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Decisione

14.2006.104

rigetto definitivo dell'opposizione: richiesta di garanzia per crediti d'imposta - appello contro indennità riconosciuta al procedente

27 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il procedente fonda la

sua pretesa sulla decisione 14 luglio 2006, con cui il AO 1, e per esso l'RA 2 ha

fatto obbligo all'escusso di prestare una garanzia di fr. 4'000'000.– destinata

ad assicurare il pagamento di suoi crediti relativi alle imposte comunali 1995/

1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 (doc. B). L'istante

produce altresì la conferma dell'avviso di ricevimento di questa decisione da

parte dell'escusso (doc. C), nonché le risoluzioni del Consiglio di Stato n. __________

(doc. D) e n. __________ (doc. E), oltre alla delega di rappresentanza 14

luglio 2006 rilasciata dal Municipio di __________ a favore del predetto RA 2 (doc.

F).

C. All'udienza di

contraddittorio del 25 ottobre 2006 nessuna delle parti è comparsa.

D. Con sentenza 26

ottobre 2006 il Segretario assessore __________, ha accolto l'istanza di

rigetto definitivo dell'opposizione. Ha considerato che la richiesta di

garanzia 14 luglio 2006 costituisce per legge un titolo esecutivo (art. 248 LT)

e che è data l'identità del titolo, del creditore e del debitore con gli stessi

elementi dell'esecuzione.

E. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo la riduzione dell'indennità

riconosciuta all'istante da fr. 6'000.– a fr. 50.–. L'ente pubblico istante - e

per esso in particolare l’ufficio cantonale incaricato - avrebbe partecipato

alla procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle sue mansioni di

legge, senza poter dimostrare costi aggiuntivi; né quella parte ha partecipato

all'udienza.

F. Con osservazioni 1°

dicembre 2006, l'istante si è rimesso al giudizio di questa Camera.

Considerato

in diritto: 1. Ai

sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il

rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda

della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa

indennità come risarcimento delle spese. Tale indennità è destinata a coprire

la perdita di tempo e le spese; se del caso, essa può comprendere anche le

spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). In

particolare, la parte vincente, non patrocinata, avrà diritto ad essere

risarcita per il dispendio di tempo causatole dal processo e per ulteriori

spese dipendenti dal medesimo (Cocchi/Trezzini,

Considerandi

CPC-TI, art. 150 CPC, n. 520 e m. 10; Staehelin,

in Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, N. 74 ad art. 84).

2.

In concreto, fuori

discussione l'intervento di un patrocinatore e quindi anche l'eventualità di

applicazione o di riferimento alla TOA o a qualsiasi altra tariffa

professionale relativa ad atti di patrocinio, non a torto l'appellante rileva

come RA 2, competente per la riscossione dell'imposta comunale in virtù

dell'autorizzazione rilasciata dal Municipio di __________ (doc. F), si sia

occupato della procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle proprie

mansioni istituzionali (art. 110 cpv. 1 lett. b LOC e art. 296 cpv. 1 e 4 LT,

in relazione con l'art. 244 LT e art. 20 Reg. d'applicazione della LT). A tal

fine, esso ha semplicemente presentato l'istanza di rigetto dell'opposizione la

cui redazione -di pochissime righe- non ha richiesto approfondimenti, studi

particolari, consulenze esterne o altre misure indispensabili, tali da causare

spese che debbano essere risarcite dalla controparte. È vero che l'istanza è

relativa a un credito di importo rilevante ed è anche vero che l'istanza è

stata preceduta da una richiesta di garanzia e da determinati accertamenti,

nonché dalla domanda di esecuzione, ma si tratta di elementi che non

influiscono sul calcolo dell'indennità processuale, così come prevista dalla

OTLEF: non v'è indicazione che l'indennità debba essere proporzionale al valore

del credito posto in esecuzione, né le operazioni preparatorie appartengono

alla procedura di rigetto e comunque sono state compiute anch'esse nell'ambito

dei compiti dell'autorità statale (cfr. in particolare art. 275 LT che rinvia

all'art. 248 LT). Né all'ente procedente sono insorte spese di qualsiasi natura

dalla partecipazione all'udienza che -a ragione o a torto- ha disertato.

Tuttavia, tenuto conto come

l'appellante ammetta il principio del riconoscimento alla controparte di spese

forfetarie di cancelleria, non appare iniquo di caricare al soccombente

l'importo di fr. 100.– a titolo di indennità processuali. In questo senso ed

entro questi limiti l'appello dev'essere accolto.

3.

A

dipendenza del fatto che l'ammontare dell'indennità riconosciuta in primo grado

è stata fissata autonomamente dal Segretario assessore, non v'è motivo per

esporre una tassa di giustizia per la presente decisione. Quanto alle indennità

processuali chieste dall'appellante in questa sede, sembra il caso di rilevare

che, potendosi considerare la valutazione impugnata come un "errore"

del primo giudice, nelle sue osservazioni all'appello, la parte qui soccombente

sul tema delle indennità, non ha chiesto la conferma del giudizio di prima

sede, rimettendosi invece alla decisione di questa Camera. In tal modo si può

ben prescindere anche dall'assegnazione di indennità processuali alla parte

vincente (Chiesa in: NRCP 2003,

pag. 227).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 61 cpv. 1

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello 8 novembre 2006

di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza 26 ottobre 2006 del Segretario assessore __________,

viene riformato come segue:

“2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a

controparte fr. 100.– a titolo di indennità.”

2. Non si

prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a: – __________ RA 2, __________;

RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi

implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza,

di fr. 5'950.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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