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Decisione

14.2006.114

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

15 gennaio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP

1 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 15 novembre 2006 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 21 novembre 2006 la Pretore __________, ha dichiarato

il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 21 novembre 2006 alle ore 14.00.

D. Con

atto d’appello 23 novembre 2006 e integrazione 1. dicembre 2006 AP 1 ha

asserito di avere saldato l’esecuzione in oggetto n. __________, producendo

copia di una ricevuta postale 22 novembre 2006 relativa al versamento alla AO 1

di fr. 9'027.30 (doc. B). L’appellante ha poi prodotto un avviso 23 novembre

2006 del __________ (doc. G), da cui risulta un saldo a favore di AP 1 di fr.

31'795.21. Con l’integrazione all’appello la debitrice ha presentato un

estratto dell’Ufficio __________ al 1. dicembre 2006 (doc. H), da cui emerge

che nei suoi confronti sono pendenti 7 esecuzioni, per un importo complessivo

di fr. 41'454.05, rilevando che diverse procedure sono state nel frattempo

saldate (doc. da I a P e da R a T) e che l’esecuzione n. __________, promossa

dalla __________, sarebbe stata saldata entro il 31 marzo 2007. In relazione a

questa esecuzione l’appellante ha prodotto un suo scritto 1. dicembre 2006

(doc. Q) inviato alla predetta __________, con cui ha chiesto di pagare il suo

debito in tre rate, la prima il 15 gennaio, la seconda il 15 febbraio e la

terza il 15 marzo 2007. AP 1 ha infine inoltrato una relazione in merito ai

contratti commerciali in essere per il 30 novembre 2006 (doc. U) e una

relazione relativa alle sue prospettive per il 2007 (doc. V).

E. Con

scritto 23 novembre 2006 la AO 1 ha confermato il pagamento della procedura in

oggetto da parte dell’appellante.

considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova” o fatti nuovi impropri),

solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3

LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che

li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio

da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare

fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra

l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,

concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore

deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un

indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti,

così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute

posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere

in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve

essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi

concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre

semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al

debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere

troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più

verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già

con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della

solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto

sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht

und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,

p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo

1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

c) Dalla copia della

ricevuta postale 22 novembre 2006 (doc. B) emerge che l’appellante,

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, ha versato fr. 9'027.30 alla AO

1.

Quest’ultima, con scritto 23 novembre 2006, ha confermato l’estinzione del

debito oggetto dell’esecuzione in esame, per cui risulta adempiuto il

presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

d) Per quel che

concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto 9 gennaio

2007.

__________ emerge che nei confronti dell’appellante è aperta ancora l’esecuzione

n. __________ per un valore di fr. 38'374.55 promossa dalla __________. In

relazione a questa procedura l’appellante ha prodotto un suo scritto 1.

dicembre 2006, inviato alla creditrice, in cui chiede la concessione di una

dilazione di pagamento in 3 rate, la prima per il 15 gennaio, la seconda per il

15.

febbraio e la terza per il 15 marzo 2007, il che porta a ritenere che l’appellante

ha riconosciuto il debito oggetto della menzionata esecuzione. Determinante è

tuttavia che AP 1 non ha prodotto alcun documento a comprova della concessione

della dilazione di pagamento da parte della creditrice, per cui il suo debito

nei confronti della __________ ammonta attualmente a fr. 38'374.55. Il saldo

positivo del suo conto corrente di fr. 31'795.21, confermato dal __________ con

avviso 23 novembre 2006 (doc. G), è però insufficiente a estinguerlo. Queste

considerazioni portano di conseguenza a concludere che l’escussa non dispone

della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. I documenti

prodotti da AP 1 relativi ai contratti commerciali in essere per il 30 novembre

2006.

e la relazione relativa alle sue prospettive commerciali per il 2007 (doc.

U e V) non forniscono certezza in merito alla sua disponibilità finanziaria ritenuto

che non può essere accertato che le relative fatture verranno anche

effettivamente pagate e se del caso quando, mentre la liquidità della debitrice

deve essere resa verosimile entro il termine d’appello. Il presupposto della

solvibilità non appare di conseguenza reso sufficientemente verosimile. L’art.

174.

cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di AP

1.

non può essere annullato.

2.

L'appello

23.

novembre 2006 di AP 1 va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. L'appello

23 novembre 2006 di AP 1, è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

martedì

16 gennaio 2007 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

RA

1AP 1AP 1,

__________;

AO 1 AO 1, Lugano;

- __________ __________

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30(trenta)

giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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