14.2006.21
rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione ordinaria fondata su un vaglia cambiario (contenente espressioni in lingua inglese ed italiana)
30 maggio 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2006.21
Data decisione, Autorità:
30.05.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione ordinaria fondata su un vaglia cambiario (contenente espressioni in lingua inglese ed italiana)
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
VAGLIA CAMBIARIO
art. 1096segg. CO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2006.21
Lugano
30 maggio
2006
SL/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 novembre 2005 da
AP 1
(rappr. dall' RA 2 )
contro
AO 1
(rappr. dalla RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 26/29 ottobre 2005
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore del
Distretto di __________, con sentenza 20 febbraio 2006 (EF.2005.3576) ha così
deciso:
¿1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 170.¿, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 290.¿ a titolo di
indennità.
3. omissis¿.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con
atto 2 marzo 2006 postula l'accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse
e ripetibili;
preso atto che l'escusso con osservazioni 24 marzo 2006 si oppone al
gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 26/29
ottobre 2005 dell'UE __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l¿incasso di fr. 11'943.60
oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2005, indicando quale titolo di credito:
¿Vaglia cambiario emesso a __________ in data 29 luglio 2005¿. Interposta
tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. Il
vaglia cambiario, prodotto in originale, si presenta come segue:
__________, 29 luglio 2005 CHF
11'943.60
At
31 agosto 2005 pay against this vaglia cambiaria Bill of Exchange
to the order of
AP 1 the sum of undicimilanovecentoquarantatre Franchi e sessanta
centesimi
Value in contanti which place to account ______as
advised
__________
__________ AO
1 (firma)
C. All'udienza di contraddittorio del 16
febbraio 2006, l'istante ha riconfermato le sue richieste. Il convenuto ha contestato
l'istanza rilevando che il vaglia cambiario prodotto non adempie ai requisiti
posti dall'art. 1096 segg. CO ed è quindi nullo. In particolare il modulo si
presenta con un testo originale in lingua inglese, ma era stato poi redatto in
italiano. Inoltre, difetta della promessa di pagamento incondizionata. Ma anche
Fatti
i presupposti dell'art. 991 segg. CO mancano, di conseguenza nemmeno può valere
alla stregua di una cambiale. In definitiva quel documento non rappresenta un
valido riconoscimento di debito, e quindi non legittima il rigetto provvisorio
dell'opposizione. In replica e in duplica le parti hanno ribadito i loro punti
di vista.
D. Con
sentenza 20 febbraio 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto
di __________ ha respinto l'istanza in quanto non ha ritenuto valido il vaglia
cambiario, rilevando in particolare che la legge non ammette l'utilizzo di due
lingue diverse nel medesimo titolo. Dal testo non emergerebbe poi alcuna
promessa incondizionata di pagamento all'istante di una determinata somma. Ciò
escludeva persino che quel documento valesse quale semplice riconoscimento di
debito. Il primo giudice ha infine rinviato all'art. 21 LALEF che impone lo
svolgimento del processo in lingua italiana.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Sostiene che il titolo cambiario
è designato nella lingua in cui è stato redatto e contiene una chiara ed
esplicita promessa di pagamento incondizionata. Reputa adempiuti anche tutti
gli altri requisiti imposti dall'art. 1096 segg. CO. Rimprovera al primo
giudice un eccesso di formalismo, visto che i termini in inglese utilizzati
sono pochi e semplici. Comunque, egli avrebbe semmai dovuto pretenderne la
traduzione. Afferma che, in via subordinata, il titolo costituisce quantomeno -a
differenza di un assegno bancario- un valido riconoscimento di debito.
F. Con
le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep
1989 pag. 331).
2. Nell'ambito
di un'esecuzione ordinaria (non cambiaria) -come nel caso in esame- il
creditore cambiario può scegliere di fondare il suo diritto sul titolo
cambiario o sul credito di base. Al proposito decisive sono le indicazioni
riportate sulla domanda di esecuzione e sul precetto esecutivo (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 151 ad art. 82).
Nella
fattispecie, nel precetto esecutivo agli atti, l'istante ha indicato quale titolo
di credito il ¿vaglia cambiario emesso a __________ in data 29 luglio 2005¿
(doc. D), che ha poi prodotto in originale (doc. B). Non v'è pertanto dubbio -e
nemmeno è contestato- che egli abbia inteso fondare l'esecuzione sul credito
cambiario.
3. Il
Segretario assessore ha ritenuto che il documento indicato dall'istante quale
vaglia cambiario, non poteva ritenersi tale in quanto erano state impiegate due
lingue diverse e mancava la promessa incondizionata di pagamento (art. 1096 n.
1 e 2 CO). Ora, trattandosi di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario, l'esame
della sua esecutività comporta l'accertamento della validità del titolo sotto
il profilo del diritto cambiario (Rep
1979 pag. 400-401 e Rep 1949 pag.
312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 59 pag. 141). La validità di un titolo
cambiario dipende dall'adempimento di requisiti formali particolarmente severi,
laddove la rigidità formale è concepita in funzione della sicurezza della sua
circolazione (cfr. Grüninger/Hunziker/Roth,
Basler Kommentar, OR II, 2a ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 24
ad art. 991).In particolare il documento deve essere
riconoscibile anche per terzi quale titolo cambiario (CEF 31 gennaio 2005 [14.2004.108], consid. 2; cfr. anche Jäggi/Druey/VOn Greyerz, Wertpapierrecht,
Basilea 1985, pag. 153 segg.). Un
vaglia cambiario (così come una cambiale) formalmente valido costituisce per il
credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente (CEF 23 giugno 2004
[14.2003.106] consid. 2.2, 28 gennaio 2003 [14.2002.37] consid. 1c; Staehelin, op. cit., n. 152 ad art. 82
LEF con rif.; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 65 pag. 153).
a) L'appellante
sostiene anzitutto che la denominazione ¿vaglia cambiario¿ è inserita
correttamente nel testo ed è espressa nella lingua in cui la cartavalore è
stata compilata, ovvero l'italiano. Ne desume che il requisito posto dall'art.
1096 n. 1 CO sia adempiuto (appello, pag. 4). A torto. Certo -e su questo punto
concorda anche il convenuto (osservazioni, pag. 2)- è vero che di per sé il
testo di un vaglia cambiario può contenere espressioni di lingua diversa. Ciò
non toglie che in tal caso la denominazione del titolo cambiario non deve solo essere
inserita nel testo medesimo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, ma deve
altresì corrispondere a quella utilizzata dall'emittente per esprimere l'intenzione
di obbligarsi verso il beneficiario della cartavalore (Frey, Basler Kommentar, OR II, 2a ed., Basilea/
Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 1096). Nel caso
specifico nel testo del titolo in esame, la designazione di ¿vaglia cambiario¿
è sì espressa in italiano, lingua utilizzata per compilare il formulario
prestampato in inglese. Nonostante ciò, l'impegno assunto nei confronti
dell'istante non è manifestato nella lingua servita alla sua redazione, e si riassume
nell'espressione inglese ¿pay against¿. E questo non adempie i requisiti
fissati dall'art. 1096 n. 1 CO.
b) Il Segretario
assessore non ha poi ritenuto il vaglia cambiario un titolo valido, poiché non
ha individuato alcuna promessa incondizionata di pagare una determinata somma.
L'appellante obietta che il convenuto si è obbligato in modo chiaro, esplicito
e senza condizioni (appello, pag. 4). Ma, si volesse anche ritenere legittimo
l'utilizzo dell'espressione in inglese -come pretende l'interessato- la frase ¿at
31 agosto 2005 pay against this vaglia cambiario Bill of Exchange to
the order of AP 1¿ non risponderebbe comunque alla necessità di chiarezza
richiesta (Dessemontet, Le droit
de change, CEDIDAC, Losanna 2004, pag. 157 seg., n. 329-330 che rinvia a: ZR 83
(1984), pag. 128 n. 47). Più precisamente con questa
formulazione non è dato a vedere -poiché non indicato- chi sia la persona chiamata
a pagare l'importo di fr. 11'943.60.
Vero
è che il titolo in questione è designato quale vaglia cambiario ed è
sottoscritto dal convenuto. Nondimeno il riferimento al conto __________ ¿__________¿
si presenta separato dalla locuzione ¿which place to account ¿¿as advised¿,
è posto in basso a sinistra e non specifica se abbia o no a valere quale luogo
di pagamento. A priori si potrebbe persino ipotizzare che si volesse con ciò designare
un trattario (cfr. DTF 111 III 33 consid. 2 e 3; Frey, op. cit., n. 8 ad art. 1096 CO). Certo, il convenuto ha
escluso l'ipotesi di una cambiale (ai sensi dell'art. 991 segg. CO), ma solo perché
-e lo riconferma in appello (osservazioni, pag. 3)- nessun elemento permetteva
di risalire con precisione alla sua identità (act. II, pag. 3). E, in effetti,
nulla è dato di sapere riguardo all'intestatario del predetto conto. Anche per
questo motivo, la contestata promessa di pagamento si rivela oggettivamente
confusa, ambigua ed equivoca. Di conseguenza, anche da questo punto di vista
l'appello è infondato.
4. Ove
il vaglia cambiario difetti di uno degli elementi essenziali per la sua
validità -fra cui rientrano appunto quelli previsti dall'art. 1096 n. 1 e 2 CO-
lo stesso documento potrebbe comunque costituire riconoscimento di debito
astratto, così da permettere al creditore l'ottenimento del rigetto provvisorio
dell'opposizione (Staehelin, op. cit.,
n. 155 ad art. 82 LEF; Frey, op. cit.,
n. 1 ad art. 1097 CO e rif. ivi indicati). Occorre anzitutto precisare che in concreto
il debito corrisponde alla locazione dovuta all'istante per uno spazio
espositivo nell¿ambito della manifestazione ¿__________¿ (act. I, pag. 2),
motivo per il quale è stato appunto emesso il titolo cambiario. A detta del
primo giudice il documento non avrebbe comunque potuto valere quale
riconoscimento di debito astratto, poiché non c'era la promessa incondizionata
del pagamento di una somma di denaro. L'appellante ribadisce che, piccoli
problemi di lingua a parte, la dichiarazione di volontà del convenuto è esplicita
(appello, pag. 6). Ma -come si è visto- non c'è la precisa designazione di chi
sia la persona chiamata a pagare, in quanto il solo verbo ¿pay¿ nulla
rivela sul soggetto. Ciò esclude anche l'eventualità di un riconoscimento di
debito astratto.
5. Per
i motivi appena visti, diventa superfluo stabilire se il Segretario assessore
sia o no incorso in un eccesso di formalismo e abbia leso il principio della
proporzionalità, per avere ravvisato la violazione dell'art. 21 LALEF senza
esigere dall'istante la traduzione del titolo cambiario (appello, pag. 3 e 5). Come
si è detto l'istanza di rigetto dell'opposizione è da respingere in quanto da
un lato il vaglia cambiario agli atti non è valido (sopra, consid. 3) e
dall'altro poiché, mancando la chiara designazione di chi sia l'effettivo debitore,
nemmeno potrebbe rappresentare un riconoscimento di debito astratto (sopra, consid.
4). E a ciò, la traduzione del documento non avrebbe potuto ovviare in alcun
modo.
6. A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 2 marzo 2006 di AP 1, __________,
deve essere respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF, 1096 segg. CO, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
Considerandi
2.
marzo 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 255.¿, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 300.¿ a titolo di
indennità.
3.
Intimazione:
¿
RA 2, __________;
¿
RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster