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Decisione

14.2006.36

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Stralcio.

16 maggio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2006.36

Data decisione, Autorità:

16.05.2006, CEF

Titolo:

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Stralcio.

RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO

art. 312 CPC-TI

art. 25 LALEF

art. 12 LTG

art. 48 OTLEF

art. 49 OTLEF

Incarto n.

14.2006.36

Lugano

16 maggio

2006

B/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente

dall’istanza 17 febbraio 2006 presentata da

AO 1

contro

AP 1

sulla quale istanza il Segretario assessore della

Pretura __________ con sentenza 7 aprile 2006 ha così deciso:

“1. È pronunciato il

fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno 7 aprile 2006 alle ore

14.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta in appello da AP 1 che con atto 12

aprile 2006

ne postula l’annullamento;

richiamata la diffida 13 aprile 2006 del

Presidente di questa Camera mediante

la quale all’appellante è stato assegnato un

termine scadente l’8 maggio 2006

per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale

d’appello -introiti AGITI- un deposito

di fr. 90.-- a titolo di anticipo per le presunte

spese giudiziarie, con la comminatoria

che, in caso di mancato versamento dell’importo

entro il termine fissato,

l’appello sarebbe stato dichiarato irricevibile ai

sensi dell’art. 312 CPC;

preso atto che la summenzionata richiesta d’anticipo

13 aprile 2006, spedita

lo stesso giorno all’appellante per invio postale

raccomandato, è stata rispedita,

trascorsi 7 giorni di giacenza, a questa Camera il

24 aprile 2006;

ritenuto che un invio giudiziario a mezzo

raccomandata, non ritirato dal destinatario,

è considerato come notificato l’ultimo giorno del

termine di ritiro di sette giorni stabilito

al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali

Servizi postali” della Posta, edizione

gennaio 2004, a condizione che un avviso di ritiro

ai sensi del numero 2.3.7a.

delle medesime condizioni generali sia stato

lasciato nella cassetta delle lettere

(o nella casella postale) del destinatario (DTF

116 III 61 c. 1b), ciò che non è

posto nemmeno in dubbio;

rilevato che la richiesta d’anticipo 13 aprile 2006

va di conseguenza considerata

notificata il 20 aprile 2006;

preso atto come il termine in questione per il

pagamento dell’anticipo, scadente

l’8 maggio 2006, sia decorso infruttuoso;

ritenuto che essendo stato concesso all’appello

effetto sospensivo parziale,

il fallimento va nuovamente pronunciato;

richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48

e 49 OTLEF

decreta:

1.L’appello 12 aprile 2006 di AP 1, __________,

avverso la decisione 7 aprile 2006 del Segretario assessore della Pretura di __________

è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far

tempo da

martedì

23 maggio 2006 alle ore 10.00.

Considerandi

2.

Le spese del presente giudizio con

tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico

dell’appellante.

3.

Intimazione: -AP 1, __________

-

AO 1, __________

-

Ufficio esecuzione e fallimenti di __________Ufficio

dei registri di __________

Comunicazione

alla Pretura di __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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