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Decisione

14.2006.103

rigetto definitivo dell'opposizione: richiesta di garanzia per crediti d'imposta - appello contro indennità riconosciuta al procedente

27 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 14 luglio 2006, con cui il AO 1,

e per esso RA 1 ha fatto obbligo all'escusso di prestare una garanzia di fr.

2'138'000.– destinata ad assicurare il pagamento di suoi crediti relativi alle

imposte comunali 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999 e, come responsabile

solidale, di analoghi crediti dovuti da __________, __________ (doc. B).

L'istante produce altresì la conferma dell'avviso di ricevimento di questa decisione

da parte dell'escusso (doc. C), nonché le risoluzioni del Consiglio di Stato n.

__________ (doc. D) e n. __________ (doc. E), oltre al mandato di

rappresentanza 14 luglio 2006 rilasciato dal Municipio di __________ a favore

del predetto RA 1 (doc. F).

C. All'udienza

di contraddittorio del 25 ottobre 2006, nessuna delle parti è comparsa.

D. Con

sentenza 26 ottobre 2006 il Segretario assessore __________, ha accolto

l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Ha considerato che la

richiesta di garanzia 14 luglio 2006 costituisce per legge un titolo esecutivo

(art. 248 LT) e che è data l'identità del titolo, del creditore e del debitore con

gli stessi elementi dell'esecuzione.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo la riduzione

dell'indennità riconosciuta all'istante da fr. 4'500.– a fr. 50.–. L'ente

pubblico istante - e per esso in particolare l’ufficio cantonale incaricato - avrebbe

partecipato alla procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle sue

mansioni di legge, senza poter dimostrare costi aggiuntivi; né quella parte ha

partecipato all'udienza.

F. Con

osservazioni 1° dicembre 2006, l'istante si è rimesso al giudizio di questa

Camera.

Considerato

in diritto: 1. Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF,

nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art.

25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente,

condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento

delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le

spese; se del caso, essa può comprendere anche le spese derivanti dal

patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). In particolare, la parte

vincente, non patrocinata, avrà diritto ad essere risarcita per il dispendio di

tempo causatole dal processo e per ulteriori spese dipendenti dal medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 150 CPC, n.

520 e m. 10; Staehelin, in Basler

Kommentar zum SchKG, Vol. I, N. 74 ad art. 84).

2. In

concreto, fuori discussione l'intervento di un patrocinatore e quindi anche

l'eventualità di applicazione o di riferimento alla TOA o a qualsiasi altra

tariffa professionale relativa ad atti di patrocinio, non a torto l'appellante

rileva come RA 1, competente per la riscossione dell'imposta comunale in virtù

dell'autorizzazione rilasciata dal Municipio di __________ (doc. F), si sia

occupato della procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle proprie

mansioni istituzionali (art. 110 cpv. 1 lett. b LOC e art. 296 cpv. 1 e 4 LT, in

relazione con l'art. 244 LT e art. 20 Reg. d'applicazione della LT). A tal

fine, esso ha semplicemente presentato l'istanza di rigetto dell'opposizione la

cui redazione -di pochissime righe- non ha richiesto approfondimenti, studi

particolari, consulenze esterne o altre misure indispensabili, tali da causare

Considerandi

spese che debbano essere risarcite dalla controparte. È vero che l'istanza è

relativa a un credito di importo rilevante ed è anche vero che l'istanza è stata

preceduta da una richiesta di garanzia e da determinati accertamenti, nonché

dalla domanda di esecuzione, ma si tratta di elementi che non influiscono sul

calcolo dell'indennità processuale, così come prevista dalla OTLEF: non v'è

indicazione che l'indennità debba essere proporzionale al valore del credito

posto in esecuzione, né le operazioni preparatorie appartengono alla procedura

di rigetto e comunque sono state compiute anch'esse nell'ambito dei compiti

dell'autorità statale (cfr. in particolare art. 275 LT che rinvia all'art. 248

LT). Né all'ente procedente sono insorte spese di qualsiasi natura dalla

partecipazione all'udienza che -a ragione o a torto- ha disertato.

Tuttavia,

tenuto conto come l'appellante ammetta il principio del riconoscimento alla

controparte di spese forfetarie di cancelleria, non appare iniquo di caricare

al soccombente l'importo di fr. 100.– a titolo di indennità processuali. In

questo senso ed entro questi limiti l'appello dev'essere accolto.

3.

A

dipendenza del fatto che l'ammontare dell'indennità riconosciuta in primo grado

è stata fissata autonomamente dal Segretario assessore, non v'è motivo per

esporre una tassa di giustizia per la presente decisione. Quanto alle indennità

processuali chieste dall'appellante in questa sede, sembra il caso di rilevare

che, potendosi considerare la valutazione impugnata come un "errore"

del primo giudice, nelle sue osservazioni all'appello, la parte qui soccombente

sul tema delle indennità, non ha chiesto la conferma del giudizio di prima

sede, rimettendosi invece alla decisione di questa Camera. In tal modo si può ben

prescindere anche dall'assegnazione di indennità processuali alla parte

vincente (Chiesa in: NRCP 2003,

pag. 227).

Motivi

per i quali,

richiamati per le spese gli art. 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia 1. L'appello

8.

novembre 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 26 ottobre 2006 del

Segretario assessore __________, viene riformato come segue:

“2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a

controparte fr. 100.– a titolo di indennità.”

2.

Non

si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione a: – __________ RA 2, __________;

RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

4'450.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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