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Decisione

14.2006.106

rigetto definitivo dell'opposizione: richiesta di garanzia per crediti d'imposta - appello contro indennità riconosciuta al procedente

28 febbraio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 14 luglio 2006, con cui __________,

e per essa RA 2 ha fatto obbligo all'escusso di prestare una garanzia

complessiva di fr. 6'894'000.– destinata ad assicurare il pagamento di suoi

crediti relativi alle imposte cantonali 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/

2002/ 2003/ 2004 per fr. 4'356'000.– e, come responsabile solidale, di analoghi

crediti per gli anni 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999 dovuti da __________, __________,

per fr. 2'538'000.– (doc. B). L'istante produce altresì la conferma

dell'avviso di ricevimento di questa decisione da parte dell'escusso (doc. C), nonché

le risoluzioni del Consiglio di Stato n. __________ (doc. D) e n. __________

(doc. E).

C. All'udienza

di contraddittorio del 25 ottobre 2006 nessuna delle parti è comparsa.

D. Con

sentenza 26 ottobre 2006 il Segretario assessore __________, ha accolto

l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Ha considerato che la

richiesta di garanzia 14 luglio 2006 costituisce per legge titolo esecutivo

(art. 248 LT) e che è data l'identità del titolo, del creditore e del debitore

con gli stessi elementi dell'esecuzione.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo la riduzione

dell'indennità riconosciuta all'istante da fr. 7'500.– a fr. 50.–. L'ente

pubblico istante avrebbe partecipato alla procedura di rigetto dell'opposizione

nell'ambito delle sue mansioni di legge, senza poter dimostrare costi

aggiuntivi; né quella parte ha partecipato all'udienza.

F. Con

osservazioni 1° dicembre 2006, l'istante si è rimesso al giudizio di questa

Camera.

Considerato

in diritto: 1. Ai sensi

dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il

rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda

della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa

indennità come risarcimento delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la

perdita di tempo e le spese; se del caso, essa può comprendere anche le spese

derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). In

particolare, la parte vincente, non patrocinata, avrà diritto ad essere

risarcita per il dispendio di tempo causatole dal processo e per ulteriori

spese dipendenti dal medesimo (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, art. 150 CPC, n. 520 e m. 10; Staehelin,

in Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, N. 74 ad art. 84).

2. In

concreto, fuori discussione l'intervento di un patrocinatore e quindi anche

l'eventualità di applicazione o di riferimento alla TOA o a qualsiasi altra

tariffa professionale relativa ad atti di patrocinio, non a torto l'appellante

rileva come l'RA 1, competente per la riscossione dell'imposta cantonale, si sia

occupato della procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle proprie

mansioni istituzionali (art. 244 LT e art. 20 Reg. d'applicazione della LT). A

tal fine, esso ha semplicemente presentato l'istanza di rigetto dell'opposizione

la cui redazione -di pochissime righe- non ha richiesto approfondimenti, studi

particolari, consulenze esterne o altre misure indispensabili, tali da causare spese

Considerandi

che debbano essere risarcite dalla controparte. E' vero che l'istanza è

relativa a un credito di importo rilevante ed è anche vero che l'istanza è

stata preceduta da una richiesta di garanzia e da determinati accertamenti,

nonché dalla domanda di esecuzione, ma si tratta di elementi che non

influiscono sul calcolo dell'indennità processuale, così come prevista dalla

OTLEF: non v'è indicazione che l'indennità debba essere proporzionale al valore

del credito posto in esecuzione, né le operazioni preparatorie appartengono

alla procedura di rigetto e comunque sono state compiute anch'esse nell'ambito

dei compiti dell'autorità statale (cfr. in particolare art. 248 LT). Né

all'ente procedente sono insorte spese di qualsiasi natura dalla partecipazione

all'udienza che -a ragione o a torto- ha disertato.

Tuttavia,

tenuto conto come l'appellante ammetta il principio del riconoscimento alla

controparte di spese forfetarie di cancelleria, non appare iniquo di caricare

al soccombente l'importo di fr. 100.- a titolo di indennità processuali. In questo senso ed entro questi limiti l'appello dev'essere accolto.

3.

A

dipendenza del fatto che l'ammontare dell'indennità riconosciuta in primo grado

è stata fissata autonomamente dal Segretario assessore, non v'è motivo per

esporre una tassa di giustizia per la presente decisione. Quanto alle indennità

processuali chieste dall'appellante in questa sede, sembra il caso di rilevare

che, potendosi considerare la valutazione impugnata come un "errore"

del primo giudice, nelle sue osservazioni all'appello, la parte qui soccombente

sul tema delle indennità, non ha chiesto la conferma del giudizio di prima

sede, rimettendosi invece alla decisione di questa Camera. In tal modo si può

ben prescindere anche dall'assegnazione di indennità processuali alla parte

vincente (Chiesa in: NRCP 2003,

pag. 227).

Motivi

per i quali,

richiamati per le spese gli art. 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

8.

novembre 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 26 ottobre 2006 del

Segretario assessore __________, viene riformato come segue:

“2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 900.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a

controparte fr. 100.– a titolo di indennità.”

2.

Non

si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione a: – __________ RA 2, __________;

RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'450.–,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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