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Decisione

14.2006.16

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

16 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

il AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'627.60 oltre interessi e

spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 15 dicembre 2005 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 2 febbraio 2006 il Pretore ha dichiarato il fallimento

di AP 1 a far tempo dal 2 febbraio 2006 alle ore 14.00.

D. Con atto d’appello 20 febbraio 2006 AP 1 ha dichiarato di avere

l’intenzione di saldare nei giorni successivi l’esecuzione promossa dalla

creditrice.

E.

Con scritto 1. marzo 2006 l’appellata ha

comunicato di non avere ricevuto alcun pagamento da parte di AP 1.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore

può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la

decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti

che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14

p. 305; Brönnimann, Novenrecht

und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,

p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,

Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

c) L’appellante, nonostante abbia

dichiarato di avere l’intenzione di saldare l’esecuzione in esame, non ha

prodotto alcun documento a dimostrarne l’avvenuto pagamento, per cui il

presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF non risulta adempiuto.

Nemmeno emerge dagli atti che egli abbia depositato presso questa autorità

l’importo dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) oppure che la creditrice abbia

ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui il

fallimento di AP 1 non può essere annullato, già per il mancato ossequio di

almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 174 cpv. 2 n.1-3 LEF.

In via

abbondanziale va osservato che l’escusso non solo non ha prodotto alcun

documento atto a rendere verosimile la sua solvibilità, ma nemmeno ha affermato

questo presupposto, per cui anche per questo motivo l’art. 174 cpv. 2 LEF non

potrebbe trovare applicazione.

2.

L'appello

20.

febbraio 2006 di AP 1 va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità,

la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. L'appello

20 febbraio 2006 di AP 1, __________, è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento diAP 1, a far tempo da

martedì

23 maggio 2006 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

RA 1AP 1;

–AO 1AO 1,

__________; recapito:

RA 1,

__________;

– Ufficio

__________– Ufficio dei registri __________.

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

trzi implicati

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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