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Decisione

14.2006.29

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

26 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, §

36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des

Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p.

172).

b) La

AP 1 ha dichiarato che l’atto di appello le è stato intimato il 21 marzo 2006.

Il termine per appellare di 10 giorni è venuto pertanto a scadere lunedì 3

aprile 2006, ritenuto che nel computo dei termini non è compreso il giorno

dell’intimazione (art. 131 cpv. 1 CPC) e che se l’ultimo giorno è un sabato, il

Considerandi

termine scade il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC).

Le integrazioni

all’appello 10 rispettivamente 18 aprile 2006, con i relativi allegati, vanno

quindi estromessi dall’incarto in quanto irricevibili per tardività.

c) Con

l’atto d’appello 23 marzo 2006 la debitrice ha prodotto copia solo della

ricevuta 22 marzo 2006 dell’UEF di Bellinzona in merito all’acconto di fr.

1'500.-- versato in relazione all’esecuzione in esame, il che è insufficiente

ad ossequiare il requisito di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Tuttavia, avendo

la creditrice, con scritto 13 aprile 2006, ritirato l’istanza di

fallimento in esame, risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174

cpv. 2 n. 3 LEF.

Per quel

che concerne il requisito della solvibilità – il cui esame s’impone al di là

del ritiro dell’istanza di fallimento - va ritenuto che dall’estratto delle esecuzioni

18.

aprile 2006__________ risulta che nei confronti di AP 1 sono pendenti 7

procedure esecutive, di cui 4 – compresa quella promossa dalla creditrice -

risultano essere state pagate. Un’ulteriore esecuzione è giunta allo stadio di

notifica del PE, per cui in questo stadio di procedura il debito non può ancora

essere ritenuto accertato. Nel caso di specie determinante è che per le due

rimanenti esecuzioni n. __________ rispettivamente n. __________, per importi

ammontanti a fr. 2'575.75 rispettivamente a fr. 5'092.--, si sia già giunti

all’emissione degli avvisi di pignoramento, il Il presupposto della solvibilità

non appare di conseguenza reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2

LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può

essere annullato.

2.

L'appello

23.

marzo 2006 di AP 1 va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'appellante (49 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. L'appello 23 marzo 2006 di AP 1 è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo da

mercoledì

3 maggio 2006 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già

anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

RA 1__________;

– AO 1;

– Ufficio

__________– Ufficio dei registri __________.

Comunicazione

alla Pretura __________

terzi

implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

T

erzi

implicati

T

erzi

implicati

terzi

implicati

erzi

implicati

PI 1

plicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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