14.2006.29
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
26 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2006.29
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 308 cpv. 1 CPC-TI
art. 174 cpv. 2 cf. 3 LEF
Incarto n.
14.2006.29
Lugano
26 aprile
2006
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 24 gennaio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________ con sentenza 21 marzo 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della ditta AP 1, __________,
a far tempo dal giorno 21 marzo 2006 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1
che con atto 23 marzo 2006 ne chiede
l’annullamento;
preso atto che con ordinanza presidenziale 27
marzo 2006 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP
1 per fr. 6'779.85 oltre interessi e spese.
B. All’udienza
di contraddittorio del 13 marzo 2006 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 21 marzo 2006 il Segretario assessore della Pretura __________ ha
dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 21 marzo 2006 alle ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 23 marzo 2006 la AP 1 afferma di avere saldato il debito oggetto
dell’esecuzione in esame, avendo versato un acconto di fr. 1'500.-- __________
e avendo depositato l’importo residuo di fr. 700.-- presso il proprio
patrocinatore.
Con integrazione
all’appello 10 aprile 2006 l’appellante ha prodotto due ricevute __________
relative al versamento di fr. 1'500.-- effettuato il 22 marzo 2006 quale
acconto e di fr. 739.-- effettuato il 13 aprile 2006 a saldo dell’esecuzione in
oggetto.
Con
scritto 13 aprile 2006 la creditrice ha ritirato l’istanza di fallimento.
Il 18
aprile 2006 l’appellante ha inoltrato un’integrazione all’appello allegando tre
nuovi documenti.
Considerato
in diritto: 1.
a) La decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore
a disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
Secondo
il tenore dell’art. 174 cpv. 2 LEF i nova autentici (ossia i fatti e le prove
nuovi subentrati dopo la dichiarazione di fallimento) e la solvibilità devono
essere resi verosimili con l’inoltro dell’appello. Secondo la giurisprudenza e
la dottrina la documentazione necessaria deve essere presentata entro il
termine d’appello (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 24 e 26 ad art. 174; Cometta, Commentaire
Romand, Poursuite et faillite, Basilea/Ginevra/Monaco, 2005, n. 3 e 6 ad art.
174).
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso
di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
Fatti
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, §
36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des
Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p.
172).
b) La
AP 1 ha dichiarato che l’atto di appello le è stato intimato il 21 marzo 2006.
Il termine per appellare di 10 giorni è venuto pertanto a scadere lunedì 3
aprile 2006, ritenuto che nel computo dei termini non è compreso il giorno
dell’intimazione (art. 131 cpv. 1 CPC) e che se l’ultimo giorno è un sabato, il
Considerandi
termine scade il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC).
Le integrazioni
all’appello 10 rispettivamente 18 aprile 2006, con i relativi allegati, vanno
quindi estromessi dall’incarto in quanto irricevibili per tardività.
c) Con
l’atto d’appello 23 marzo 2006 la debitrice ha prodotto copia solo della
ricevuta 22 marzo 2006 dell’UEF di Bellinzona in merito all’acconto di fr.
1'500.-- versato in relazione all’esecuzione in esame, il che è insufficiente
ad ossequiare il requisito di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Tuttavia, avendo
la creditrice, con scritto 13 aprile 2006, ritirato l’istanza di
fallimento in esame, risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174
cpv. 2 n. 3 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità – il cui esame s’impone al di là
del ritiro dell’istanza di fallimento - va ritenuto che dall’estratto delle esecuzioni
18.
aprile 2006__________ risulta che nei confronti di AP 1 sono pendenti 7
procedure esecutive, di cui 4 – compresa quella promossa dalla creditrice -
risultano essere state pagate. Un’ulteriore esecuzione è giunta allo stadio di
notifica del PE, per cui in questo stadio di procedura il debito non può ancora
essere ritenuto accertato. Nel caso di specie determinante è che per le due
rimanenti esecuzioni n. __________ rispettivamente n. __________, per importi
ammontanti a fr. 2'575.75 rispettivamente a fr. 5'092.--, si sia già giunti
all’emissione degli avvisi di pignoramento, il Il presupposto della solvibilità
non appare di conseguenza reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2
LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può
essere annullato.
2.
L'appello
23.
marzo 2006 di AP 1 va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (49 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello 23 marzo 2006 di AP 1 è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo da
mercoledì
3 maggio 2006 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
RA 1__________;
– AO 1;
– Ufficio
__________– Ufficio dei registri __________.
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi
implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
T
erzi
implicati
T
erzi
implicati
terzi
implicati
erzi
implicati
PI 1
plicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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