14.2006.30
rigetto provvisorio dell'opposizione: convenzione sulle modalità di restituzione di un credito - condizionato - eccezione di compensazione
23 agosto 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2006.30
Data decisione, Autorità:
23.08.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: convenzione sulle modalità di restituzione di un credito - condizionato - eccezione di compensazione
COMPENSAZIONE
CONDIZIONI
CREDITO
MODALITÀ DI PAGAMENTO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2006.30
Lugano
23 agosto
2006 /LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 8 settembre 2005 da
AO 1
(rappr. dall' RA 2 )
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 24/28 giugno 2005
dell'UE di __________
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 7 marzo 2006
(EF.2005.2824), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e, di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 1'500.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 9'000.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 24 marzo 2006 chiede la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e
ripetibili, mentre -in via subordinata- ne postula il parziale accoglimento,
ossia chiedendo che l'opposizione sia rigettata limitatamente all'importo di fr.
185'032.–, rispettivamente fr. 2'047'874.80, protestate spese, tasse e
ripetibili secondo il rispettivo grado di soccombenza;
preso atto che la procedente con osservazioni 2 maggio 2006 si
oppone al gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 29 marzo 2006 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 24/28 giugno
2005 dell'UE __________ AO 1 ha escusso AP 1 per la somma capitale di fr. 2'312'804.–,
di cui: fr. 2'188'380.– oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2001 (1) e fr. 124'424.–
(2). Quale titolo di credito ha indicato: “1/2) Fr. 2'188'380.– controvalore
di US$ 1'716'377.– / Fr. 124'424.– controvalore in Euro 80'816.– / Lodo
arbitrale n° 057/2000 del 14 dicembre 2001 / guarantee agreement del 16
febbraio 2000 / amicable agreement del 30 luglio 2004”. Interposta tempestiva
opposizione, la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio per l'importo di fr.
2'312'804.– oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 2001.
Fatti
B. Nell'ambito
di un contratto di costruzione e di messa in esercizio di un
centro commerciale commissionato da AO 1 a __________, AP 1, ha personalmente
garantito il risarcimento dei danni riconducibili alla società imprenditrice
(doc. A1). Oltre al “guarantee agreement” (contratto di garanzia) 16 febbraio
2000, agli atti figura un lodo arbitrale 14 dicembre 2001 della Camera di
Commercio __________ (doc. B1) emesso in parziale accoglimento di una richiesta
di risarcimento della procedente introdotta nei confronti di __________ appunto,
a dipendenza della stessa operazione edificatoria. Infine, con l'“amicable
agreement” (accordo amichevole) 30 luglio 2004 (doc. E1) AO 1, __________ e __________,
hanno pattuito modalità di pagamento del credito accertato in via arbitrale.
C. All'udienza di contraddittorio del 28
novembre 2005, l'istante ha riconfermato le sue pretese, considerando titolo di
rigetto l'accordo amichevole, segnatamente la pattuizione di cui alla Sezione
2, ad 2. L'escusso si è opposto all'istanza, contestando la capacità
processuale della procedente. Egli ha poi evidenziato che nell'accordo 30
luglio 2004, la pretesa posta in esecuzione era condizionata. A suo dire, la
somma non era esigibile in quanto nulla indicava ch'egli o la __________ non
avessero adempiuto a tutti gli obblighi previsti nell'accordo. Anzi -come ammesso
dalla medesima procedente- egli aveva trasferito in proprietà all'istante beni
in azioni concedendole l'opzione di rivendita nei suoi confronti. A suo dire, il
credito dell'istante andava compensato con il controvalore del pacchetto azionario
cedutole. Si è inoltre opposto agli interessi di mora sul capitale di fr.
124'424.–, mai rivendicati con il precetto esecutivo. Non ha infine ritenuto validi
titoli di rigetto il contratto di garanzia e il lodo arbitrale.
La
procedente, ribadito il suo punto di vista, ha sottolineato che l'escusso aveva
riconosciuto di non avere adempiuto ai propri obblighi, di non essere in grado
di prestare la garanzia bancaria di US$ 600'000.– e di riacquistare i citati titoli
azionari il cui valore era peraltro nel frattempo diminuito.
D. Con
sentenza 7 marzo 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l'istanza considerando l'insieme dei documenti prodotti (doc. A1, B1 ed E1). In
particolare ha ritenuto che l'accordo amichevole non era soggetto ad alcuna
interpretazione. Essendo assoluto ed incondizionato, esso avrebbe potuto costituire
per sé solo un valido riconoscimento di debito. Ha poi respinto l'eccezione di
compensazione, visto che il valore del pacchetto azionario trasferito alla
procedente non era stato quantificato, ma soprattutto perché l'escusso non
aveva mai esercitato il suo diritto di riacquisto.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. L'appellante ribadisce
che l'accordo amichevole 30 luglio 2004 non è “assoluto ed incondizionato”. L'esigibilità
dell'importo a favore dell'istante presuppone l'inadempimento di tutti gli
obblighi imposti a lui e alla __________
cumulativamente. Se non che, essi avevano di certo adempiuto
ad almeno due di essi, il riacquisto delle azioni non rientrando fra quei doveri.
Ribadisce il suo diritto alla compensazione, la consegna delle azioni essendo
una prestazione sostitutiva del suo debito. Infine esclude il rigetto
dell'opposizione per gli interessi moratori conteggiati sui fr. 124'424.–, e mai
posti in esecuzione.
F. Con
le sue osservazioni AO 1, postula la reiezione del gravame con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., in: Rep
1989 pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non
discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7
pag. 3). Egli deve dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto
in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno
2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii). Ciò vale
pure quando il contratto è sottoposto ad una condizione sospensiva (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 36 ad art. 82).
2. L'accordo
amichevole 30 luglio 2004 ribadisce anzitutto i termini del credito di AO 1 con
esplicito riferimento all'accennato lodo arbitrale e al precedente accordo di
garanzia, sottolineando come __________ e il convenuto siano nei suoi confronti
debitori in solido di US$ 1'716'377.– e di Euro 80'816.– (doc. E1, Sezione 2,
ad 2). Elencando poi alla Sezione 3 gli obblighi dei debitori, stabilisce le
modalità in base alle quali gli stessi debitori “procederanno all'estinzione
del debito ad AO 1” (Sezione 2, ad 3) e precisa che “solo il completo ed
inderogabile adempimento da parte del AP 1 e di __________ dei propri obblighi
specificati nel presente Accordo costituirà la premessa per l'interruzione da
parte di AO 1 del procedimento legale” -sempre- nei confronti dei debitori
(Sezione 2, ad 4). In altre parole, l'accordo amichevole che costituisce
riconoscimento di debito, pacificamente sottoscritto anche dall'escusso, è
valido e chiaro nei termini: tuttavia AO 1 non potrà avvalersene se i debitori
adempissero tutte -senza eccezione- le obbligazioni elencate alla Sezione 3.
Ciò che -del resto- è ripetuto alla Sezione 7, ad 1, laddove l'eventuale
inadempimento (da parte dell'escusso e di __________) è definito come
Considerandi
“qualsiasi ritardo o rifiuto di adempiere gli obblighi specificati nei
paragrafi 1-4, Sezione 3; paragrafo 3, Sezione 6 del presente Accordo”.
In
concreto, senza necessità di elencare tali obblighi, si osserva che è lo stesso
appellante ad ammettere di non aver adempiuto tutte le condizioni poste da
controparte: in particolare egli ha ammesso davanti al Pretore di aver
“adempiuto ad almeno due dei punti previsti…, ovvero il trasferimento ad AO 1
di no. 7'863'805 azioni…, nonché la concessione di un diritto di put su tali
titoli” (verbale, pag. 3). In altre parole, ha affermato implicitamente (ma
chiaramente) di non aver adempiuto tutti i presupposti che avrebbero costituito
nel loro complesso una prestazione sostitutiva al pagamento delle somme
determinate dagli arbitri. Tuttavia, egli tenta di volgere questa fattispecie a
suo favore, sostenendo che inadempimento sarebbe intervenuto “solo in caso di
mancato rispetto di tutti (e non di uno solo!) gli obblighi previsti nei
paragrafi 1-4 della Sezione 5 [leggesi: 3] di tale contratto” (verbale, pag.
3). Stessa tesi l'appellante propone in questa sede, ripetendo che “affinché vi
sia inadempienza ai sensi dell'accordo amichevole è perciò necessario che AP 1
(o __________) risulti inadempiente verso tutti gli obblighi enumerati nella
Sezione 7 dell'accordo…” (appello, pag. 4). Ma ciò equivarrebbe a dire che
anche solo l'adempimento di uno dei punti richiesti dalla creditrice potrebbe
salvaguardare i debitori dalla procedura d'incasso degli importi stabiliti con
il lodo arbitrale. E questo, è in completa contraddizione con il tenore
dell'accordo amichevole (in particolare il punto 4 della Sezione 2).
Data
la pacifica situazione di inadempimento da parte dell'escusso, il
riconoscimento di debito relativo alle somme indicate alla Sezione 2, ad 2,
dell'accordo amichevole è valido e costituisce titolo di rigetto
dell'opposizione.
3.
Giusta
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art.
82; Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 87 seg. ad art. 82
LEF; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 350 con riferimenti).
L'eccezione di estinzione del debito per compensazione -che il
debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato che egli ha
contro il procedente (cfr. art. 120 cpv. 2 CO)- deve essere accolta nella
misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1
ss. pag. 80 ss.; Staehelin, op. cit.,
n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta all'escusso rendere verosimile non
solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la compensazione
può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa
risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e
2, pag. 81).
4.
L'appellante
chiede di compensare il credito posto in esecuzione con il controvalore in
franchi delle azioni trasferite in proprietà all'istante. Il Pretore ha escluso
questa eventualità poiché il convenuto non aveva quantificato l'importo, ma
soprattutto non aveva riacquistato le azioni allorquando l'istante aveva
esercitato il diritto di vendita concessole (sentenza impugnata, pag. 5). A
ragione: per l'opzione concessa alla procedente, il riscatto di quelle azioni rientrava
in effetti fra gli obblighi (doc. E1, Sezione 3) cui -come si è visto- il convenuto
non ha ottemperato, legittimando così l'istante a “riscuotere” completamente il
debito originario (sopra, consid. 2).
L'appellante
poi non ha pagato il suo debito con la consegna del pacchetto azionario.
Intanto perché, restava riservata la possibilità che il diritto di rivendita al
convenuto venisse effettivamente esercitato dall'istante. Inoltre l'accordo
assicurava a quest'ultimo un determinato controvalore in denaro, ritenuto che
il prezzo di vendita per ogni singola azione era stato fissato a 0.23 dollari
canadesi, in luogo dei 0.22 validi alla sottoscrizione dell'accordo (doc. E1, Sezione
3, ad 1). E, al 1° febbraio 2005, primo giorno in cui l'istante avrebbe potuto
esercitare l'opzione di vendita, questi parametri non erano già più validi
(doc. Q). Oltretutto, preso atto che la creditrice si era avvalsa di questo suo
diritto, il convenuto ha dichiarato di “non essere in grado di adempiere i
nostri obblighi” (doc. H1), dimostrando con ciò di non essere intenzionato a
riacquistare le predette azioni. Il ricorrente chiede, quantomeno, di
compensare la pretesa considerando per ciascuna azione, un valore attuale di
0.03
dollari canadesi. Ma, nemmeno risulta che egli abbia mai versato alcunché
in proposito.
5.
L'appellante
contesta infine l'istanza nella misura in cui chiede il rigetto provvisorio
dell'opposizione per gli interessi di mora calcolati sull'importo di fr. 124'424.–
(o Euro 80'816.–), e mai posti in esecuzione. Ora, è
vero che nel precetto esecutivo gli interessi di mora sono conteggiati unicamente
sull'importo di fr. 2'188'380.– (US$ 1'716'377.–) (doc. L). Ma in concreto
-come a ragione osserva l'istante- il Pretore si è limitato a rigettare in via
provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo, senza affatto pronunciarsi
sugli interessi di mora (sentenza impugnata, dispositivo n. 1, pag. 6). Certo, con
l'istanza la procedente li rivendicava dal 31 dicembre 2001 e non già dal 14
dicembre, calcolati tuttavia sulla somma capitale. Nel complesso essa si riferiva
ad un importo superiore rispetto a quello posto in esecuzione. Il Pretore,
pertanto nemmeno è andato oltre le richieste dell'istante.
6.
A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 24 marzo 2006 di AP 1, __________,
deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
24.
marzo 2006 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 2'250.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 4'500. – a titolo di
indennità.
3.
Intimazione:
–
RA 1, __________;
–
RA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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