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Decisione

14.2005.98

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

22 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza di contraddittorio del 24 agosto 2005 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 27 settembre 2005 il Segretario assessore della __________

ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo dal 27 settembre 2005 alle

ore 15.30.

D. Con atto

d’appello 29 settembre 2005 AP 1 SA ha dichiarato di avere l’intenzione di saldare

le esecuzioni pendenti presso __________.

Considerato

In diritto: 1.a) La

decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità

giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono

avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza.

b) L’appellante

non si è avvalso di alcun fatto nuovo, verificatosi anteriormente alla

decisione di prima sede, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può trovare

applicazione

2.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF

l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento

se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e

prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’appellante non ha prodotto alcun

documento a comprova dell’avvenuta estinzione del debito in oggetto che ha

portato alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 1 cifra 1 LEF) e

nemmeno ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione

della creditrice (art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF). Quest’ultima d’altro canto non

ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 3 LEF). Il debitore

non ha inoltre né allegato né reso verosimile la sua solvibilità, per cui

Considerandi

nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF può essere applicato, non essendone ossequiati i

presupposti.

Il

fallimento della AP 1 va quindi confermato.

3.

L'appello

29.

settembre 2005 della AP 1 va pertanto respinto.

Di

conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il

fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non

si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 LEF

pronuncia: 1. L'appello

29.

settembre 2005 della AP 1, __________, è respinto.

1.1

Di conseguenza

è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da

mercoledì 23

novembre 2005 alle ore 10.00.

2.

La tassa di giustizia di fr.

120.

-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della

AP 1.

3.

Intimazione a:

RA

1.

AO

1.

AO 1, __________;

- Ufficio __________ - Ufficio

dei registri __________.

Comunicazione alla

Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente

La segretaria

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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