14.2006.109
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
2 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.109
Data decisione, Autorità:
02.02.2007, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.109
Lugano
2 febbraio
2007
B/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
12 settembre 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 6 novembre 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1,
__________, a far tempo da lunedì
6 novembre 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
10 novembre 2006 ne ha
postulato l’annullamento;
preso atto che la parte
appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con
ordinanza presidenziale 15/16 novembre 2006 all’appello
è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
__________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 4'645.30 oltre
accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 25 ottobre 2006 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 6 novembre 2006 la Pretore del __________ __________, ha dichiarato il
fallimento di AP 1 a far tempo dal 6 novembre 2006 alle ore 14.00.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 asserendo di avere
provveduto a saldare il suo debito nei confronti della creditrice e producendo
una ricevuta 10 novembre 2006 (doc. A). L’appellante ha inoltre dichiarato di
essere intenzionata a pagare i suoi ulteriori debiti.
Considerato
in diritto: 1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1)
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3)
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova” o fatti nuovi
impropri), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv.
2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26
ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________ (doc. A)
emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata saldata il 10 novembre
2006, e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta
adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto
30 gennaio 2007__________ si evince che le due procedure pendenti nei confronti
dell’appellante sono state pagate. Pertanto il fatto che la debitrice sia stata
in grado di saldare tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti induce a
concludere che non si trova in uno stato di illiquidità e che dispone dei mezzi
finanziari per far fronte ai suoi impegni.
Avendo
pertanto AP 1 reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, ai sensi
dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può essere annullato.
2. L'appello
10 novembre 2006 di AP 1 va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo
presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
LEF
pronuncia:
Fatti
I. L'appello
10 novembre 2006 dAP 1 è accolto. Di conseguenza:
“1. La dichiarazione
di fallimento 6 novembre 2006 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________
nei confronti di AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a
carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Le spese
dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP
1”.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante,
resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
RA 1;
-
__________;
- Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
terzi implicati
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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