14.2006.36
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Stralcio.
16 maggio 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
14.2006.36
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Stralcio.
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 312 CPC-TI
art. 25 LALEF
art. 12 LTG
art. 48 OTLEF
art. 49 OTLEF
Incarto n.
14.2006.36
Lugano
16 maggio
2006
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 17 febbraio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________ con sentenza 7 aprile 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno 7 aprile 2006 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta in appello da AP 1 che con atto 12
aprile 2006
ne postula l’annullamento;
richiamata la diffida 13 aprile 2006 del
Presidente di questa Camera mediante
la quale all’appellante è stato assegnato un
termine scadente l’8 maggio 2006
per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale
d’appello -introiti AGITI- un deposito
di fr. 90.-- a titolo di anticipo per le presunte
spese giudiziarie, con la comminatoria
che, in caso di mancato versamento dell’importo
entro il termine fissato,
l’appello sarebbe stato dichiarato irricevibile ai
sensi dell’art. 312 CPC;
preso atto che la summenzionata richiesta d’anticipo
13 aprile 2006, spedita
lo stesso giorno all’appellante per invio postale
raccomandato, è stata rispedita,
trascorsi 7 giorni di giacenza, a questa Camera il
24 aprile 2006;
ritenuto che un invio giudiziario a mezzo
raccomandata, non ritirato dal destinatario,
è considerato come notificato l’ultimo giorno del
termine di ritiro di sette giorni stabilito
al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali
Servizi postali” della Posta, edizione
gennaio 2004, a condizione che un avviso di ritiro
ai sensi del numero 2.3.7a.
delle medesime condizioni generali sia stato
lasciato nella cassetta delle lettere
(o nella casella postale) del destinatario (DTF
116 III 61 c. 1b), ciò che non è
posto nemmeno in dubbio;
rilevato che la richiesta d’anticipo 13 aprile 2006
va di conseguenza considerata
notificata il 20 aprile 2006;
preso atto come il termine in questione per il
pagamento dell’anticipo, scadente
l’8 maggio 2006, sia decorso infruttuoso;
ritenuto che essendo stato concesso all’appello
effetto sospensivo parziale,
il fallimento va nuovamente pronunciato;
richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48
e 49 OTLEF
decreta:
1.L’appello 12 aprile 2006 di AP 1, __________,
avverso la decisione 7 aprile 2006 del Segretario assessore della Pretura di __________
è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far
tempo da
martedì
23 maggio 2006 alle ore 10.00.
Considerandi
2.
Le spese del presente giudizio con
tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico
dell’appellante.
3.
Intimazione: -AP 1, __________
-
AO 1, __________
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di __________Ufficio
dei registri di __________
Comunicazione
alla Pretura di __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster