14.2005.99
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
23 novembre 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2005.99
Data decisione, Autorità:
23.11.2005, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2005.99
Lugano
23 novembre
2005
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
21 giugno 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore del __________, con
sentenza 9 settembre 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo
da venerdì 9 settembre 2005 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis”;
sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con
atto 30 settembre 2005 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 5 ottobre
2005 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
la AO 1” ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 4'174.60 oltre accessori e
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio di mercoledì 31 agosto 2005 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 9 settembre 2005 la Pretore __________, ha dichiarato
il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 9 settembre 2005 alle ore
14.00.
D. Con
atto 30 settembre 2005 la AP 1 ha asserito di essere alla ricerca di un mercato
per lo smaltimento di copertoni.
Considerato
Considerandi
1.
La
decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono
avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza.
L’appellante
non ha fatto valere alcun fatto nuovo verificatosi anteriormente alla
dichiarazione di fallimento, per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere
applicato.
2.
In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’appellante
non ha prodotto alcun documento a comprova dell’avvenuta estinzione del debito
che ha portato alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 1 LEF) e
nemmeno ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione
della creditrice (art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF). Quest’ultima d’altro canto non
ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 cifra 3 LEF). La debitrice
non ha inoltre né allegato né reso verosimile la sua solvibilità, per cui
nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF può essere applicato, non essendone ossequiati i
presupporti.
AP
1.
va quindi confermato.
3.
L'appello
30.
settembre 2005 della AP 1 va pertanto respinto. Essendo stato concesso
effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente
pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata
presentato
osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 30 settembre 2005 della AP 1, __________, è respinto.
1.1
Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1AP 1, __________,
a far tempo da
martedì
29.
novembre 2005 alle ore 10.00.
2.
La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico della AP 1. Non si assegnano
indennità.
3.
Intimazione a:
– RA
1__________;
– AO 1, __________
– Ufficio __________
– Ufficio
dei registri __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster