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Decisione

14.2006.25

rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto d'appalto e due fatture non sono state ritenute un valido riconoscimento di debito

20 giugno 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Tra le parti è stato concluso un contratto d'appalto in data 22

novembre 2002 per l'edificazione dello stabile residenziale amministrativo ¿__________¿

sulla particella n. __________ RFD di __________ ad un costo complessivo -considerato

uno sconto del 4%- di fr. 2'422'035.10. Il rapporto contrattuale vede la

procedente in qualità di appaltatrice -cui per breve tempo era inizialmente

stata affidata la direzione lavori- e l'escussa quale committente.

C. All'udienza di contraddittorio del 2

febbraio 2006, l'istante ha riconfermato la sua richiesta. La convenuta ha

contestato l'istanza, lamentandosi di un costante ritardo nell'esecuzione dei lavori

e quindi dell'inadempienza della controparte, motivo che l'ha poi indotta ad

affidare la direzione lavori ad altri. Ha affermato di non concordare sulla

liquidazione finale 26 gennaio 2005 allestita dall'istante, poiché conteggia separatamente

il costo per il nolo dei ponteggi e del quadro elettrico, non considera lo

sconto pattuito, rivendica il collaudo di un'opera non ultimata e disattende

gli accordi intervenuti tra le parti e le norme SIA (come ad esempio l'assenza

di sicurezza sul cantiere). L'escussa ha quindi prodotto all'udienza l'estratto

(datato gennaio 2006) di una perizia commissionata ad uno studio d'ingegneria,

onde dimostrare che l'opera non era stata eseguita, rispettivamente che non era

stata correttamente eseguita. La convenuta ha posto in compensazione al credito

di controparte fr. 178'205.¿, somma necessaria per completare il cantiere, fr.

123'624.50, per danni, fr. 93'790.10, a titolo di sconto, e fr. 28'000.¿,

versati in eccesso all'istante. Il costo di fr. 3'622.70 per i ponteggi ed il

quadro elettrico per contro, era già compreso nei fr. 108'000.¿ pagati per

l'impianto del cantiere.

A

detta dell'istante quanto ha preceduto la liquidazione 26 gennaio 2005, riconosciuta

dalla convenuta alla riunione tenutasi il 17 febbraio 2005 e in virtù della

quale aveva versato i due acconti di complessivi fr. 200'000.¿, è superato. A

suo dire, in particolare, l'opera è collaudata secondo le norme SIA. Ha poi contestato

gli importi posti in compensazione, non liquidi e fondati solo su una perizia di

parte. Oltretutto, quale notifica di difetti, questo documento le è stato

trasmesso tardivamente. In ogni caso poi, conformemente all'art. 169 cpv. 1 SIA

118, i difetti sono coperti dal certificato di garanzia stipulato a questo

scopo.

In

duplica la convenuta ha rimproverato all'istante di essersi limitata a produrre

in causa la fattura 26 gennaio 2005, ma non i conteggi precedenti. Ha contestato

che il credito posto in esecuzione poggiasse su un valido titolo esigibile. L'opera

non finita -come del resto riconosciuto dall¿istante medesima il 17 febbraio

2005- esclude a priori un suo collaudo e quindi la liquidità delle relative pretese.

L'agire dell'istante oltretutto vìola le norme SIA. Ha poi osservato di avere

prodotto tutta la documentazione necessaria, atta a dimostrare l'inesigibilità

del credito e la tempestiva notifica dei difetti. In ogni caso il certificato

di garanzia, mai ricevuto, è comunque effettivo solo dopo il collaudo

dell'opera, mai avvenuto.

L'istante

ha infine precisato che tutte le opere concordate e fatturate con la

liquidazione 26 gennaio 2005, sono state ultimate. Aveva però rinunciato ad

eseguire le altre, da fatturare comunque in base ai vecchi prezzi, visto che il

relativo saldo non è stato pagato. Motivo per cui, per quanto la riguardava, il

cantiere era terminato.

D. Con

sentenza 21 febbraio 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto

l'istanza ritenendo la documentazione agli atti un valido riconoscimento di

debito. Ha accertato che l'opera è stata consegnata entro i termini pattuiti e

che la fattura 26 gennaio 2005 è stata riconosciuta dall'escussa in occasione

della riunione tenutasi il 17 febbraio 2005 e, parzialmente onorata versando due

acconti di complessivi fr. 200'000.¿. Eventuali difetti individuati prima di quest'ultima

data dovevano considerarsi ormai superati dalla sottoscrizione incondizionata

del relativo verbale. Dopo di allora e fino all'udienza 2 febbraio 2006, non c'è

più stata un'ulteriore e regolare notifica di difetti. E, in ogni caso, con la

consegna dell'opera, il 16 febbraio 2005 l'istante ha prestato una garanzia per

difetti in favore del convenuto. La perizia poi, nemmeno rende verosimile un

eventuale minor valore dell'opera, atto ad essere compensato con le pretese dell'istante.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Rimprovera al Pretore di

avere accolto l'istanza malgrado l'alta verosimiglianza delle sue eccezioni e

l'inadempimento dell'istante. Rammenta di avere esposto in dettaglio le eccezioni

formali e materiali e di avere tempestivamente notificato tutti i difetti. La

medesima istante peraltro ha riconosciuto le sue inadempienze, non le ha consegnato

il certificato di garanzia, e detiene senza causa cartelle ipotecarie. Riproponendo

eccezione di compensazione, contesta l'esistenza di un valido riconoscimento di

debito in quanto il credito di fr. 361'261.75 non è cifrato, non è esigibile ed

è condizionato. L'importo di fr. 3'622.70 invece -di cui alla fattura 29 aprile

2005- risulta già estinto, come riconosciuto dall'istante.

F. Con

le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

Considerandi

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep

1989.

pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una

dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa

somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non

discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7

pag. 3).

Il

contratto di appalto firmato può costituire valido titolo di rigetto

provvisorio dell'opposizione per la mercede. Nel caso in cui l'adempimento

avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, il rigetto

dell'opposizione può venir concesso, fintanto che il committente non eccepisce

che l'opera non è stata compiuta oppure non è stata regolarmente eseguita e

consegnata. In caso di difetti il committente deve inoltre rendere verosimile

di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 [14.2004.66] consid.

2c e CEF 8 maggio 2002 [14.2002.18] consid. 1b; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco,

n. 87 s. ad art. 82 LEF).

2.

Nel

caso concreto, a detta dell'appellante, il Pretore ha ritenuto a torto che

l'importo posto in esecuzione poggia su un valido riconoscimento di debito, limitandosi

oltretutto all'esame della fattura 26 gennaio 2005 ma non di quella 29 aprile

2005.

a) Il primo giudice

-seguendo la tesi proposta dall'istante in occasione del contraddittorio

(verbale, pag. 14 in mezzo)- ha ritenuto che la fattura finale 26 gennaio 2005

era stata riconosciuta esplicitamente dall'escussa in occasione dell'incontro

avvenuto il 17 febbraio 2005 ed era stata parzialmente onorata con il

versamento di due rate di complessivi fr. 200'000.¿ (sentenza impugnata, pag.

4). Tuttavia anche volendo prestare al verbale di quella riunione -cui hanno presenziato

l'istante, la convenuta e la direzione lavori- la necessaria attenzione, nulla vi

indica che la committente abbia in qualche modo espresso consenso a quel

conteggio, nè -ed è quel che conta- che essa abbia riconosciuto di dovere a

controparte il saldo della fattura 26 gennaio 2005 (doc. G). A parte le

rispettive incombenze concordate dalle parti in vista della continuazione dei

lavori sul cantiere -che peraltro dimostrano come l'opera non sia in effetti

mai stata portata a termine- il documento in questione si limita a prevedere che

¿gli acconti di Fr. 150'000.¿ e fr. 50'000.¿ si intendono su fattura del 26

gennaio 2005¿ (doc. C).

Al

proposito, se è pacifico il pagamento di tali acconti, diversamente da quella

che parrebbe essere l'opinione della procedente il fatto di computare degli

acconti su un determinato importo ancora non significa riconoscersi debitore

del saldo residuo rimasto scoperto. Oltretutto, il conteggio distingue genericamente

le prestazioni per opere da impresario costruttore in ¿opere a misura¿ e ¿opere

a regia¿ (doc. G). Ma nemmeno sulla base del capitolato prodotto agli atti, cui

rinvia esplicitamente il contratto d'appalto sottoscritto dall'escusso, sarebbe

possibile risalire e verificare l'importo con quanto pattuito e rivendicato

dall'appellante. Se ne deduce, per concludere, che la fattura 26 gennaio 2005 e

il verbale 17 febbraio 2005 non rappresentano affatto una dichiarazione di

volontà con la quale la committente si sia obbligata a pagare all'appellante la

somma di denaro oggetto dell¿istanza.

b) Per le spese

relative ai ponteggi e all'impianto elettrico da febbraio 2005, il 29 aprile

2005.

l'appellante ha emesso una fattura separata di fr. 3'622.70 (doc. H). E in

proposito la fattura 26 gennaio 2005 prevede esplicitamente un conteggio

separato (doc. G). Ma, come già si è detto, quest'ultima non costituisce un

riconoscimento di debito. Questo basta per escludere, già a priori, la

possibilità che la fattura 29 aprile 2005 lo sia per l'importo di fr. 3'622.70.

3.

Dal

momento che non v¿era motivo per accogliere l¿istanza di rigetto dell¿opposizione,

l'appello 6 marzo 2006 di AP 1, __________, dev¿essere accolto. La tassa di

giustizia segue la soccombenza dell'istante, che rifonderà all'appellante

un'equa indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

6.

marzo 2006 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1

e 2 della sentenza 21 febbraio 2006 del Pretore del __________, vengono

riformati come segue:

¿1. L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione

22.

luglio 2005 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________, è

respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 400.¿, da

anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere

a AP 1, __________, fr. 3'000.¿ a titolo di indennità.¿

2.

La

tassa di giustizia di fr. 600.¿, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico della AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________, fr. 1500.¿ a

titolo di indennità.

3.

Intimazione:

¿

;

¿

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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