14.2006.22
Appello contro la decisione pretorile con cui è stata respinta l'istanza tendente ad ottenere l'inventario preventivo ai sensi dell'art. 162 LEF.
18 maggio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2006.22
Data decisione, Autorità:
18.05.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la decisione pretorile con cui è stata respinta l'istanza tendente ad ottenere l'inventario preventivo ai sensi dell'art. 162 LEF.
INVENTARIO PREVENTIVO
art. 162 LEF
Incarto n.
14.2006.22
Lugano
18 maggio
2006 /B/scfb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 17 febbraio 2006 da
AP 1
rappr. dallo RA 1
contro
AO 1
tendente ad ottenere l’inventario preventivo ai
sensi dell’art. 162 LEF dei beni
della AO 1 (in seguito AO 1) nell’ambito
dell’esecuzione
n. __________, protestate spese e ripetibili;
istanza respinta dalla Pretore del __________, con
sentenza
20 febbraio 2006;
appellante AP 1
che con atto 3 marzo 2006 postula la riforma della decisione impugnata nel
senso di accogliere l'istanza di inventario;
ritenuto
Fatti
A. Con
istanza 17 febbraio 2006 AP 1 ha chiesto alla Pretore di ordinare all’UE di
Lugano di allestire l’inventario dei beni della AO 1, rilevando di essere al
beneficio di una comminatoria di fallimento nei confronti di quest’ultima. L’istante
ha rilevato che la AO 1 è una società attiva nel settore dell’impiantistica
tecnica, la quale non fornisce tuttavia alcuna prestazione concreta, ma
subappalta le opere a ditte terze, come nel caso in esame, all’istante. La
debitrice non possiede nè macchinari, né impianti, né beni immobili, inoltre
secondo l’estratto delle esecuzioni (doc. E) la sua situazione finanziaria non
è delle migliori. Secondo la AP 1, la AO 1 avrebbe incassato i propri crediti e
si starebbe ora adoperando per svuotare la società, per poi lasciarla fallire. L’istante
ha rilevato che il suo credito nei confronti della AO 1 ammonta a oltre fr.
460'000.-- ed è largamente superiore al capitale azionario della debitrice. Il
rischio di distrazione di beni da parte della AO 1 sarebbe inoltre acuito dal
fatto che fra i suoi creditori figurano anche società appartenenti agli
azionisti della AO 1, come la __________, il cui titolare risulta essere
l’azionista di riferimento della AO 1, nonché suo direttore. Secondo l’istante,
le continue dichiarazioni di disponibilità a cedere il credito vantato dalla AO
1 nei confronti di tale __________, società committente in relazione alle opere
fornite in subappalto dalla AP 1 presso il centro __________ e le continue
rassicurazioni, secondo cui la STT SA avrebbe pagato il debito non appena
ricevuto il dovuto dalla propria committente __________ (doc. F, G e H-L), si
possono assimilare a quelle “continue promesse di pagamento” che configurerebbero
un grado di verosimiglianza qualificato.
B. Con decisione 20 febbraio 2006 la Pretore ha respinto l’istanza,
ritenendo che le affermazioni di parte istante sono rimaste allo stadio di puro
parlato, la documentazione agli atti non indicando che vi sarebbe il rischio di
distrazione di beni da parte dell’escussa. Dai documenti prodotti risulta
unicamente come parte convenuta non sia stata in grado di far fronte ai propri
obblighi a causa dell’inadempienza nei suoi confronti da parte della
committente (doc. H e I) e come siano state messe in atto trattative al fine di
cedere il credito vantato nei confronti della committente AP 1 (plico doc. F).
Secondo la prima giudice mancano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere
verosimile il rischio di pregiudizio del credito vantato dall’istante.
C. Contro la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1,
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 162 LEF, a richiesta del
creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, ordina che
sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore. L’inventario preventivo è
una misura di natura conservativa e costituisce un provvedimento incidentale riservato
alla sola procedura di fallimento.
Scopo
dell’inventario preventivo è di meglio tutelare i creditori, mettendoli anzitutto
al riparo da manovre scorrette che potrebbero mettere in atto debitori alle
soglie del fallimento.
Prescindendo
dall'istituto dell'inventario preventivo che può essere chiesto dopo
l'ottenimento di un rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv. 1 LEF),
il diritto all'inventario previsto dall'art. 162 LEF sorge -ma la questione in
concreto non è controversa- non appena il creditore istante abbia formulato
domanda di proseguimento dell'esecuzione (Ottomann, in Comm. di
Basilea, Art. 162 LEF, N. 4). L'ufficio vi darà seguito non prima della
notificazione della comminatoria di fallimento (art. 163 cpv. 1 LEF).
2.
È
possibile ottenere l’inventario dei beni del debitore quando i fatti e le
ragioni, per i quali si pretende che il debitore metta in pericolo i diritti
del creditore, siano resi verosimili in modo da giustificare l’opportunità
della misura richiesta, riservato al giudice un ampio potere d'apprezzamento (Ottomann,
op. cit., ibidem, N. 11). Giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere data
l’opportunità dell’inventario quando, ad esempio, il debitore si prepari alla
fuga, distragga i suoi beni, liquidi i suoi attivi a un prezzo sproporzionatamente
basso, cambi domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo e ogni qualvolta
vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere verosimile il rischio di
pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dall’istante (Cometta, L'inventario
preventivo nell'esecuzione in via di fallimento, in Rep 1993, 123; Ottomann, op.
cit., ibidem, N. 11). A tali ipotesi se ne aggiungono altre, ovvero quando
l'escusso è oggetto di un numero elevato di esecuzioni o di procedimenti penali
(specie per delitti esecutivi o fallimentari), quando ripetutamente non ha
mantenuto promesse di pagamento, o ancora quando in genere il suo comportamento
negli affari, rispettivamente nei confronti del creditore inducono a temere che
intenda sottrarsi ai suoi impegni (Ottomann, op. cit., ibidem, N. 11; BlSchKG 2003,
228.
e segg.).
Per
accogliere un'istanza presentata ai sensi dell'art. 162 LEF è sufficiente un
grado di verosimiglianza semplice che già si realizza in presenza di singoli
indizi di natura oggettiva o soggettiva sull'intenzione dell'escusso di
sottrarsi ai suoi impegni debitori (Cometta, op. cit., pag. 125; Ottomann,
op. cit., ibidem, N. 11).
3.
In
concreto, a fronte della conclusione del primo giudice secondo cui l'istante
non ha reso verosimile l'intenzione di controparte di svuotare la società di
tutti i suoi attivi, l'appellante rileva che la società escussa è soggetta a
ben cinque esecuzioni per importi rilevanti e che essa -come aveva già addotto
in prima sede- non ha mantenuto promesse di pagamento nei suoi confronti.
Orbene, dall’estratto
delle esecuzioni __________ 29 marzo 2006 emerge che nei confronti dell’escussa,
oltre alla procedura promossa dalla creditrice, sono pendenti solo due
esecuzioni per importi ammontanti a fr. 153.15, rispettivamente fr. 18'100.-
che sono giunte soltanto allo stadio dell'opposizione. Inoltre, contrariamente
a quanto sostenuto dall’appellante, la AO 1 non ha ripetutamente né in altro
modo promesso all’istante di essere intenzionata a pagarle il debito in
oggetto. Infatti con scritto datato 6 maggio 2005 (plico doc. F) la
rappresentante di AO 1, ossia __________ SA di Cadempino ha menzionato
l’ipotesi di cedere il credito vantato da AO 1 nei confronti dell’appaltante __________
all’istante, a condizione tuttavia che venisse verificata l’effettiva
consistenza del credito. Trattandosi di un’ipotesi di cessione condizionata,
non sono dati gli elementi necessari per considerarla quale promessa di
pagamento. Gli altri due scritti che fra quelli versati all'incarto potrebbero
entrare in linea di conto, ossia 27 gennaio 2005 (doc. H) e 8 febbraio 2005
(doc. I), da cui l’istante pretende dedurre promesse di pagamento, sono stati
inviati da AO 1 non alla procedente, ma all’appaltante, segnatamente ad __________,
rispettivamente alla __________, per cui, sebbene si tratti di richieste di
pagamento dell’escussa per poter far fronte ai suoi impegni nei confronti di AP
1, questi scritti non contengono alcuna promessa di pagamento nei confronti di
quest’ultima.
Se ne
deve concludere che, nel caso di specie, non sono stati nemmeno forniti gli
elementi necessari per raggiungere la verosimiglianza (semplice) che occorre
per ottenere l’inventario preventivo ai sensi dell’art. 162 LEF. Di conseguenza,
a conferma della decisione impugnata, l’istanza di AP 1 non può essere accolta.
4.
L’appello
di AP 1 va quindi respinto, caricando tassa di giustizia e spese alla stessa appellante
(art. 61 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 162 LEF, 19 e 22 LALEF, 61
cpv. 1 OTLEF,
pronuncia:
1.
L’appello 3 marzo 2006 di AP 1, __________,
è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese, per
complessivi fr. 150.-, anticipate dall'appellante, restano a suo carico.
3.
Intimazione: - Studio legale RA
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________
-terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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