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Decisione

14.2006.22

Appello contro la decisione pretorile con cui è stata respinta l'istanza tendente ad ottenere l'inventario preventivo ai sensi dell'art. 162 LEF.

18 maggio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

istanza 17 febbraio 2006 AP 1 ha chiesto alla Pretore di ordinare all’UE di

Lugano di allestire l’inventario dei beni della AO 1, rilevando di essere al

beneficio di una comminatoria di fallimento nei confronti di quest’ultima. L’istante

ha rilevato che la AO 1 è una società attiva nel settore dell’impiantistica

tecnica, la quale non fornisce tuttavia alcuna prestazione concreta, ma

subappalta le opere a ditte terze, come nel caso in esame, all’istante. La

debitrice non possiede nè macchinari, né impianti, né beni immobili, inoltre

secondo l’estratto delle esecuzioni (doc. E) la sua situazione finanziaria non

è delle migliori. Secondo la AP 1, la AO 1 avrebbe incassato i propri crediti e

si starebbe ora adoperando per svuotare la società, per poi lasciarla fallire. L’istante

ha rilevato che il suo credito nei confronti della AO 1 ammonta a oltre fr.

460'000.-- ed è largamente superiore al capitale azionario della debitrice. Il

rischio di distrazione di beni da parte della AO 1 sarebbe inoltre acuito dal

fatto che fra i suoi creditori figurano anche società appartenenti agli

azionisti della AO 1, come la __________, il cui titolare risulta essere

l’azionista di riferimento della AO 1, nonché suo direttore. Secondo l’istante,

le continue dichiarazioni di disponibilità a cedere il credito vantato dalla AO

1 nei confronti di tale __________, società committente in relazione alle opere

fornite in subappalto dalla AP 1 presso il centro __________ e le continue

rassicurazioni, secondo cui la STT SA avrebbe pagato il debito non appena

ricevuto il dovuto dalla propria committente __________ (doc. F, G e H-L), si

possono assimilare a quelle “continue promesse di pagamento” che configurerebbero

un grado di verosimiglianza qualificato.

B. Con decisione 20 febbraio 2006 la Pretore ha respinto l’istanza,

ritenendo che le affermazioni di parte istante sono rimaste allo stadio di puro

parlato, la documentazione agli atti non indicando che vi sarebbe il rischio di

distrazione di beni da parte dell’escussa. Dai documenti prodotti risulta

unicamente come parte convenuta non sia stata in grado di far fronte ai propri

obblighi a causa dell’inadempienza nei suoi confronti da parte della

committente (doc. H e I) e come siano state messe in atto trattative al fine di

cedere il credito vantato nei confronti della committente AP 1 (plico doc. F).

Secondo la prima giudice mancano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere

verosimile il rischio di pregiudizio del credito vantato dall’istante.

C. Contro la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1,

riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 162 LEF, a richiesta del

creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, ordina che

sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore. L’inventario preventivo è

una misura di natura conservativa e costituisce un provvedimento incidentale riservato

alla sola procedura di fallimento.

Scopo

dell’inventario preventivo è di meglio tutelare i creditori, mettendoli anzitutto

al riparo da manovre scorrette che potrebbero mettere in atto debitori alle

soglie del fallimento.

Prescindendo

dall'istituto dell'inventario preventivo che può essere chiesto dopo

l'ottenimento di un rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv. 1 LEF),

il diritto all'inventario previsto dall'art. 162 LEF sorge -ma la questione in

concreto non è controversa- non appena il creditore istante abbia formulato

domanda di proseguimento dell'esecuzione (Ottomann, in Comm. di

Basilea, Art. 162 LEF, N. 4). L'ufficio vi darà seguito non prima della

notificazione della comminatoria di fallimento (art. 163 cpv. 1 LEF).

2.

È

possibile ottenere l’inventario dei beni del debitore quando i fatti e le

ragioni, per i quali si pretende che il debitore metta in pericolo i diritti

del creditore, siano resi verosimili in modo da giustificare l’opportunità

della misura richiesta, riservato al giudice un ampio potere d'apprezzamento (Ottomann,

op. cit., ibidem, N. 11). Giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere data

l’opportunità dell’inventario quando, ad esempio, il debitore si prepari alla

fuga, distragga i suoi beni, liquidi i suoi attivi a un prezzo sproporzionatamente

basso, cambi domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo e ogni qualvolta

vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere verosimile il rischio di

pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dall’istante (Cometta, L'inventario

preventivo nell'esecuzione in via di fallimento, in Rep 1993, 123; Ottomann, op.

cit., ibidem, N. 11). A tali ipotesi se ne aggiungono altre, ovvero quando

l'escusso è oggetto di un numero elevato di esecuzioni o di procedimenti penali

(specie per delitti esecutivi o fallimentari), quando ripetutamente non ha

mantenuto promesse di pagamento, o ancora quando in genere il suo comportamento

negli affari, rispettivamente nei confronti del creditore inducono a temere che

intenda sottrarsi ai suoi impegni (Ottomann, op. cit., ibidem, N. 11; BlSchKG 2003,

228.

e segg.).

Per

accogliere un'istanza presentata ai sensi dell'art. 162 LEF è sufficiente un

grado di verosimiglianza semplice che già si realizza in presenza di singoli

indizi di natura oggettiva o soggettiva sull'intenzione dell'escusso di

sottrarsi ai suoi impegni debitori (Cometta, op. cit., pag. 125; Ottomann,

op. cit., ibidem, N. 11).

3.

In

concreto, a fronte della conclusione del primo giudice secondo cui l'istante

non ha reso verosimile l'intenzione di controparte di svuotare la società di

tutti i suoi attivi, l'appellante rileva che la società escussa è soggetta a

ben cinque esecuzioni per importi rilevanti e che essa -come aveva già addotto

in prima sede- non ha mantenuto promesse di pagamento nei suoi confronti.

Orbene, dall’estratto

delle esecuzioni __________ 29 marzo 2006 emerge che nei confronti dell’escussa,

oltre alla procedura promossa dalla creditrice, sono pendenti solo due

esecuzioni per importi ammontanti a fr. 153.15, rispettivamente fr. 18'100.-

che sono giunte soltanto allo stadio dell'opposizione. Inoltre, contrariamente

a quanto sostenuto dall’appellante, la AO 1 non ha ripetutamente né in altro

modo promesso all’istante di essere intenzionata a pagarle il debito in

oggetto. Infatti con scritto datato 6 maggio 2005 (plico doc. F) la

rappresentante di AO 1, ossia __________ SA di Cadempino ha menzionato

l’ipotesi di cedere il credito vantato da AO 1 nei confronti dell’appaltante __________

all’istante, a condizione tuttavia che venisse verificata l’effettiva

consistenza del credito. Trattandosi di un’ipotesi di cessione condizionata,

non sono dati gli elementi necessari per considerarla quale promessa di

pagamento. Gli altri due scritti che fra quelli versati all'incarto potrebbero

entrare in linea di conto, ossia 27 gennaio 2005 (doc. H) e 8 febbraio 2005

(doc. I), da cui l’istante pretende dedurre promesse di pagamento, sono stati

inviati da AO 1 non alla procedente, ma all’appaltante, segnatamente ad __________,

rispettivamente alla __________, per cui, sebbene si tratti di richieste di

pagamento dell’escussa per poter far fronte ai suoi impegni nei confronti di AP

1, questi scritti non contengono alcuna promessa di pagamento nei confronti di

quest’ultima.

Se ne

deve concludere che, nel caso di specie, non sono stati nemmeno forniti gli

elementi necessari per raggiungere la verosimiglianza (semplice) che occorre

per ottenere l’inventario preventivo ai sensi dell’art. 162 LEF. Di conseguenza,

a conferma della decisione impugnata, l’istanza di AP 1 non può essere accolta.

4.

L’appello

di AP 1 va quindi respinto, caricando tassa di giustizia e spese alla stessa appellante

(art. 61 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 162 LEF, 19 e 22 LALEF, 61

cpv. 1 OTLEF,

pronuncia:

1.

L’appello 3 marzo 2006 di AP 1, __________,

è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese, per

complessivi fr. 150.-, anticipate dall'appellante, restano a suo carico.

3.

Intimazione: - Studio legale RA

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________

-terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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