14.2006.110
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
15 gennaio 2007Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2006.110
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.110
Lugano
15 gennaio
2007
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
17 agosto 2006 presentata da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore __________ con
sentenza
13 novembre 2006 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno lunedì 13
novembre 2006 alle ore 11.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
14 novembre 2006 ne postula l’annullamento;
lette le osservazioni 21 dicembre 2006 della parte
appellata;
rilevato che con ordinanza presidenziale 15/16
novembre 2006 all’appello
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 16'657.30 compresi interessi e
spese.
B. All’udienza
di contraddittorio del 4 settembre 2006 AP 1 ha asserito di avere difficoltà a
pagare il suo debito e ha chiesto che gli venisse concesso un certo lasso di
tempo per procedere al versamento dell’importo dovuto.
Le
parti hanno pertanto concordato che la decisione venisse emanata non prima del
30 settembre 2006.
C. Trascorso il termine concordato, senza che il convenuto avesse
saldato il suo debito, con sentenza 13 novembre 2006 il Pretore __________ ha
dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 13 novembre 2006 alle
ore 11.00.
D. Con
l’appello AP 1 ha sostenuto di avere provveduto
a versare al creditore,
come concordato, un acconto in contanti di fr. 10'000.-- in relazione
all’esecuzione in oggetto n. __________. In merito all’esecuzione n. __________
l’appellante ha asserito che nella lettera 10 novembre 2006, inviata alla
creditrice, ha confermato il pagamento di un acconto di fr. 10'000.-- e il versamento
di rate a partire da fine anno, mentre per l’esecuzione n. __________ ha affermato
di avere concordato con la creditrice il versamento di fr. 300.-- al mese.
Agli atti
non risultano documenti prodotti dall’appellante.
E.
Con le sue osservazioni AO 1 ha negato di
avere concordato con il debitore il versamento di un importo di fr. 10'000.--
quale acconto in relazione all’esecuzione in oggetto n. __________. Egli ha poi
rilevato che il debito di AP 1 ammonta ancora a fr. 9'816.35 oltre agli interessi,
alle spese esecutive, a quelle giudiziarie e alle ripetibili.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1)
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2)
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3)
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova” o fatti nuovi
impropri), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv.
2.
n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo
1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) L’appellante non ha
dimostrato di avere estinto l’esecuzione in oggetto n. __________ (art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato presso la scrivente Camera l’importo
dovuto a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e ancor meno ha
provato che da parte di quest’ultimo sia stata ritirata la domanda di
fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Con le sue osservazioni il creditore ha
d’altro canto negato che sia stato effettuato un pagamento da parte
dell’appellante. Di conseguenza non risultando adempiuto nessuno dei
presupposti previsti all’art. 174 cpv. 2 LEF, la dichiarazione di fallimento
non può essere annullata.
d) In
via abbondanziale va ritenuto che dall’estratto 2 gennaio 2007 __________
emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 35 esecuzioni per un
importo complessivo di fr. 342'955.81, di cui 4 promosse nel 2004, 10 nel 2005
e 21 nel 2006. Nel caso di specie determinante è che nel corso del 2006 sono
state emesse 2 comminatorie di fallimento, un avviso di pignoramento e che sono
state presentate 2 domande di realizzazione, il che porta a concludere che la
situazione finanziaria di AP 1 è andata via via deteriorandosi e che non
dispone più della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Dall’estratto
2.
gennaio 2006 risulta inoltre che a carico dell’appellante sono già stati
emessi 4 attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr.
520'747.30. Nemmeno il presupposto della solvibilità appare di conseguenza reso
sufficientemente verosimile.
2.
L'appello
14.
novembre 2006 di AP 1 va quindi respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
Tassa
di giustizia e indennità sono poste a carico dell’appellante (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello
14 novembre 2006 di AP 1, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
martedì
16 gennaio 2007 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1
3. Intimazione
a:
RA
1AP 1;
AO 1, __________;
– Ufficio __________
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30(trenta)
giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster