14.2006.117
rigetto definitivo dell'opposizione: notificazione di atti e assenza di rappresentanza processuale dell'escussa con domicilio all'estero
28 marzo 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2006.117
Data decisione, Autorità:
28.03.2007, CEF
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione: notificazione di atti e assenza di rappresentanza processuale dell'escussa con domicilio all'estero
DECISIONE AMMINISTRATIVA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 64a cpv. 1 CPC-TI
art. 64a cpv. 2 CPC-TI
art. 65 cpv. 2 CPC-TI
art. 84 CPC-TI
art. 97 cf. 3 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
14.2006.117
Lugano
28 marzo 2007 /LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 12 agosto 2005 da
AO 1
(rappr. dall'RA 1)
contro
AP 1AP 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ del 1°/5 luglio 2005 dell'UE __________;
sulla
quale istanza il Pretore __________, con sentenza 7 novembre 2006
(EF.2005.2443) ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 300.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta in appello dall'escussa che con scritto 27 novembre
2006, contesta la pretesa dell'istante e dichiara di non avere domicilio
fiscale o legale in Svizzera;
preso atto che la procedente con osservazioni 5 gennaio 2007 si
oppone al gravame;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
e considerando in
diritto:
che
con PE n. __________ del 1°/5 luglio 2005 dell'UE __________ la AO 1 ha escusso
AP 1, presso la __________ di __________, per l'importo di fr. 95'284.– oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2000, indicando come titolo di credito: “Imposta
preventiva secondo decisione del 28.2.2005, la quale è cresciuta in giudicato e
diventata esecutoria (concernente la __________, radiata nel Registro di
Commercio il __________). Esecuzione ai sensi dell'art. 50 LEF”;
che,
interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo con istanza 12 agosto 2005;
che
Fatti
il 5 ottobre 2005 la __________, rappresentante fiscale dell'escussa, ha retrocesso
alla Pretura l'istanza e la citazione all'udienza fissata per il 28 ottobre
2005, comunicandole di non essere “abilitata a ricevere atti giudiziari civili”
e, quindi, di rivolgersi direttamente a quest'ultima;
che
con sentenza 7 novembre 2006 il Pretore __________, ha ritenuto di avere
validamente notificato gli atti giudiziari all'escussa inviandoli presso la __________
e che senza motivo quest'ultima non era comparsa all'udienza, accogliendo, per
finire, l'istanza di rigetto definitivo in quanto fondata su un valido titolo
esecutivo;
che
contro tale sentenza, anch'essa intimata e notificata a __________, si aggrava
l'escussa, contestando di essere mai stata rappresentata in Svizzera dalla
menzionata società fiduciaria ed opponendosi alla pretesa dell'istante;
che
di per sé, le domande d'appello non permetterebbero di riformare la sentenza di
primo grado, dal momento che l'appellante non accenna minimamente a tale esito,
né ad esito analogo, ponendo questioni estranee a un giudizio di rigetto
dell'opposizione;
che,
tuttavia, a norma dell'art. 97 n. 3 CPC, il giudice deve esaminare d'ufficio,
in ogni stadio della causa, se esistono i presupposti processuali fra i quali
si conta la competenza territoriale quando il foro è imperativo;
che
tale è il caso nella procedura di rigetto dell'opposizione (Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, pag. 343: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad
art. 84);
che
competente per pronunciarsi sul rigetto dell'opposizione è il giudice del luogo
dell'esecuzione, ossia dove si trova l'ufficio di esecuzione che ha emesso il
precetto esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Comm. de la
LP, vol. 1, n. 22 ad art. 84), foro che l'escusso non può più contestare, se
non l'ha fatto tempestivamente nella via ricorsuale in virtù dell'art. 17 LEF (DTF 112 III 9; Staehelin, op. cit., n. 20 ad art. 84 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 24 e 25 ad art. 84 LEF; CEF 11 settembre 2006 [14.2006.8]);
che,
in concreto, alla ricorrente non è quindi più permesso
censurare il foro di __________, luogo in cui il precetto esecutivo è stato
emesso, non avendolo contestato tempestivamente;
che,
altra cosa è il luogo in cui deve avvenire la notificazione degli atti di una
procedura di rigetto dell'opposizione come la presente, in particolare tenendo
conto che il luogo dell'esecuzione diverge dal domicilio della persona escussa
che ha sede in Italia;
che,
la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di
essi al destinatario o, se ne esiste uno, al suo rappresentante (art. 120 cpv.
1 e 4 CPC, per rinvio dell'art. 25 LALEF), dovendosi con ciò intendere anche il
rappresentante processuale (Chiesa, Notificazione
di un atto di causa alla parte o al patrocinatore, in: NRCP 2003 pag. 223 e seg.);
che,
non trattandosi di una causa giudiziaria fra quelle enumerate dall'art. 64a CPC,
l'ipotesi di una rappresentanza processuale dell'appellante da parte di __________
avrebbe già dovuto essere esclusa;
che,
in ogni modo, una mandataria con un simile compito avrebbe dovuto produrre un'autorizzazione
scritta, precisa e attuale che la legittimasse a rappresentare in lite l'escussa
e l'autorizzasse a compiere gli atti processuali del caso (art. 65 cpv. 2 CPC,
per rinvio dell'art. 25 LALEF; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 65 CPC);
che,
per contro, già il 4 dicembre 2003, l'escussa aveva comunicato RA 1 di avere
conferito a __________ il mandato di sua rappresentante fiscale in Svizzera:
ciò che, senza indagare sul dettaglio di tale incarico, esclude prima facie
un'eventuale rappresentanza processuale;
che,
coerentemente con quella comunicazione, __________, appena ricevuta l'istanza
di rigetto dell'opposizione da parte dell'amministrazione procedente e la
citazione per l'udienza del 28 ottobre 2005, ha ritornato quegli atti alla
Pretura, puntualizzando di godere unicamente della facoltà di rappresentante fiscale
della società convenuta (doc. 5);
che,
appurata l'assenza di una rappresentanza processuale, gli accertamenti esperiti
da questa Camera hanno permesso di stabilire che oltre l'istanza di rigetto e la
citazione al contraddittorio, nessun ulteriore atto processuale è mai stato notificato
all'escussa nella sua sede estera;
che
tale omissione del giudice rappresenta una lesione del diritto dell'escussa di
essere sentita in giudizio che può comportare la nullità della decisione presa nei
suoi confronti (art. 84 e 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che
al fine di garantire i diritti processuali dell'appellante, consentire lo
svolgimento di un corretto contraddittorio e ovviare alla nullità della
successiva sentenza, la causa dev'essere retrocessa al primo giudice, affinché
provveda a una regolare citazione di entrambe le parti per la discussione ed
emetta un nuovo giudizio sull'istanza di rigetto dell'opposizione;
che,
data la particolarità del motivo per cui l'appello dev'essere accolto, si
prescinde dal prelevare spese e tasse di giustizia, e anche dall'assegnare
indennità alla parte vincente (Chiesa, Sul
concetto di soccombenza nel processo civile in relazione al rimborso di
ripetibili, in: NRCP 2003, pag. 227);
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 25 LALEF; 64a cpv. 1 lett. d, 64a
cpv. 2 lett. a, 65 cpv. 2, 84, 97 n. 3, 142 cpv. 1 lett. b CPC; 48, 49 e 61
cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
27 novembre 2006 di AP 1, __________, è accolto.
Considerandi
2.
La
sentenza 7 novembre 2006 (inc. EF.2005.2443) del Pretore __________, è
dichiarata nulla.
3.
L'incarto
è rinviato allo stesso giudice affinché proceda nel senso dei considerandi ed
emetta un nuovo giudizio.
4.
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.
5.
Intimazione:
–
AP 1 -;
– RA 1,.
Comunicazione alla Pretura
__________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
95'284.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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