14.2006.16
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
16 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.16
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.16
Lugano
16 maggio
2006 /B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 23 novembre 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 2
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza
2 febbraio 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________,
a far tempo dal giorno
2 febbraio 2006 alle
ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 20 febbraio 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 23/24
febbraio 2006 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
il AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'627.60 oltre interessi e
spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 15 dicembre 2005 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 2 febbraio 2006 il Pretore ha dichiarato il fallimento
di AP 1 a far tempo dal 2 febbraio 2006 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 20 febbraio 2006 AP 1 ha dichiarato di avere
l’intenzione di saldare nei giorni successivi l’esecuzione promossa dalla
creditrice.
E.
Con scritto 1. marzo 2006 l’appellata ha
comunicato di non avere ricevuto alcun pagamento da parte di AP 1.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore
può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) L’appellante, nonostante abbia
dichiarato di avere l’intenzione di saldare l’esecuzione in esame, non ha
prodotto alcun documento a dimostrarne l’avvenuto pagamento, per cui il
presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF non risulta adempiuto.
Nemmeno emerge dagli atti che egli abbia depositato presso questa autorità
l’importo dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) oppure che la creditrice abbia
ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui il
fallimento di AP 1 non può essere annullato, già per il mancato ossequio di
almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 174 cpv. 2 n.1-3 LEF.
In via
abbondanziale va osservato che l’escusso non solo non ha prodotto alcun
documento atto a rendere verosimile la sua solvibilità, ma nemmeno ha affermato
questo presupposto, per cui anche per questo motivo l’art. 174 cpv. 2 LEF non
potrebbe trovare applicazione.
2.
L'appello
20.
febbraio 2006 di AP 1 va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità,
la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello
20 febbraio 2006 di AP 1, __________, è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento diAP 1, a far tempo da
martedì
23 maggio 2006 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
RA 1AP 1;
–AO 1AO 1,
__________; recapito:
RA 1,
__________;
– Ufficio
__________– Ufficio dei registri __________.
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
trzi implicati
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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