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Decisione

14.2006.21

rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione ordinaria fondata su un vaglia cambiario (contenente espressioni in lingua inglese ed italiana)

30 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti dell'art. 991 segg. CO mancano, di conseguenza nemmeno può valere

alla stregua di una cambiale. In definitiva quel documento non rappresenta un

valido riconoscimento di debito, e quindi non legittima il rigetto provvisorio

dell'opposizione. In replica e in duplica le parti hanno ribadito i loro punti

di vista.

D. Con

sentenza 20 febbraio 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto

di __________ ha respinto l'istanza in quanto non ha ritenuto valido il vaglia

cambiario, rilevando in particolare che la legge non ammette l'utilizzo di due

lingue diverse nel medesimo titolo. Dal testo non emergerebbe poi alcuna

promessa incondizionata di pagamento all'istante di una determinata somma. Ciò

escludeva persino che quel documento valesse quale semplice riconoscimento di

debito. Il primo giudice ha infine rinviato all'art. 21 LALEF che impone lo

svolgimento del processo in lingua italiana.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Sostiene che il titolo cambiario

è designato nella lingua in cui è stato redatto e contiene una chiara ed

esplicita promessa di pagamento incondizionata. Reputa adempiuti anche tutti

gli altri requisiti imposti dall'art. 1096 segg. CO. Rimprovera al primo

giudice un eccesso di formalismo, visto che i termini in inglese utilizzati

sono pochi e semplici. Comunque, egli avrebbe semmai dovuto pretenderne la

traduzione. Afferma che, in via subordinata, il titolo costituisce quantomeno -a

differenza di un assegno bancario- un valido riconoscimento di debito.

F. Con

le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep

1989 pag. 331).

2. Nell'ambito

di un'esecuzione ordinaria (non cambiaria) -come nel caso in esame- il

creditore cambiario può scegliere di fondare il suo diritto sul titolo

cambiario o sul credito di base. Al proposito decisive sono le indicazioni

riportate sulla domanda di esecuzione e sul precetto esecutivo (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 151 ad art. 82).

Nella

fattispecie, nel precetto esecutivo agli atti, l'istante ha indicato quale titolo

di credito il ¿vaglia cambiario emesso a __________ in data 29 luglio 2005¿

(doc. D), che ha poi prodotto in originale (doc. B). Non v'è pertanto dubbio -e

nemmeno è contestato- che egli abbia inteso fondare l'esecuzione sul credito

cambiario.

3. Il

Segretario assessore ha ritenuto che il documento indicato dall'istante quale

vaglia cambiario, non poteva ritenersi tale in quanto erano state impiegate due

lingue diverse e mancava la promessa incondizionata di pagamento (art. 1096 n.

1 e 2 CO). Ora, trattandosi di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario, l'esame

della sua esecutività comporta l'accertamento della validità del titolo sotto

il profilo del diritto cambiario (Rep

1979 pag. 400-401 e Rep 1949 pag.

312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 59 pag. 141). La validità di un titolo

cambiario dipende dall'adempimento di requisiti formali particolarmente severi,

laddove la rigidità formale è concepita in funzione della sicurezza della sua

circolazione (cfr. Grüninger/Hunziker/Roth,

Basler Kommentar, OR II, 2a ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 24

ad art. 991).In particolare il documento deve essere

riconoscibile anche per terzi quale titolo cambiario (CEF 31 gennaio 2005 [14.2004.108], consid. 2; cfr. anche Jäggi/Druey/VOn Greyerz, Wertpapierrecht,

Basilea 1985, pag. 153 segg.). Un

vaglia cambiario (così come una cambiale) formalmente valido costituisce per il

credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente (CEF 23 giugno 2004

[14.2003.106] consid. 2.2, 28 gennaio 2003 [14.2002.37] consid. 1c; Staehelin, op. cit., n. 152 ad art. 82

LEF con rif.; Panchaud/Caprez, op.

cit., § 65 pag. 153).

a) L'appellante

sostiene anzitutto che la denominazione ¿vaglia cambiario¿ è inserita

correttamente nel testo ed è espressa nella lingua in cui la cartavalore è

stata compilata, ovvero l'italiano. Ne desume che il requisito posto dall'art.

1096 n. 1 CO sia adempiuto (appello, pag. 4). A torto. Certo -e su questo punto

concorda anche il convenuto (osservazioni, pag. 2)- è vero che di per sé il

testo di un vaglia cambiario può contenere espressioni di lingua diversa. Ciò

non toglie che in tal caso la denominazione del titolo cambiario non deve solo essere

inserita nel testo medesimo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, ma deve

altresì corrispondere a quella utilizzata dall'emittente per esprimere l'intenzione

di obbligarsi verso il beneficiario della cartavalore (Frey, Basler Kommentar, OR II, 2a ed., Basilea/

Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 1096). Nel caso

specifico nel testo del titolo in esame, la designazione di ¿vaglia cambiario¿

è sì espressa in italiano, lingua utilizzata per compilare il formulario

prestampato in inglese. Nonostante ciò, l'impegno assunto nei confronti

dell'istante non è manifestato nella lingua servita alla sua redazione, e si riassume

nell'espressione inglese ¿pay against¿. E questo non adempie i requisiti

fissati dall'art. 1096 n. 1 CO.

b) Il Segretario

assessore non ha poi ritenuto il vaglia cambiario un titolo valido, poiché non

ha individuato alcuna promessa incondizionata di pagare una determinata somma.

L'appellante obietta che il convenuto si è obbligato in modo chiaro, esplicito

e senza condizioni (appello, pag. 4). Ma, si volesse anche ritenere legittimo

l'utilizzo dell'espressione in inglese -come pretende l'interessato- la frase ¿at

31 agosto 2005 pay against this vaglia cambiario Bill of Exchange to

the order of AP 1¿ non risponderebbe comunque alla necessità di chiarezza

richiesta (Dessemontet, Le droit

de change, CEDIDAC, Losanna 2004, pag. 157 seg., n. 329-330 che rinvia a: ZR 83

(1984), pag. 128 n. 47). Più precisamente con questa

formulazione non è dato a vedere -poiché non indicato- chi sia la persona chiamata

a pagare l'importo di fr. 11'943.60.

Vero

è che il titolo in questione è designato quale vaglia cambiario ed è

sottoscritto dal convenuto. Nondimeno il riferimento al conto __________ ¿__________¿

si presenta separato dalla locuzione ¿which place to account ¿¿as advised¿,

è posto in basso a sinistra e non specifica se abbia o no a valere quale luogo

di pagamento. A priori si potrebbe persino ipotizzare che si volesse con ciò designare

un trattario (cfr. DTF 111 III 33 consid. 2 e 3; Frey, op. cit., n. 8 ad art. 1096 CO). Certo, il convenuto ha

escluso l'ipotesi di una cambiale (ai sensi dell'art. 991 segg. CO), ma solo perché

-e lo riconferma in appello (osservazioni, pag. 3)- nessun elemento permetteva

di risalire con precisione alla sua identità (act. II, pag. 3). E, in effetti,

nulla è dato di sapere riguardo all'intestatario del predetto conto. Anche per

questo motivo, la contestata promessa di pagamento si rivela oggettivamente

confusa, ambigua ed equivoca. Di conseguenza, anche da questo punto di vista

l'appello è infondato.

4. Ove

il vaglia cambiario difetti di uno degli elementi essenziali per la sua

validità -fra cui rientrano appunto quelli previsti dall'art. 1096 n. 1 e 2 CO-

lo stesso documento potrebbe comunque costituire riconoscimento di debito

astratto, così da permettere al creditore l'ottenimento del rigetto provvisorio

dell'opposizione (Staehelin, op. cit.,

n. 155 ad art. 82 LEF; Frey, op. cit.,

n. 1 ad art. 1097 CO e rif. ivi indicati). Occorre anzitutto precisare che in concreto

il debito corrisponde alla locazione dovuta all'istante per uno spazio

espositivo nell¿ambito della manifestazione ¿__________¿ (act. I, pag. 2),

motivo per il quale è stato appunto emesso il titolo cambiario. A detta del

primo giudice il documento non avrebbe comunque potuto valere quale

riconoscimento di debito astratto, poiché non c'era la promessa incondizionata

del pagamento di una somma di denaro. L'appellante ribadisce che, piccoli

problemi di lingua a parte, la dichiarazione di volontà del convenuto è esplicita

(appello, pag. 6). Ma -come si è visto- non c'è la precisa designazione di chi

sia la persona chiamata a pagare, in quanto il solo verbo ¿pay¿ nulla

rivela sul soggetto. Ciò esclude anche l'eventualità di un riconoscimento di

debito astratto.

5. Per

i motivi appena visti, diventa superfluo stabilire se il Segretario assessore

sia o no incorso in un eccesso di formalismo e abbia leso il principio della

proporzionalità, per avere ravvisato la violazione dell'art. 21 LALEF senza

esigere dall'istante la traduzione del titolo cambiario (appello, pag. 3 e 5). Come

si è detto l'istanza di rigetto dell'opposizione è da respingere in quanto da

un lato il vaglia cambiario agli atti non è valido (sopra, consid. 3) e

dall'altro poiché, mancando la chiara designazione di chi sia l'effettivo debitore,

nemmeno potrebbe rappresentare un riconoscimento di debito astratto (sopra, consid.

4). E a ciò, la traduzione del documento non avrebbe potuto ovviare in alcun

modo.

6. A

conferma della sentenza impugnata, l'appello 2 marzo 2006 di AP 1, __________,

deve essere respinto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49,

61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 1096 segg. CO, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

Considerandi

2.

marzo 2006 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 255.¿, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 300.¿ a titolo di

indennità.

3.

Intimazione:

¿

RA 2, __________;

¿

RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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