenti di CO 1 e CO 2,
decretati il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________, nonché il
fallimento di CO 3, decretato il 18 marzo 2002 dal Tribunale ordinario
di __________ per estensione dei menzionati fallimenti. Gli atti sono stati
trasmessi all’IS 1 perché procedesse a tutte e tre le liquidazioni fallimentari
in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.
B. Il
12 agosto 2005, questa Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo
delle tre suddette procedure di liquidazione (inc. 14.05.74).
C. L’RI
1 chiede ora l’autorizzazione di liquidare il fallimento di PI 1 secondo la
procedura sommaria (art. 231 LEF), siccome il curatore italiano ha
tempestivamente anticipato l’importo di fr. 3'000.-- richiesto con
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n° __________.
Considerando in diritto
1. Qualora
un fallimento sia stato sospeso per mancanza di attivo e l’anticipo chiesto
dall’ufficio dei fallimenti per continuare la liquidazione sia stato versato
nel termine impartito, l’ufficio, se ritiene che il fallimento sia da liquidare
secondo la forma ordinaria, pubblica la continuazione del fallimento e la
relativa grida (art. 232 LEF) senza ulteriore decisione del giudice del
fallimento (cfr. Lustenberger,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 13 ad art. 230; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 10 ad art. 230). Invece, nel caso in cui l’ufficio intenda
liquidare il fallimento secondo la forma sommaria, deve preventivamente
chiedere l’autorizzazione del giudice (art. 231 cpv. 2 LEF).
Le considerazioni che precedono valgono anche per analogia nelle
procedure di fallimento secondario, poiché l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvia non
soltanto alle disposizioni sostanziali della LEF in materia di fallimento, ma
pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss.
LDIP (cfr. Volken, Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,
Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad
art. 170; Gilliéron, op. cit., n.
11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF
di cui al cons. 2.1). Tuttavia, giusta la disposizione particolare dell’art.
170 cpv. 3 LEF, non vi sono nella procedura fallimentare secondaria due forme
(ordinaria e sommaria) di liquidazione ma una sola, analoga a quella sommaria
dell’art. 231 LEF (cfr. Lustenberger,
op. cit., n. 8 ad art. 231), benché modificata in virtù degli art. 170 ss. LDIP
(cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26
ad art. 231). Di conseguenza, è inutile una decisione del giudice del
fallimento che approvi il modo di liquidazione scelto dall’ufficio.
Quest’ultimo può autonomamente pubblicare la continuazione del fallimento e la
relativa grida (art. 232 LEF), modificata secondo quanto disposto all’art. 172
cpv. 1 LDIP.
Considerandi
2.
Di
conseguenza, l’autorizzazione chiesta dall’RI 1 non è necessaria.
Vista
la novità del tema, non si percepiscono tassa né spese.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 170 LDIP; 231, 232 LEF;
pronuncia:
1.
L’istanza
9.
settembre 2005 dell’RI 1 è evasa nel senso dei considerandi.
2.
Non
si percepiscono tassa né spese.
3.
Intimazione all'AP 1.
Comunicazione
all’avv. __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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