14.2006.28
Riconoscimento in Svizzera di una graduatoria estera ("Insolvenztabelle" del diritto germanico).
12 luglio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2006.28
Data decisione, Autorità:
12.07.2006, CEF
Titolo:
Riconoscimento in Svizzera di una graduatoria estera ("Insolvenztabelle" del diritto germanico).
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 173 LDIP
Incarto n.
14.2006.28
Lugano
12 luglio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
sull'istanza formulata il 6 marzo 2006 da
IS 1 (D)
amministratore
dell’PI 1
volta al
riconoscimento e all’accettazione della graduatoria (“Insolvenztabelle”)
depositata il 5 luglio 2005 presso l’Amtsgericht di __________ (D) e
all’incorporazione dei beni del defunto inventariati in Svizzera nella massa
fallimentare estera;
richiamato
il decreto presidenziale 12 maggio 2006;
ritenuto
Fatti
A. Con sentenza 3 maggio 2005 (inc. 4 IN 46/05), il Tribunale (Amtsgericht)
di __________ ha aperto il procedimento di liquidazione fallimentare (“Insolvenzverfahren”)
contro l’IS 1, nominando quale amministratore del fallimento (“Insolvenzverwalter”)
l’avv. dott. RA 1.
B. Il
5 luglio 2005, è stata depositata presso l’Amtsgericht di __________ la graduatoria dei creditori (Insolvenztabelle nach § 175
InsO). Nessun creditore risulta domiciliato in Svizzera.
C. Con
sentenza 27 ottobre 2005 (inc. 14.2005.92), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera la procedura fallimentare aperta in Germania. Il dispositivo è stato
pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale dell’__________ (FUC __________) e
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________ (FUSC n° __________).
L'UEF __________, incaricato della liquidazione del fallimento secondario, ha immediatamente
proceduto all’inventario dei beni e ha pubblicato l’apertura del fallimento in
via sommaria il __________ (FUC __________, p. __________; FUSC n° __________).
Nel termine impartito non è stato insinuato alcun credito. La graduatoria del
fallimento secondario, depositata a partire dal 20 gennaio 2006 (FUC __________,
p. __________; FUSC n° __________ del __________), è ora cresciuta in giudicato.
D. Con
ordinanza presidenziale 12 maggio 2006 (pubblicata sul FUSC __________ e sul
FUC __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in
Svizzera di indicare se la graduatoria del fallimento principale in Germania
tenesse adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito non è stata
interposta nessuna contestazione.
E. Con
l’istanza in esame, l’amministratore del fallimento principale chiede il
riconoscimento della graduatoria “Insolvenztabelle” nonché l’incorporazione
nella massa fallimentare dei beni rinvenuti dall’Ufficio __________ nell’ambito
della procedura ancillare svizzera, ossia due relazioni bancarie presso __________:
un deposito titolo di un valore di fr. 75'857,44 e un conto corrente di €
3'890,27, pari a fr. 6'029,90 (valuta 11 novembre 2005).
Considerato
Considerandi
1.
L’istante
chiede sia il riconoscimento della graduatoria dei creditori ("Insolvenztabelle")
sia l’incorporazione dei beni inventariati nella massa attiva estera, ossia,
implicitamente, la consegna di questi beni.
1.1
Cresciuta
in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui
risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è
messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei
creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).
1.2
La
messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia
stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del
decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1
CPC). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura
d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un nulla
osta del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono
che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a
disposizione del saldo ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera
(cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance
d’une faillite étrangère (art. 166 ss LDIP), SJ 2002 II 268). In altri termini,
questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale. Entrambe
le conclusioni dell’istanza in esame sono pertanto ricevibili.
2.
Il
riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto
dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento
secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere
sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori
omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia
esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria
internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana
CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215 s.).
2.1
Occorre
quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la
quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di
camera di consiglio ex art. 361 ss. CPC – sia soggetta alla previa
pubblicazione sul FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere
pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7
ad art. 173 LDIP ; S. Marchand,
Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C.
Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide
judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45; Lembo/Jeanneret, op. cit., p.
268; Berti/Bürgi, Basler
Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art. 173
LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria
estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare
in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
(Cometta, op. cit., p. 216 s.).
Nel
caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito
nell’ordinanza presidenziale 12 maggio 2006.
2.2
Dal
profilo formale, il riconoscimento della graduatoria straniera e il contestuale
trasferimento all'estero dell'eventuale saldo presuppongono una domanda: il
competente tribunale non agisce d’ufficio. Sono legittimate a presentare la
domanda le persone legittimate a chiedere il riconoscimento del fallimento
estero ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 LDIP, in particolare l’amministrazione
estera del fallimento (cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi,
op. cit., n. 5 ad art. 173).
2.3
Il
tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale
graduatoria:
– tiene
adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in
Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori
dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi
domiciliati;
– è
esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di
persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta,
op. cit., p. 217);
– è
conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto
infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n.
11.
ad art. 173 LDIP; Marchand,
op. cit., p. 181 ad 43; Volken,
op. cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi,
op. cit., n. 7 ad art. 173);
Nel
caso di specie, l’“Insolvenztabelle” di cui si chiede il riconoscimento – che
dal profilo funzionale corrisponde sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera –
risulta conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero. Non emerge
d’altronde da tale atto che il defunto avesse creditori con domicilio o sede in
Svizzera e nessuno si è opposto al riconoscimento nel termine impartito da
questa Camera con pubblicazione. La questione dell’esistenza di eventuali
discriminazioni è pertanto priva di oggetto.
2.4
La
maggior parte degli autori ritiene, esplicitamente (cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n.
10.
ad art. 173 LDIP; Marchand,
op. cit., p. 182 ad 46; Lembo/Jeanneret,
op. cit., p. 268 s.; H. Trachsler,
AJP 1997, p. 1571 s.) o implicitamente (cfr. Volken,
op. cit., n. 13 ss. ad art. 173; Dutoit,
op. cit., n. 3 ad art. 173; Berti/Bürgi,
op. cit., n. 7 ad art. 173), che per il riconoscimento non occorre che la
graduatoria estera sia passata in giudicato (contra: Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und
Nachlassverträge in der Schweiz [Art.
166.
ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 168;
Jaques, La reconnaissance et les
effets en Suisse d’une faillite ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 79 nota
393); la giurisprudenza non è univoca (pro: decisione 26 aprile 2004 del
Tribunale cantonale vodese, JdT 2005 II 35, cons. III/3; contra: decisione 3
aprile 1997 del Konkursrichter del Bezirksgericht Zürich, AJP 1997, 1570, con
rif.). Anche volendo seguire la tesi minoritaria, va però evidenziato – come
peraltro avvenuto nella menzionata sentenza zurighese – che la graduatoria
estera deve essere in ogni caso riconosciuta a prescindere dal suo passaggio in
giudizio quando – come nella presente fattispecie – nessun creditore ha
sollevato obiezioni di sorta in merito. È infatti il caso di ricordare che
l’art. 173 LDIP ha quale unico scopo la protezione dei creditori domiciliati in
Svizzera (cfr. Dutoit, Commentaire
de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 2 ad art. 173). Nel caso
concreto ci si può pertanto dispensare di verificare se l’“Insolvenztabelle” è
definitiva o no.
3.
Verificati
i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre ordinare
all’PI 2 il trasferimento all’amministratore estero del saldo dei conti inventariati
nella procedura ancillare svizzera, dopo il pagamento delle tasse e delle spese
(cfr. Volken, op. cit., n. 11 ad
art. 173; Dutoit, op. cit., n. 1
ad art. 173), comprese quelle derivanti dall’esecuzione della presente
sentenza. Occorre tuttavia rilevare che l’importo totale di fr. 1'254,35 che
risulta attualmente dal protocollo del fallimento andrà diminuito di fr.
600.
--, corrispondente alla voce “spese” del 3 novembre 2005, poiché si
riferisce ad una somma che è già stata prelevata dai conti inventariati per
pagare le spese del giudizio 27 ottobre 2005 di riconoscimento del fallimento
estero (inc. 14.2005.92) – con il rilievo che l’importo effettivamente girato è
stato in realtà di fr. 777,40, perché comprendeva anche le spese di
pubblicazione della sentenza. L’Ufficio preleverà quindi per le sue tasse e
spese fr. 654,35 (fr. 1'254,35 – 600), oltre le tasse e spese derivanti dal
trasferimento del saldo dei conti all’amministratore estero e dall’istanza di
chiusura della procedura di fallimento secondario.
4.
La
presente decisione non viene pubblicata. L’PI 2 è tuttavia invitato a chiedere
la chiusura del fallimento dopo aver consegnato il saldo all’istante,
producendo i relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la chiusura
del fallimento secondario e pubblicherà la sua decisione in conformità dell’art.
169.
cpv. 2 LDIP.
5.
L'istanza
è accolta.
La
tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a
carico della massa fallimentare.
Richiamati gli
art. 173 LDIP; 361 ss. e 513 CPC
pronuncia:
1.
L'istanza
6.
marzo 2006 dell’avv. dr. IS 1, D-__________, amministratore dell’PI 1, è
accolta.
1.1
Di
conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria (“Insolvenztabelle”) della
procedura d’insolvenza relativa all’PI 1 depositata il 5 luglio 2005 presso l’Amtsgericht di __________ (D).
1.2
È
ordinata all’PI 2, dopo prelevamento delle sue tasse e spese in conformità di
quanto stabilito al considerando 3, la trasmissione all’avv. dr. IS 1 del saldo
dei due conti inventariati nella procedura di fallimento secondario.
2.
L’PI
2, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come indicato
al considerando 4.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico della
Massa fallimentare.
4.
Intimazione:
– avv. dr. IS 1, __________ (tramite rogatoria
internazionale);
– PI
2, con l’intero incarto.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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