14.2005.98
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
22 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2005.98
Data decisione, Autorità:
22.11.2005, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2005.98
Lugano
22 novembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
4 giugno 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Segretario assessore della __________
con sentenza 27 settembre 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________,
a far tempo dal giorno 27 settembre 2005 alle ore 15.30.
2./3./4. Omissis”;
sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP
1 che con atto
29 settembre 2005 ne ha chiesto l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 4/5
ottobre 2005 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha
chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 10'512.75.
Fatti
B. All’udienza di contraddittorio del 24 agosto 2005 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 27 settembre 2005 il Segretario assessore della __________
ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo dal 27 settembre 2005 alle
ore 15.30.
D. Con atto
d’appello 29 settembre 2005 AP 1 SA ha dichiarato di avere l’intenzione di saldare
le esecuzioni pendenti presso __________.
Considerato
In diritto: 1.a) La
decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono
avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza.
b) L’appellante
non si è avvalso di alcun fatto nuovo, verificatosi anteriormente alla
decisione di prima sede, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può trovare
applicazione
2.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF
l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’appellante non ha prodotto alcun
documento a comprova dell’avvenuta estinzione del debito in oggetto che ha
portato alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 1 cifra 1 LEF) e
nemmeno ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione
della creditrice (art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF). Quest’ultima d’altro canto non
ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 3 LEF). Il debitore
non ha inoltre né allegato né reso verosimile la sua solvibilità, per cui
Considerandi
nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF può essere applicato, non essendone ossequiati i
presupposti.
Il
fallimento della AP 1 va quindi confermato.
3.
L'appello
29.
settembre 2005 della AP 1 va pertanto respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non
si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello
29.
settembre 2005 della AP 1, __________, è respinto.
1.1
Di conseguenza
è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da
mercoledì 23
novembre 2005 alle ore 10.00.
2.
La tassa di giustizia di fr.
120.
-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della
AP 1.
3.
Intimazione a:
RA
1.
AO
1.
AO 1, __________;
- Ufficio __________ - Ufficio
dei registri __________.
Comunicazione alla
Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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