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Decisione

14.2005.99

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

23 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

la AO 1” ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 4'174.60 oltre accessori e

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio di mercoledì 31 agosto 2005 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 9 settembre 2005 la Pretore __________, ha dichiarato

il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 9 settembre 2005 alle ore

14.00.

D. Con

atto 30 settembre 2005 la AP 1 ha asserito di essere alla ricerca di un mercato

per lo smaltimento di copertoni.

Considerato

Considerandi

1.

La

decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità

giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono

avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza.

L’appellante

non ha fatto valere alcun fatto nuovo verificatosi anteriormente alla

dichiarazione di fallimento, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere

applicato.

2.

In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’appellante

non ha prodotto alcun documento a comprova dell’avvenuta estinzione del debito

che ha portato alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 1 LEF) e

nemmeno ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione

della creditrice (art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF). Quest’ultima d’altro canto non

ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 3 LEF). La debitrice

non ha inoltre né allegato né reso verosimile la sua solvibilità, per cui

nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF può essere applicato, non essendone ossequiati i

presupporti.

AP

1.

va quindi confermato.

3.

L'appello

30.

settembre 2005 della AP 1 va pertanto respinto. Essendo stato concesso

effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente

pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

Non si

assegnano indennità, non avendo la parte appellata

presentato

osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 LEF

pronuncia: 1. L'appello 30 settembre 2005 della AP 1, __________, è respinto.

1.1

Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1AP 1, __________,

a far tempo da

martedì

29.

novembre 2005 alle ore 10.00.

2.

La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1. Non si assegnano

indennità.

3.

Intimazione a:

– RA

1__________;

– AO 1, __________

– Ufficio __________

– Ufficio

dei registri __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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