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Decisione

14.2005.96

Appello contro la dichiarazione di falllimento.

17 novembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di contraddittorio del 31 agosto 2005 la convenuta non è comparsa.

C. Con

decisione 16 settembre 2005 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento

della AP 1 a far tempo da venerdì 16 settembre 2005 alle ore 14.00.

D. Con

atto d’appello 20 settembre 2005 la AP 1 ha sostenuto di avere concordato una

dilazione di pagamento con la creditrice e che il primo versamento di fr.

1'000.-- è stato effettuato il 13 settembre 2005 (doc. A). In relazione alla

citata dilazione l’appellante ha prodotto uno scritto 19 settembre 2005 (doc.

B) del seguente tenore:

“Desideriamo

annullare l’invio del fallimento del 16 settembre 2005 contro la AP 1. Il

cliente paga al mensile sfr. 1'000.-- da partire 19 settembre 2005”

e uno

scritto 20 settembre 2005 (doc. C) in cui viene dichiarato:

“Desideriamo

annullare l’invio del fallimento del 16 settembre 2005 contro AP 1. Il cliente

paga al mensile sfr. 1'000.-- da partire del 13 settembre 2005”

Considerato

in diritto: 1.

a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L’appellante

sostiene di avere ottenuto una dilazione del pagamento anteriormente alla

dichiarazione di fallimento, producendo due scritti inviati dalla AO 1 alla

Pretura __________ il 19 rispettivamente il 20 settembre 2005 (doc. B e C),

riprodotti al cons. D, e rilevando che il primo versamento di fr. 1'000.-- è

stato effettuato il 13 settembre 2005. Dal tenore di questi due scritti non è

però possibile stabilire univocamente se la dilazione è stata concessa dalla

creditrice anteriormente al 16 settembre 2005, giorno in cui è stato dichiarato

il fallimento della AP 1, ritenuto che i citati scritti si contraddicono.

Infatti nello scritto 19 settembre 2005 (doc. B) viene affermato che la

dilazione è stata concessa a partire dal 19 settembre 2005, quindi dopo la

pronuncia del fallimento, mentre nel secondo scritto 20 settembre 2005 (doc. C)

viene asserito che la dilazione è stata concordata già a partire dal 13

settembre 2005. Inoltre l’appellante afferma di avere effettuato un versamento

di fr. 1'000.-- il 13 settembre 2005: orbene, a prescindere dal fatto che dalla

copia della ricevuta prodotta dall’appellante (doc. A) non è possibile decifrare

la data del citato versamento, il pagamento di fr. 1'000.-- da parte della AP 1

non costituisce ancora prova dell’avvenuta concessione di una dilazione da

parte della creditrice anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

L’art.

174 cpv. 1 LEF non è quindi applicabile.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria

superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,

impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo

di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

Considerandi

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria

superiore

a disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità

è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14

p. 305; Brönnimann, Novenrecht

und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,

p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,

Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

c) Dagli

scritti 19 rispettivamente 20 settembre 2005, inviati dalla AO 1 alla Pretura __________

(doc. B e C), emerge che la creditrice, posteriormente alla dichiarazione di

fallimento, ha ritirato la domanda di fallimento, per cui risulta ossequiato il

presupposto previsto dall’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF.

Per quel

che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che secondo l’estratto

delle esecuzioni 14 novembre 2005 nei confronti della AP 1 sono pendenti 28

esecuzioni, compresa quella in oggetto, per un importo complessivo di fr.

48'676.33, di cui 6 promosse nel 2004 e 22 nel corso del 2005. Per una

procedura promossa nel 2004 rispettivamente per 4 promosse nel 2005 si è già

giunti all’emissione della comminatoria di fallimento. L’ultima comminatoria è

stata emessa il 19 ottobre 2005 per fr. 2’858.35, il che permette di concludere

che l’appellante non è più in grado di far fronte ai suoi impegni.

Di

conseguenza può essere ritenuto che essa si trovi in uno stato d’illiquidità.

Non

avendo pertanto l’appellante reso verosimile la sua solvibilità, nemmeno l’art.

174.

cpv. 2 LEF può essere applicato.

Il

fallimento della AP 1 va pertanto confermato.

3.

L'appello

20.

settembre della AP 1 deve’essere respinto.

Di

conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il

fallimento viene nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non si

assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 LEF

pronuncia: 1. L'appello 20 settembre 2005 della AP 1, __________, è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da

martedì

22 novembre 2005 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1AP 1

3. Intimazione a:

RA 1

AO 1;

– Ufficio __________

– Ufficio

dei registri __________.

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

terzi

implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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