14.2006.103
rigetto definitivo dell'opposizione: richiesta di garanzia per crediti d'imposta - appello contro indennità riconosciuta al procedente
27 febbraio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2006.103
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione: richiesta di garanzia per crediti d'imposta - appello contro indennità riconosciuta al procedente
SPESE E INDENNITÀ
art. 25 let. a cf. 2 LEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
14.2006.103
Lugano
27 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 agosto 2006 da
AO 1
(rappr. dall'RA 1)
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 2)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/21 agosto 2006 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________
con sentenza 26 ottobre 2006 (EF.2006.2423), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 4'500.– a titolo di indennità.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 8 novembre 2006 ne postula la riforma del dispositivo n. 2, nel senso di ridurre
l'indennità riconosciuta all'istante a fr. 50.–, protestate spese e ripetibili;
viste le osservazioni 1° dicembre 2006 della parte appellata, che dichiara
di rimettersi al giudizio di questa Camera;
richiamato il decreto presidenziale del 14 novembre 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'11/21 agosto 2006 dell'UE __________, il AO
1 ha escusso AP 1 per la prestazione di una garanzia di fr. 2'138'000.– oltre
interessi al 3% dal 15.07.2006. Quale titolo di credito, il procedente ha
indicato: “Richiesta di garanzia del 14.7.2006. Esecuzione a convalida del
sequestro no. __________.” Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne
ha chiesto il rigetto definitivo.
Fatti
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 14 luglio 2006, con cui il AO 1,
e per esso RA 1 ha fatto obbligo all'escusso di prestare una garanzia di fr.
2'138'000.– destinata ad assicurare il pagamento di suoi crediti relativi alle
imposte comunali 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999 e, come responsabile
solidale, di analoghi crediti dovuti da __________, __________ (doc. B).
L'istante produce altresì la conferma dell'avviso di ricevimento di questa decisione
da parte dell'escusso (doc. C), nonché le risoluzioni del Consiglio di Stato n.
__________ (doc. D) e n. __________ (doc. E), oltre al mandato di
rappresentanza 14 luglio 2006 rilasciato dal Municipio di __________ a favore
del predetto RA 1 (doc. F).
C. All'udienza
di contraddittorio del 25 ottobre 2006, nessuna delle parti è comparsa.
D. Con
sentenza 26 ottobre 2006 il Segretario assessore __________, ha accolto
l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Ha considerato che la
richiesta di garanzia 14 luglio 2006 costituisce per legge un titolo esecutivo
(art. 248 LT) e che è data l'identità del titolo, del creditore e del debitore con
gli stessi elementi dell'esecuzione.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo la riduzione
dell'indennità riconosciuta all'istante da fr. 4'500.– a fr. 50.–. L'ente
pubblico istante - e per esso in particolare l’ufficio cantonale incaricato - avrebbe
partecipato alla procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle sue
mansioni di legge, senza poter dimostrare costi aggiuntivi; né quella parte ha
partecipato all'udienza.
F. Con
osservazioni 1° dicembre 2006, l'istante si è rimesso al giudizio di questa
Camera.
Considerato
in diritto: 1. Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF,
nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art.
25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente,
condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento
delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le
spese; se del caso, essa può comprendere anche le spese derivanti dal
patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). In particolare, la parte
vincente, non patrocinata, avrà diritto ad essere risarcita per il dispendio di
tempo causatole dal processo e per ulteriori spese dipendenti dal medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 150 CPC, n.
520 e m. 10; Staehelin, in Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. I, N. 74 ad art. 84).
2. In
concreto, fuori discussione l'intervento di un patrocinatore e quindi anche
l'eventualità di applicazione o di riferimento alla TOA o a qualsiasi altra
tariffa professionale relativa ad atti di patrocinio, non a torto l'appellante
rileva come RA 1, competente per la riscossione dell'imposta comunale in virtù
dell'autorizzazione rilasciata dal Municipio di __________ (doc. F), si sia
occupato della procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle proprie
mansioni istituzionali (art. 110 cpv. 1 lett. b LOC e art. 296 cpv. 1 e 4 LT, in
relazione con l'art. 244 LT e art. 20 Reg. d'applicazione della LT). A tal
fine, esso ha semplicemente presentato l'istanza di rigetto dell'opposizione la
cui redazione -di pochissime righe- non ha richiesto approfondimenti, studi
particolari, consulenze esterne o altre misure indispensabili, tali da causare
Considerandi
spese che debbano essere risarcite dalla controparte. È vero che l'istanza è
relativa a un credito di importo rilevante ed è anche vero che l'istanza è stata
preceduta da una richiesta di garanzia e da determinati accertamenti, nonché
dalla domanda di esecuzione, ma si tratta di elementi che non influiscono sul
calcolo dell'indennità processuale, così come prevista dalla OTLEF: non v'è
indicazione che l'indennità debba essere proporzionale al valore del credito
posto in esecuzione, né le operazioni preparatorie appartengono alla procedura
di rigetto e comunque sono state compiute anch'esse nell'ambito dei compiti
dell'autorità statale (cfr. in particolare art. 275 LT che rinvia all'art. 248
LT). Né all'ente procedente sono insorte spese di qualsiasi natura dalla
partecipazione all'udienza che -a ragione o a torto- ha disertato.
Tuttavia,
tenuto conto come l'appellante ammetta il principio del riconoscimento alla
controparte di spese forfetarie di cancelleria, non appare iniquo di caricare
al soccombente l'importo di fr. 100.– a titolo di indennità processuali. In
questo senso ed entro questi limiti l'appello dev'essere accolto.
3.
A
dipendenza del fatto che l'ammontare dell'indennità riconosciuta in primo grado
è stata fissata autonomamente dal Segretario assessore, non v'è motivo per
esporre una tassa di giustizia per la presente decisione. Quanto alle indennità
processuali chieste dall'appellante in questa sede, sembra il caso di rilevare
che, potendosi considerare la valutazione impugnata come un "errore"
del primo giudice, nelle sue osservazioni all'appello, la parte qui soccombente
sul tema delle indennità, non ha chiesto la conferma del giudizio di prima
sede, rimettendosi invece alla decisione di questa Camera. In tal modo si può ben
prescindere anche dall'assegnazione di indennità processuali alla parte
vincente (Chiesa in: NRCP 2003,
pag. 227).
Motivi
per i quali,
richiamati per le spese gli art. 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia 1. L'appello
8.
novembre 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 26 ottobre 2006 del
Segretario assessore __________, viene riformato come segue:
“2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 100.– a titolo di indennità.”
2.
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione a: – __________ RA 2, __________;
–
RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
4'450.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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