14.2006.123
Riconoscimento in Svizzera di un fallimento (liquidazione di una società insolvente) decretato nelle Isole Vergini Britanniche
22 novembre 2007Italiano17 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
14.2006.123
Data decisione, Autorità:
22.11.2007, CEF
Titolo:
Riconoscimento in Svizzera di un fallimento (liquidazione di una società insolvente) decretato nelle Isole Vergini Britanniche
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 166 LDIP
art. 167 LDIP
Incarto n.
14.2006.123
Lugano
22 novembre
2007
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento
estero, presentata il 14 dicembre 2006 da
IS 1 __________
rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1 (BVI)
rappr. in questa procedura da PI 1PI 1 (direttore
della società prima del fallimento)
patr. dall’avv. dott. __________, __________;
richiamata la
decisione incidentale 21 maggio 2007 in merito alla cauzione e alle eccezioni
processuali sollevate dalla convenuta;
ritenuto:
Fatti
A. Il 15 febbraio 2006,
su istanza della società IS 1 (in seguito IS 1), il competente tribunale delle
Isole Vergini Britanniche – “The Eastern Carribean Supreme Court in the High
Court of Justice” – ha decretato la decozione (“winding up”) della
società CO 1 (più avanti: CO 1) in virtù dell’art. 162(1) del codice
d’insolvenza delle Isole Vergini Britanniche (Insolvency Act, 2003) e
nominato quale liquidatore (“Liquidator”) l’”Official Receiver”, __________
(doc. E).
B. Il 14 dicembre 2006, con
il consenso preventivo del liquidatore, IS 1 ha chiesto a questa Camera il
riconoscimento della procedura d’insolvenza in Svizzera.
C. Conformemente
alla propria giurisprudenza, questa Camera ha citato per il contraddittorio il
direttore (prima del fallimento) della società fallita, PI 1.
D. All’udienza dell’8
marzo 2007, alla quale il liquidatore (patrocinato dall’avv__________ __________,
Zurigo) ha rinunciato a partecipare, comunicando in anticipo la sua adesione
all’istanza, PI 1 si è opposto all’istanza per motivi che verranno discussi in
seguito. Egli ha inoltre affermato che l’istante non aveva fornito alcuna prova
della sua attuale esistenza, né della sua capacità di essere parte del
processo, né di aver conferito valida procura al suo patrocinatore, avv. __________.
Ha chiesto che l’istante venisse astretta al versamento di una cauzione
processuale pari ad almeno fr. 30'000.--. Da parte sua, l’istante ha contestato
la qualità di parte di PI 1 nonché tutte le censure proposte da quest’ultimo.
In via subordinata, essa ha chiesto che la cauzione processuale non superasse
fr. 5'000.--.
E. Il 21 maggio 2007, la
Camera, confermando la qualità di parte di PI 1, ha assegnato all’istante un
termine di 20 giorni per prestare una cauzione processuale di fr. 5'000.-- a
favore della società convenuta e un termine di 40 giorni per produrre in
originale un estratto ufficiale aggiornato del registro della propria sede
estera che attesti i poteri di rappresentanza di chi ha sottoscritto la procura
per il patrocinio processuale.
F. Il 12 giugno 2007,
rispettivamente il 31 agosto 2007 (dopo che il termine era stato prorogato), l’istante
ha tempestivamente dato seguito a questi ordini (ordinanza 4 ottobre 2007 del
Presidente della Camera).
Considerato
Considerandi
1.
Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Canton Ticino competente per
riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.
LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo l’
art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura
contenziosa – quindi contraddittoria – di camera di consiglio (art. 361 e segg.
CPC). Per diritto federale, la procedura è retta dal principio inquisitorio (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, n. 16 ad art.
167.
LDIP).
2.
In
merito alla questione delle eccezioni processuali sollevate da PI 1, occorre
ribadire, come già fatto nella decisione 21 maggio 2007, che non vi sono dubbi
sull’esistenza dell’istante (contestata senza motivazione dalla controparte).
Ciò risulta ora chiaramente dalla dichiarazione giurata (“affidavit”) di Y__________,
segretario di IS 1, e dall’allegato certificato di costituzione (modulo 49) del
22.
giugno 2007. L’autenticità di questi documenti è accertata dal pubblico
notaio C__________ __________ __________, la cui firma è stata debitamente
autenticata (doc. 4 annesso allo scritto 31 agosto 2007 dell’istante). Se ciò
non bastasse, la perizia legale di A__________ & __________ conferma che i
suddetti atti costituiscono prova sufficiente dell’esistenza della società
(doc. 5 annesso allo scritto 31 agosto 2007). Il medesimo discorso va fatto per
quanto concerne la questione del potere di rappresentanza della persona che ha
firmato la procura rilasciata a favore del patrocinatore dell’istante (doc. A),
ossia M__________ I__________, alias E__________ (doc. 1, 2, 3 e 5 annessi allo
scritto 31 agosto 2007). In queste condizioni, non vi è più spazio per
qualsiasi dubbio sulla capacità dell’istante e la legittimazione del suo
rappresentante giusta l’art. 97 n. 4 CPC.
3.
Le
condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero
di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali
trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Non esistono, nella
materia specifica, accordi tra la Svizzera e le Isole Vergini Britanniche. La Convenzione del 3 dicembre 1937 tra la Svizzera e la Gran Bretagna
in materia di procedura civile (RS 0.274.183.671), che
si estende alle Isole Vergini Britanniche (art. 8 nota 4), non è infatti applicabile
in materia di fallimento (cfr. Jaques,
La reconnaissance et les effets en Suisse d’une faillite ouverte à l’étranger,
Lugano 2006, pag. 6, con rif.).
4.
Per
i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,
il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
1) la
decisione da delibare decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art.
166.
LDIP;
2) vi
siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso
di specie nel Cantone Ticino);
3) il
fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del
fallito;
4) l'istante
sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
5) all’istanza
di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto
fallimentare straniero;
6) detto
giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
7) non
sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il
riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale,
all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte
contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora
abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie
difese;
8) lo
Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
4.1
La
prima questione da risolvere in concreto è quella di determinare se l’Order
Appointing Liquidator di cui si chiede la delibazione (doc. E) verte sull’apertura
di un “fallimento” ai sensi dell’art. 166 LDIP.
Per
“fallimento” s’intende una decisione giudiziaria o amministrativa, fondata
sullo stato d’insolvenza del debitore (renitente, insolvibile o
sovraindebitato), che esplica gli effetti più tipici del fallimento ai sensi
del diritto svizzero, in particolare il divieto per il fallito di disporre dei
propri beni, e mira alla liquidazione del suo intero patrimonio – compresi i
suoi beni situati all’estero – a favore di tutti i suoi creditori in una
procedura (appunto generale e collettiva) posta sotto la sorveglianza di
un’autorità non necessariamente giudiziaria, con lo scopo di mettere in opera
la responsabilità patrimoniale del fallito (cfr. ad es. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 6 e segg. ad art. 166 LDIP; Jaques, op. cit., pag. 32 e segg. con
rif.).
Nel
caso concreto, la decisione estera, malgrado la sua denominazione (Order
Appointing Liquidator), non ordina solo la nomina di un liquidatore, ma
pronuncia la dissoluzione di CO 1 (“be wound up”) in base all’art. 162
(1) (a) del codice d’insolvenza locale (Insolvency Act, 2003) (doc. E,
Dispositivo
dispositivo n. 1), norma che prescrive la nomina di un liquidatore quando la
società è insolvente (“if the company is insolvent”, www.bvifsc.vg/ LegislationLibrary/tabid/211/DMXModule/626/Command/Core_ViewDetails/Default.aspx?EntryId=68).
Tale liquidazione esplica effetti analoghi a quelli del fallimento svizzero
(art. 175). Dissipando i dubbi espressi da PI 1, si tratta quindi di una
liquidazione universale fondata sull’insolvenza del debitore che corrisponde
alla nozione di fallimento giusta l’art. 166 LDIP (in tal senso, per il Winding
up by the court inglese decretato a causa dell’insolvenza del debitore: M.
F. Theus Simoni, Englische, wallisische
und französische Konkursverwalter in der Schweiz, tesi Zurigo 1997, pag. 282 ad
4/a; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op.
cit., n. 11 ad art. 166 LDIP). Il fatto che sia possibile nominare l’Official
Receiver – un’autorità pubblica (art. 2 (1) e 488 (2)) – quale liquidatore
del fallimento è esplicitamente previsto dalla legge (art. 159 (1) (a)).
Non
ha miglior sorte l’altra contestazione di PI 1: la liquidazione ai sensi
dell’art. 162 dell’Insolvency Act ha senza dubbio portata
extraterritoriale, poiché il capitolo XVIII di questa legge è interamente
dedicato al tema delle procedure d’insolvenza transfrontaliere (Cross-border
insolvency) (cfr. in particolare art. 436 (2) (b)).
La
contestazione generica della traduzione della sentenza in italiano è
irricevibile, perché PI 1 non indica motivi per i quali la Camera non potrebbe
considerarla affidabile.
4.2. In
virtù dell’art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento
straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare
nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino).
a) È
sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF
5P.284/2004, c. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
op. cit., n. 3 ad art. 167 LDIP; Dutoit,
Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2.
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 22 art. 167; Berti, Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea/ Francoforte-sul-Meno
2007, n. 5 ad art. 167). Le esigenze a tal proposito non devono essere elevate
(CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 2.1/b; CEF 24 aprile 2007 [14.06.35],
cons. 3.2/e). Infatti, anche se venisse successivamente accertato che il
fallito non ha beni in Svizzera, ciò comporterebbe conseguenze negative solo
per l’istante, a dipendenza di eventuali inutili spese per il riconoscimento
della decisione d’insolvenza estera.
b) Nel
caso concreto, PI 1 non contesta che l’istante abbia reso verosimile
l’esistenza di averi di CO 1 presso la banca __________ (riassunto scritto, ad
9-11). A questo riguardo è irrilevante il fatto che la sorella di PI 1, il 3
maggio 2007, abbia versato sul conto dell’UE di Lugano l’importo di fr. 268,35 quale
garanzia ai sensi dell’art. 277 LEF, onde permettere a CO 1 di riottenere la
disponibilità del conto. Tale operazione, anche se fosse ammissibile (la
questione è oggetto di un ricorso pendente dinanzi a questa Camera, inc.
15.07.87), non autorizzerebbe comunque la società , in buona fede, a disporre
del conto, pendente la procedura in esame, in modo da sopprimere a posteriori
un presupposto per il riconoscimento del fallimento estero. Un simile
atteggiamento sarebbe semmai l’indizio che la società abbia altri attivi.
4.3. Dalla
documentazione prodotta a dimostrazione dell’esistenza dell’istante (cfr. supra
ad 1) si evince che CO 1 ha sede nelle Isole Vergini Britanniche. L’Eastern
Carribean Supreme Court in the High Court of Justice era
pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP
per emanare la decisione in esame (ad es. Volken, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 166).
4.4. Sono legittimati a chiedere il riconoscimento di un fallimento
estero in Svizzera l’amministrazione estera e i creditori, la cui qualità è
determinata, per questi ultimi, dalla lex concursus (Kaufmann-Kohler/ Rigozzi, n. 38 e segg.
ad art. 166 e n. 8 ad art. 167 LDIP). Nel caso concreto, non vi
è dubbio che l’istante ha reso verosimile di essere creditrice di CO 1 (anche)
in virtù del diritto delle Isole Vergini Britanniche, dal momento che il
fallimento è stato dichiarato sulla base di una sua domanda, il cui motivo era
precisamente il fatto che CO 1 non aveva pagato debiti nei confronti
dell’istante (doc. C). Oltretutto, il liquidatore della fallita ha autorizzato IS
1 a presentare l’istanza di riconoscimento e vi ha aderito (doc. H e scritto 12
febbraio 2007).
4.5. La
sentenza prodotta (doc. E) risulta essere una copia, la cui conformità
all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposta il 15 febbraio 2006 dal
“registrar” della corte (con conferma del notaio pubblico K__________ __________).
Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP
(applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del
Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che “l’autenticazione
dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306). Non è quindi
necessario che la decisione da delibare sia munita della postilla della
Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli
atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).
4.6. Il
carattere esecutivo della sentenza di cui si chiede il riconoscimento risulta
direttamente dalla legge dello Stato di origine, dato che l’art. 160 dell’Insolvency
Act, 2003 prescrive che la liquidazione comincia alla data in cui viene
designato il liquidatore, nel caso concreto il 15 febbraio 2006 (doc. E). E
contrariamente a quanto imposto dall’art. 25 lett. b LDIP per le sentenze
civili, non è necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia
definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 e segg., cons. 2).
Non occorre quindi verificare se sia tuttora possibile un ricorso contro la
decisione in esame ; PI 1 comunque non allega di averne inoltrato uno.
4.7. La
riserva dell'ordine pubblico è una clausola d'eccezione, la cui applicazione in
materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere (cfr. l’avverbio
“manifestamente” all’art. 27 cpv. 1 LDIP) è più restrittiva che nel campo
dell'applicazione diretta delle norme di diritto (cosiddetto “effetto attenuato
dell’ordine pubblico” in materia di riconoscimento e di exequatur di decisioni
estere, cfr. Simon Othenin-Girard,
La réserve d’ordre public en droit international privé suisse, tesi Neuchâtel
1999, n. 299, 317 e 471). Il riconoscimento della decisione straniera è la
regola. Dalla stessa non bisogna scostarsi senza validi motivi. L'ordine
pubblico svizzero è violato dal riconoscimento di una decisione straniera
quando la stessa offende manifestamente il sentimento svizzero di giustizia in
maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell'ordine
giuridico svizzero con il quale si rivela totalmente incompatibile. Una
semplice differenza con la soluzione prevista dal diritto svizzero non è
sufficiente a giustificare l'applicazione dell'eccezione dell'ordine pubblico (DTF
126 III 107 e segg., cons. 3b, ed i rinvii; Lembo/Jeanneret,
op. cit., pagg. 259-260).
a) Nel
caso di specie, non s’intravvedono motivi per ritenere che la decisione da
delibare sia, nel suo risultato, manifestamente incompatibile con l’ordine
pubblico materiale svizzero, e nemmeno PI 1 ne indica alcuno. Non ha niente di
sorprendente il fatto che una società insolvente venga dichiarata fallita.
b) L’esame
dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP),
segnatamente quanto alle questioni riguardanti la citazione del debitore, la
notifica della sentenza, la violazione del diritto di essere sentito,
l’eccezione di litispendenza o di res iudicata, ecc., avviene soltanto ad
istanza di parte (cfr. DTF 116 II 630, cons. 4b; 118 II
192, cons. 3b; Dutoit, op. cit.,
n. 6 ad art. 27; Volken, op.
cit., n. 70-72 ad art. 27). In caso di
sentenza contumaciale, spetta però all’istante produrre un documento dal quale
risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo
per presentare le proprie difese (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, n. 22 ad art.
167 LDIP).
c) Nel caso concreto, PI
1 contesta, in modo generico, sia la regolarità della notifica della domanda di
nomina di un liquidatore (doc. C), sia il rispetto del diritto di essere
sentito di CO 1.
Non risulta né dalla sentenza da delibare, né da altri documenti agli atti che
rappresentanti della società fallita siano stati presenti all’udienza
dell’11 gennaio 2006. La sentenza è quindi da considerare contumaciale ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP. L’istante ha comunque dimostrato, con il doc.
D, che una copia della domanda (Notice of application to appoint liquidators,
doc. C) è stata notifica ai rappresentanti di CO 1 nei suoi uffici di __________
(cfr. doc. K). Tale notifica può essere presunta conforme al diritto locale,
dal momento che il tribunale estero ha considerato adempiuti i presupposti –
tra cui spicca la notifica della domanda (art. 165 (1) (b) dell’Insolvency Act, 2003 – per
decretare il fallimento. D’altronde, PI 1 non ha specificato per quale motivo
tale prova non sarebbe sufficiente, né ha contestato che la società sia
effettivamente venuta a conoscenza della citazione prima dell’udienza.
4.8. Il
diritto di reciprocità con le Isole Vergini Britanniche è garantito, dal
momento che gli art. 448 segg. dell’Insolvency Act,
2003 prevedono una procedura di riconoscimento
delle procedure estere di risanamento, di liquidazione e di fallimento (la
reciprocità esisteva del resto già prima dell’adozione dell’Insolvency Act, 2003, come attesta il
parere giuridico dell’Istituto di diritto comparato di Losanna prodotto
dall’istante, doc. O).
5. Essendo realizzati tutti i presupposti di legge, l’istanza va
pertanto accolta.
Per
analogia con gli art. 169 cpv. 1 LEF e 49 cpv. 2 OTLEF, le spese relative a
questa procedura, il cui importo è determinato in funzione della tariffa
giudiziaria cantonale (cfr. art. 513 cpv. 2 CPC), oltre a quelle dell'ufficio
dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza
di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art.
232 LEF), sono in linea di massima a carico dell’istante, che le deve
anticipare (Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
n. 19 ad art. 167 LDIP). Poiché PI 1 si è opposto al
riconoscimento ed è risultato soccombente, si giustifica però, in applicazione
analogica dell’art. art. 148 cpv. 3 CPC, di porre a suo carico la parte delle
spese che sarebbe potuta essere evitata senza la sua opposizione e di assegnare
ripetibili a favore dell'istante (cfr. CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons.
4, RtiD II-2006 792 n. 93c (massima); per analogia: Giroud, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art.
171).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 1 cpv. 2, 27, 29, 166, 167 LDIP; 148, 361 segg. e 513 CPC;
decreta:
1. L’istanza
di delibazione 14 dicembre 2006 di IS 1 è accolta.
1.1. Di
conseguenza, il fallimento di CO 1, __________ (BVI), decretato il 15
febbraio 2006 dall’Eastern Carribean Supreme Court in the High Court of Justice, è riconosciuto in Svizzera.
1.1.1. Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio __________ perché proceda alla liquidazione
fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni del fallito situati in
Svizzera.
1.1.2. Le
ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del
fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalla Massa fallimentare,
nella misura richiesta dall’Ufficio __________.
2. È
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
3. La
tassa di giustizia di fr. 2’000.-- e le spese di pubblicazione sono poste a
carico di IS 1 per una metà e a carico di PI 1 per l’altra metà. Quest’ultimo rifonderà
all’istante fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4.Intimazione:
– avv. dott. RA 1, __________;
– avv. dott. __________, Bellinzona;
– Ufficio del registro fondiario di __________,
sede;
– Ufficio __________, sede;
– avv. __________, __________.
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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