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Decisione

14.2006.108

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di locazione - prestazione di garanzia

27 febbraio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua pretesa sul contratto 14 dicembre 2004 con cui

l'escussa ha preso in locazione il ristorante e il motel alla particella n. __________

RFD di __________ (doc. A). Esse hanno altresì fissato al 1° gennaio 2005

l'inizio della gestione del motel da parte dell'escussa, affidando quella del

ristorante, poiché sublocato previo consenso dell'istante, ad una terza società.

Agli atti figura pure il verbale 16 agosto 2006 del tentativo di conciliazione tenutosi

davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________

(doc. C).

C. All'udienza di contraddittorio dell'8

settembre 2006, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta non ha di

per sé contestato la pattuizione di una garanzia di fr. 90'000.–, che tuttavia ha

affermato non costituire credito a favore dell'istante: l'importo, fosse anche depositato

in una banca, avrebbe comunque continuato ad appartenere al conduttore. Peraltro,

difetti all'immobile accertati tramite perizia, avevano comportato una perdita

di guadagno stimata in fr. 148'298.–. Il contratto poi era stato firmato dalla

stessa persona sia per conto della creditrice che per conto della debitrice. L'istante,

ribadita la legittimità della richiesta fondata su un valido riconoscimento di

debito, ha escluso una sua responsabilità per difetti e danni all'immobile.

D. Con

sentenza 27 ottobre 2006 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Ha

ritenuto il contratto di locazione valido titolo di rigetto per l'esecuzione

tendente alla prestazione di una garanzia di fr. 90'000.–, posto come tale

importo non avrebbe dovuto essere versato all'istante ma depositato su un conto

garanzia, respingendo per il resto tutte le obiezioni sollevate dall'escussa.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, sostenendo che l'obbligo

a suo carico di prestare una garanzia di fr. 90'000.– da depositare in una

banca di sua scelta, non comportava affatto il versamento di fr. 90'000.–

all'istante. Il credito che quest'ultima pretende di vantare, non poggia quindi

su alcun titolo di rigetto.

F. Con

le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il

giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito

di cui ai documenti prodotti (Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep.

1989, pag. 331).

2. Il

contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento

di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati

(staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82).

Diversa

è la questione relativa alla garanzia per il canone di locazione, pattuita in

un tale contratto ai sensi dell'art. 257e CO; al di là del fatto che il

contratto rappresenti titolo esecutivo per una somma corrispondente, la

prestazione della garanzia deve anzitutto essere chiesta nell'ambito di un'esecuzione

in prestazione di garanzia (art. 38 cpv. 1 LEF), laddove il locatore che

intende ottenere una simile prestazione in via esecutiva, deve precisarlo

esplicitamente nella domanda d'esecuzione e il precetto esecutivo

corrispondente deve pure darne indicazione (Acocella,

in Comm. di Basilea, art. 38 LEF, N. 16 - 18; Gilliéron,

op. cit., cit., n. 29 ad art. 38 LEF; CEF 8 febbraio 2002 [14.01.114]; Jaques, in NRCP 2005 p. 103). Tale

particolarità si giustifica già perché la somma pattuita non è destinata al patrimonio

del locatore, ma ad essere depositata -in genere- presso lo stabilimento

cantonale dei depositi (art. 9 LEF), rispettivamente -nel caso della garanzia

per locazione- presso una banca designata dal locatore, segnatamente su un

conto intestato al conduttore (art. 257e cpv. 1 CO).

3. Quanto

al rigetto dell'opposizione, dev'essere rilevato che un'esecuzione tendente al

pagamento di una determinata somma di denaro non può essere continuata quale

esecuzione in prestazione di garanzia e viceversa (Acocella, op. cit., n. 19 ad art. 38 LEF; Gilliéron, op. cit., ibidem): la

relativa eccezione può essere sollevata nell'ambito della procedura di rigetto

dell'opposizione (Acocella, op.

cit., n. 50 ad art. 38). In conclusione, dev'essere respinta un'istanza di

rigetto, relativa a un'esecuzione ordinaria, ma tendente al pagamento di una

garanzia pattuita (Jaques, op.

cit., ibidem).

4. In

concreto, il tenore del punto 5 (“deposito di garanzia”) del contratto di

locazione 14 dicembre 2004 è il seguente: “Fr. 90'000.– (novantamila) verranno

versati su un conto deposito affitti intestato alla conduttrice presso una

banca da essa designata, ecc." (doc. A). In occasione del contraddittorio,

l'istante ha dichiarato che “oggetto dell'esecuzione in discussione è la prestazione

di una garanzia” e ha affermato di procedere allo “scopo di ottenere il

deposito di garanzia” (verbale, pag. 2). Sennonché, la procedente ha promosso un'esecuzione

volta ad ottenere il pagamento di quella somma. Dal precetto esecutivo agli

atti, privo di qualsiasi riferimento al riguardo, non risulta che sia mai stata

avviata un'esecuzione per la prestazione della predetta garanzia, né l'istante lo

ha mai in qualche modo sostenuto. Non avendolo fatto, la sua richiesta dev'essere

respinta e in tal senso va riformata la decisione impugnata.

L'appello

8 novembre 2006 di AP 1 dev'essere così accolto; la tassa di giustizia segue la

soccombenza dell'istante, che rifonderà all'appellante un'equa indennità (art.

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

8 novembre 2006 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza i dispositivi n.

1 e 2 della sentenza 27 ottobre 2006 del Pretore __________, vengono riformati

come segue:

“1. L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione,

18 agosto 2006, di AO 1, __________, è respinta.

Considerandi

2.

Le spese

e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.– , da anticipare dalla parte

istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________,

fr. 1'000.– a titolo di indennità.”

2.

La

tassa di giustizia di fr. 750.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr.

500.

– a titolo di indennità d'appello.

3.

Intimazione:

–RA 2,;

–RA

1,.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia

di diritto della locazione- è di fr. 90'000.–, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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