14.2006.17
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
16 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.17
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.17
Lugano
16 maggio
2006 /B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
6 dicembre 2005 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 21 febbraio 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________,
a far tempo da martedì
21 febbraio 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
22 febbraio 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto delle osservazioni 24 marzo 2006 della
parte appellata;
rilevato che con ordinanza presidenziale 27
febbraio 2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
rilevato
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
__________ La AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 729.20 oltre
accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 1. marzo 2006 il convenuto si è
opposto all’istanza di fallimento, dichiarando che intendeva pagare quanto
dovuto nei giorni successivi.
C. Con sentenza 21 febbraio 2006 la Pretore __________, ha dichiarato
il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 21 febbraio 2006 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 22 febbraio 2006 AP 1 ha dichiarato di avere
provveduto a saldare il suo debito nei confronti della creditrice, producendo
una ricevuta 22 febbraio 2006 __________ (doc. A), relativa al pagamento di fr.
636.60 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF
l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità
è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta __________
(doc. A) emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________AO 1, è stata saldata
il 22 febbraio 2006, e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento,
per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto 15
maggio 2006 __________ emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 9
procedure, di cui due risalgono al 2004, tre al 2005, mentre 5 sono state
promosse nel 2006, per un importo complessivo di fr. 34'512.25. Nel caso di
specie determinante è che per tre procedure ammontanti a fr. 326.40
rispettivamente a fr. 521.60 rispettivamente a fr. 5'757.60, nel corso del
2006, sono state emesse le comminatorie di fallimento e che per un’ulteriore
esecuzione, ammontante a fr. 1'214.-- è stata presentata la domanda di proseguimento.
Orbene l’aumento delle esecuzioni e il fatto che per tre procedure si sia già
giunti ad emettere la comminatoria di fallimento rispettivamente per una a
chiedere il proseguimento dell’esecuzione portano a concludere che l’appellante
non dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Va
inoltre rilevato che a carico di AP 1 sono stati emessi nel periodo dal 24
febbraio 2005 al 6 febbraio 2006 cinque attestati di carenza di beni per un
importo complessivo di fr. 48'510.85. Il presupposto della solvibilità non
appare di conseguenza reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF
non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento dAP 1 non può essere
annullato.
2.
L'appello
22.
febbraio 2006 di AP 1 va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello
22 febbraio 2006 di AP 1, __________, è respinto.
1.1.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP
1, __________, a far tempo da
martedì 23 maggio 2006 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
RA 1AP
1;
–
AO 1, __________;
Ufficio __________
– Ufficio
dei registri __________.
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
terzi implicati
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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