14.2006.23
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
16 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2006.23
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.23
Lugano
16 maggio
2006
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
12 gennaio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
sulla quale istanza la pretore del Distretto di __________,
con sentenza 21 febbraio 2006 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da martedì 21
febbraio 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
3 marzo 2006 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 8 marzo
2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________ la AO 1 ha chiesto il
fallimento della AP 1 per fr. 1'794.90 oltre accessori, dedotti eventuali
acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 15 febbraio 2006 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 21 febbraio 2006 la Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato
il fallimento della AP 1 a far tempo dal 21 febbraio 2006 alle ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 3 marzo 2006 la AP 1 ha dichiarato di avere provveduto a saldare
il suo debito nei confronti della creditrice, producendo una ricevuta 2 marzo
2006 dell’UE di __________ (doc. A) relativa al saldo dell’esecuzione in
oggetto n. __________. L’appellante ha poi asserito di volere saldare nel corso
del mese di marzo gli ulteriori debiti.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF
l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità
è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta __________
(doc. A) emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dalla AO 1 è
stata saldata il 2 marzo 2006, e quindi posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto 15
maggio 2006 __________ emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti
13.
procedure, di cui tre risalgono al 2004, otto al 2005, mentre due sono state
promosse nel 2006. Di queste esecuzioni 10 risultano pagate. L’importo
complessivo delle procedure ancora aperte ammonta complessivamente a fr.
6'263.85. Nel caso di specie determinante è che per due procedure, la n. __________
per fr. 1'020.50 il 24 novembre 2005 rispettivamente la n. __________ per fr.
1'006.70 il 27 aprile 2006 sono state emesse le comminatorie di fallimento.
Orbene l’aumento delle esecuzioni e il fatto che per due procedure, promosse per
importi modesti, si sia giunti ad emettere la comminatoria di fallimento
portano a concludere che l’appellante non dispone della liquidità sufficiente
per far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della solvibilità non appare di
conseguenza reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può
quindi trovare applicazione, per cui il fallimento della AP 1 non può essere
annullato.
2.
L'appello
3.
marzo 2006 della AP 1 va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello
3 marzo 2006 della AP 1__________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a
far tempo da
martedì 23 maggio 2006 alle
ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
RA 1AP
1;
–AO
1AO 1, __________;
– Ufficio
__________
– Ufficio
dei registri __________.
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
terzi implicati
i implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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