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Decisione

14.2006.117

rigetto definitivo dell'opposizione: notificazione di atti e assenza di rappresentanza processuale dell'escussa con domicilio all'estero

28 marzo 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 5 ottobre 2005 la __________, rappresentante fiscale dell'escussa, ha retrocesso

alla Pretura l'istanza e la citazione all'udienza fissata per il 28 ottobre

2005, comunicandole di non essere “abilitata a ricevere atti giudiziari civili”

e, quindi, di rivolgersi direttamente a quest'ultima;

che

con sentenza 7 novembre 2006 il Pretore __________, ha ritenuto di avere

validamente notificato gli atti giudiziari all'escussa inviandoli presso la __________

e che senza motivo quest'ultima non era comparsa all'udienza, accogliendo, per

finire, l'istanza di rigetto definitivo in quanto fondata su un valido titolo

esecutivo;

che

contro tale sentenza, anch'essa intimata e notificata a __________, si aggrava

l'escussa, contestando di essere mai stata rappresentata in Svizzera dalla

menzionata società fiduciaria ed opponendosi alla pretesa dell'istante;

che

di per sé, le domande d'appello non permetterebbero di riformare la sentenza di

primo grado, dal momento che l'appellante non accenna minimamente a tale esito,

né ad esito analogo, ponendo questioni estranee a un giudizio di rigetto

dell'opposizione;

che,

tuttavia, a norma dell'art. 97 n. 3 CPC, il giudice deve esaminare d'ufficio,

in ogni stadio della causa, se esistono i presupposti processuali fra i quali

si conta la competenza territoriale quando il foro è imperativo;

che

tale è il caso nella procedura di rigetto dell'opposizione (Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, pag. 343: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad

art. 84);

che

competente per pronunciarsi sul rigetto dell'opposizione è il giudice del luogo

dell'esecuzione, ossia dove si trova l'ufficio di esecuzione che ha emesso il

precetto esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Comm. de la

LP, vol. 1, n. 22 ad art. 84), foro che l'escusso non può più contestare, se

non l'ha fatto tempestivamente nella via ricorsuale in virtù dell'art. 17 LEF (DTF 112 III 9; Staehelin, op. cit., n. 20 ad art. 84 LEF; Gilliéron,

op. cit., n. 24 e 25 ad art. 84 LEF; CEF 11 settembre 2006 [14.2006.8]);

che,

in concreto, alla ricorrente non è quindi più permesso

censurare il foro di __________, luogo in cui il precetto esecutivo è stato

emesso, non avendolo contestato tempestivamente;

che,

altra cosa è il luogo in cui deve avvenire la notificazione degli atti di una

procedura di rigetto dell'opposizione come la presente, in particolare tenendo

conto che il luogo dell'esecuzione diverge dal domicilio della persona escussa

che ha sede in Italia;

che,

la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di

essi al destinatario o, se ne esiste uno, al suo rappresentante (art. 120 cpv.

1 e 4 CPC, per rinvio dell'art. 25 LALEF), dovendosi con ciò intendere anche il

rappresentante processuale (Chiesa, Notificazione

di un atto di causa alla parte o al patrocinatore, in: NRCP 2003 pag. 223 e seg.);

che,

non trattandosi di una causa giudiziaria fra quelle enumerate dall'art. 64a CPC,

l'ipotesi di una rappresentanza processuale dell'appellante da parte di __________

avrebbe già dovuto essere esclusa;

che,

in ogni modo, una mandataria con un simile compito avrebbe dovuto produrre un'autorizzazione

scritta, precisa e attuale che la legittimasse a rappresentare in lite l'escussa

e l'autorizzasse a compiere gli atti processuali del caso (art. 65 cpv. 2 CPC,

per rinvio dell'art. 25 LALEF; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 65 CPC);

che,

per contro, già il 4 dicembre 2003, l'escussa aveva comunicato RA 1 di avere

conferito a __________ il mandato di sua rappresentante fiscale in Svizzera:

ciò che, senza indagare sul dettaglio di tale incarico, esclude prima facie

un'eventuale rappresentanza processuale;

che,

coerentemente con quella comunicazione, __________, appena ricevuta l'istanza

di rigetto dell'opposizione da parte dell'amministrazione procedente e la

citazione per l'udienza del 28 ottobre 2005, ha ritornato quegli atti alla

Pretura, puntualizzando di godere unicamente della facoltà di rappresentante fiscale

della società convenuta (doc. 5);

che,

appurata l'assenza di una rappresentanza processuale, gli accertamenti esperiti

da questa Camera hanno permesso di stabilire che oltre l'istanza di rigetto e la

citazione al contraddittorio, nessun ulteriore atto processuale è mai stato notificato

all'escussa nella sua sede estera;

che

tale omissione del giudice rappresenta una lesione del diritto dell'escussa di

essere sentita in giudizio che può comportare la nullità della decisione presa nei

suoi confronti (art. 84 e 142 cpv. 1 lett. b CPC);

che

al fine di garantire i diritti processuali dell'appellante, consentire lo

svolgimento di un corretto contraddittorio e ovviare alla nullità della

successiva sentenza, la causa dev'essere retrocessa al primo giudice, affinché

provveda a una regolare citazione di entrambe le parti per la discussione ed

emetta un nuovo giudizio sull'istanza di rigetto dell'opposizione;

che,

data la particolarità del motivo per cui l'appello dev'essere accolto, si

prescinde dal prelevare spese e tasse di giustizia, e anche dall'assegnare

indennità alla parte vincente (Chiesa, Sul

concetto di soccombenza nel processo civile in relazione al rimborso di

ripetibili, in: NRCP 2003, pag. 227);

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 25 LALEF; 64a cpv. 1 lett. d, 64a

cpv. 2 lett. a, 65 cpv. 2, 84, 97 n. 3, 142 cpv. 1 lett. b CPC; 48, 49 e 61

cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

27 novembre 2006 di AP 1, __________, è accolto.

Considerandi

2.

La

sentenza 7 novembre 2006 (inc. EF.2005.2443) del Pretore __________, è

dichiarata nulla.

3.

L'incarto

è rinviato allo stesso giudice affinché proceda nel senso dei considerandi ed

emetta un nuovo giudizio.

4.

Non

si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.

5.

Intimazione:

AP 1 -;

– RA 1,.

Comunicazione alla Pretura

__________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

95'284.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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