Lexipedia

Decisione

14.2006.30

rigetto provvisorio dell'opposizione: convenzione sulle modalità di restituzione di un credito - condizionato - eccezione di compensazione

23 agosto 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nell'ambito

di un contratto di costruzione e di messa in esercizio di un

centro commerciale commissionato da AO 1 a __________, AP 1, ha personalmente

garantito il risarcimento dei danni riconducibili alla società imprenditrice

(doc. A1). Oltre al “guarantee agreement” (contratto di garanzia) 16 febbraio

2000, agli atti figura un lodo arbitrale 14 dicembre 2001 della Camera di

Commercio __________ (doc. B1) emesso in parziale accoglimento di una richiesta

di risarcimento della procedente introdotta nei confronti di __________ appunto,

a dipendenza della stessa operazione edificatoria. Infine, con l'“amicable

agreement” (accordo amichevole) 30 luglio 2004 (doc. E1) AO 1, __________ e __________,

hanno pattuito modalità di pagamento del credito accertato in via arbitrale.

C. All'udienza di contraddittorio del 28

novembre 2005, l'istante ha riconfermato le sue pretese, considerando titolo di

rigetto l'accordo amichevole, segnatamente la pattuizione di cui alla Sezione

2, ad 2. L'escusso si è opposto all'istanza, contestando la capacità

processuale della procedente. Egli ha poi evidenziato che nell'accordo 30

luglio 2004, la pretesa posta in esecuzione era condizionata. A suo dire, la

somma non era esigibile in quanto nulla indicava ch'egli o la __________ non

avessero adempiuto a tutti gli obblighi previsti nell'accordo. Anzi -come ammesso

dalla medesima procedente- egli aveva trasferito in proprietà all'istante beni

in azioni concedendole l'opzione di rivendita nei suoi confronti. A suo dire, il

credito dell'istante andava compensato con il controvalore del pacchetto azionario

cedutole. Si è inoltre opposto agli interessi di mora sul capitale di fr.

124'424.–, mai rivendicati con il precetto esecutivo. Non ha infine ritenuto validi

titoli di rigetto il contratto di garanzia e il lodo arbitrale.

La

procedente, ribadito il suo punto di vista, ha sottolineato che l'escusso aveva

riconosciuto di non avere adempiuto ai propri obblighi, di non essere in grado

di prestare la garanzia bancaria di US$ 600'000.– e di riacquistare i citati titoli

azionari il cui valore era peraltro nel frattempo diminuito.

D. Con

sentenza 7 marzo 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto

l'istanza considerando l'insieme dei documenti prodotti (doc. A1, B1 ed E1). In

particolare ha ritenuto che l'accordo amichevole non era soggetto ad alcuna

interpretazione. Essendo assoluto ed incondizionato, esso avrebbe potuto costituire

per sé solo un valido riconoscimento di debito. Ha poi respinto l'eccezione di

compensazione, visto che il valore del pacchetto azionario trasferito alla

procedente non era stato quantificato, ma soprattutto perché l'escusso non

aveva mai esercitato il suo diritto di riacquisto.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. L'appellante ribadisce

che l'accordo amichevole 30 luglio 2004 non è “assoluto ed incondizionato”. L'esigibilità

dell'importo a favore dell'istante presuppone l'inadempimento di tutti gli

obblighi imposti a lui e alla __________

cumulativamente. Se non che, essi avevano di certo adempiuto

ad almeno due di essi, il riacquisto delle azioni non rientrando fra quei doveri.

Ribadisce il suo diritto alla compensazione, la consegna delle azioni essendo

una prestazione sostitutiva del suo debito. Infine esclude il rigetto

dell'opposizione per gli interessi moratori conteggiati sui fr. 124'424.–, e mai

posti in esecuzione.

F. Con

le sue osservazioni AO 1, postula la reiezione del gravame con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep

1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una

dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa

somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non

discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7

pag. 3). Egli deve dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto

in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno

2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii). Ciò vale

pure quando il contratto è sottoposto ad una condizione sospensiva (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 36 ad art. 82).

2. L'accordo

amichevole 30 luglio 2004 ribadisce anzitutto i termini del credito di AO 1 con

esplicito riferimento all'accennato lodo arbitrale e al precedente accordo di

garanzia, sottolineando come __________ e il convenuto siano nei suoi confronti

debitori in solido di US$ 1'716'377.– e di Euro 80'816.– (doc. E1, Sezione 2,

ad 2). Elencando poi alla Sezione 3 gli obblighi dei debitori, stabilisce le

modalità in base alle quali gli stessi debitori “procederanno all'estinzione

del debito ad AO 1” (Sezione 2, ad 3) e precisa che “solo il completo ed

inderogabile adempimento da parte del AP 1 e di __________ dei propri obblighi

specificati nel presente Accordo costituirà la premessa per l'interruzione da

parte di AO 1 del procedimento legale” -sempre- nei confronti dei debitori

(Sezione 2, ad 4). In altre parole, l'accordo amichevole che costituisce

riconoscimento di debito, pacificamente sottoscritto anche dall'escusso, è

valido e chiaro nei termini: tuttavia AO 1 non potrà avvalersene se i debitori

adempissero tutte -senza eccezione- le obbligazioni elencate alla Sezione 3.

Ciò che -del resto- è ripetuto alla Sezione 7, ad 1, laddove l'eventuale

inadempimento (da parte dell'escusso e di __________) è definito come

Considerandi

“qualsiasi ritardo o rifiuto di adempiere gli obblighi specificati nei

paragrafi 1-4, Sezione 3; paragrafo 3, Sezione 6 del presente Accordo”.

In

concreto, senza necessità di elencare tali obblighi, si osserva che è lo stesso

appellante ad ammettere di non aver adempiuto tutte le condizioni poste da

controparte: in particolare egli ha ammesso davanti al Pretore di aver

“adempiuto ad almeno due dei punti previsti…, ovvero il trasferimento ad AO 1

di no. 7'863'805 azioni…, nonché la concessione di un diritto di put su tali

titoli” (verbale, pag. 3). In altre parole, ha affermato implicitamente (ma

chiaramente) di non aver adempiuto tutti i presupposti che avrebbero costituito

nel loro complesso una prestazione sostitutiva al pagamento delle somme

determinate dagli arbitri. Tuttavia, egli tenta di volgere questa fattispecie a

suo favore, sostenendo che inadempimento sarebbe intervenuto “solo in caso di

mancato rispetto di tutti (e non di uno solo!) gli obblighi previsti nei

paragrafi 1-4 della Sezione 5 [leggesi: 3] di tale contratto” (verbale, pag.

3). Stessa tesi l'appellante propone in questa sede, ripetendo che “affinché vi

sia inadempienza ai sensi dell'accordo amichevole è perciò necessario che AP 1

(o __________) risulti inadempiente verso tutti gli obblighi enumerati nella

Sezione 7 dell'accordo…” (appello, pag. 4). Ma ciò equivarrebbe a dire che

anche solo l'adempimento di uno dei punti richiesti dalla creditrice potrebbe

salvaguardare i debitori dalla procedura d'incasso degli importi stabiliti con

il lodo arbitrale. E questo, è in completa contraddizione con il tenore

dell'accordo amichevole (in particolare il punto 4 della Sezione 2).

Data

la pacifica situazione di inadempimento da parte dell'escusso, il

riconoscimento di debito relativo alle somme indicate alla Sezione 2, ad 2,

dell'accordo amichevole è valido e costituisce titolo di rigetto

dell'opposizione.

3.

Giusta

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art.

82; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 87 seg. ad art. 82

LEF; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).

L'eccezione di estinzione del debito per compensazione -che il

debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato che egli ha

contro il procedente (cfr. art. 120 cpv. 2 CO)- deve essere accolta nella

misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1

ss. pag. 80 ss.; Staehelin, op. cit.,

n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta all'escusso rendere verosimile non

solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di

giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la compensazione

può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa

risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e

2, pag. 81).

4.

L'appellante

chiede di compensare il credito posto in esecuzione con il controvalore in

franchi delle azioni trasferite in proprietà all'istante. Il Pretore ha escluso

questa eventualità poiché il convenuto non aveva quantificato l'importo, ma

soprattutto non aveva riacquistato le azioni allorquando l'istante aveva

esercitato il diritto di vendita concessole (sentenza impugnata, pag. 5). A

ragione: per l'opzione concessa alla procedente, il riscatto di quelle azioni rientrava

in effetti fra gli obblighi (doc. E1, Sezione 3) cui -come si è visto- il convenuto

non ha ottemperato, legittimando così l'istante a “riscuotere” completamente il

debito originario (sopra, consid. 2).

L'appellante

poi non ha pagato il suo debito con la consegna del pacchetto azionario.

Intanto perché, restava riservata la possibilità che il diritto di rivendita al

convenuto venisse effettivamente esercitato dall'istante. Inoltre l'accordo

assicurava a quest'ultimo un determinato controvalore in denaro, ritenuto che

il prezzo di vendita per ogni singola azione era stato fissato a 0.23 dollari

canadesi, in luogo dei 0.22 validi alla sottoscrizione dell'accordo (doc. E1, Sezione

3, ad 1). E, al 1° febbraio 2005, primo giorno in cui l'istante avrebbe potuto

esercitare l'opzione di vendita, questi parametri non erano già più validi

(doc. Q). Oltretutto, preso atto che la creditrice si era avvalsa di questo suo

diritto, il convenuto ha dichiarato di “non essere in grado di adempiere i

nostri obblighi” (doc. H1), dimostrando con ciò di non essere intenzionato a

riacquistare le predette azioni. Il ricorrente chiede, quantomeno, di

compensare la pretesa considerando per ciascuna azione, un valore attuale di

0.03

dollari canadesi. Ma, nemmeno risulta che egli abbia mai versato alcunché

in proposito.

5.

L'appellante

contesta infine l'istanza nella misura in cui chiede il rigetto provvisorio

dell'opposizione per gli interessi di mora calcolati sull'importo di fr. 124'424.–

(o Euro 80'816.–), e mai posti in esecuzione. Ora, è

vero che nel precetto esecutivo gli interessi di mora sono conteggiati unicamente

sull'importo di fr. 2'188'380.– (US$ 1'716'377.–) (doc. L). Ma in concreto

-come a ragione osserva l'istante- il Pretore si è limitato a rigettare in via

provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo, senza affatto pronunciarsi

sugli interessi di mora (sentenza impugnata, dispositivo n. 1, pag. 6). Certo, con

l'istanza la procedente li rivendicava dal 31 dicembre 2001 e non già dal 14

dicembre, calcolati tuttavia sulla somma capitale. Nel complesso essa si riferiva

ad un importo superiore rispetto a quello posto in esecuzione. Il Pretore,

pertanto nemmeno è andato oltre le richieste dell'istante.

6.

A

conferma della sentenza impugnata, l'appello 24 marzo 2006 di AP 1, __________,

deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

24.

marzo 2006 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 2'250.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 4'500. – a titolo di

indennità.

3.

Intimazione:

RA 1, __________;

RA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster