14.2006.102
opposizione a sequestro: fattispecie internazionale - accertamento del diritto - esistenza del credito per risarcimento - legittimazione attiva dei sequestranti - mandato congiunto (organizzazione, ge
26 luglio 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
14.2006.102
Data decisione, Autorità:
26.07.2007, CEF
Titolo:
opposizione a sequestro: fattispecie internazionale - accertamento del diritto - esistenza del credito per risarcimento - legittimazione attiva dei sequestranti - mandato congiunto (organizzazione, gestione e direzione di un diving center)
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO
AUSLÄNDERARREST
CAPACITÀ DI AGIRE DELLE PERSONE FISICHE
CONTRATTO
DIRITTO APPLICABILE
FORO DEL SEQUESTRO
LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE
MANDATO
OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO
RESPONSABILITÀ DI PIÙ MANDATARI
RISARCIMENTO
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 394segg. CO
art. 403 CO
art. 404 cpv. 1 CO
art. 404 cpv. 2 CO
art. 16 cpv. 1 LDIP
art. 16 cpv. 2 LDIP
art. 117 cpv. 2 LDIP
art. 271 cpv. 1 cf. 4 LEF
art. 271segg. LEF
Incarto n.
14.2006.102
Lugano
26 luglio
2007/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2006.216 della Pretura __________) promossa con opposizione 22 giugno
2006 da
AO 1
(rappr. dall' RA 1)
contro
il sequestro 16
giugno 2006 richiesto nei confronti dell'opponente da
1. AP 1
2. AP 2
(entrambi rappr.
dall' RA 2)
in cui il Segretario assessore della Pretura __________,
con decisione 20 ottobre 2006, ha ammesso l'opposizione, annullando di
conseguenza il sequestro;
appellanti AP 1 e AP 2 con allegato 31 ottobre 2006,
con cui postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
l'opposizione di AO 1 e di confermare il sequestro nei confronti di
quest'ultima;
lette le osservazioni 15 dicembre 2006 con cui
l'opponente chiede la reiezione dell'appello;
richiamato il decreto presidenziale 8 novembre 2006
che ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo contestuale
all'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 14 giugno 2006 diretta
contro AO 1, AP 1 e AP 2 hanno chiesto alla Pretura __________, il sequestro in
base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di “ogni avere in denaro, conti bancari,
crediti, depositi, titoli, diritti, metalli preziosi o altri beni, anche
eventuali cassette di sicurezza presso __________ di __________ di spettanza di
AO 1 __________”. Essi sostengono di avere maturato nei confronti della debitrice
un credito di US$ 556'291.– (doc. E), ridotto a fr. 100'000.– oltre interessi,
per mancato guadagno a seguito della prematura rescissione del contratto 12 gennaio
2004 (doc. B) -integrato il 26 settembre 2005 (doc. C)- con cui fino al 15
giugno 2009 erano state loro affidate la direzione e la gestione di tutte le
attività subacquee presso il Diving Center del villaggio turistico sull'isola __________,
__________, __________.
B. Il 16 giugno 2006, il Segretario assessore della Pretura __________,
ha decretato il sequestro per l'importo di fr. 100'000.– oltre interessi al 5%
dal 16 giugno 2006, imponendo ai creditori di prestare una garanzia bancaria di
fr. 9'000.–.
C. Il 22 giugno 2006, AO 1 ha interposto opposizione al sequestro,
contestando l'adempimento dei presupposti sia formali che materiali e la
competenza del giudice adito, censure che avrebbe provveduto a sostanziare in
sede di discussione.
D. All'udienza
di contraddittorio 17 ottobre 2006, rilevato che un'analoga controversia era
altresì pendente davanti alla Pretura __________, AO 1 ha contestato la qualità
di essere parte e la legittimazione attiva dei sequestranti. In virtù delle
norme sul litisconsorzio necessario, essi avrebbero dovuto agire insieme a __________,
con loro intervenuto quale terzo firmatario alla convenzione 12 gennaio 2004/26
settembre 2005. Ha altresì rimproverato loro di avere gravemente leso sia il
rapporto di fiducia sia il divieto di concorrenza insiti in quel contratto, e gli
impegni assunti nei confronti dell'organizzazione sull'isola __________, sottoscrivendo
un analogo accordo relativo alla gestione del Diving Center presso il villaggio
turistico sulla vicina isola __________, sua concorrente principale. La rescissione
del contratto -avvenuta nel corso del mese di ottobre 2005- era quindi giustificata
e non legittimava alcun risarcimento per mancato guadagno. Di fatto poi, dal 1°
novembre l'attività a __________ era stata ripresa dal terzo socio __________ e
da una collega (doc. 8, 9), che avevano indennizzato con US$ 80'000.– le spese
di avvio sopportate dai sequestranti.
Fatti
I
sequestranti non ritengono che sia esistita una società semplice tra i firmatari
del contratto 12 giugno 2004 e contestano così la tesi del liteconsorzio
necessario, invocando abuso di diritto. Nel merito considerano che nessuna
delle clausole contenute nella convenzione (a differenza di quella stipulata da
__________ e dalla collega) sanciva un divieto di concorrenza. E comunque, la
collaborazione fra le due isole avrebbe diminuito i costi di gestione del
Diving Center. Oltretutto, controparte era informata delle trattative con __________.
Non vi era quindi motivo per sciogliere anzitempo un contratto valido sino al
15 giugno 2009. Ciò legittimava il risarcimento della loro perdita di guadagno quantificata
in fr. 100'000.–, il costo del materiale lasciato in uso ai nuovi responsabili
essendo stato indennizzato loro con il versamento di US$ 80'000.–.
E. Con
sentenza 20 ottobre 2006, il Segretario assessore della Pretura __________, ha
accolto l'opposizione di AO 1. Anzitutto, ha riconosciuto ai sequestranti la capacità
di agire e di essere parte senza il concorso del terzo socio, in quanto,
rescissa la convenzione, quest'ultimo aveva nel frattempo stipulato un nuovo contratto,
in esclusiva, con la società debitrice. La causa di sequestro era poi fondata sull'art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF, il credito avendo un legame sufficiente con la Svizzera, mentre
era pacifico che i beni appartenessero all'opponente. Non ha tuttavia ritenuto verosimile
la pretesa di risarcimento per mancato guadagno. Nulla indicava che la pretesa collaborazione
tra i due Diving Center avrebbe eliminato la concorrenza tra i due villaggi turistici
gestiti da società distinte. Stipulando l'accordo con l'isola __________, i
sequestranti avevano leso il loro obbligo di fedeltà verso la società opponente,
giustificando così lo scioglimento immediato della convenzione. Da qui, l'accoglimento
dell'opposizione e il contestuale annullamento del sequestro.
F. Con
appello 31 ottobre 2006, AP 1 e AP 2 chiedono di respingere l'opposizione e di
confermare il sequestro, ritenendo di avere reso sufficientemente verosimile
sia l'esistenza, sia l'esigibilità del credito. La rescissione immediata,
unilaterale e ingiustificata di un contratto della durata di 5 anni, ha causato
loro un danno economico non indifferente che dev'essere risarcito. Contestano di
avere violato un qualsivoglia obbligo di fedeltà, mai pattuito e provato dalla debitrice.
G. Delle osservazioni di AO 1 si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Di fronte ad una fattispecie internazionale, la procedura si determina
secondo la lex fori; essa permette fra l'altro di stabilire se una
specifica questione rileva del diritto procedurale o di quello materiale (Knöpfler/Schweizer/ Othenin-Girard, Droit
international privé suisse, Berna 2005, pag. 367 e 369; Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht
der Schweiz, Zurigo 1951, pag. 7). Pacifico, in concreto, __________ quale foro
del sequestro (art. 52 LEF), beni appartenenti all'opponente trovandosi presso
la filiale __________ di quel luogo (doc. F). Di modo che, la procedura da
seguire è quella svizzera.
2.
La
decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del
sequestro (cfr. Reiser, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art.
278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.
278.
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti,
con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò
qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità
superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti
prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle
condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte-
è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del
provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione
del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente
confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.
482).
3.
Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con
rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,
tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce
d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base
alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può accontentarsi
della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di
diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les
procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., p. 212; Artho
von Gunten, op. cit., p. 85 ss.;
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art.
272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considerano determinanti.
4.
La notifica della sentenza impugnata agli appellanti è avvenuta
lunedì 23 ottobre 2006 (conferma Track&Trace), come peraltro risulta dal
timbro apposto in alto a destra sulla copia della medesima allegata al ricorso.
L'appello, datato 31 ottobre 2006 e spedito il 2 novembre 2006 (busta
allegata), è quindi tempestivo.
5.
La capacità
di essere parte -contestata dall'opponente- è un presupposto processuale da
esaminare d'ufficio in caso di dubbio del giudice (art. 97 n. 4 CPC). Trattandosi
di due persone fisiche, quella di AP 1 e di AP 2 è data in virtù dell'art. 34
cpv. 1 LDIP che rinvia al diritto svizzero, e quindi all'art. 11 CC (Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 314 segg.).
6.
Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
In
concreto, litigiosa resta l'esistenza del credito a fondamento del sequestro.
7.
Dalla capacità di
essere parte nel processo occorre distinguere il concetto di legittimazione
attiva (la qualità per agire). Ora, la legittimazione attiva è verificata d'ufficio,
in ogni stadio di causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio-
unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad
art. 181 con rinvio a DTF 6 luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, op. cit., pag. 330; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 446). Non
trattandosi di una condizione processuale, l'esame va fatto secondo il diritto
sostanziale applicabile al rapporto giuridico litigioso (lex causae) cui
è strettamente connessa (DTF 130 III 251 consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/ Othenin-Girard,
op. cit., pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ
2000.
II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op.
cit., n. 388 e 435). La legittimazione attiva spetta solo al titolare delle
pretese rivendicate (Olgiati, op.
cit., pag. 329). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti
dall'esistenza di un determinato contratto, essa è riconosciuta alla parte che
procede e che è parte al contratto su cui fonda la sua pretesa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad
art. 181).
8.
I sequestranti
traggono la loro pretesa di risarcimento per mancato guadagno dal contratto 12 gennaio 2004 e relativo complemento, testi che tuttavia nulla
dicono riguardo al diritto applicabile. Per l'art. 117 cpv. 2 LDIP, applicabile
alla fattispecie avrebbe dovuto essere il diritto vigente nella __________. Ora,
l'art. 16 cpv. 1 LDIP dispone che il contenuto del diritto straniero è accertato
d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere
accollato alle parti. Se non che, nell'ambito della procedura sommaria, questa
norma si applica solo per analogia (Gilliéron,
Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; in materia di sequestro:
CEF 26 febbraio 2000 [14.2000.126] consid. 2d e 10 aprile 2000 [14.1999.82]
consid. 4c; in materia di rigetto dell'opposizione: CEF 24 febbraio 2000
[14.1999.130] consid. 1c). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza
questo tipo di procedura (sopra, consid. 3), spetta quindi alla parte
dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un
invito specifico in questo senso (Gilliéron,
op. cit., loc. cit.). Ne discende che, in caso di omissione, egli applicherà
il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). Nel caso concreto -come peraltro già
osservato dal Segretario assessore (sentenza impugnata, consid. 7)- le parti non
hanno né allegato l'applicazione del diritto delle __________ né dimostrato il suo
contenuto. Nemmeno, davanti a questa Camera, vi sono state conclusioni al riguardo.
Ciò posto, non sussistono motivi per scostarsi dal diritto sostanziale svizzero.
9.
La convenzione
iniziale 12 gennaio 2004 definisce il rapporto fra AO 1 e i signori AP 1, __________
e AP 2, premettendo che la società intendeva affidare ai menzionati signori l'organiz-zazione
e la gestione dell'attività subacquea e relativa scuola d'immersione, puntualizzando
che gli stessi responsabili assumevano la direzione e la gestione di tutte
quelle attività. Essi dovevano dare le necessarie istruzioni e direttive al
personale del Diving Center che essi stessi avevano facoltà di assumere. Per
tutte le attività pattuite i responsabili sarebbero stati retribuiti con il 50%
dell'incasso del centro, corretto nel 55% l'anno successivo (doc. B e C). Data
la necessità di definire il rapporto giuridico instauratosi fra le parti, si
può anzitutto escludere quasi d'acchito la ricorrenza degli elementi di un
contratto di lavoro. In particolare, non risulta che AP 1, __________ e AP
2.
stessero in un rapporto di subordinazione nei confronti dell'opponente, segnatamente
nel senso che a quest'ultima soltanto spettasse istruire, gestire e decidere in
merito ai tempi e alla loro attività lavorativa; tanto meno -per quanto attiene
il Diving Center- si può affermare che i sequestranti fossero integrati
all'interno di un'organizzazione aziendale preesistente; e, infine, si può
escludere che essi godessero di una retribuzione regolarmente assicurata loro
da AO 1 (Vischer, Der
Arbeitsvertrag, Basilea 2005, pag. 20 e 23 segg.; Aubert, Commentaire Romand, Basilea 2003, n. 1 segg. ad art.
319.
CO).
Sono invece dati i
presupposti per considerare il rapporto in esame come mandato, i mandatari
essendosi obbligati a compiere, a norma del contratto, i servizi richiesti
dall'incarico, rispettivamente a prestare tali servizi nell'interesse della
società mandante (Werro, Le
mandat et ses effets, Friborgo 1993, pag. 55). La questione -comunque- non è
controversa. Concretamente rilevante è inoltre il fatto che si tratta di un
mandato congiunto, ossia conferito da un parte ed assunto dall'altra, segnatamente
da parte di AP 1, __________ e AP 2 non singolarmente, ma assieme, come risulta
sostanzialmente da tutte le clausole convenzionali: in quel documento i
mandatari sono sempre menzionati congiuntamente e indicati come "i
responsabili" (doc. B) e persino la loro retribuzione viene stabilita
complessivamente per tutti, senza distinzione fra loro (doc. B, punto 14).
Determinante è infatti -come in concreto- che oggetto del mandato congiunto sia
la medesima prestazione dei mandatari e che fra loro sussista un'intesa in vista
dell'esito del loro comune impegno (Fellmann,
in Comm. di Berna, 1992, art. 403 CO, N. 134 e 137).
10.
Queste considerazioni
occorrono al fine di verificare la legittimazione attiva degli appellanti a
procedere nei confronti della mandante, in particolare prescindendo dalla
partecipazione al processo di __________ il quale peraltro (come già evocato)
ha ripreso nel frattempo la gestione del Diving Center di __________ -assieme a
tale __________ - a partire dal 1° novembre 2005, ovvero sulla base di una
convenzione (doc. 9) pressoché identica a quella che avevano sottoscritto gli
appellanti (doc. B). Il mandato congiunto non necessariamente comporta
l'esistenza di una società semplice fra i mandatari (Fellmann, op. cit., ibidem, N. 137 e 138) e quindi la
necessità che essi procedano insieme nel processo nei confronti della mandate.
Tuttavia, al di là di questa ipotesi (peraltro non dibattuta dalle parti e solo
adombrata in prima sede dal patrocinatore dei creditori), sta il fatto che -in
linea di principio- le pretese nei confronti del mandante comune possono essere
comunque reclamate in giudizio solo congiuntamente da tutti i mandatari (Fellmann, op. cit., ibidem, N. 188; Weber, in Comm. di Basilea, art. 403
CO, N. 6). A questa regola fanno però eccezione le domande intese al pagamento
di crediti divisibili (Weber, op.
cit., ibidem), come indubitabilmente può essere considerato quello oggetto
della presente vertenza (Fellmann,
op. cit., N. 190), corrispondente a un compenso per la disdetta anticipata del
contratto di mandato da parte di AO 1, ossia data prima del termine
quinquennale di validità di cui alla convenzione iniziale (doc. B).
Se ne deve così concludere
che la legittimazione attiva dei signori AP 1 e AP 2 sussiste,
indipendentemente dalla posizione iniziale da loro assunta congiuntamente a __________.
11.
Di regola il mandato
può essere liberamente disdetto da entrambe le parti in ogni momento (art. 404
CO), a meno che ciò avvenga in tempo inopportuno (art. 404 cpv. 2 CO). Non si
può tuttavia escludere che le parti convengano una durata del mandato: in
concreto, esse hanno previsto che il contratto entrasse in vigore il 15
giugno 2004 per la durata di 5 anni (doc. B, punto 17).
Secondo le regole generali del contratto, anche una simile clausola (in sé
eccezionale, data la natura del mandato) non può limitare il diritto delle
parti alla disdetta, qualora ne siano dati i presupposti. In particolare,
contrariamente alla disdetta notificata dal mandatario, i cui motivi devono
raggiungere una gravità oggettiva (Fellmann,
op. cit., art. 404 CO, N. 95), la revoca del mandato da parte del mandante non
richiede condizioni particolari: non è necessaria né una colpa del mandatario,
né una intensità tale da essere paragonata a quella richiesta per la disdetta
immediata di una rapporto di lavoro (Fellmann,
op. cit., ibidem, N. 92 e 93). Determinante è solo che la continuazione del
mandato sia divenuta insostenibile per il mandante valutando i contrapposti
interessi delle parti secondo diritto e secondo equità, in particolare quando la
fiducia su cui si fonda il rapporto di mandato -peraltro in modo rilevante- viene
meno in misura essenziale (Fellmann,
op. cit., ibidem, N. 93; Weber,
op. cit., art. 404 CO, N. 9 e 14; Engel,
Contrats de droit suisse, Berna 2000, pag. 508; DTF 115 II 464, consid.
2a).
12.
Nel caso concreto, gli
appellanti negano che siano dati i presupposti per la revoca del mandato:
secondo la loro tesi non basterebbe che essi, il giorno dopo la firma del
complemento alla convenzione con la società AO 1, abbiano concluso l'accordo
relativo alla gestione del Diving Center di __________ provvedendo ad informarne
la società opponente solo all'indomani (doc. 3, pag. 3), e nemmeno che -
a questo proposito- abbiano costituito la società __________ -operativa dall'ottobre
2005.
(doc. 4, 5, 6)- ed abbiano poi pubblicizzato la nuova attività a __________,
associandola -senza autorizzazione- a quella proposta a __________ (doc. 4, 5 e
6).
È vero
che la convenzione 12 gennaio 2004 (doc. B) e il suo complemento
(doc. C) sono privi di un esplicito obbligo di fedeltà dei mandatari,
rispettivamente di un divieto di concorrenza nei confronti della mandante. Se
non che, gli stessi sequestranti concordano con l'esistenza di un'aperta
concorrenza tra i due villaggi turistici (verbale, pag. 1), tanto che, proprio
per contrastare questa concorrenza, dopo un mese dall'inizio della loro
attività a __________, essi avevano parificato, aumentandole, le loro tariffe a
quelle di __________ (verbale, pag. 12; doc. 3, pag. 2). L'esistenza di un
rapporto di concorrenza trova altresì conferma nello scambio di e-mail tra __________
(verosimilmente in rappresentanza di __________,ossia del “tour operator” di AO
1: cfr. verbale, pag. 6 in basso) e AP 1 di fine settembre/ inizio ottobre 2005
(doc. 3), nella nota di promemoria 23 giugno 2006 indirizzata da __________ al
presidente dell'opponente (doc. 2) e nello scritto 16 ottobre 2006 (doc. 10).
Poco importa che i mandatari reputino questa circostanza irrilevante e che -a
loro dire- la collaborazione tra i due Diving Center avrebbe di fatto eliminato
anche la rivalità tra i due villaggi turistici (verbale, pag. 11). Al riguardo
essi dimenticano di aver sottoscritto con AO 1, una convenzione relativa
esclusivamente alla gestione del __________ sito sull'Isola __________ (doc. B,
pag. 1), non certo di __________, e -nel dubbio- di non aver certamente
interpellato la loro mandante -come semmai avrebbe richiesto la correttezza e
la buona fede- prima (e non dopo) di intraprendere alcunché al di fuori di quel
rapporto contrattuale. Per l'esistenza di un rapporto di fiducia, basti poi
dire che la loro collaborazione esclusiva con l'opponente risaliva per l'uno al
1999.
(doc. 6) e per l'altro al 2001 (doc. 5). Da tutto ciò i sequestranti
dovevano dedurre che per la società mandante la questione legata alla
concorrenza e più in generale alla fedeltà dei propri collaboratori, non era affatto
irrilevante ma, di primaria importanza. Ne consegue che la legittimità della
revoca del mandato, contestata dai sequestranti, è resa almeno verosimile,
privando gli stessi di ogni diritto a risarcimenti per il mancato guadagno
futuro. Dagli atti risulta in effetti che fino al 30 settembre 2005, l'attività
svolta dai sequestranti a __________ è stata debitamente remunerata, mentre la
richiesta che essi quantificano in fr. 100'000.–, avrebbe dovuto compensare la perdita
di guadagno dovuta all'interruzione con 43 mesi di anticipo sulla scadenza del
contratto (doc. E; appello, pag. 3, n. 2 e 4, n. 2a).
13.
Nell'esito, la sentenza impugnata merita pertanto conferma e
l'appello dev'essere respinto, caricando agli appellanti le conseguenze della
loro soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 e 62
OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 31 ottobre 2006 di AP 1, __________ e AP 2, __________,
è respinto.
2.
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 975.–, già anticipata dagli
appellanti, rimane in solido a loro carico. Essi rifonderanno a AO 1, __________,
pure solidalmente, fr. 1'500.– a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
–RA 2,;
–RA 1,.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
100'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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