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Decisione

14.2006.28

Riconoscimento in Svizzera di una graduatoria estera ("Insolvenztabelle" del diritto germanico).

12 luglio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con sentenza 3 maggio 2005 (inc. 4 IN 46/05), il Tribunale (Amtsgericht)

di __________ ha aperto il procedimento di liquidazione fallimentare (“Insolvenzverfahren”)

contro l’IS 1, nominando quale amministratore del fallimento (“Insolvenzverwalter”)

l’avv. dott. RA 1.

B. Il

5 luglio 2005, è stata depositata presso l’Amtsgericht di __________ la graduatoria dei creditori (Insolvenztabelle nach § 175

InsO). Nessun creditore risulta domiciliato in Svizzera.

C. Con

sentenza 27 ottobre 2005 (inc. 14.2005.92), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera la procedura fallimentare aperta in Germania. Il dispositivo è stato

pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale dell’__________ (FUC __________) e

sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________ (FUSC n° __________).

L'UEF __________, incaricato della liquidazione del fallimento secondario, ha immediatamente

proceduto all’inventario dei beni e ha pubblicato l’apertura del fallimento in

via sommaria il __________ (FUC __________, p. __________; FUSC n° __________).

Nel termine impartito non è stato insinuato alcun credito. La graduatoria del

fallimento secondario, depositata a partire dal 20 gennaio 2006 (FUC __________,

p. __________; FUSC n° __________ del __________), è ora cresciuta in giudicato.

D. Con

ordinanza presidenziale 12 maggio 2006 (pubblicata sul FUSC __________ e sul

FUC __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in

Svizzera di indicare se la graduatoria del fallimento principale in Germania

tenesse adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito non è stata

interposta nessuna contestazione.

E. Con

l’istanza in esame, l’amministratore del fallimento principale chiede il

riconoscimento della graduatoria “Insolvenztabelle” nonché l’incorporazione

nella massa fallimentare dei beni rinvenuti dall’Ufficio __________ nell’ambito

della procedura ancillare svizzera, ossia due relazioni bancarie presso __________:

un deposito titolo di un valore di fr. 75'857,44 e un conto corrente di €

3'890,27, pari a fr. 6'029,90 (valuta 11 novembre 2005).

Considerato

Considerandi

1.

L’istante

chiede sia il riconoscimento della graduatoria dei creditori ("Insolvenztabelle")

sia l’incorporazione dei beni inventariati nella massa attiva estera, ossia,

implicitamente, la consegna di questi beni.

1.1

Cresciuta

in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui

risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è

messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei

creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).

1.2

La

messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia

stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del

decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1

CPC). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura

d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un nulla

osta del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono

che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a

disposizione del saldo ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera

(cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance

d’une faillite étrangère (art. 166 ss LDIP), SJ 2002 II 268). In altri termini,

questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale. Entrambe

le conclusioni dell’istanza in esame sono pertanto ricevibili.

2.

Il

riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto

dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento

secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere

sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori

omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia

esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria

internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana

CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215 s.).

2.1

Occorre

quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la

quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di

camera di consiglio ex art. 361 ss. CPC – sia soggetta alla previa

pubblicazione sul FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere

pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7

ad art. 173 LDIP ; S. Marchand,

Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C.

Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide

judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45; Lembo/Jeanneret, op. cit., p.

268; Berti/Bürgi, Basler

Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art. 173

LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria

estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare

in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

(Cometta, op. cit., p. 216 s.).

Nel

caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito

nell’ordinanza presidenziale 12 maggio 2006.

2.2

Dal

profilo formale, il riconoscimento della graduatoria straniera e il contestuale

trasferimento all'estero dell'eventuale saldo presuppongono una domanda: il

competente tribunale non agisce d’ufficio. Sono legittimate a presentare la

domanda le persone legittimate a chiedere il riconoscimento del fallimento

estero ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 LDIP, in particolare l’amministrazione

estera del fallimento (cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi,

op. cit., n. 5 ad art. 173).

2.3

Il

tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale

graduatoria:

– tiene

adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in

Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori

dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi

domiciliati;

– è

esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di

persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta,

op. cit., p. 217);

– è

conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto

infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n.

11.

ad art. 173 LDIP; Marchand,

op. cit., p. 181 ad 43; Volken,

op. cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi,

op. cit., n. 7 ad art. 173);

Nel

caso di specie, l’“Insolvenztabelle” di cui si chiede il riconoscimento – che

dal profilo funzionale corrisponde sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera –

risulta conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero. Non emerge

d’altronde da tale atto che il defunto avesse creditori con domicilio o sede in

Svizzera e nessuno si è opposto al riconoscimento nel termine impartito da

questa Camera con pubblicazione. La questione dell’esistenza di eventuali

discriminazioni è pertanto priva di oggetto.

2.4

La

maggior parte degli autori ritiene, esplicitamente (cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n.

10.

ad art. 173 LDIP; Marchand,

op. cit., p. 182 ad 46; Lembo/Jeanneret,

op. cit., p. 268 s.; H. Trachsler,

AJP 1997, p. 1571 s.) o implicitamente (cfr. Volken,

op. cit., n. 13 ss. ad art. 173; Dutoit,

op. cit., n. 3 ad art. 173; Berti/Bürgi,

op. cit., n. 7 ad art. 173), che per il riconoscimento non occorre che la

graduatoria estera sia passata in giudicato (contra: Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und

Nachlassverträge in der Schweiz [Art.

166.

ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 168;

Jaques, La reconnaissance et les

effets en Suisse d’une faillite ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 79 nota

393); la giurisprudenza non è univoca (pro: decisione 26 aprile 2004 del

Tribunale cantonale vodese, JdT 2005 II 35, cons. III/3; contra: decisione 3

aprile 1997 del Konkursrichter del Bezirksgericht Zürich, AJP 1997, 1570, con

rif.). Anche volendo seguire la tesi minoritaria, va però evidenziato – come

peraltro avvenuto nella menzionata sentenza zurighese – che la graduatoria

estera deve essere in ogni caso riconosciuta a prescindere dal suo passaggio in

giudizio quando – come nella presente fattispecie – nessun creditore ha

sollevato obiezioni di sorta in merito. È infatti il caso di ricordare che

l’art. 173 LDIP ha quale unico scopo la protezione dei creditori domiciliati in

Svizzera (cfr. Dutoit, Commentaire

de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 2 ad art. 173). Nel caso

concreto ci si può pertanto dispensare di verificare se l’“Insolvenztabelle” è

definitiva o no.

3.

Verificati

i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre ordinare

all’PI 2 il trasferimento all’amministratore estero del saldo dei conti inventariati

nella procedura ancillare svizzera, dopo il pagamento delle tasse e delle spese

(cfr. Volken, op. cit., n. 11 ad

art. 173; Dutoit, op. cit., n. 1

ad art. 173), comprese quelle derivanti dall’esecuzione della presente

sentenza. Occorre tuttavia rilevare che l’importo totale di fr. 1'254,35 che

risulta attualmente dal protocollo del fallimento andrà diminuito di fr.

600.

--, corrispondente alla voce “spese” del 3 novembre 2005, poiché si

riferisce ad una somma che è già stata prelevata dai conti inventariati per

pagare le spese del giudizio 27 ottobre 2005 di riconoscimento del fallimento

estero (inc. 14.2005.92) – con il rilievo che l’importo effettivamente girato è

stato in realtà di fr. 777,40, perché comprendeva anche le spese di

pubblicazione della sentenza. L’Ufficio preleverà quindi per le sue tasse e

spese fr. 654,35 (fr. 1'254,35 – 600), oltre le tasse e spese derivanti dal

trasferimento del saldo dei conti all’amministratore estero e dall’istanza di

chiusura della procedura di fallimento secondario.

4.

La

presente decisione non viene pubblicata. L’PI 2 è tuttavia invitato a chiedere

la chiusura del fallimento dopo aver consegnato il saldo all’istante,

producendo i relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la chiusura

del fallimento secondario e pubblicherà la sua decisione in conformità dell’art.

169.

cpv. 2 LDIP.

5.

L'istanza

è accolta.

La

tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a

carico della massa fallimentare.

Richiamati gli

art. 173 LDIP; 361 ss. e 513 CPC

pronuncia:

1.

L'istanza

6.

marzo 2006 dell’avv. dr. IS 1, D-__________, amministratore dell’PI 1, è

accolta.

1.1

Di

conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“Insolvenztabelle”) della

procedura d’insolvenza relativa all’PI 1 depositata il 5 luglio 2005 presso l’Amtsgericht di __________ (D).

1.2

È

ordinata all’PI 2, dopo prelevamento delle sue tasse e spese in conformità di

quanto stabilito al considerando 3, la trasmissione all’avv. dr. IS 1 del saldo

dei due conti inventariati nella procedura di fallimento secondario.

2.

L’PI

2, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come indicato

al considerando 4.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico della

Massa fallimentare.

4.

Intimazione:

– avv. dr. IS 1, __________ (tramite rogatoria

internazionale);

– PI

2, con l’intero incarto.

Per la Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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