14.2005.94
Pagamento del debito dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità.
16 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2005.94
Data decisione, Autorità:
16.11.2005, CEF
Titolo:
Pagamento del debito dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità.
PAGAMENTO
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
SOLVIBILITÀ
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2005.94
Lugano
16 novembre
2005
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 10 giugno 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________,
con sentenza 5 settembre 2005 ha così deciso:
“1 È pronunciato il fallimento dellaAP 1,
__________, a far tempo da lunedì 5 settembre 2005 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 13 settembre 2005 ne ha
postulato l’annullamento;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con decreto presidenziale 15 settembre 2005 all’appello è stato concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n__________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento diAP 1 per
fr. 7'700.-- oltre accessori.
B. All’udienza
di contraddittorio del 24 agosto 2005 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 5 settembre 2005 il Pretore del Distretto __________ ha dichiarato il
fallimento diAP 1AP 1 a far tempo da lunedì 5 settembre 2005 alle ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 13 settembre 2005 AP 1 ha postulato la declaratoria di nullità
del decreto di fallimento. Essa ha dichiarato di aver provveduto a pagare il
suo debito verso l’avv. AO 1, producendo la ricevuta 13 settembre 2005__________
relativa al saldo dell’esecuzione in esame n__________.
L’appellante
ha prodotto pure diverse, ulteriori ricevute di pagamento dell’__________ del
13 settembre 2005 nonché la dichiarazione 14 settembre 2005 dello stesso
ufficio che attesta il pagamento da parte diAP 1 di tutte le esecuzioni contro
di lei pendenti.
considerato
Considerandi
1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art.
174.
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, §
36.
n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des
Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p.
172).
c) Dalla ricevuta __________ si evince
che l'appellante ha saldato, il 13 settembre 2005, e pertanto posteriormente
alla dichiarazione di fallimento, l'esecuzione in oggetto n__________ promossa
dall’AO 1AO 1, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dalla
documentazione prodotta, segnatamente dalle ricevute 13
settembre 2005 e dalla dichiarazione 14 settembre 2005 dell’__________, risulta che il 13 settembre 2005 l’appellante ha saldato tutte le
esecuzioni promosse contro di lei e che pertanto, il 14 settembre 2005, nei
suoi confronti non vi erano più esecuzioni. Dall’attestazione 14 settembre 2005
emerge inoltre che nei confronti di AP 1 non vi sono attestati di carenza di
beni. Orbene il fatto che l’appellante sia stata in grado di saldare la
totalità dei suoi debiti in un solo giorno, dimostra che ella non si trova in
uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni. Il
presupposto della sua solvibilità appare pertanto reso sufficientemente
verosimile. Risultando pertanto adempiuti i requisiti previsti dall'art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 può essere annullato.
2.
L’appello 13 settembre 2005 di AP 1 va
quindi accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: I. L'appello 13 settembre 2005 di AP 1, __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 5 settembre 2005 pronunciata dal Pretore del
Distretto __________, inc. __________ nei confronti di AP 1 __________, è
annullata.
2.
La tassa di giustizia di prima sede di fr.
80.
--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1. Non si assegnano
indennità.
3.
Le spese dell'Ufficio fallimenti di __________,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1 si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
– AP
1, __________;
– AO
1;
__________
– Ufficio
dei registri __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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