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Decisione

14.2006.128

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

28 febbraio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP

1 per fr. 10'775.70 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 6 dicembre 2006 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 15 dicembre 2006 la Pretore __________, __________, ha dichiarato il

fallimento di AP 1 a far tempo dal 15 dicembre 2006 alle ore 14.00.

D. Con

atto di appello 20 dicembre 2006 AP 1 ha asserito di avere saldato l’esecuzione

in esame n. __________ anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo

copia di uno scritto 20 dicembre 2006 della creditrice (doc. A), in cui

quest’ultima conferma l’avvenuto pagamento in data 14 dicembre 2006

dell’esecuzione in oggetto comprese le spese e gli interessi.

Considerato

Considerandi

1.

Ai

sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può

essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2.

L’appellante

adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla

dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha

prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce

prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente

alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può

essere annullato ai sensi delll’art. 174 cpv. 1 LEF.

3.

L’appello

20.

dicembre 2006 di AP 1 va quindi accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art.

49.

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non

avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

LEF

pronuncia: I. L'appello 20 dicembre 2006 di AP 1, è

accolto.

“1. La dichiarazione di

fallimento 15 dicembre 2006 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________

nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico di AP

1AP 1 Non si assegnano indennità.

3. Le spese dell’Ufficio __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità

III. Intimazione:

RA 1

-

AO 1, __________

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi

implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:

La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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