14.2006.104
rigetto definitivo dell'opposizione: richiesta di garanzia per crediti d'imposta - appello contro indennità riconosciuta al procedente
27 febbraio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2006.104
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione: richiesta di garanzia per crediti d'imposta - appello contro indennità riconosciuta al procedente
SPESE E INDENNITÀ
art. 25 let. a cf. 2 LEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
14.2006.104
Lugano
27 febbraio 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria
appellabile promossa con istanza 23 agosto 2006 da
AO 1
(rappr. dall'RA 2)
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/21 agosto 2006
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore
della Pretura __________ con sentenza 26 ottobre 2006 (EF.2006.2427), ha così
deciso:
“1. L’istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 700.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 6'000.– a titolo di
indennità.
Sentenza dedotta tempestivamente in
appello dall'escusso che con atto 8 novembre 2006 ne postula la riforma del
dispositivo n. 2, nel senso di ridurre l'indennità riconosciuta all'istante a
fr. 50.–, protestate spese e ripetibili;
viste le osservazioni 1° dicembre 2006
della parte appellata, che dichiara di rimettersi al giudizio di questa Camera;
richiamato il decreto presidenziale
del 14 novembre 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE
n. __________ dell'11/21 agosto 2006 dell'UE __________, il AO 1 ha escusso AP
1 per la prestazione di una garanzia di fr. 4'000'000.– oltre interessi al 3%
dal 15.07.2006. Quale titolo di credito, il procedente ha indicato: “Richiesta
di garanzia del 14.7.2006. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________.”
Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo.
Fatti
B. Il procedente fonda la
sua pretesa sulla decisione 14 luglio 2006, con cui il AO 1, e per esso l'RA 2 ha
fatto obbligo all'escusso di prestare una garanzia di fr. 4'000'000.– destinata
ad assicurare il pagamento di suoi crediti relativi alle imposte comunali 1995/
1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 (doc. B). L'istante
produce altresì la conferma dell'avviso di ricevimento di questa decisione da
parte dell'escusso (doc. C), nonché le risoluzioni del Consiglio di Stato n. __________
(doc. D) e n. __________ (doc. E), oltre alla delega di rappresentanza 14
luglio 2006 rilasciata dal Municipio di __________ a favore del predetto RA 2 (doc.
F).
C. All'udienza di
contraddittorio del 25 ottobre 2006 nessuna delle parti è comparsa.
D. Con sentenza 26
ottobre 2006 il Segretario assessore __________, ha accolto l'istanza di
rigetto definitivo dell'opposizione. Ha considerato che la richiesta di
garanzia 14 luglio 2006 costituisce per legge un titolo esecutivo (art. 248 LT)
e che è data l'identità del titolo, del creditore e del debitore con gli stessi
elementi dell'esecuzione.
E. Contro la sentenza
pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo la riduzione dell'indennità
riconosciuta all'istante da fr. 6'000.– a fr. 50.–. L'ente pubblico istante - e
per esso in particolare l’ufficio cantonale incaricato - avrebbe partecipato
alla procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle sue mansioni di
legge, senza poter dimostrare costi aggiuntivi; né quella parte ha partecipato
all'udienza.
F. Con osservazioni 1°
dicembre 2006, l'istante si è rimesso al giudizio di questa Camera.
Considerato
in diritto: 1. Ai
sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il
rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda
della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa
indennità come risarcimento delle spese. Tale indennità è destinata a coprire
la perdita di tempo e le spese; se del caso, essa può comprendere anche le
spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). In
particolare, la parte vincente, non patrocinata, avrà diritto ad essere
risarcita per il dispendio di tempo causatole dal processo e per ulteriori
spese dipendenti dal medesimo (Cocchi/Trezzini,
Considerandi
CPC-TI, art. 150 CPC, n. 520 e m. 10; Staehelin,
in Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, N. 74 ad art. 84).
2.
In concreto, fuori
discussione l'intervento di un patrocinatore e quindi anche l'eventualità di
applicazione o di riferimento alla TOA o a qualsiasi altra tariffa
professionale relativa ad atti di patrocinio, non a torto l'appellante rileva
come RA 2, competente per la riscossione dell'imposta comunale in virtù
dell'autorizzazione rilasciata dal Municipio di __________ (doc. F), si sia
occupato della procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle proprie
mansioni istituzionali (art. 110 cpv. 1 lett. b LOC e art. 296 cpv. 1 e 4 LT,
in relazione con l'art. 244 LT e art. 20 Reg. d'applicazione della LT). A tal
fine, esso ha semplicemente presentato l'istanza di rigetto dell'opposizione la
cui redazione -di pochissime righe- non ha richiesto approfondimenti, studi
particolari, consulenze esterne o altre misure indispensabili, tali da causare
spese che debbano essere risarcite dalla controparte. È vero che l'istanza è
relativa a un credito di importo rilevante ed è anche vero che l'istanza è
stata preceduta da una richiesta di garanzia e da determinati accertamenti,
nonché dalla domanda di esecuzione, ma si tratta di elementi che non
influiscono sul calcolo dell'indennità processuale, così come prevista dalla
OTLEF: non v'è indicazione che l'indennità debba essere proporzionale al valore
del credito posto in esecuzione, né le operazioni preparatorie appartengono
alla procedura di rigetto e comunque sono state compiute anch'esse nell'ambito
dei compiti dell'autorità statale (cfr. in particolare art. 275 LT che rinvia
all'art. 248 LT). Né all'ente procedente sono insorte spese di qualsiasi natura
dalla partecipazione all'udienza che -a ragione o a torto- ha disertato.
Tuttavia, tenuto conto come
l'appellante ammetta il principio del riconoscimento alla controparte di spese
forfetarie di cancelleria, non appare iniquo di caricare al soccombente
l'importo di fr. 100.– a titolo di indennità processuali. In questo senso ed
entro questi limiti l'appello dev'essere accolto.
3.
A
dipendenza del fatto che l'ammontare dell'indennità riconosciuta in primo grado
è stata fissata autonomamente dal Segretario assessore, non v'è motivo per
esporre una tassa di giustizia per la presente decisione. Quanto alle indennità
processuali chieste dall'appellante in questa sede, sembra il caso di rilevare
che, potendosi considerare la valutazione impugnata come un "errore"
del primo giudice, nelle sue osservazioni all'appello, la parte qui soccombente
sul tema delle indennità, non ha chiesto la conferma del giudizio di prima
sede, rimettendosi invece alla decisione di questa Camera. In tal modo si può
ben prescindere anche dall'assegnazione di indennità processuali alla parte
vincente (Chiesa in: NRCP 2003,
pag. 227).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 61 cpv. 1
e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 8 novembre 2006
di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza 26 ottobre 2006 del Segretario assessore __________,
viene riformato come segue:
“2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 100.– a titolo di indennità.”
2. Non si
prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a: – __________ RA 2, __________;
–
RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi
implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza,
di fr. 5'950.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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